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Pubbl. Lun, 31 Mag 2021

Le Sezioni Unite sugli effetti della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nel giudizio di divorzio

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Valentina Siciliano



Il contributo analizza la vexata quaestio dell’incidenza della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario sul procedimento (interno) instaurato al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del rapporto e l’eventuale diritto all’assegno di divorzio. In particolare, profili di non facile soluzione attengono, da un lato, alla intangibilità del giudicato, sceso sui provvedimenti accessori di carattere economico, in presenza dell’accertata invalidità del matrimonio-atto; dall’altro, alla sorte che spetta alle statuizioni economiche non ancora definitive. Il tema, oggetto di vivaci dispute dottrinali e giurisprudenziali, è stato recentemente affrontato dalle Sezioni Unite 31 marzo 2021, n. 9004, che sembrano aver messo un punto fermo sull’annosa ques


ENG The paper analyzes the vexata quaestio of the incidence of the ecclesiastical sentence declaring the nullity of the marriage on the (internal) procedure established in order to obtain the termination of the civil effects of the relationship and the possible right to a divorce allowance. In particular, profiles that are not easy to solve relate, on one hand, to the intangibility of the decision, descended on the accessory measures of an economic nature, in the presence of the proven invalidity of the marriage-act; on the other hand, the fate of the not yet definitive economic rulings. The issue, disputed by doctrine and jurisprudence, was recently solved by the Supreme Court of Cassazione 31th march 2021, n. 9004, which seem to have put a firm point on the age-old question.

Sommario: 1. Premessa; La questione sottoposta alle Sezioni Unite; 2. Dichiarazione di nullità e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: profili problematici; 3. I termini del contrasto; 4. La decisione della Suprema Corte; 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa. La questione sottoposta alle Sezioni Unite

Con ordinanza interlocutoria del 25 febbraio 2020, n. 5078, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in relazione alla questione di massima di particolare importanza

«se il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato della sentenza) che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte d’appello (con sentenza passata in giudicato), solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza di dette statuizioni, con l’effetto (nel secondo caso) di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo».

L’ordinanza in commento affronta la vexata quaestio dell’incidenza che la sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario – pronunciata da un Tribunale ecclesiastico e resa esecutiva nell’ordinamento interno ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 – è idonea ad esplicare sul giudizio (nazionale) di cessazione degli effetti civili.

In particolare, i giudici remittenti, chiamati a pronunciarsi in ordine agli effetti che la dichiarazione di nullità matrimoniale, delibata dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, esplica con riferimento alle statuizioni economiche accessorie non ancora definitive[1] (nella specie, il diritto del coniuge a percepire l’assegno divorzile), hanno segnalato l’esistenza di un contrasto sul tema in seno alla giurisprudenza della Prima Sezione.

Prima di soffermarsi sulla soluzione ermeneutica cui sono pervenute le Sezioni Unite, appare opportuno delineare, almeno nelle sue linee essenziali, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, al fine di inquadrare correttamente i termini del contrasto e le questioni ad esso sottese.

2. Dichiarazione di nullità e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario: profili problematici

L’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione contiene una assai esaustiva disamina dei diversi orientamenti giurisprudenziali relativi al rapporto tra il giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario e quello di cessazione degli effetti civili (v. infra, § 3), a conferma della intrinseca complessità del tema.

Una prima rilevante questione investe l’oggetto dei due giudizi che, secondo parte (minoritaria) della dottrina e della giurisprudenza di legittimità[2], sarebbe assolutamente coincidente, stante l’identità del petitum e della causa petendi (individuabile nella richiesta di “scioglimento” del vincolo coniugale).

Invero, gli (insuperabili) profili di criticità di tale opzione ermeneutica sono stati dettagliatamente messi in luce dall’orientamento prevalente[3], che sottolinea la intrinseca difformità strutturale e funzionale dei procedimenti de quibus. La domanda di nullità, infatti, è finalizzata ad ottenere l’accertamento del vizio originario del vincolo, con la conseguenza che la dichiarazione di invalidità incide sul matrimonio inteso come atto; diversamente, la cessazione degli effetti civili determina la dissoluzione, con efficacia ex nunc, del matrimonio-rapporto.

Si tratta, pertanto, di procedimenti autonomi, aventi presupposti e finalità differenti, tra i quali non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità né di dipendenza. I sostenitori dell’orientamento in commento, inoltre, puntualizzano che, sebbene lo scioglimento del vincolo presupponga, quale antecedente logico, una valutazione sulla validità del matrimonio-atto, tale (implicita) statuizione non acquista valore di accertamento, suscettibile pertanto di passare in giudicato (salvo che le parti propongano apposita domanda ai sensi dell’art. 34 c.p.c.); ne consegue, quindi, che la sentenza di divorzio, pur divenuta definitiva, non osta alla delibazione della pronuncia dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario.

