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Pubbl. Mar, 23 Mar 2021

Le Sezioni Unite confermano la distinzione fra il leasing traslativo e di godimento

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Francesca Iudica



Il presente contributo intende analizzare la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2061 del 28 gennaio 2021, avente ad oggetto nuovi principi di diritto in materia di leasing e fallimento. In particolare, viene confermata la distinzione tra leasing traslativo e di godimento.


ENG This paper analyses the recent judgment of the Supreme Court in United Chambers n. 2061 of 28 January 2021, in the matter of new law principles about financial lease contracts and bankruptcy. Furthermore, it has been confirmed the distinction between purchase leasing and use leasing.

Sommario: 1. Premessa; 2. La vicenda processuale; 3. Il contrasto giurisprudenziale; 4. La pronuncia delle Sezioni Unite; 5. Conclusioni

1. Premessa

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione torna ad analizzare il contratto di leasing, oggetto di dibattito giurisprudenziale da tempo, soffermandosi sull’ammissibilità dell’applicazione dell’art. 1 commi 136-140 l. 124/2017 e in via analogica dell’art. 72-quater l.f. anche a fatti precedenti alla loro entrata in vigore.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 2061 del 28.01.2021 ha enunciato il seguente principio di diritto «La legge 124/2017 (articolo 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater l.f., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad un’applicazione retroattiva della legge 124/2017».

2. La vicenda processuale

Di seguito il fatto: una società aveva concesso in locazione finanziaria un capannone industriale e alla cessione del contratto la società utilizzatrice non aveva esercitato il diritto di opzione, neppure pagato le rate insolute.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, la società di leasing aveva scoperto il fallimento dell’utilizzatrice, pertanto richiedeva l’insinuazione al passivo, ma l’istanza proposta per il risanamento del credito veniva rigettata dal giudice, poiché la risoluzione per inadempimento era avvenuta prima della richiesta di fallimento.

Alla fattispecie si riteneva applicabile la disciplina contenuta nel Codice civile, all’articolo 1526 c.c.[1], in base al quale al concedente era dovuto soltanto un equo compenso per l’uso della cosa, quantificato in misura inferiore rispetto ai canoni già corrisposti dall’utilizzatrice.

La società di leasing impugnava lo stato passivo reso esecutivo ex art. 98 l.f., chiedendo l’ammissione del proprio credito. Il Tribunale adito, conformemente all’interpretazione del primo giudice, rigettava l’opposizione.

La società di leasing proponeva ricorso per Cassazione, ritenendo che non si potesse applicare l’art. 1526 c.c. in quanto si trattava di una cessazione per naturale scadenza, ma neanche l’art. 72-quater l.f.[2]  che richiedeva l’efficacia del contratto nel momento della dichiarazione di fallimento, quanto si configurerebbe un tertium genus e pertanto si sarebbe dovuto applicare la regolamentazione pattizia, in modo tale che il concedente avesse potuto ottenere la restituzione del bene e il pagamento dei canoni arretrati.

La ricorrente riteneva ormai superata la distinzione tra leasing traslativo e di godimento, con l’introduzione tramite la l. 124 del 2017 di una disciplina organica, la quale permetteva al concedente di trattenere i canoni pagati, richiedere il pagamento di quelli scaduti, oltre al prezzo di opzione. Di conseguenza, gli effetti della risoluzione del contratto - non soggetto alla legge 124 del 2017 - sarebbero riconducibili per analogia all’art. 72-quater l.f. e non all’art. 1526 c.c.

L’oggetto del contrasto giurisprudenziale è stato posto all’attenzione delle Sezioni Unite, con l’ordinanza interlocutoria n. 5022 del 2020 della Terza Sezione civile.

3. Il contrasto giurisprudenziale

Per lungo tempo la Cassazione[3] ha distinto tra leasing di godimento e traslativo, applicando a quest’ultimo per analogia l’art. 1526 c.c. nel caso risoluzione per inadempimento, anche a seguito dell’inserimento dell’art. 72-quater l.f.

Questo indirizzo viene riconfermato anche in decisioni successive[4] all’entrata in vigore della l. 124 del 2017 che ha previsto una disciplina unitaria del leasing all’art. 1 commi 136-140, non operando più una distinzione tra leasing di godimento e traslativo.

