Pubbl. Ven, 12 Feb 2021
Cognome dei figli: la Corte costituzionale dubita della legittimità dell´automatica acquisizione del cognome paterno
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
La Corte costituzionale ha depositato nella giornata dell´11 febbraio 2021 l´ordinanza con cui ha disposto la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, c.c., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.
Il Tribunale ordinario di Bolzano aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, c.c. nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno, in violazione dell’art. 2 Cost., sotto il profilo della tutela dell’identità personale, dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza tra donna e uomo e la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà fondamentali (CEDU) che trovano corrispondenza negli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).
La Corte costituzionale partendo dal principio che “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”, ha deciso di sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità dell’art. 262, primo comma, c.c.
Infatti, si legge nel comunicato che
“a sostegno della decisione di autorimessione della questione di legittimità, la Corte ha poi osservato che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe ad essere così riconfermata la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire.”
In altri termini, la censura sollevata dal Tribunale è circoscritta solamente al riconoscimento della possibilità di attribuire al figlio di comune accordo tra i genitori il solo cognome materno, chiedendo così l’addizione di una specifica ipotesi. Tuttavia, secondo la Consulta la questione sollevata farebbe riferimento a una questione più ampia, ossia l’automatica attribuzione del cognome paterno. Infatti, se la Corte costituzionale accogliesse la censura sollevata dal giudice rimettente, non si risolverebbe completamente la questione dal momento che nel caso in cui mancasse l’accordo dei genitori oppure il consenso prestato non fosse stato legittimamente espresso, la regola dell’attribuzione automatica del cognome paterno verrebbe comunque applicata.
Infatti, si legge che
“laddove fosse riconosciuta la facoltà dei genitori di scegliere, di comune accordo, la trasmissione del solo cognome materno, la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno dovrebbe essere ribadita in tutte le fattispecie in cui tale accordo manchi o, comunque, non sia stato legittimamente espresso; in questi casi, verosimilmente più frequenti, dovrebbe dunque essere riconfermata la prevalenza del cognome paterno, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte”.
Pertanto, la Corte ha deciso di risolvere in via pregiudiziale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.