• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Ven, 9 Apr 2021

Garanzie personali atipiche: lettere di patronage

Modifica pagina

Alice Mendolia



Le garanzie poste a tutela del credito rappresentano uno strumento imprescindibile per la sicurezza delle transazioni commerciali e sono di frequente utilizzo nella prassi negoziale. A volte però le garanzie tipiche non soddisfano pienamente le esigenze dell’autonomia negoziale, la quale si orienta verso strumenti di garanzia più elastici, come ad esempio le lettere di patronage. L’obiettivo della trattazione dunque è quello di delineare i caratteri delle lettere di patronage e di osservare i più recenti punti di approdo raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità sulla natura dell’istituto e sui rimedi esperibili.


ENG Guarantees for the protection of credit represent an essential tool for the security of commercial transactions and are frequently used in negotiation practice. Sometimes, however, the typical guarantees do not fully satisfy the needs of negotiating autonomy, which is oriented towards more flexible guarantee instruments, such as letters of patronage. The objective of the discussion is therefore to outline the characteristics of letters of patronage and to observe the most recent points of arrival reached by the jurisprudence of legitimacy on the nature of the institution and the remedies available.

Sommario: 1. Origini storiche delle lettere di patronage; 2. Lettere di patronage come species del più ampio genus del contatto sociale qualificato; 3. Confronto tra lettere di patronage e garanzie tipiche; 4. Quale responsabilità a carico del patronnat?; 4.1. Lettere a contenuto debole; 4.2. Lettere a contenuto forte; 5. Osservazioni conclusive

1. Origini storiche delle lettere di patronage

Le lettere di patronage, dette anche lettere di conforto, rappresentano strumenti negoziali utilizzati nella pratica commerciale per agevolare le imprese ad ottenere finanziamenti, mutui, aperture di conto corrente e altre forme di credito[1].

L’istituto nasce e si diffonde nella prassi bancaria dei paesi del Nord America; negli anni 70, poi, tale pratica negoziale inizia a ricevere positivo riscontro da parte dell’autonomia contrattuale anche nel continente europeo.

Tuttavia, ad oggi il nostro sistema giuridico è privo di una normativa ad hoc dedicata alle lettere di patronage, le quali continuano a mantenere carattere di atipicità[2].

Va precisato, però, che nonostante la inesistenza di dati normativi positivizzati, il frequente e massiccio utilizzo delle lettere di patronage ha consentito agli interpreti di individuarne i tratti caratterizzanti e differenziarle da istituti affini la cui disciplina è contenuta nel codice civile[3].

È importante ricordare, tra l’altro, che la diffusione delle lettere di patronage nell’ordinamento nazionale, così come in altri ordinamenti giuridici, è dovuta alla necessità di disporre di strumenti di garanzia più flessibili rispetto a quelli tipizzati dalla legge, ciò in modo particolare nell’ambito dei rapporti commerciali che caratterizzano i gruppi di impresa[4].

Invero, a connotare con maggiore evidenza la figura delle lettere di conforto, favorendone la buona riuscita nella prassi negoziale, è il carattere fluido della posizione assunta dal mittente.

Il mittente, pur interferendo nella sfera giuridica altrui[5], mantiene una posizione “fluida” perché le sue dichiarazioni non lo vincolano alle prestazioni che saranno oggetto del contratto di finanziamento.

In altre parole, il mittente della lettera di patronage, detto patronnat, vuole mantenere un profilo di estraneità rispetto alla vicenda contrattuale che si instaurerà tra l’istituto di credito e l’impresa debitrice. Lo scopo perseguito, infatti, è solo quello influenzare la scelta di contrarre dell’istituto bancario, rimanendo escluso che egli voglia vincolarsi al futuro regolamento negoziale.  

È vero, infatti, che talvolta gli istituti di credito assumono un atteggiamento riluttante e ostruzionistico di fronte alle richieste di credito avanzate dalle imprese e ciò tende a scoraggiare gli investimenti sul mercato e ad incidere sugli scambi commerciali[6].

Simili circostanze hanno incentivato l’utilizzo delle lettere di conforto, quale strumento per agevolare i rapporti tra istituti di credito ed imprese, al fine di fornire ai primi le necessarie rassicurazioni circa la certa solvibilità del debito assunto da parte dell’impresa debitrice.

In questa prospettiva, dunque, il patronnat rimane soggetto terzo rispetto alla specifica vicenda contrattuale di finanziamento[7]; la sua interferenza ciononostante si giustifica in ragione della relazione che ab externo intercorre tra il patronnat e il patrocinato.

È frequente che patronnat e patrocinato facciano parte di un medesimo gruppo di imprese, pertanto, il patronnat ha un interesse specifico a che la banca eroghi il finanziamento al patrocinato, poiché da questa operazione finanziaria di certo ne risulterà avvantaggiato l’intero gruppo.

