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Pubbl. Sab, 3 Ott 2015

Riparazione del danno quando il conducente non è titolare dell´assicurazione RCA PWNVZL568WTKTPV

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Emmanuel Luciano


L´articolo di oggi va ad esplorare una nicchia relativa all´istituto della riparazione del danno: ai fini della stessa infatti, non è necessario che il conducente, autore del fatto, sia titolare dell´assicurazione


Ormai il lettore sa che piace partire dalla massima: la Cassazione, sez. IV penale, con recentissima sentenza n. 36475 del 09/09/2015, ha statuito che "l'attenuante della riparazione del danno ha una ratio oggettiva volta a riparare integralmente il pregiudizio sofferto dalla vittima, con la conseguenza che si applica non solo quando la riparazione è stata effettuata dalla compagnia assicurativa, ma anche quando è stata effettuata dalla compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà di un datore di lavoro e il fatto è stato realizzato da un dipendente che era alla guida del veicolo". La circostanza della riparazione del danno di cui all’art. 62, n. 6, c.p. può essere interpretata in due modi: 
  • in chiave oggettiva;
  • in chiave soggettiva.

Nel primo caso, la riparazione ha come obiettivo quello di soddisfare a pieno gli interessi della persona offesa del reato, la quale, a causa della condotta del reo ha subito anche un pregiudizio patrimoniale, con la duplice conseguenza che l’obbligazione, avendo natura civilistica, è dotata di una finalità di emenda non maggiore di quanta non ne possieda la generalità delle obbligazioni civili nascenti dal reato (art. 185 c.p.), e che essa può essere adempiuta anche da un soggetto “diverso” dall’autore, vale a dire, nella fattispecie in esame, da una compagnia assicuratrice. 

Nella seconda prospettiva, invece, la riparazione costituisce una manifestazione della resipiscenza dell’autore del reato, vale a dire una sorta di “pentimento” per il fatto realizzato, desunto dal sacrificio patrimoniale, a sua volta indice di una diminuita capacità a delinquere. Anche in questo caso la conseguenza è duplice: in primis l’obbligazione finisce per svolgere una funzione di prevenzione speciale destinata ad attenuare la pena ed in secundis essa deve essere adempiuta personalmente dal reo.

Il contrasto suesposto è stato risolto da tempo ed in favore della teoria oggettiva della riparazione del danno: a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 1998, infatti, si è consolidato l’orientamento che afferma la natura oggettiva della circostanza della riparazione del danno, e tale ratio è stata giustificata mediante due argomentazioni di fondo. 

La prima argomentazione è data dalla previsione come elemento costitutivo della circostanza della “integralità” della riparazione, visto che qualora si fosse voluto attribuire rilevanza alla resipiscenza, sarebbe stato sufficiente prevedere il risarcimento parziale: se ciò che conta è la resipiscenza, basta che essa sussista indipendentemente dalla riparazione integrale o parziale; ma proprio perché si chiede l’integralità della riparazione, assumono centralità gli interessi della persona offesa.

Dall’altro lato, la ratio oggettiva risulta imposta dal principio di eguaglianza ex art. 3 della Costituzione, in quanto, se si attribuisse rilevanza alla resipiscenza, collegandola tuttavia alla integrale e personale riparazione del danno, è evidente che della circostanza finirebbero per beneficiare soltanto i soggetti abbienti, mentre gli altri soggetti, ravveduti, tuttavia non abbienti, e quindi nell’impossibilità di riparare integralmente il danno, non ne potrebbero beneficiare.

Chiaro sembra allora essere il principio di diritto che si evince dalla sentenza in apertura: la circostanza attenuante può essere applicata anche in presenza di una riparazione integrale del danno effettuata da una compagnia assicuratrice, purché l’imputato ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio.

Il caso sottoposto alla decisione degli ermellini presenta tuttavia una peculiarità, che non deve lasciarci indiferrenti: mentre, infatti, di regola il veicolo risulta essere di proprietà del conducente assicurato, stavolta era di proprietà del datore di lavoro, mentre l’autore del fatto e conducente del veicolo è un dipendente. Nonostante tale discrasia, la Corte ribadisce il principio in base al quale «l’attenuante debba operare laddove il risarcimento sia stato effettuato dal datore di lavoro dell’imputato ovvero dalla compagnia assicuratrice del veicolo di sua proprietà e condotto da un suo dipendente, dal momento che deve ritenersi che quest’ultimo sia a conoscenza dell’efficacia dell’assicurazione obbligatoria per la RCA stipulata a garanzia della circolazione del mezzo aziendale e condivida gli effetti riparatori della conseguente attivazione della Compagnia assicurativa a favore della responsabilità civile e, mediatamente, in suo favore».

La soluzione a cui giunge il giudice di legittimità è da condividere anche se suscita non poche perplessità sul piano argomentativo. Ed infatti, la Corte, condividendo l’orientamento prevalente che si è andato affermando, continua ad attribuire rilevanza ad alcuni profili soggettivi ed in particolare alla conoscenza ed alla volontà di far propria la riparazione effettuata dalla assicurazione. Attribuire rilevanza a queste componenti soggettive, tuttavia, non ha molto senso a giudizio dello scrivente, in particolar modo perché l’imputazione soggettiva delle circostanze ha natura oggettiva.

Ed ancora, la ratio oggettiva che pone al centro la piena soddisfazione degli interessi della persona offesa è del tutto indifferente all’atteggiamento psicologico tenuto dall’autore rispetto alla riparazione effettuata dalla compagnia assicurativa.

In base al sotterraneo avviso dello scrivente, occorre, quindi, liberarsi definitivamente da qualsiasi contaminazione soggettiva e riconoscere che a risultare decisiva è la riparazione integrale del danno indipendentemente dalla relazione che intercorre tra conducente (autore del reato) e proprietario del veicolo/titolare dell’assicurazione.Si è pronti per trarre la conclusione: l’assicurazione RCA è sì legata al proprietario di un veicolo, tuttavia copre i danni cagionati da quale che sia il suo conducente, in quanto non è necessario che il conducente sia anche il titolare dell'assicurazione.