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Pubbl. Lun, 22 Nov 2021

Le Sezioni Unite confermano che la confisca del denaro è sempre diretta

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Le Sezioni Unite penali con la sentenza del 18 novembre 2021, ud. 27/05/2021, n. 42415 hanno affermato che qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione.


In tema di confisca, era stata rimessa alle Sezioni unite con ordinanza n. 7021/2021 la seguente questione di diritto: «se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito».

Le Sezioni Unite penali con la sentenza del 18 novembre 2021, ud. 27/05/2021, n. 42415 hanno affermato che

"qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione".

Infatti, le Sezioni Unite affermano che il denaro è bene numerario fungibile. Esso è strumento corrispettivo di valore per eccellenza, specificamente destinato alla circolazione e a servire da mezzo di pagamento. Pertanto, da tali sue intrinseche caratteristiche derivano alcune rilevanti conseguenze giuridiche.

Il denaro essendo un bene numerario fungibile destinato ex lege a servire da mezzo di pagamento, è ontologicamente e normativamente indifferente all'individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua automatica confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto.

Lo scopo della confisca non è, infatti, di ritrovare sul conto corrente del reo le stesse banconote ab origine costituenti il prezzo o il profitto del reato, ma di realizzare l'ablazione della somma che sia già entrata nel patrimonio dell'autore a causa della commissione dell'illecito ed ivi sia ancora rinvenibile. Infatti, come affermato dall'Avvocato generale nella sua pregevole memoria, "la confisca diretta insegue non le banconote, ma la somma di denaro quale entità che incrementa il patrimonio del reo".

Il denaro rappresenta non solo cosa essenzialmente fungibile, ma anche l'archetipo di bene corrispettivo di valore. Esso è, infatti, parametro di valutazione unificante del valore di cose tra loro diverse. Rispetto ad esso è quindi impossibile - e comunque inutile, logicamente prima ancora che giuridicamente - ricercare in altra somma di denaro un equivalente di valore. Sicché, nel caso in cui il prezzo o il profitto del reato siano originariamente costituiti da numerarlo, quest'ultimo esorbita dal sistema della confisca per equivalente, la cui funzione è quella di rapportare il valore in denaro del diverso bene disponibile a fini di ablazione a quello dei proventi del reato.

Altrimenti detto, se la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato consistente in una somma di denaro ha necessariamente ad oggetto un determinato valore, non v'è ragione che non possa essere quello stesso valore, se esistente nel patrimonio del reo, a formare oggetto di ablazione diretta. Lo strumento della confisca per equivalente ha, infatti, carattere surrogatorio ed è applicabile nel caso in cui il bene suscettibile di ablazione diretta non sia rintracciabile, rendendosi così necessario confiscare un bene di valore corrispondente. Ma ove il bene oggetto di confisca diretta sia, come il denaro, ex se privo di una propria rilevante identità fisica e sia esso stesso ontologicamente rappresentativo di un valore e di un corrispettivo monetario, non c'è spazio per operare tale sostituzione dell'aliud pro alio.


Note e riferimenti bibliografici