A questo fine, dunque, il patronnat, pur senza prestare una garanzia in senso tecnico, cerca di far conoscere le condizioni economiche della patrocinata garantendone in senso lato la solvibilità.

2. Lettere di patronage come species del più ampio genus del contatto sociale qualificato

Come già detto, la figura del patronnat opera dall’esterno del perimetro contrattuale, al precipuo fine di influenzare le scelte contrattuali delle parti; invero, lo scopo perseguito rappresenta il motivo per il quale l’orientamento prevalente esclude che egli possa essere considerato del tutto estraneo alla relazione negoziale, ancorché non ne sia parte in senso formale.

In base ad una certa ricostruzione interpretativa, infatti, le lettere di patronage sarebbero riconducibili al più ampio fenomeno del contatto sociale qualificato[8].

Di frequente, si verifica nella realtà fattuale che due soggetti, di cui uno titolare di una specifica qualifica, pur senza instaurare un formale rapporto negoziale, entrino in contatto e questo contatto generi delle aspettative socialmente tipiche considerate meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.

Il contatto socialmente qualificato diventa, dunque, in assenza di contratto, fonte di obbligazioni a carico del soggetto qualificato il quale, secondo un giudizio socialmente tipico, deve adempiere obblighi di protezione secondo l’ordinario standard di diligenza professionale previsto dalla legge.

Dal contatto sociale qualificato, quindi, non scaturisce un obbligo di prestazione primaria ma un obbligo di protezione nei confronti del soggetto, la cui sfera giuridica è intercettata dall’attività professionale del soggetto con la qualifica.

Una situazione analoga si registrerebbe con la spedizione delle lettere di patronage.

Anche in questo caso, si verifica un contatto idoneo a generare un legittimo affidamento in capo alla parte che riceve le rassicurazioni sulla situazione patrimoniale del potenziale debitore; ciò in ragione del fatto che, il soggetto che formula le rassicurazioni all’istituto di credito, intrattiene con l’impresa debitrice rapporti giuridici ed economici continuativi.

Quindi, chi conforta l’istituto di credito non è un soggetto qualsiasi ma è un soggetto che ha certe caratteristiche che gli conferiscono una certa qualifica[9]; la qualifica del patronnat è idonea a ingenerare in capo alla banca un legittimo affidamento sulla veridicità delle informazioni rese e sulla serietà degli impegni assunti.

Sicché, il contatto che si instaura tra il patronnat e la banca, costituisce fonte di obblighi di protezione a carico del patrocinante, la cui condotta deve essere ispirata al canone di diligenza professionale, ex art. 1176, 2° comma, cod. civ.

Appare evidente che, una simile conclusione postula il riconoscimento del valore giuridico delle lettere di conforto, questione sulla quale, in verità, non si registra ancora una visione unanime da parte di dottrina e giurisprudenza.

L’orientamento dominante, tuttavia, propende per la tesi favorevole al riconoscimento della natura giuridica delle lettere di patronage, escludendo che si tratti di mere dichiarazioni con valore metagiuridico[10].

3. Confronto tra lettere di patronage e garanzie tipiche

Risolta in senso positivo la disputa sul valore vincolante delle lettere di conforto, è possibile concentrare l’attenzione sulla struttura di queste fattispecie negoziali. La struttura delle lettere di patronage, in effetti, ricalca quella di una obbligazione di garanzia[11].

Si pensi al contratto di fideiussione. Anche in questo caso si verifica che un soggetto estraneo al rapporto contrattuale si premura di fornire rassicurazioni al creditore sulla solvibilità del suo credito da parte del debitore garantito[12].

Senonché, fatta questa prima considerazione può dirsi che i punti di contatto terminano qui, infatti, il terzo che assume su di sé una obbligazione di tipo fideiussorio non si limita a rendere informazioni utili o a rassicurare il creditore sulla certa soddisfazione del credito[13].

Il fideiussore, a differenza del patronnat, si rende egli stesso debitore della prestazione dedotta in contratto al fine di rafforzare il grado di solvibilità del credito.

Quindi il creditore, per soddisfare la prestazione dedotta in contratto, avrà a sua disposizione, oltre al patrimonio del debitore, anche quello del fideiussore, il quale al pari del debitore è tenuto ad adempiere l’obbligazione principale[14].

Ancora più evidenti sono, poi, le differenze con i contratti di garanzia reale. Questi ultimi non necessariamente coinvolgono soggetti ulteriori ai contraenti dell’obbligazione principale e, inoltre, postulano l’individuazione di un bene specifico che, in caso di inadempimento, sarà assoggettabile a procedura di esecuzione forzata[15].

