Pubbl. Ven, 18 Set 2015
Abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione
Modifica paginaL´abbandono del tetto coniugale non sempre è causa di addebito della separazione. La corte di Cassazione con la sentenza n. 1696/2014 è tornata a ribadire i termini della questione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1696/2014 è tornata a pronunciarsi su un argomento di notevole importanza per lo scenario giuridico in materia di diritto di famiglia, ovvero la separazione con addebito.
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto dalla moglie avverso la sentenza che pronunciava la separazione tra i coniugi addebitando la stessa alla donna per aver abbandonato il tetto coniugale.
Prima di affrontare il caso specifico appare opportuno precisare come la Suprema Corte abbia più volte illustrato la necessità dell'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi matrimoniale per potersi avere una pronuncia di addebito.
Occorre, dunque, verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando si era già determinata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel caso in cui il coniuge che chiede l'addebito della separazione non riesca a provare che il comportamento contrario ai doveri scaturenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Già con l'ordinanza n. 4540 del 24 febbraio 2011, i Giudici della Corte Cassazione avevano affermato che in presenza di giusta causa nell’allontanamento dalla casa coniugale di uno dei coniugi, non vi fossero i presupposti per l’addebito della separazione.
Ad esempio, si è ritenuto ricompreso nel concetto di giusta causa, il coniuge che si allontana a seguito di una stabile relazione extraconiugale dell’altro o il coniuge che subisce ripetuti atti di violenza dall’altro.
Tornando alla pronuncia in esame, dunque, la Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata in quanto l'abbandono del tetto coniugale da parte della moglie è stata soltantola conseguenza di una crisi matrimoniale già esistente tra i coniugi e, quindi, non è stata la causa della stessa.
In conclusione: vero è che l'allontanamento dalla residenza familiare quale atto unilaterale del coniuge, e cioè senza il consenso dell'altro, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e conseguentemente causa di addebitamento della separazione poiché porta all'impossibilità della coabitazione ma non concreta tale violazione allorchè risulti legittimato dalla crisi coniugale a causa di avvenimenti o comportamenti di per sé incompatibili con la protrazione di quella convivenza.