Un secondo profilo d’indagine, strettamente connesso alla prima questione, attiene alle modalità e ai limiti con cui la sentenza canonica incide sul giudizio di cessazione degli effetti civili del rapporto matrimoniale, dovendo il quesito ricevere risposte parzialmente differenti in considerazione dello stato di avanzamento di quest’ultimo procedimento.

In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che il procedimento di divorzio si estingua, per cessata materia del contendere[4], qualora quest’ultimo sia stato instaurato successivamente alla introduzione del procedimento diretto al riconoscimento della sentenza canonica e, pendente iudicio, sia intervenuta la delibazione. Ne consegue, ovviamente, che il diniego del riconoscimento dell’efficacia alla sentenza del Tribunale ecclesiastico (per una delle cause ostative di cui all’art. 797 c.p.c.) consente la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il potenziale conflitto tra i due procedimenti trova una diversa composizione nell’ipotesi in cui la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della sentenza “straniera” venga proposta dopo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del rapporto matrimoniale, sebbene con sentenza non ancora definitiva. Orbene, volendo aderire all’orientamento maggioritario secondo cui i giudizi de quibus si differenziano per petitum e causa petendi, dovrebbe concludersi che non vi sono ostacoli alla delibabilità della pronuncia ecclesiastica di nullità. L’istanza di riconoscimento nell’ordinamento interno, peraltro, potrebbe essere presentata anche dopo passaggio in giudicato della sentenza di divorzio; coerenza sistematica impone che, anche in tale eventualità, sia consentito l’ingresso della sentenza canonica nell’ordinamento interno.

Il quadro interpretativo così delineato si complica nell’ipotesi in cui il giudice nazionale, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sia chiamato a decidere in ordine alla spettanza del diritto all’assegno a favore di uno dei coniugi.

Sulla questione, con particolare riferimento al caso in cui tali statuizioni economiche siano ancora sub iudice al momento della delibazione della pronuncia di nullità, la giurisprudenza ha assunto posizioni discordanti, delle quali dà conto la stessa ordinanza interlocutoria della Prima Sezione.

Quest’ultima, in particolare, segnala che, secondo una tesi minoritaria (inaugurata dalla Suprema Corte con l’arresto n. 1882 del 2019), in presenza di un giudicato di divorzio, la delibazione della sentenza ecclesiastica non è idonea a travolgere l’accertamento, sebbene non ancora definitivo, del diritto dell’ex coniuge alla percezione dell’assegno. La riferita impostazione, osserva il Collegio remittente, sembrerebbe porsi in aperto contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale che, in forza del disposto dell’art. 2909 c.c., riconosce l’intangibilità di tale diritto soltanto in presenza di statuizioni divenute irrevocabili.

3. I termini del contrasto

Come anticipato, l’ordinanza interlocutoria n. 5078 del 25 febbraio 2020 sottopone alle Sezioni Unite la questione dell’incidenza della sentenza ecclesiastica di nullità, dichiarata esecutiva successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, sulle statuizioni economiche accessorie non ancora definitive.

Nel delineare le coordinate d’indagine, il Collegio remittente ripercorre le «principali tappe dell’evoluzione giurisprudenziale», prendendo le mosse dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 1824 del 1993[5] la quale, in relazione alle controversie aventi ad oggetto la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario[6], si pronunciò a favore del concorso tra giurisdizione civile ed ecclesiastica, da risolvere secondo il criterio generale della prevenzione (art. 39 c.p.c.).

Poste tali premesse, i giudici proseguono la disamina illustrando i termini del contrasto e, a tal fine, richiamano alcuni illustri precedenti della Prima Sezione.

In particolare, con un primo (risalente) arresto[7], la Suprema Corte si era pronunciata a favore della delibabilità di una sentenza (del Tribunale ecclesiastico) dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, nonostante fosse già passata in giudicato la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del rapporto, poiché il giudice nazionale, in quel caso, non aveva statuito in ordine alla validità di quest’ultimo[8].

L’esistenza e la validità del vincolo matrimoniale, si sottolinea, pur costituendo presupposto logico del divorzio, non formano oggetto di specifico accertamento, suscettibile di acquisire valenza di giudicato, in assenza di domanda di parte ex art. 34 c.p.c.

Mettendo a sistema le conclusioni raggiunte, i giudici avevano poi puntualizzato che, anche con riferimento alle statuizioni economiche accessorie, trovava applicazione la regola generale della intangibilità dei diritti riconosciuti alle parti con statuizioni passate in giudicato (in forza dell’art. 2909 c.c.), non ostando a tale conclusione alcun principio concordatario.

L’art. 8, comma 1, dell’Accordo di revisione, infatti, richiamando le disposizioni del Codice civile, sostanzialmente rimette «alla competenza sostanziale dello Stato italiano la disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei matrimoni concordatari».

La giurisprudenza successiva[9], tornata più volte sul tema, ha ribadito che, in considerazione della difformità di petitum e causa petendi dei due giudizi (vedi supra, § 2), il giudicato civile sulla cessazione degli effetti del matrimonio non osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica e, del pari, ha confermato l’immutabilità del giudicato che investe le statuizioni economiche accessorie.

La Sezione remittente, argomentando a contrario, trae da siffatto indirizzo interpretativo un corollario ulteriore, evidenziando che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità dovrebbe determinare (coerentemente) il travolgimento dei provvedimenti accessori non definitivi ovvero, nelle ipotesi di pendenza del giudizio relativo alla spettanza dell’assegno, la cessazione della materia del contendere[10].

Ad una differente soluzione ermeneutica giunge, invece, l’ordinanza n. 1882 del 2019[11], a parere della quale il riconoscimento dell’efficacia della sentenza canonica nell’ordinamento nazionale non incide neppure sulle statuizioni economiche ancora sub iudice.

Si tratterebbe, a parere del Collegio, di una soluzione “a rime obbligate”, laddove si consideri, da un lato, che non sussiste alcun rapporto di primazia della pronuncia canonica di nullità sulla dichiarazione di cessazione degli effetti civili, poiché si tratta di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi e, a fortiori, che

«il titolo giuridico dell’obbligo del mantenimento dell’ex coniuge si fonda sull’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica, tenuto conto che la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero».

Sebbene affermi di porsi in linea di continuità con «la condivisibile giurisprudenza» della Corte, la conclusione cui giunge la pronuncia in commento costituisce un unicum, poiché alcuni dei citati arresti avevano affrontato soltanto il (distinto) problema dell’incidenza della pronuncia ecclesiastica sui provvedimenti economici divenuti definitivi (predicandone l’intangibilità ai sensi dell’art. 2909 c.c.[12]) ed i restanti “precedenti”[13] si erano focalizzati sulla (connessa ma) diversa questione della delibabilità della sentenza canonica in presenza di un giudicato di divorzio.

Il Collegio remittente dubita della legittimità di tale opzione interpretativa, in ragione della difficoltà di coniugare tale soluzione con l’art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970. A parere della Corte, infatti, la validità del matrimonio-atto è presupposto «non sufficiente ma sicuramente necessario» affinché il giudice possa disporre a favore dell’ex coniuge misure economiche accessorie; tuttavia, in presenza di una statuizione definitiva di tal genere, il conflitto tra il giudicato di nullità e quello di divorzio deve essere risolto, ex art. 2909 c.c., dando prevalenza al principio della intangibilità dei diritti acquisiti.

Una tale esigenza di tutela, tuttavia, non sembra prospettabile nell’ipotesi in cui siffatti provvedimenti siano ancora sub iudice, di talché

«sembra arduo ipotizzare che […] a fronte di un giudicato recepito nell’ordinamento interno sulla nullità del matrimonio, il processo possa proseguire per l’adozione di provvedimenti economici che presuppongono la validità del matrimonio, sol perché ne siano stati dichiarati cessati gli effetti civili». Infine, a sostegno di tale assunto, i giudici evidenziano che le conseguenze economiche derivanti dalla dichiarazione di nullità del matrimonio (tanto concordatario[14] quando civile) sono in realtà dettagliatamente disciplinate agli artt. 128, 129 e 129 bis c.c.[15], per cui «se il matrimonio (concordatario e anche civile) è nullo, per la disciplina dei rapporti economici trovano applicazione non le norme tipiche del matrimonio valido sciolto o di cui siano cessati gli effetti, ma quelle relative al matrimonio putativo».

L’ordinanza interlocutoria conclude la propria disamina precisando che la tesi minoritaria, rinvenendo la fonte genetica delle obbligazioni patrimoniali degli ex coniugi soltanto nel matrimonio-rapporto e nella solidarietà post-coniugale (prescindendo quindi dalla validità del matrimonio-atto), si presta ad una serie di rilievi critici.

In primis, il diritto alla percezione dell’assegno di divorzio presuppone (seppur implicitamente) un rapporto di coniugio fondato su un matrimonio-atto valido, considerato che l’ordinamento predispone una disciplina ad hoc per le ipotesi in cui quest’ultimo si riveli viziato ab origine.

Inoltre, laddove si dovesse ammettere che il giudicato civile possa prevalere soltanto se intervenuto prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, non potrebbe poi predicarsi l’assoluta irrilevanza della questione della validità del matrimonio ai fini della stabilità e decidibilità delle statuizioni economiche.

E infatti,

«Se si postula l’intrinseca irrilevanza della questione della validità del matrimonio […] bisognerebbe negare rilievo al fattore temporale, con l’effetto che in nessun caso il giudicato sulla nullità potrebbe incidere sulle statuizioni economiche. […] Se invece si postula che il giudicato sulla nullità se formatosi anteriormente possa paralizzare il giudizio di divorzio già pendente […] allora significa che esiste un legame intrinseco di tipo pregiudiziale tra la statuizione di nullità del matrimonio-atto e quella di scioglimento […] in tal caso bisognerebbe ammettere che la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non possa essere delibata, verificandosi il fattore impeditivo di cui all’art. 797 n. 6 c.p.c., essendo pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera».

Il giudicato sul divorzio, dunque, non è idoneo a paralizzare gli effetti scaturenti dalla delibazione della sentenza canonica, poiché ciò significherebbe aderire alla tesi (respinta dalla giurisprudenza con orientamento ormai granitico) secondo la quale la validità del matrimonio sarebbe implicita nella statuizione di divorzio.

4. La decisione della Suprema Corte

Con sentenza del 31 marzo 2021, n. 9004, le Sezioni Unite sembrano aver messo un punto fermo sulla vexata quaestio della reciproca incidenza tra il giudizio canonico di nullità e quello civile di divorzio.

Nel richiamare le considerazioni svolte nell’ordinanza interlocutoria, il Supremo Collegio rileva come l’asserito contrasto giurisprudenziale sia, in realtà, frutto di una errata operazione ermeneutica. In particolare, il decisum dell’ordinanza n. 1882 del 2019 non si pone in contrasto con gli arresti che la Sezione remittente ascrive all’orientamento maggioritario, poiché nessuno di questi aveva espressamente riconosciuto alla pronuncia canonica di nullità la capacità di “paralizzare”, in presenza di un giudicato di divorzio, il giudizio (pendente) sulla spettanza dell’assegno. Il corretto inquadramento sistematico della questione, evidenziano i giudici, impone in via preliminare un’approfondita disamina dei precedenti citati.

Un primo gruppo di decisioni[16], (indagando il tema degli effetti della pronuncia canonica di nullità sul giudizio (pendente) di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva evidenziato che la prosecuzione di tale ultimo procedimento doveva ritenersi preclusa in ragione della delibazione della sentenza ecclesiastica; i restanti arresti[17], invece, avevano precisato i limiti di incidenza della dichiarazione di nullità sulle statuizioni economiche accessorie, contenute però in una sentenza già passata in giudicato.

Esaurite le premesse di carattere generale, il Supremo Collegio ritiene opportuno operare un breve excursus dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, al fine di impostare correttamente il perimetro d’indagine.

In primis, i giudici rilevano che, venuta meno la riserva ecclesiastica di giurisdizione in materia di nullità del matrimonio concordatario, la delibabilità della sentenza canonica venne ritenuta compatibile con il giudicato sul divorzio, rispetto al quale non poteva produrre effetti caducatori.

Nella specie, la tesi de qua (tutt’oggi condivisa) si giustifica in base alla circostanza che i due giudizi mantengono petitum e causa petendi differenti (in quanto la nullità investe il matrimonio-atto, laddove la dichiarazione di cessazione degli effetti civili incide solamente sul rapporto, con efficacia ex nunc) e, di conseguenza, non può predicarsi alcun rapporto di pregiudizialità tra gli stessi, trattandosi di procedimenti autonomi con presupposti e finalità differenti.

Peraltro, la giurisprudenza precisa che la valutazione circa l’esistenza e la validità del vincolo, sebbene sia implicita nella pronuncia di divorzio, non assurge ad accertamento idoneo ad acquisire valenza di giudicato, salvo che le parti non propongano una domanda in tal senso ex art. 34 c.p.c.

Le Sezioni Unite sottolineano, a fortiori, che il recepimento nell’ordinamento nazionale della sentenza di nullità matrimoniale non paralizza il procedimento (pendente) avente ad oggetto la spettanza dell’assegno divorzile, in ragione del fatto che il titolo giuridico dell’obbligo di corresponsione non si fonda sulla validità dell’atto costitutivo del vincolo, bensì nella «constatazione dell’intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell’impossibilità di ricostituirla, nonché della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi».

E infatti, secondo la più recente giurisprudenza[18], il fondamento di siffatto diritto deve essere ricercato nell’inderogabile dovere di solidarietà verso l’ex coniuge economicamente più debole, tenuto conto del contributo che l’avente diritto ha fornito alla conduzione della vita familiare.

Ne consegue, in ultima istanza, che il riconoscimento dell’efficacia della pronuncia ecclesiastica non soltanto è inidoneo a travolgere il giudicato di scioglimento del matrimonio, ma non preclude neppure la prosecuzione del giudizio relativo alle conseguenti statuizioni economiche.

La S.C., quindi, mostra di aderire all’orientamento “minoritario” per ragioni di coerenza sistematica, in quanto «il giudicato formatosi in ordine all’impossibilità della ricostituzione della comunione tra i coniugi investe il titolo stesso del diritto all’assegno, la cui incontestabilità esclude […] l’operatività della dichiarazione di nullità del matrimonio».

A parere dei giudici, la legittimità di tale opzione interpretativa resiste alle obiezioni sollevate dal Collegio remittente per due ordini di ragioni: in primis, il potenziale contrasto tra giudicati è rischio ineliminabile dal sistema, direttamente conseguente all’ammissione «di una possibile coesistenza tra la pronuncia di cessazione degli effetti civili e quella di nullità del matrimonio»; quest’ultimo, inoltre, non resterebbe sterilizzato neppure qualora la delibazione della sentenza canonica fosse successiva al passaggio in giudicato della statuizione sull’assegno.

Da ultimo, le Sezioni Unite evidenziano che tale soluzione ermeneutica è conforme all’impianto normativo delineato dall’Accordo del 1984, poiché l’art. 8, comma 1, nel richiamare espressamente le disposizioni del Codice civile, rimette alla competenza dello Stato italiano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e, al comma successivo, ogni statuizione relativa al venir meno degli effetti civili del matrimonio concordatario.

In conclusione, i giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto:

«in tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile».

5. Considerazioni conclusive

La Suprema Corte, discostandosi dalle considerazioni formulate nell’ordinanza interlocutoria, rileva che l’opzione interpretativa proposta dalla Sezione remittente è, in realtà, frutto di una errata operazione ermeneutica.

Quest’ultima, infatti, «argomentando a contrario dalla ritenuta insensibilità del giudicato formatosi in ordine alle conseguenze economiche del divorzio agli effetti della successiva delibazione della sentenza di nullità», ha compiuto un “salto logico”, giungendo ad affermare che la pronuncia ecclesiastica, divenuta esecutiva dopo il passaggio in giudicato della dichiarazione di scioglimento del vincolo, ma prima della determinazione dell’assegno, impedisce la prosecuzione del giudizio per la determinazione dell’assegno.

Il percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite, prendendo le mosse dall’analisi degli arresti citati dall’ordinanza interlocutoria, mira a dimostrare l’intrinseca coerenza della soluzione adottata dalla pronuncia del 2019, in quanto “naturale” sviluppo del ragionamento seguito dalla giurisprudenza precedente.

La linea motivazionale della sentenza in commento, indubbiamente ispirata ad esigenze di carattere sistematico e di certezza del diritto, si presta, tuttavia, ad alcuni rilievi critici.

In primis, può osservarsi che l’impianto motivo si regge su una rigida distinzione (di origine pretoria) tra matrimonio-atto, oggetto del giudizio di nullità, e matrimonio-rapporto, sul quale incide la dichiarazione di cessazione degli effetti civili. Orbene, affermare che il giudice possa attribuire l’assegno nonostante l’accertata invalidità del vincolo (con sentenza ecclesiastica resa esecutiva nell’ordinamento interno), significa ammettere che un atto, sebbene viziato ab origine (la pronuncia di nullità è, infatti, una sentenza meramente dichiarativa), è idoneo a produrre (valide) conseguenze giuridiche.

La Suprema Corte, in sostanza, sembra riconoscere, seppur implicitamente, che il rapporto di coniugio viziato da nullità rimane titolo valido e fondativo dell’obbligo di corresponsione dell’assegno.

Deve poi aggiungersi che un distinto (ma connesso) profilo di criticità attiene alla difficoltà di coniugare tale soluzione ermeneutica con il regime del cd. matrimonio putativo.

In particolare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.c.

«Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze».

Dalla lettura della disposizione risulta evidente la diversità del trattamento economico (temporalmente circoscritto e ancorato a specifici presupposti) riservato al coniuge il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rispetto al caso in cui il rapporto si sciolga a seguito di una pronuncia di divorzio.

Ebbene, l’opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte introduce una evidente disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui la sentenza di nullità, resa da un Tribunale ecclesiastico, venga dichiarata esecutiva nell’ordinamento interno ed il caso in cui il vizio venga accertato dal giudice nazionale.

Nella prima eventualità, l’ex coniuge che abbia altresì instaurato un giudizio interno di divorzio potrà sperare nel riconoscimento dell’assegno ex art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970; nella seconda ipotesi, viceversa, la dichiarazione di nullità ottenuta in sede civile precluderà l’applicazione di siffatta normativa, essendo regolata dalle disposizioni codicistiche in materia di matrimonio putativo.

Il differente trattamento giuridico, tuttavia, appare difficilmente giustificabile, non potendosi predicare ex art. 3 Cost. una specifica esigenza di differenziazione di tutela tra fattispecie sostanzialmente analoghe per caratteristiche e presupposti.


Note e riferimenti bibliografici

[1]  La vicenda processuale in esame prende avvio dalla sentenza emessa dal Tribunale di Lucca che, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, aveva posto a carico di uno dei coniugi la corresponsione dell’assegno di divorzio. La pronuncia, confermata in grado d’appello, veniva impugnata mediante ricorso per cassazione con riferimento alle sole statuizioni economiche, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo al divorzio. Nelle more del giudizio innanzi la Suprema Corte, il ricorrente produceva copia della sentenza di delibazione, con la quale la Corte d’Appello aveva riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento interno della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio; in virtù di quest’ultima, la parte ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

[2]  Cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. I, sent. 18 aprile 1997, n. 3345, con nota di G. BALENA, Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e processo di divorzio, in Il Corriere giuridico, 1997, fasc. XI, pp. 1318 ss.

[3]  Ex multis, Cass. civ., sez. I, sent. 4 marzo 2005, n. 4795, con nota di M. C. VANZ, Sul rapporto tra sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e sentenza di divorzio, in Famiglia e Diritto, 2006, fasc. I, pp. 32 ss.; Cass. civ., sez. I, sent. 11 febbraio 2008, n. 3186; Cass. civ., sez. I, sent. 24 luglio 2012, n. 12989.

[4]  Così Cass. civ., sez. I, sent. 25 giugno 2003, n. 10055; con riferimento alla pendenza del giudizio di separazione personale, cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 10 luglio 2013, n. 17094 e Cass. civ., sez. I, sent. 19 dicembre 2017, n. 30496.

[5]  Cass. civ., Sez. Un., sent. 13 febbraio 1993, n. 1824, in Foro it., fasc. I, 1993, pp. 722 ss., con nota di F. CIPRIANI, “Requiem” per la riserva di giurisdizione e di S. LARICCIA, Dalla “riserva” di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale.

[6]  Le Sezioni Unite evidenziano che, in base all’art. 13 dell’Accordo di revisione, stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), deve ritenersi abrogata la riserva di giurisdizione ecclesiastica per le controversie in materia di nullità del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico. L’Accordo di revisione, infatti, superando la tesi sino ad allora prevalente (secondo la quale il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità nell’ordinamento interno avveniva automaticamente), sancisce la necessità di un’apposita domanda di parte ai fini della delibazione della pronuncia ecclesiastica, a seguito della quale si instaura un giudizio ad hoc innanzi la Corte d’Appello competente. A tal proposito, il Supremo Collegio ha osservato che «Nel nuovo testo si è espressamente tenuto conto “del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa del Concilio Vaticano II” […]; e si è affermato, in armonia con l’art. 7 della Costituzione, che Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (art. 1). È vero che lo Stato riconosce alla Chiesa l’esercizio della giurisdizione in materia ecclesiastica (art. 2 n. 1) e attribuisce effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico (art. 8 n. 2). Ma nell’Accordo del 1984 non si rinviene una disposizione che sancisca il carattere esclusivo della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, qual era contenuta nell’art. 34 del Concordato del 1929 […]. Poiché l’art. 8 n. 2 dell’Accordo di revisione riproduce, sia pure con rilevanti modificazioni, le disposizioni dell’art. 34 relative alla delibazione, ma non anche quella contenente la riserva di giurisdizione ai tribunali ecclesiastici delle cause concernenti la nullità del matrimonio, quest’ultima disposizione è rimasta abrogata ai sensi dell’art. 13 […] con la conseguenza del concorso tra giurisdizione italiana e giurisdizione ecclesiastica, da risolvere mediante il criterio della prevenzione».

Sebbene le Sezioni Unite abbiano sancito l’applicabilità del principio di prevenzione di cui all’art. 39 c.p.c., una parte della giurisprudenza successiva ha sostenuto che le questioni di litispendenza ovvero di contrasto tra giudicati debbano essere risolte in base al disposto dell’art. 797 c.p.c. al quale, sebbene formalmente abrogato, è stata riconosciuta efficacia ultrattiva (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. I, sent. 16 novembre 1999, n. 12671, così massimata: «Per effetto dell’Accordo di revisione del Concordato dell’11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 (e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121), deve ritenersi abrogata la riserva di giurisdizione, a favore dei tribunali ecclesiastici, sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari, già prevista dall’art. 34 del suddetto Concordato, poiché l’art. 13 dell’Accordo di revisione ha disposto l’abrogazione delle precedenti norme concordatarie non riprodotte nel proprio testo ed in quest’ultimo non v’è più alcuna disposizione che preveda la riserva, senza, peraltro, che tale conclusione possa essere superata dalla opposta interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 421 del 1993. Il venir meno della riserva di giurisdizione ha determinato il sorgere del concorso della giurisdizione italiana e di quella ecclesiastica sulle controversie inerenti alla nullità del matrimonio concordatario. Tale concorso deve essere risolto secondo il criterio della prevenzione, il quale, tuttavia, con riferimento ad una situazione di vigenza dell’art. 3 del cod. proc. civ. del 1942 (e di inapplicabilità della norma dell’art. 7 della legge n. 218 del 1995, nonché dell’art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), non deve essere intesa alla stregua dell’art. 39 cod. proc. civ., bensì (oltre che secondo la norma dell’art. 797 n. 5) secondo la norma dell’art. 797 n. 6 cod. proc. civ., richiamata dall’art. 8, n. 2, lettera c) dell’Accordo di revisione, di modo che l’instaurazione avanti al giudice italiano di un giudizio avente il medesimo oggetto rispetto alla sentenza ecclesiastica sulla nullità preclude la favorevole delibazione di quest’ultima ove detto giudizio sia stato introdotto prima del passaggio in giudicato di detta sentenza»). Nell’ordinanza interlocutoria in commento, tuttavia, viene precisato che il criterio della prevenzione non è mai stato utilizzato dalla giurisprudenza al fine di precludere la delibazione di una sentenza di nullità pronunciata da un Tribunale ecclesiastico.

Per un approfondimento sul tema si segnalano P. DI MARZIO, Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, Padova, 2008, cap. III e A. Licastro, La delibazione matrimoniale dopo la riforma del diritto internazionale privato e processuale. A proposito di una recente monografia, in Dir. fam., fasc. II, 2007, pp. 507 ss.

[7]  Cass. civ., sez. I, sent. 23 marzo 2001, n. 4202, in Nuova giur. civ. comm., fasc. I, 2002, pp. 494 ss., con nota di G. FERRANDO, Divorzio, delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità e diritto all’assegno.

L’orientamento in commento è stato confermato, ex multis, da Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12989; Cass. civ., sez. VI, ord. 3 settembre 2014, n. 18627; Cass. civ., sez. I, ord. 7 ottobre 2019, n. 24933.

[8]  Ai sensi dell’art. 797, n. 5, c.p.c., la sentenza straniera può essere dichiara efficace nell’ordinamento interno soltanto a condizione che non sia «contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano». Di conseguenza, la pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario non potrà essere delibata se, nel giudizio (interno) di cessazione degli effetti civili del rapporto, il giudice si sia pronunciato, su domanda di parte, in ordine alla validità dello stesso, non rilevando a tal fine il passaggio in giudicato della sentenza. Inoltre, ex art. 797, n. 6, c.p.c., ai fini del riconoscimento è altresì necessario che non sia «pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera».

La sentenza n. 4202 del 2001 si colloca nel solco di quell’orientamento che riconosce una efficacia ultrattiva agli artt. 796 e 797 c.c., sebbene formalmente abrogati dall’art. 73, legge 31 maggio 1995, n. 218. La tesi, seguita oramai dalla giurisprudenza prevalente (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, sent. 3 maggio 2003, n. 8764; Cass. civ., sez. I, sent. 11 febbraio 2008, n. 3186 e Cass. civ., sez. VI, ord. 3 settembre 2014, n. 18627), si fonda sulla circostanza che le disposizioni codicistiche in commento, in quanto espressamente richiamate dall’art. 8 dell’Accordo di modificazione del Concordato, rientrano tra le norme internazionali pattizie ai sensi dell’art. 7 Cost. e, come tali, non sono suscettibili di abrogazione né modificazione, se non in forza di una legge di rango costituzionale.

[9]  L’ordinanza interlocutoria richiama in tal senso Cass. civ., sez. I, sent. 4 marzo 2005, n. 4795; Cass. civ., sez. I, sent. 11 febbraio 2008, n. 3186; Cass. civ., sez. I, sent. 24 luglio 2012, n. 12989; Cass. civ., sez. I, ord. 7 ottobre 2019, n. 24933.

[10] A parere del Collegio remittente, la validità del matrimonio-atto rappresenterebbe il presupposto della spettanza dell’assegno di divorzio; ne consegue che «la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità determini il travolgimento delle statuizioni economiche contenute nella sentenza civile non passata in giudicato o comunque la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull’assegno divorzile, in quanto presupponenti la validità dell’atto matrimoniale e del conseguente vincolo venuto meno».

[11]  Cass. civ., sez. I, ord. 23 gennaio 2019, n. 1882.

[12]  Ci si riferisce a Cass. civ., sez. I, sent. 18 settembre 2013, n. 21331; Cass. civ., sez. I, sent. 23 marzo 2001, n. 4202 e Cass. civ., sez. I, sent. 4 marzo 2005, n. 4795.

[13]  Cass. civ., sez. I, sent. 11 febbraio 2008, n. 3186 e Cass. civ., sez. I, sent. 24 luglio 2012, n. 12989.

[14]  In virtù del disposto dell’art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847, la disciplina del matrimonio putativo di cui agli artt. 128, 129 e 129 bis c.c. trova applicazione anche nelle ipotesi di matrimonio contratto con rito concordatario e dichiarato nullo.

[15]  La compatibilità della disciplina del matrimonio putativo con la Carta costituzionale è stata oggetto di scrutinio da parte della Consulta (sentenza n. 329 del 2001), la quale ha osservato che il principio di eguaglianza non impone al legislatore di dettare una disciplina uniforme in relazione al regime patrimoniale applicabile alle ipotesi di nullità del matrimonio ed a quelle di divorzio, in ragione della sostanziale diversità strutturale tra le due fattispecie.

[16]  Cass. civ., sez. I, ord. 7 ottobre 2019, n. 24933; Cass. civ., sez. I, sent. 4 giugno 2010, n. 13625; Cass. civ., sez. I, sent. 4 febbraio 2010, n. 2600 e Cass. civ., sez. I, sent. 25 giugno 2003, n. 10055.

[17]  Cass. civ., sez. I, sent. 18 settembre 2013, n. 21331; Cass. civ., sez. I, sent. 4 marzo 2005, n. 4795; Cass. civ., sez. I, sent. 23 marzo 2001, n. 4202.

[18]  La questione della spettanza dell’assegno divorzile (sia sotto il profilo dell’an debeatur sia del quantum) è stata oggetto di un lungo ed acceso dibattito. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 (modificato dalla legge n. 74 del 1987) subordina il riconoscimento del diritto alla circostanza che il coniuge non abbia «mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive»). All’indomani della riforma, le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., sent. 29 novembre 1990, n. 11490), chiamate a pronunciarsi sui presupposti del diritto de quo, hanno affermato che l’assegno di divorzio aveva assunto natura prettamente assistenziale (non più risarcitoria ovvero compensativa), tenuto conto che il fatto generatore del diritto era stato individuato dal legislatore nell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante. Tale presupposto, specifica la Corte, non presuppone lo stato di bisogno dell’ex coniuge, ma deve piuttosto intendersi come insufficienza dei mezzi a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. L’orientamento in commento subisce un importante revirement con una pronuncia della Prima Sezione (Cass. civ., sez. I, sent. 10 maggio 2017, n. 11504, rimasta tuttavia isolata), la quale precisa che la mancanza di mezzi adeguati deve essere valutata nella fase cd. dell’an debeatur, poiché il diritto all’assegno deve garantire al coniuge istante l’indipendenza o autosufficienza economica ma non il precedente tenore di vita; il Collegio, inoltre, precisa che nella cd. fase del quantum debeatur, il giudice deve tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma al fine di calcolarne l’importo. L’interpretazione estremamente restrittiva della pronuncia in commento è stata disattesa dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 luglio 2018, n. 18287), le quali sottolineano che, alla luce dei principi costituzionali (artt. 2, 3, 29 Cost.), l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata «non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare» e che i parametri di cui all’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, essendo tra loro pari-ordinati, devono essere adoperati congiuntamente nella determinazione dell’assegno.

Per un approfondimento sul tema cfr. D. CAVALLARI, Il contributo per il coniuge separato e divorziato, in A. Figone, A. Fasano (a cura di), La crisi delle relazioni familiari. Scioglimento del vincolo e cessazione della convivenza, Milano, 2019, pp. 257 ss.

Bibliografia

BALENA G., Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e processo di divorzio, in Il Corriere giuridico, fasc. XI, 1997.

CAVALLARI D., Il contributo per il coniuge separato e divorziato, in A. Figone, A. Fasano (a cura di), La crisi delle relazioni familiari. Scioglimento del vincolo e cessazione della convivenza, Milano, 2019.

CIPRIANI F., “Requiem” per la riserva di giurisdizione, in Foro it., fasc. I, 1993.

DI MARZIO P., Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili, Padova, 2008.

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LARICCIA S., Dalla “riserva” di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale, in Foro it., fasc. I, 1993.

LICASTRO A., La delibazione matrimoniale dopo la riforma del diritto internazionale privato e processuale. A proposito di una recente monografia, in Dir. fam., fasc. II, 2007.

VANZ M. C., Sul rapporto tra sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale e sentenza di divorzio, in Famiglia e Diritto, fasc. I, 2006.