Pertanto, sia i contratti personali di garanzia, sia i contratti di garanzia reale, hanno lo scopo, in qualità di contratti di secondo grado[16], di rafforzare la posizione del creditore riducendo al minimo la possibilità che egli subisca gli effetti pregiudizievoli dovuti all’inadempimento del debitore.

La lettera di patronage, invece, anche quando presenta contenuto “forte”[17] non impegna mai il patronnat ad adempiere la prestazione dovuta dall’impresa debitrice.

La funzione delle lettere di conforto è quella di influenzare le scelte delle parti, incidendo sulla fase che precede la stipula del negozio. In questa fase, le parti potrebbero non disporre delle informazioni necessarie per determinarsi alla stipula e, quindi, la banca potrebbe rifiutare la richiesta di credito avanzata dall’impresa.

Con le proprie dichiarazioni, il patronnat cerca di rassicurare l’istituto bancario sulla solidità dell’attività di impresa svolta dall’impresa che chiede il credito e sulla sua capacità di assolvere ai debiti assunti.

Egli. però, non si impegna ad elidere le conseguenze negative che potranno derivare da un eventuale inadempimento.

Talvolta, poi, le lettere di patronage possono avere un contenuto più “forte” e non limitarsi a comunicare notizie sullo stato economico e finanziario dell’impresa.

Ciò accade quando il patronnat rivolge all’istituto bancario delle promesse di tipo assicurativo, in relazione alle quali assume specifiche obbligazioni che, però, non coincidono con la prestazione dovuta dall’impresa debitrice.

La prestazione che grava sull’impresa debitrice è di dare, cioè restituire il finanziamento ricevuto, mentre la prestazione a cui si obbliga il patronnat è in genere di fare come, ad esempio, l’obbligo di non pregiudicare la situazione economica del patrocinato attraverso la sottrazione di risorse aziendali.

Orbene, la parziale coincidenza tra i contratti di garanzia personale e le lettere di patronage, per quanto queste ultime non siano riconducibili sic et simpliciter alla categoria a cui appartengono le prime, permette di riconoscere alle seconde un generico scopo di garanzia.

L’orientamento oggi prevalente, infatti, valorizzando il principio di libertà negoziale sancito dall’art. 1322, 2° comma, cod. civ. ritiene possibile l’uso di garanzie personali atipiche coerenti con le esigenze del commercio.

In questo modo, si offre ai privati la possibilità di declinare le esigenze di garanzia e certezza dei traffici giuridici all’interno di rapporti negoziali più flessibili e non esattamente corrispondenti per struttura e per effetti alle fattispecie tipiche previste dalla legge.

Tra gli elementi più interessanti delle lettere di patronage spicca la difformità tra gli obblighi negoziali che gravano l’impresa debitrice e gli obblighi che gravano il patronnat[18]. Quest’ultimo non potrà mai essere destinatario di un’azione di esatto adempimento, nonostante il rilievo giuridico riconosciuto alle sue dichiarazioni.

Ciononostante, aver inviato una lettera a contenuto informativo all’istituto bancario, il quale si sia successivamente determinato nella scelta di concedere il credito, non pone il patronnat al riparo da possibili azioni giudiziarie da parte del soggetto che ha fatto affidamento sulle sue dichiarazioni.

Sicché, la giuridicità delle lettere di conforto va desunta dalla azionabilità in giudizio della pretesa risarcitoria collegata alla condotta scorretta del patrocinatore, ad esempio, nell’ipotesi in cui egli abbia fornito consapevolmente informazioni erronee, reticenti e, in ogni caso, fuorvianti.

L’obbligazione che sorge in capo al patronnat, dunque, può avere solo carattere risarcitorio e la fonte è il comportamento scorretto[19] o l’inadempimento di una sua specifica obbligazione[20].

Da questo punto di vista, è stata sottolineata la possibile analogia tra le lettere di patronage e la fideiussione indemnitatis, anch’essa atipica e largamente diffusa nelle pratiche commerciali.

La fideiussione indemnitatis obbliga il garante a tenere indenne il creditore dalle conseguenze negative dovute all’inadempimento della obbligazione.

Si badi bene, anche in questo caso, il fideiussore non è mai obbligato ad eseguire la prestazione principale, infatti, la sua obbligazione ha sempre carattere risarcitorio[21].

4. Quale responsabilità a carico del patronnat?

Svolta questa breve premessa sui rapporti tra lettere di patronage e garanzie personali tipiche[22], occorre adesso soffermare l’attenzione sull’analisi dei presupposti necessari, affinché, nell’ambito delle lettere di conforto, possa configurarsi una responsabilità civile a carico del patronnat[23].