L’orientamento vigente per circa un trentennio è stato disatteso da alcune pronunce[5] che ritengono superata la distinzione in esame, sulla base della novella legislativa del 2017 e di altri interventi settoriali; pertanto, in caso di risoluzione del contratto di leasing precedente al fallimento dell’utilizzatore, non può trovare applicazione l’art. 1526 c.c., quanto piuttosto l’art. 72-quater l.f. in via analogica. Questa inversione di rotta è dovuta all’interpretazione della fattispecie negoziale che deve essere operata non in chiave retroattiva, ma basandosi sull’ordinamento vigente che prevedeva una disciplina generale e unitaria della risoluzione per inadempimento.

La Terza Sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione i seguenti quesiti di diritto: se l'interpretazione dell’art. 1, commi 136-140 l. 124/2017, che presuppone l’abbandono dell’orientamento che applica l’art. 1526 c.c. alla risoluzione del contratto di leasing traslativo, sia coerente con i principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell'affidamento; se inoltre sia legittimo il procedimento di applicazione analogica, per il quale la norma da applicare per analogia al caso concreto potrebbe essere non esistente al momento di realizzazione della fattispecie, a patto che esista al momento della decisione.

4. La pronuncia delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite ricostruiscono il contratto di leasing, partendo dalla sua funzione tipica, corrispondente alla concessione del godimento di un bene al lessee, attraverso il finanziamento di un lessor, a fronte del pagamento di un canone composto in parte dal costo del bene e in parte dagli interessi connessi all’anticipazione del capitale.  

In questo ambito è sorta la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, applicando al primo l’art. 1458 comma 1, secondo periodo c.c., in base al quale la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: l’utilizzatore è obbligato a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento danno.

Nel leasing traslativo, in tema di risoluzione, si applica l’art. 1526 c.c., secondo cui l’utilizzatore è tenuto alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, con la prospettazione di un equo compenso per il godimento del bene, oltre al risarcimento danni.

La distinzione è giustificata dal fatto che si vuole limitare l’autonomia privata nel leasing traslativo, che in alcuni casi porta ad un arricchimento ingiustificato del concedente, dato che potrebbe ottenere più di quanto dovuto per la regolare esecuzione del contratto[6].

La medesima finalità è sottesa alla disciplina contenuta nell’art. 1526 c.c. che vuole tutelare sia il compratore che il venditore, con la previsione di un equo compenso e del risarcimento danno.

La novella legislativa del 2017 ha tipizzato unitariamente il contratto di leasing[7] all’art. 1 commi 136-140, prevedendo che in caso di inadempimento dell’utilizzatore[8], il concedente possa ottenere la restituzione del bene e debba corrispondere all’utilizzatore il ricavato dalla vendita o collocazione del bene, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita[9].

La Corte è dell’avviso che la disciplina contenuta nella legge n. 124 non abbia carattere retroattivo e operi solo pro-futuro, in quanto è intervenuta per colmare una lacuna dell’ordinamento sul contratto di locazione finanziaria, di cui il legislatore non si era occupato, e non per operare un’interpretazione autentica di un assetto legale precedente.

Sulla base del principio stabilito dall’art. 11 delle Preleggi secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire”, le modifiche normative di carattere sostanziale non sono retroattive, salvo che il legislatore non lo preveda espressamente.

Ciò è conforme al principio della certezza del diritto, così come affermato dalla Corte di giustizia[10], oltre che ai principi di irretroattività delle norme, di tutela del legittimo affidamento e di salvaguardia dei diritti quesiti.

La legge n. 124 del 2017 non si applica ai contratti di leasing in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, se è stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o se il concedente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; di conseguenza, la risoluzione di questi contratti non può essere ricondotta al comma 138 dell'art. 1 della medesima legge.

La Corte richiama il c.d. “fatto compiuto” che è quello idoneo a legittimare l’inadempimento dell’utilizzatore ex art. 1218 c.c. e la risoluzione del contratto; in base a questo principio la legge si può applicare ai contratti di leasing stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore se non si sia ancora verificato il fatto che genera gli effetti giuridici derivanti dall’applicazione del diritto previgente, ovvero non si siano verificati i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore.

Di conseguenza, si potrà applicare la disciplina contenuta ai commi 138 e 139 ai contratti di leasing stipulati anteriormente alla legge n. 124/2017, i cui presupposti della risoluzione per l'inadempimento si siano verificati successivamente all’entrata in vigore di tale legge.

