ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Ven, 24 Set 2021

Per la Corte costituzionale è stato legittimo l´uso dei d.P.C.m. per il contrasto al Covid da parte di Conte

Modifica pagina

Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La Corte costituzionale nel comunicato del 23 settembre 2021 ha ritenuto non fondate le questioni relative ai primi decreti-legge emanati per il contrasto al covid e di conseguenza ai d.P.C.m. attuativi, poiché al Presidente del Consiglio non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.


La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di costituzionalità sollevate dal Giudice di Pace di Frosinone dei primi decreti-legge, rispettivamente il n. 6 e il n. 19 del 2020, emananti per contrastare la pandemia dovuta alla diffusione del coronavirus nel suo periodo più critico, essendo proprio agli inizi.

In particolare, le questioni sollevate dal giudice di pace remittente riguardavano proprio l’utilizzo dei d.P.C.m. da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ritenuto incostituzionale e arbitrario.

Come è noto, anche in questa rivista sono stati pubblicati vari contributi[1] concernenti l’utilizzo e la natura dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel comunicato della Corte costituzionale del 23 settembre 2021 sembra che si sia posta fine alla discussione sulla legittimità di tali strumenti, dal momento che le questioni sono state ritenute non fondate, poiché al Presidente del Consiglio non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto-legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa.

Nel comunicato, infatti, si legge che:

La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone sulla legittimità costituzionale dei decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel caso concreto, un cittadino aveva proposto opposizione contro la sanzione amministrativa di 400 euro inflittagli per essere uscito dall’abitazione durante il lockdown dell’aprile 2020, in violazione del divieto stabilito dal Dl e poi dal Dpcm. Secondo il Giudice di pace, i due decreti-legge avrebbero delegato al Presidente del Consiglio una funzione legislativa e perciò sarebbero in contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibili le censure al Dl n. 6, perché non applicabile al caso concreto. Ha poi giudicato non fondate le questioni relative al Dl n. 19, poiché al Presidente del Consiglio non è stata attribuita altro che la funzione attuativa del decreto-legge, da esercitare mediante atti di natura amministrativa”


Note e riferimenti bibliografici

[1] A. SILVESTRI, V. TURRIZIANI, Coronavirus: per la Corte costituzionale i d.P.C.m. sono legittimi, non c´è spazio per le leggi regionali e le ordinanze locali, in Cammino Diritto 5/2021.