Invero, va subito precisato che, non ogni inadempimento da parte dell’impresa debitrice è fonte di responsabilità per il patrocinante. Non c’è omogeneità tra la responsabilità del patrocinato e la responsabilità del patrocinante e l’ampiezza del perimetro di responsabilità di quest’ultimo è variabile, così come, variabile è il contenuto che la lettera di patronage può avere.

Tuttavia, due sono gli elementi che devono ricorrere a prescindere dal contenuto "forte" o "debole" della lettera di conforto; si tratta dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e del nesso di causalità tra l’inadempimento del patrocinato e l’inadempimento del patrocinante.

Va dato atto, però, che la giurisprudenza accoglie una interpretazione particolarmente rigorosa dell’elemento soggettivo del patronnat. L’orientamento dominante considera sussistente una presunzione di colpevolezza in capo al soggetto che, legato da rapporti commerciali con l’impresa debitrice, spontaneamente decide di interferire nei rapporti negoziali tra banca e impresa al fine di favorire la stipula di un contratto.

Si è detto che, in questo caso, il patronnat è destinatario di un obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, 2° comma, proprio in ragione del potere di fatto o di diritto che lo stesso esercita sull’impresa debitrice. Deve presumersi, inoltre, che egli conosca, o che comunque si trovi nella condizione di conoscere, la situazione economica e finanziaria di parte debitrice.

4.1 Lettere a contenuto “debole”

Tornando adesso sulla distinzione, a cui prima si è fatto cenno, tra lettere a contenuto forte e lettere a contenuto debole, è possibile delineare gli orientamenti più accreditati in giurisprudenza e dottrina in ordine alla natura della responsabilità del patronnat a seconda del contenuto della lettera di conforto.

Hanno un contenuto "debole" quelle lettere di patronage che hanno un fine meramente informativo; in genere in questo modo, il patronnat informa l’istituto bancario dello status di “salute” dell’impresa che richiede il credito, quindi ad esempio, qual è il tipo di organizzazione adottata oppure se ci sono sufficienti sistemi di controllo.

In questi casi, il patrocinante può anche mettere a conoscenza il destinatario della solidità e della continuità dei rapporti commerciali, contrattuali o parasociali che il medesimo ha con l’impresa debitrice.

Il fatto illecito che in questa ipotesi si può contestare al patrocinatore è quello di aver trasmesso informazioni false, incoerenti rispetto alla realtà economica dell’azienda, avendo così, alterato il processo di formazione della volontà delle parti ledendone la libertà di autodeterminazione.

Sul punto non si registra una visione comune circa la natura della responsabilità del patronnat e le tesi che si contendono il campo sono tre.

La prima tesi classifica la responsabilità del patronnat per false informazioni come responsabilità aquiliana, ex art. 2043 cod. civ., per violazione del principio del neminem laedere[24].

In questa prospettiva, a dire il vero oggi recessiva, il patrocinante è considerato soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale nascente dal contratto di credito e la sua informale interferenza non è idonea a diventare fonte di obblighi negoziali riconducibili al modello di cui all’art. 1218 cod. civ.

Altra corrente ermeneutica caldeggia, invece, la natura precontrattuale della responsabilità del patronnat; ciò in considerazione del fatto che la condotta di quest’ultimo interferisce proprio nella fase che precede la stipula e il bene oggetto di lesione è la libertà di autodeterminazione dei futuri contraenti[25].

Ci si è domandati, inoltre se, configurando questa responsabilità in termini di responsabilità precontrattuale il quantum di risarcimento spettante al soggetto danneggiato, debba coincidere con l’interesse negativo[26].

In effetti, questa soluzione appare realmente reintegrativa, ogniqualvolta il vizio che affligge il consenso è stato tale da causare l’invalidità del contratto.

Diversamente, nei casi in cui il contratto stipulato è valido, efficace ma sconveniente, il risarcimento dell’interesse negativo potrebbe non essere idoneo a ristorare il soggetto per il pregiudizio subito. Si ritiene, pertanto, che in questi casi il risarcimento del danno debba essere parametrato al cosiddetto interesse differenziale[27].

Infine, altro orientamento, valorizzando il rapporto di promissimità che si instaura tra il mittente e il destinatario delle informazioni, inquadra nella fattispecie in esame una responsabilità negoziale da contatto sociale qualificato per violazione degli obblighi di protezione[28].

4.2 Lettere a contenuto “forte”

Passate in rassegna le tesi sulla responsabilità del patrocinante in caso di false informazioni all’istituto bancario, deve discutersi ora della natura della responsabilità nel caso in cui il patronnat assuma su di sé impegni specifici con lettera a contenuto forte[29].

In via esemplificativa, può essere definita lettera a contenuto forte quella con la quale il dichiarante si impegna a mantenere inalterata la sua partecipazione nella società partecipata, oppure ad esercitare una influenza sulla società debitrice, affinché adempia gli obblighi contrattuali.

