Pubbl. Ven, 26 Nov 2021
La Corte di cassazione si esprime sulla riformulazione del reato di scambio elettorale politico mafioso
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
La Corte di cassazione Sez. V, 18 novembre 2021, n. 42227 ha affermato che sussiste continuità normativa tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 416-ter c.p., come modificato dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, la quale, ferma restando la punibilità dell´accordo che contempli in forma esplicita l´utilizzo del metodo mafioso, ha solo precisato l’ambito applicativo della fattispecie inserendovi qualsiasi accordo con l’appartenente ad un’associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio; condizioni in presenza delle quali il ricorso alle modalità mafiose è immanente alla pattuizione illecita.
In tema di reato di scambio elettorale politico mafioso ex art. 416 ter c.p., la Corte di Cassazione con la sentenza del 18 novembre 2021, n. 42227 ha stabilito che che sussiste continuità normativa tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 416-ter c.p., come modificato dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, la quale, ferma restando la punibilità dell´accordo che contempli in forma esplicita l´utilizzo del metodo mafioso, ha solo precisato l’ambito applicativo della fattispecie inserendovi qualsiasi accordo con l’appartenente ad un’associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio; condizioni in presenza delle quali il ricorso alle modalità mafiose è immanente alla pattuizione illecita.
Infatti, si legge nella sentenza che
"il reato di cui all’art. 416-ter c.p. era caratterizzato, fino aII’avvento della legge n. 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti era attuato o promesso “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art.416-bis c.p..” (id est, col metodo mafioso).
La nuova formulazione ha esteso puramente e semplicemente la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l’appartenente ad un’associazione mafiosa; inoltre, tra gli elementi della corrispettività ha inserito la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa.
Vi, è quindi, perfetta continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 416 ter c.p. dal momento che ribadita la punibilità dell’accordo che contempli l’utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo di applicazione della norma con previsione riferita ai soggetti dell’accordo illecito e ai contenuti dello scambio.
Tanto consente di ritenere pienamente utilizzabile, per l'individuazione del regime cautelare riservato al delitto suddetto, la giurisprudenza antecedente alla Legge 43/2019, la quale aveva chiarito che le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis, richiamate dall’art. 416-ter, ricorrono anche quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse di quest'ultima, sicché non è necessario che l'accordo concernente Io scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all’art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente aII'iIIecita pattuizione (cass., n. 25302 del 19/5/2015; n. 31348 del 2015; n. 41801 del 2015).
In pratica, la Legge 43 del 2019 ha solo rimodellato l’art. 416 ter c.p. cristallizzando l’interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità".