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Pubbl. Gio, 6 Mag 2021

Per le Sezioni Unite il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può sindacare le invalidità delle delibere condominiali

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Annamaria Di Clemente



Con un recentissimo intervento, sentenza 14 aprile 2021, n. 9839, le Sezioni Unite hanno statuito il principio di diritto secondo cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali può sindacare non solo la nullità della deliberazione assembleare, posta a fondamento dell´ingiunzione, ma anche sull´annullabilità della stessa, se dedotta, quest’ultima, in via di azione e non di eccezione.


ENG With a very recent intervention, sentence 14 April 2021, n. 9839, the United Sections have established the principle of law according to which the judge of the opposition with an injunction for payment of condominium contributions can review not only the nullity of the shareholders´ meeting resolution based on the injunction, but also its annulment, if deduced, the latter, in action and not as an exception.

Sommario: 1. Profili introduttivi; 2. I contrapposti orientamenti della giurisprudenza in tema di estensione dell’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento oneri condominiali; 3. Il recentissimo intervento, sentenza 14 aprile 2021, n. 9839, delle Sezioni Unite in funzione nomofilattica; 4. Riflessioni conclusive.

1. Profili introduttivi

Preliminarmente, giova svolgere alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla natura nonché alla funzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, alla luce dei contributi offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Ciò, evidentemente, al fine di meglio introdurre il principale argomento oggetto della recente pronuncia a Sezioni Unite rappresentato dalla esigenza di chiarire e definire l’esatto perimetro entro cui può legittimamente estendersi il thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con particolare riguardo alla materia condominiale.

L’argomento, anche nei suoi profili più generali, è, non da oggi, al centro di vivaci quanto articolate dispute, mai completamente sopite, in dottrina e in giurisprudenza. 

La delicatezza del tema è rappresentata, evidentemente, dalla struttura propria del procedimento monitorio che consta, com’è noto, di una fase sommaria inaudita altera parte, cui fa seguito quella eventuale della opposizione con effetto, per così dire, espansivo in ossequio al fondamentale diritto di difesa costituzionalmente garantito.

I principali orientamenti che si contendono il campo, senza trascurare, tuttavia, che per ognuno di essi si registrano diverse declinazioni e sfumature, possono essere rappresentati e sintetizzati come segue.

Secondo un primo orientamento prevalente nella dottrina e giurisprudenza più risalente, l’opposizione de qua si configura come un vero e proprio mezzo di impugnazione del decreto emesso nella fase sommaria, così attribuendo al relativo giudizio di opposizione connotazione impugnatoria1.

Per altro modo di ragionare, invece, il rapporto tra il decreto ingiuntivo ed il successivo giudizio di opposizione è caratterizzato da reciproca autonomia cosicché, per un aspetto, il decreto non perde la sua validità fino alla eventuale revoca e, per l’altro, in caso di opposizione, il creditore può portare in giudizio anche nuove prove al fine di conseguire la conferma del decreto, attesa l’irrilevanza dell’eventuale difetto delle condizioni di ammissibilità dello stesso richieste nella fase sommaria2.

In altra e diversa prospettiva, oramai prevalente, la fase sommaria e quella successiva di opposizione, seppure eventuale, rappresentano un solo ed unico processo. Così connotato il procedimento nel suo complesso, l’opposizione non può che rappresentare la normale prosecuzione della fase meramente monitoria3.

La scelta tra le diverse impostazioni sin qui brevemente illustrate, non prive, come già anticipato, di molteplici sfumature che, tuttavia, non alterano il distinguo tra le superiori tre principali classificazioni, non è affatto trascurabile non solo sul piano teorico, ma principalmente sul piano pratico.

Invero, come facilmente intuibile, tale scelta si riflette sulle preclusioni riguardo alle diverse declinazioni del diritto di difesa delle parti, come già evidenziato con le pronunce sin qui citate da cui evince come, a seconda dell’orientamento seguito, siano, ad esempio, da ritenersi o meno rituali e tempestive talune attività difensive. 

In tale cornice si pone il recente intervento delle Sezioni Unite che ha fatto luce su alcuni aspetti di grande rilievo sul tema, se pur con precipuo riferimento alla materia condominiale.

2. I contrapposti orientamenti della giurisprudenza in tema di estensione dell’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento oneri condominiali

La questione relativa all'estensione del thema decidendum del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri condominiali si pone in termini di possibilità ovvero di preclusione di accertamento della validità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l'ingiunzione di pagamento. 

Sulla questione si registrano, prima del recente intervento delle Sezioni Unite in funzione nomofilattica, di cui al successivo paragrafo, due contrapposti orientamenti. 

Ebbene, secondo un più risalente indirizzo, è preclusa al condomino opponente la possibilità di allegare questioni attinenti alla validità della delibera condominiale; possibilità, questa, diversamente consentita solo per questioni riguardanti l'efficacia della stessa che, specularmente, il giudice dell’opposizione è chiamato a verificare senza poter sindacare, quindi, sia pure incidenter tantum, la sua validità4.

Tale impostazione postula, a ben vedere, una riserva del sindacato sulla validità della delibera assembleare a favore del giudice dell’impugnazione della stessa ex art. 1137, secondo comma, c.c., con effetti sul diverso ed autonomo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in corso.

Più precisamente, il giudice dell’opposizione potrà accogliere l'opposizione nel caso in cui la delibera condominiale, per effetto dell’annullamento ovvero della sospensione della sua esecuzione,  abbia perduto la sua efficacia 5.

La connotazione propria del procedimento monitorio nel suo complesso così ricostruita si pone in aperto contrasto con il più recente orientamento della stessa Corte Suprema che muovendo da una diversa impostazione perviene a conclusioni opposte.

Allorché si tratti di vizi implicanti la sua nullità, invero, sul rilievo secondo cui “la validità della delibera rappresenta un elemento costitutivo della domanda di pagamento”, si afferma la non operatività del limite alla rilevabilità d'ufficio della stessa6.

Tali conclusioni si modulano, tuttavia, distintamente a seconda che la questione involga la nullità ovvero l’annullabilità della delibera assembleare condominiale come chiarito, con complessa ed articolata motivazione, dal recente intervento delle Sezioni Unite di cui al paragrafo che segue.

3. Il recentissimo intervento, sentenza 14 aprile 2021, n. 9839, delle Sezioni Unite in funzione nomofilattica

A seguito di ordinanza interlocutoria della Corte Suprema e della disposizione ex art. 374, secondo comma, c.p.c., del Primo Presidente, sulla rilevata difformità delle pronunce delle Sezioni semplici in ordine alle questioni di nullità delle deliberazioni assembleari condominiali e della estensione dell'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenute, altresì, quali “questioni di massima di particolare importanza”, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi al fine di comporre il rappresentato contrasto giurisprudenziale.

Ebbene, con lunga ed articolata motivazione le Sezioni Unite hanno statuito, per quanto rileva ai fini del presente contributo riguardante l’aspetto propriamente procedurale, il principio di diritto secondo cui

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione". 

A questo punto dell’indagine si ripercorrono i più significativi passaggi argomentativi della motivazione offerta a sostegno del superiore principio di diritto, rinviando al testo della sentenza per la integrale lettura.

Dopo aver illustrato il contenuto dei contrapposti orientamenti sulla quaestio juris, già esaminati con il presente contributo al superiore paragrafo, le Sezioni Unite hanno ritenuto, per un verso, insufficienti le ragioni per precludere al giudice dell’opposizione il potere di sindacare la validità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, e, per l’altro, diversamente fondate le ragioni che legittimano il giudice dell'opposizione a sindacare non solo la nullità di tale deliberazione, ma anche la sua annullabilità, purché dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge. 

Innanzitutto, nella ricostruzione offerta, le Sezioni Unite riaffermano, in linea con il più recente ed oramai consolidato orientamento, già esaminato nei profili introduttivi al presente contributo, che la connotazione propria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è quella di un ordinario giudizio di cognizione.

Su tale premessa di ragionamento, osservano come precludere al giudice dell’opposizione il sindacato sulla validità del titolo (rectius delibera assembleare condominiale) significherebbe “creare uno ius singulare per la materia condominiale” che, in assenza di una specifica previsione normativa, non può certamente ritenersi legittimo.

Diversamente, infatti, nel giudizio ordinario, nel cui genus, come visto, rientra quello di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è tenuto ad accertare, a seconda dei casi d’ufficio o su allegazione di parte, la ricorrenza dei presupposti necessari per la pronuncia di rigetto o di accoglimento, nello specifico, della opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento degli oneri condominiali. 

Per altri aspetti, non hanno mancato di osservare come in ossequio al principio costituzionalmente garantito, espressamente previsto all’art. 111, seconda comma, Cost., della ragionevole durata del processo, nonché sull'esigenza di prevenire un eventuale conflitto di giudicati, ricorrono evidenti ragioni che impongono il simultaneus processus.

Il diverso modo di ragionare, invero, conduce inesorabilmente all’evidente rischio della “moltiplicazione dei giudizi”, sul semplice rilievo secondo cui il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, benchè privo di valido titolo, nello specifico la delibera assembleare condominiale, avrebbe, ai fini di una compiuta difesa dell’opponente,  l’ulteriore effetto di costringere quest’ultimo ad instaurare altro ed autonomo giudizio per l’annullamento di detta delibera, il cui esito positivo avrebbe l’ulteriore effetto di costringere sempre la medesima parte a proporre altro ed autonomo giudizio per l’accertamento e la ripetizione dell’indebito ovvero l’opposizione all’esecuzione.

Tutto ciò, chiaramente, con ampie ripercussioni negative sulle ragioni di economia processuale come già meglio evidenziate.

Svolte e ferme le superiori osservazioni in linea di premessa generale, le Sezioni Unite offrono, inoltre, un’articolata spiegazione in ordine al diverso modo di atteggiarsi delle questioni di nullità rispetto a quelle di annullabilità, con le consequenziali differenze in termini di proponibilità, sia sotto il profilo dell’onere di allegazione che di quello della rituale tempestività.

La nullità, invero, inficiando radicalmente la validità del negozio giuridico è deducibile, ai sensi per gli effetti dell’art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice7 .

Ebbene, osservano le Sezioni Unite, negare al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo la possibilità di sindacare la validità, nello specifico, della delibera assembleare condominiale equivale a dire di “costringere il giudice a ritenere giuridicamente efficace ciò che tale non è”, in aperta e chiara violazione dei principi generali di cui l’art. 1421 cit. ne costituisce espressione.

Non senza precisare, tuttavia, che nel caso di rilevazione d’ufficio della nullità, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo è tenuto ad instaurare sulla questione il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c..

Ragionamento diverso, invece, per quanto riguarda l’annullabilità.

Le Sezioni Unite, invero, osservano come, sul rilievo secondo cui l’art. 1137, secondo comma, c.c.prevede quale "modello legal-tipico" per l’annullabilità della delibera assembleare condominiale l’azione di impugnativa giudiziale, se proposta detta impugnativa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, ribadendo altro aspetto, l’opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, potrà ivi trovare legittimo ingresso esclusivamente “in via riconvenzionale”. 

In tal caso, infatti, l’opponente, parte convenuta in senso sostanziale, è tenuto a proporla, a pena di decadenza, con l'atto di citazione in opposizione; atto, questo, che corrisponde, quindi, alla comparsa di risposta del convenuto di cui all'art. 167 c.p.c..

Con tale puntualizzazione, escludono, come espressamente statuito, la possibilità per l’opponente, nell’esercizio del suo diritto di difesa, di dedurre ritualmente e validamente l’annullabilità della delibera assembleare in via di mera eccezione.

Tale conclusione, chiariscono, trae fondamento proprio dalla ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 1137 cit. che nel prevedere uno specifico mezzo di impugnazione rappresenta, al tempo stesso, l’esigenza di sottrarre la materia alla libera disponibilità delle parti.

L’azione di impugnativa in esame è, invero, un’azione costitutiva tesa a produrre gli effetti della rimozione della delibera assembleare non solo per il singolo condomino opponente, ma bensì erga omnes, e, quindi, anche nei confronti degli altri condomini.

Consentire la proponibilità della stessa in via di mera eccezione significherebbe legittimare, in conclusione, l’invalidità di una delibera assembleare, sempre che accertata, nei confronti del solo condomino opponente, restando, invece, valida per tutti gli altri condomini, con la inevitabile e consequenziale violazione della normativa sulla regolare gestione e sul regolare funzionamento del condominio con riguardo, principalmente, alla ripartizione delle spese.

4. Riflessioni conclusive

Con la pronuncia appena esaminata le Sezioni Unite hanno fatto estrema chiarezza su molteplici aspetti che interessano la materia condominiale di grande interesse e di sovente al centro di vivaci dispute.

Per ciò che riguarda più propriamente il presente contributo, la motivazione offerta a sostegno del principio di diritto, tra gli altri pure statuiti, di natura procedurale sull’estensione del thema decidendum del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non lascia spazio ad altri ed ulteriori dubbi interpretativi avendo colto ogni rilevante aspetto con le sue molteplici ed esaustive articolazioni.

La soluzione offerta è espressione, invero, dell’esigenza, oggi più che mai sentita, di scongiurare il proliferarsi di contenziosi ad effetto esponenziale in ossequio al principio della ragionevole durata del processo costituzionalmente garantito, senza, tuttavia, comprimere minimamente il diritto di difesa, anch’esso, com’è noto, di rango costituzionale, di qualsivoglia parte del giudizio che, al contrario, in tale più moderna e meno formalistica visione, riesce meglio e più efficacemente ad esprimersi.


Note e riferimenti bibliografici

1. Per tale orientamento, cfr. in dottrina, per tutti, E. GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 127 ss.; in giurisprudenza, per tutte, Cassazione, 18 novembre 1974, n. 3690, in Foro it., 1975, I, 595.

2. In tal senso, in dottrina, tra gli altri, S. SATTA - C. PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1996, 895; in giurisprudenza, tra le altre, Cassazione 8 aprile 1989, n. 1690, in Mass. Foro it., 1989, col. 870; Cassazione, 7 ottobre 2004, n. 19992, in Giust. civ. Mass., 2004, 10, secondo cui “la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto”.

3. In tal senso, in dottrina, ex plurimis, C. MANDRIOLI, La caducazione dei cosiddetti accertamenti anticipati per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado ancorchè non esecutiva, Riv. dir. civ., 1961, II, 518 ss., cit., 527; id., Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori o interinali, cit., Riv. dir. proc. civ., 1964, 551 ss., 569 ss.; in giurisprudenza, ex plurimis, Cassazione, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27234, in Rassegna civile 2017, vol. II, Corte di Cassazione, www.cortedicassazione.it, secondo cui “La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove successivamente alla domanda monitoria il debitore provveda all’integrale pagamento della sorte capitale e l’ingiungente notifichi ugualmente il decreto ingiuntivo, le spese dovranno essere poste a carico di quest’ultimo, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto”.

Nel solco di tale orientamento si pongono anche altre pronunce, per tutte, Cassazione 4 aprile 2017, n. 8693, in www.italgiure.giustizia.it, secondo cui, per altro aspetto e riaffermando un principio già statuito a sezioni unite, ivi richiamato(sentenza n. 14475/2015), “il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c.; con la conseguenza che nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all’art. 184 c.p.c., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, tale documentazione può essere utilmente prodotta nel giudizio di appello, non potendosi considerare come nuova”.

4. Per tale orientamento, cfr., ex multis, Cassazione 28 marzo 2019, n. 8685, in www.italgiure.giustizia.it, secondo cui “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, tra i quali rientrano le spese per l'erogazione dell'acqua, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate (ex plurimis, Cass. n. 4672 del 2017; Cass. n. 3354 del 2016; Cass. n. 17014 del 2010; Cass. sez. un. n. 26629 del 2009). Ove, dunque, la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa (relativo al servizio di erogazione idrica) non sia stata impugnata, come nella specie, essa assume efficacia vincolante e l'addebito di consumi, eventualmente erroneamente contabilizzati dal contatore dell'unità individuale, va fatto valere appunto con l'impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l'opposizione al decreto ingiuntivo, attenendo alla legittimità della prima e non alla fondatezza della pretesa azionata con il secondo (Cass. n. 10816 del 2009). L'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, ristretto alla sola verifica dell'esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. n. 24658 del 2009)”.

5. In termini, Cassazione 24 marzo 2017, n. 7741, in www.italgiure.giustizia.it, secondo cui “ai sensi e per gli effetti del collegato disposto degli artt. 63, comma 1, disp. att. c.c. e 663, n. 1, c.p.c., la delibera dell'assemblea dei condomini, vincolando gli assenti ed i dissenzienti, raffigura il fatto costitutivo del credito concernente una somma liquida ed esigibile, la cui prova scritta è raffigurata dal relativo verbale, redatto nei modi di legge (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7569 del 29/08/1994). Qualora l'opponente a decreto ingiuntivo emesso sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. per il pagamento di contributi condominiali contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero, in particolare, il verbale della delibera assembleare, il giudice, come detto in precedenza, può accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per effetto degli esiti del separato giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c.”.

6. In tal senso, ex multis, Cassazione, 23 luglio 2019, n. 19832, in www.italgiure.giustizia.it; Cassazione, 10 gennaio, 2019, n. 470, in www.italgiure.giustizia.it, secondo cui “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non operava pertanto il limite alla rilevabilità anche officiosa dell'invalidità della sottostante delibera, trattandosi di elemento costitutivo della domanda di pagamento”.

7. L’art. 1421 c.c. sotto il titolo “Legittimazione all'azione di nullità” così recita: “Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.

8. In termini si erano già espresse le Sezioni Unite, con sentenza del 12 dicembre 2014, 26242, come citata nel testo della sentenza in esame.

9. L’art. 1137, secondo comma, cod. civ., secondo il testo introdotto dall'art. 15, comma 1, I. 11 dicembre 2012, n. 220, così recita: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.