Quindi, chiarito che anche nell’ipotesi di lettera a contenuto forte gli obblighi assunti dal patronnat non coincidono mai con gli obblighi assunti dal patrocinato, va detto che sulla natura della responsabilità del patrocinante due sono le soluzioni interpretative più seguite in dottrina e giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento le lettere a contenuto forte danno vita alla fattispecie di cui all’art. 1381 cod. civ. “promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo[30].

Senonché, la disciplina contenuta nel disposto normativo di cui all’art. 1381 cod. civ. rappresenta una ipotesi di responsabilità oggettiva di carattere indennitario.

Per cui, la mera verificazione dell’evento inadempimento da parte dell’impresa debitrice,espone il patronnat all’azione di risarcimento.

Viene da sé che, qualora la banca dovesse esperire un’azione di responsabilità nei confronti del patronnat, il giudice non sarà tenuto a verificare la sussistenza in capo al primo di profili di colpevolezza, né tantomeno ad indagare la sussistenza di un rapporto di causalità tra l’inadempimento del patrocinato e la responsabilità del patrocinante.

Tutto ciò è vero in relazione alla natura della fattispecie di cui all’art. 1381 cod. civ. che, come precisato, non presuppone un fatto illecito in quanto trattasi di fattispecie indennitaria[31].

Questa tesi certamente espone la pratica delle lettere di patronage al rischio di un'eccessiva rigidità in punto di responsabilità del patrocinante, scoraggiandone l’utilizzo.

La seconda tesi, oggi prevalente in letteratura, propende invece per la natura negoziale della responsabilità del patronnat, qualora egli assuma obblighi specifici[32]. Ciononostante, non c’è concordia tra gli interpreti sul tipo di fattispecie che, nel caso in esame, dovrebbe configurarsi.

Secondo parte della dottrina, le lettere di patronage avrebbero la stessa struttura del mandato di credito[33]. Anche nel mandato di credito accade che un soggetto si rivolge ad un altro chiedendogli di erogare un credito a favore di un soggetto terzo[34].

La tesi appare suggestiva ma si obietta che, nel mandato di credito, la richiesta di pagamento rivolta al mandatario non lascia libero quest’ultimo di scegliere se provvedere o meno; il mandatario ai sensi dell’art. 1958 cod. civ.  è obbligato ad erogare il credito al terzo.

A contrario, la lettera di patronage non crea alcun obbligo a carico del destinatario, il quale deciderà, in autonomia in base alla convenienza dell’affare, se prestare il consenso al finanziamento.

Si badi, peraltro, che nel mandato di credito il mandante è fideiussore del terzo, al quale il credito viene erogato e, quindi, sarà obbligato alla medesima prestazione del debitore principale.

Un’altra parte della dottrina, invece, ritiene preferibile inquadrare la lettera di patronage nell’ambito delle promesse unilaterali[35].

La critica che si muove a questa impostazione è che l’art. 1987 cod. civ. afferma il principio di tipicità delle promesse unilaterali[36], quindi, non sarebbe possibile ricondurre una fattispecie atipica nell’alveo di un istituto per il quale la legge censura versioni per così dire atipiche del medesimo.

Per ovviare a simili difficoltà, una parte della giurisprudenza[37] ha sostenuto le tesi del contratto con obbligazioni del solo proponente previsto dall’art. 1333 cod. civ.[38], giungendo a definire la lettera di patronage una vera e propria ipotesi contrattuale che si perfeziona con il tacito consenso dell’oblato[39].

La soluzione proposta, tuttavia, non convince in ragione del fatto che, a seguito della emissione della lettera di patronage, il suo destinatario non potrebbe limitarsi a non opporre un rifiuto, affinchè il contratto si intenda concluso, ma dovrebbe attivarsi ponendo in essere una condotta attiva ovvero quella di concessione del finanziamento.

L’orientamento ad oggi prevalente propende, invece, per la natura di contratto atipico di garanzia delle lettere di patronage[40]. Il contratto atipico di garanzia si perfezionerebbe ai sensi dell’art. 1327 cod. civ.,, quindi, per comportamento concludente e sarebbe dotato di una causa cavendi meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ.

Per coloro che seguono questo orientamento deve essere concesso all’autonomia negoziale di dare vita a strumenti atipici di garanzia, qualora questi siano diretti a realizzare interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.

Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte di Cassazione in un recentissimo intervento del 2019[41], nel quale è stato affrontato il problema delle differenze tra fideiussione e lettere di patronage[42].

In questa occasione, la Suprema Corte ha affermato che le lettere di patronage sono strumenti giuridici diretti a rafforzare la protezione dei diritti del creditore ed il loro riconoscimento nell’ordinamento si giustifica per la loro idoneità a realizzare interessi certamente “meritevoli di tutela”, a norma dell’art. 1322 c.c., comma 2.

Vero è, in ogni caso, che le lettere di patronage non sono assimilabili, in tutto e per tutto, ai contratti di garanzia personale tipici. Come si è già avuto modo di spiegare, le lettere di conforto non producono l’effetto di ampliare la platea di soggetti obbligati ad adempiere la prestazione principale; in altre parole, esse non generano una obbligazione solidale dal lato passivo.

Questo perché, a differenza che nei contratti personali di garanzia, gli obblighi di cui il patronnat è destinatario non coincidono con quelli del debitore ma presentano una loro autonoma identità. In ciò consterebbe la nota di atipicità delle lettere di patronage, quali contratti atipici a scopo di garanzia.

5. Osservazioni conclusive

Infine, va detto che ulteriori conferme sulla natura di contratto atipico di garanzia delle lettere di patronage sono desumibili da una pronuncia della Corte di Cassazione del 2010[43], nella quale è stata sostenuta la estendibilità dell’art. 1938 cod. civ. anche ai contratti atipici di garanzia personale, tra i quali figurerebbero anche le lettere di patronage.

L’art. 1938 cod. civ., rubricato Fideiussioni per obbligazioni future o condizionali, obbliga i contraenti a prevedere una soglia massima di importo garantito a tutela delle ragioni del fideiussore.

Ebbene, la Cassazione ha ritenuto di dover attribuire all’art. 1938 cod. civ. la natura di principio generale dell’ordinamento, da applicarsi ogniqualvolta si configuri una situazione del tipo indicato, a prescindere dal fatto che la stessa sia disciplinata da una norma di legge.

A tale riguardo nella pronuncia della Suprema Corte del 2010 si legge che, nonostante, l’art. 1938 cod. civ. sia inserito "nella disciplina tipica dello istituto dalla fideiussione, (esso) introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e tra queste quelle di patronage".

Sicché, anche le garanzie personali atipiche tra le quali, a dire della Suprema Corte rientrerebbero anche le lettere di patronage, sono soggette alla regola dell’importo massimo garantito, quando a causa del carattere futuro o condizionato del debito non sia possibile ex ante prevedere il suo importo.

Il punto di svolta raggiunto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 2010 non sembra essere stato smentito dalla giurisprudenza successiva che continua a definire le lettere di patronage come contratti atipici di garanzia.

Riguardo ai rimedi, poi, nonostante la mancanza di un approccio interpretativo uniforme in letteratura, sembra prevalere la linea del modello negoziale, a fronte della maggiore tutela che, quest’ultimo, è idoneo ad assicurare all’istituto bancario che subisce ingiustificate e fuorvianti interferenze della propria autonomia contrattuale.

La responsabilità ex art. 1218 cod. civ., invero, assicura una più ampia copertura dei rischi conseguenti all’affidamento riposto nelle informazioni o nelle promesse del patronage.


Note e riferimenti bibliografici

[1] G. CHINE', M. FRATINI, A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, VII edizione, Nel Diritto Editore, 2016, p. 1004 e segg.

[2] Interessante la ricostruzione fornita da E. ZUCCHELLI, “Le lettere di patronage: una ricostruzione”, in quotidianogiuridico.it, 20 settembre 2018.

[3] Analoga situazione ha coinvolto altri fenomeni negoziali frutto della prassi commerciale, la cui tendenziale atipicità risulta ad oggi fortemente moderata per i ripetuti interventi giurisprudenziali forniti dalla Suprema Corte di Cassazione che ne hanno delineato i caratteri più ricorrenti favorendone una tipicizzazione sociale, si pensi al sale and lease back, al contratto autonomo di garanzia e alle polizze fideiussorie.

[4] M. DE CASTELLO, “La lettera di patronage”, in studiolegaledecastello.it, 6 dicembre 2016.

[5] Come sarà spiegato meglio in seguito il patrocinatore, mittente della lettera di conforto, rende delle dichiarazioni rassicuranti all’istituto di credito affinchè questo si determini alla stipula del contratto di finanziamento con un altro soggetto detto patrocinato.

[6] Nell’ambito dell’attività di impresa è frequente il bisogno di liquidità finanziaria da soddisfare nel breve termine, al fine di fronteggiare eventi imprevisti ovvero sostenere investimenti necessari per la crescita dell’azienda, bisogno che spesso non può essere autonomamente soddisfatto dalle imprese che hanno necessità di rivolgersi alle banche.

[7] Questo elemento consente di distinguere la figura in esame da quella tipica del codice civile del mandato di credito ex art. 1958 cod. civ.

[8] Così B. BLASCO, “La responsabilità da contatto sociale qualificato e suoi rapporti con gli obblighi di protezione. In particolare: responsabilità da incompleta o inesatta informazione commerciale con riferimento ai casi di: 1) lettera di patronage; 2) pubblicità ingannevole; 3) errato prospetto informativo o omesso controllo dello stesso da parte della Consob; 4) omesse, incomplete o errate informazioni rilasciate agli investitori dagli intermediari finanziari.”, in ambientediritto.it, 22 giugno 2010, ”La responsabilità da “contatto sociale qualificato” è una particolare forma di responsabilità, nata proprio per venire incontro alle nuove e molteplici esigenze, tipiche della moderna società, relative al risarcimento dei danni, al di là dello schema, certamente troppo riduttivo, che vede la tradizionale bipartizione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. L'espressione "contatto sociale qualificato", viene ad indicare una relazione che intercorre tra due o più soggetti che, in quanto implicante l'ingerenza nella sfera giuridica altrui, comporta il sorgere di doveri di collaborazione e protezione volti a salvaguardare le aspettative ingenerate.
[…]Si tratta, in sostanza, dei c.d. rapporti contrattuali di fatto, privi, cioè, di una base negoziale, ma modellati, comunque, sulla falsariga delle fattispecie contrattuali tipiche e costituiti per effetto del solo contatto sociale, superando, in tal modo, i rigorismi tipici dell’insorgere della responsabilità extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2043 del codice civile.

[9] Si pensi al caso in cui il patronnat sia una società partecipata della società debitrice.

[10]  Secondo alcuni autori le lettere di patronage sarebbero riconducibili nella categoria dei gentlemen’s agreement ovvero delle obbligazioni naturali, vedi B. GARDELLA TEDESCHI, Gentlemen’s agreement, in Riv. dir. civ., 9 luglio 1990, 730-750 e F. CHIOMENTI, Le “lettere di conforto”, in Riv. dir. comm. 1974, I p. 346 ss.

[11] Osservazioni sul tema da parte di C. CELLUPICA, “I labili confini tra lettera di patronage, fideiussione e contratto autonomo di garanzia: approfondimento”, in diritto.it, 11 maggio 2020.

[12] G. CHINE', M. FRATINI, A. ZOPPINI, op. cit., p. 972 e segg.

[13] Corte di Cassazione, sez. I, sentenza del 9 febbraio 2016, n.2539.

[14]  Corte di Cassazione, sentenza del 25 settembre 2012, n. 16259.

[15] Per maggiore completezza si ricorda che costituiscono garanzie reali il privilegio, il pegno e l’ipoteca, istituti disciplinati nel libro VI, titolo III del codice civile.

[16] I contratti di garanzia sono definiti contratti di secondo grado in quanto necessariamente accessori ad un precedente vincolo contrattuale che è la fonte delle obbligazioni contrattuali e per tale ragione definito contratto di primo grado.

[17] Sulla differenza tra lettera di patronage a contenuto forte e contenuto debole si dirà a breve.

[18] Obblighi peraltro di intensità graduabile e a contenuto assolutamente poliedrico.

[19] In caso di false informazioni sullo stato patrimoniale dell’impresa debitrice o sulla esistenza di vincoli contrattuali intercorrenti con il patronnat.

[20] In questo caso il riferimento è alle lettere a contenuto forte in cui il patrocinatore assume obblighi specifici come ad esempio la conservazione della propria partecipazione nella società debitrice ovvero il mantenimento del patrimonio della società debitrice in stato di solvibilità.

[21] Deve evidenziarsi tuttavia che la ratio della fideiussione indmenitatis è legata alla natura infungibile della prestazione, talché sarebbe impossibile per il fideiussore adempierla, quindi in caso di inadempimento da parte del fideiuvato essa si trasforma ope legis in una obbligazione risarcitoria di cui sono chiamati a rispondere sia il fideiuvato sia il fideiussore.

[22] Il codice civile individua quali garanzie personali tipiche la fideiussione, art. 1936, tra cui anche la fideiussione omnibus art. 1938 e il mandato di credito, art. 1958 cod. civ.

[23] Vedi F. NICOTRA, “Una garanzia atipica: le lettere di patronage”, in  altalex.com, 31 agosto 2015. M. BACCINI, “Limiti alla lettera di patronage”, in filodiritto.it, 23 Febbraio 2010.

[24] A questa tesi ha aderito il Consiglio di Stato con la sentenza dell’8 marzo 2018, n. 1813.

[25] Tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza del 9 dicembre 2019, n. 32026.

[26] Risarcire il danneggiato parametrando il quantum debeatur all’interesse negativo significa ristorarlo delle perdite economiche subite a causa del tempo impiegato nello svolgimento delle trattative e delle spese sostenute per la stipula del contratto invalido.

[27] L’interesse differenziale coincide con la differenza di utile che il contraente svantaggiato subisce a causa del fatto che, per un vizio che ha alterato il processo di formazione del suo consenso, egli ha accettato delle condizioni contrattuali più sfavorevoli di quelle che avrebbe accettato se il suo processo di volizione non fosse stato alterato.

[28] La questione sulla comunanza di struttura tra lettere di patronage e contatto sociale qualificato è già stata affrontata in precedenza e ivi si rimanda per una migliore comprensione del testo.

[29] G. P. MARAINI, “Lettera di patronage a contenuto obbligatorio”, in 4clegal.com, 21 Gennaio 2019.

[30] Art. 1381 cod. civ. “Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.”. Ne dà atto anche la Corte di Cassazione nell’ordinanza del 9 dicembre 2019, n. 32026.

[31] La differenza tra risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. e risarcimento di carattere indennitario si spiega in ragione del diverso atteggiarsi dell’ordinamento in presenza di un fatto lecito ma dannoso e di un fatto illecito e dannoso. Nel primo caso l’ordinamento accetta il rischio connesso a quel fatto che non è vietato dalla legge; è ovvio però che qualsiasi spostamento patrimoniale privo di causa, ancorchè conseguente ad un fatto lecito, non può rimanere privo di conseguenze sul piano giuridico. Pertanto il soggetto che, anche senza colpa, abbia arrecato un pregiudizio di questo tipo sarà tenuto ad indennizzare il soggetto impoverito, e trattandosi di un fatto lecito non bisognerà accertare in capo al soggetto la sussistenza di elementi di colpevolezza. Nel secondo caso invece il danno è conseguenza di un fatto illecito, quindi vietato tout a court dall’ordinamento giuridico, e come prescrive l’art. 2043 cod. civ. affinchè ci sia responsabilità è necessario che il soggetto abbia quantomeno agito con colpa. Infatti in questa ipotesi il criterio per la commisurazione del quantum debeatur è più rigorosa perchè la lesione che deriva da un fatto illecito dovrà essere risarcita per intero.

[32] A favore di questa impostazione vi è Corte di Cassazione, ordinanza del 9 dicembre 2019, n. 32026.

[33] Art. 1958 cod. civ. “Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro. Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte”.

[34] Si evidenzia poi che anche il mandato di credito si conclude per comportamenti concludenti poiché non è necessario che il destinatario della richiesta accetti espressamente ma è sufficiente che egli provveda al pagamento ordinato dal mittente.

[35] E’ evidente che la maggiore assonanza di contenuti si registra con le lettere di patronage “forti” dato che in quelle a contenuto debole il patronnat non fa alcuna promessa e non assume alcun impegno. A favore della natura di negozio unilaterale vedi M. GALLETTI in “Contributo allo studio delle lettere di patronage tra negozio e atto illecito”, Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato, marzo 2020.

[36] Art. 1987 cod. civ. “La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.”

[37] Corte di Cassazione, sentenza del 3 aprile 2001, n.4888 e sentenza del 25 settembre 2001, n.11987.

[38] Art. 1333 cod. civ. “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

[39] E’ opportuno ricordare le disquisizioni sulla natura contrattuale o meno della fattispecie descritta dall’art. 1333 cod. civ., infatti non è unanime la posizione della giurisprudenza sulla ricorrenza di un accordo nel caso di specie. Taluni individuano nell’art. 1333 cod. civ. una promessa unilaterale a contenuto “atipico” poiché mancherebbe uno degli elementi essenziali del contratto ovvero l’accordo, poiché l’oblato non manifesta nessun consenso ma più semplicemente si limita a rimanere in silenzio.

[40] Così anche il Consiglio di Stato nella sentenza dell’8 marzo 2018, n. 1813, “La lettera di patronage, come noto, rappresenta una sorta di “garanzia atipica” con la quale il dichiarante, pur senza assumere formalmente (al pari di un fideiussore) una garanzia per l’adempimento altrui, assume pur tuttavia una sorta di paternità “morale” dell’operazione, comunicando al creditore la propria partecipazione societaria nell’impresa debitrice.”

[41] Corte di Cassazione, ordinanza del 9 dicembre 2019, n. 32026.

[42] F. DALMASSO, “Fideiussione o lettera di patronage?”, in iusletter.com, 9 gennaio 2020. M. MAZZEI, “L’inquadramento giuridico delle lettere di patronage”, in  www.eclegal.it, 31 marzo 2020. R. VIVERA, “I confini tra lettera di patronage e fideiussione: Cass. civ. sentenza n. 32026/2019”, in salvisjuribus.it, 1 Febbraio 2021.

[43] Corte di Cassazione, sez. III, sentenza del 26 gennaio 2010, n. 1520.