La Corte ha dimostrato di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale[11] che applicava in via analogica l’art. 72-quater l.f. ai contratti di leasing sciolti dal curatore in una procedura fallimentare, basandosi sulla novella legislativa del 2017 e sulla somiglianza tra le due tipologie di leasing.

L'art. 72-quater l.f. è infatti una norma eccezionale, a valenza e portata endoconcorsuale, che presuppone lo scioglimento del contratto pendente per volontà del curatore e per effetto del fallimento.

In caso di inadempimento del contratto da parte dell'utilizzatore, non si può applicare in via analogica la norma fallimentare per risolvere il contratto di locazione prima del fallimento, poiché si tratta di due istituti con effetti differenti e che devono essere tenuti distinti: per lo scioglimento contrattuale è prevista una tutela restitutoria e non risarcitoria, a differenza della risoluzione per inadempimento, che permette al contraente di far valere le pretese restitutorie e di risarcimento danno.

Rimane valida l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. nel caso di risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing traslativo non soggetto alla legge 124 del 2017, in quanto si rinviene la medesima ratio, corrispondente alla tutela dell'equilibrio delle posizioni delle parti contrattuali; infatti, si forniscono adeguate garanzie tramite la previsione di un equo compenso e del risarcimento del danno.

La nozione di equo compenso di cui al primo comma dell’art. 1526 c.c. comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento e il logoramento per l’uso, ma non il risarcimento del danno spettante al concedente che può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ex art. 1382 c.c.

Al fine di riequilibrare la posizione delle parti, si è ritenuto applicabile il secondo comma dell’articolo 1526 c.c. nel caso di riduzione equitativa della penale da parte del giudice e che sia manifestamente eccessiva.

È stata invece ritenuta ammissibile la clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo che prevedeva l’acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito[12].

Le Sezioni Unite riconoscono il diritto dell’utilizzatore di «ripetere l’eventuale maggior valore che dalla vendita del bene a prezzo di mercato ricavi il concedente rispetto alle utilità che quest’ultimo avrebbe tratto dal contratto qualora finalizzato con il riscatto del bene.»

Se il contratto contempla una clausola penale manifestamente eccessiva, questa sarà ridotta dal giudice ai sensi dell’articolo 1526, secondo comma, del Codice Civile, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi delle parti[13].

Sulla base delle circostanze del caso, il giudice dovrà operare una stima del bene ai valori di mercato al momento della restituzione dello stesso e pertanto detrarre il valore stimato dalle somme dovute al concedente, con l'eventuale residuo da attribuire alla curatela, nelle ipotesi di fallimento dell’utilizzatore successivo alla risoluzione del contratto, come nel caso analizzata dalla Corte.

In ultima analisi, il concedente che voglia diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una domanda di insinuazione al passivo, ex articolo 93 l.f., nella quale, invocando l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, offra al giudice la possibilità di valutare se la penale sia equa o manifestamente eccessiva; per consentire l’accertamento da parte del giudice delegato, è onere dell’istante indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa.

5. Conclusioni

Sulla base delle argomentazioni descritte, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Detta Pronuncia ha inciso, in maniera preponderante, nel dibattito in essere sulla disciplina applicabile ai contratti di leasing traslativi ed è stata confermata la validità della discussa distinzione tra le due tipologie di leasing finanziario.

È stata chiarita la portata applicativa della legge sulla concorrenza che non ha effetti retroattivi e fa riferimento ai contratti in cui si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore.

Si è inoltre esclusa l’applicazione dell’art 72 l.f., norma a carattere eccezionale, nel caso di una risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, ove non sia intervenuto il fallimento, mentre è ammissibile solo nel caso di scioglimento del contratto per volontà del curatore o in caso di fallimento.

In passato le società di leasing avevano subito danni dall’inadempimento dell’utilizzatore, in quanto dovevano restituire le rate riscosse, in cambio dell’ottenimento di un equo compenso e un risarcimento danno spesso inadeguati.

Le Sezioni Unite hanno così dato seguito al filone giurisprudenziale che ammetteva, per il leasing traslativo, l’applicazione in via analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà ex all’art. 1526 c.c., norma che permette un bilanciamento tra gli interessi dell’utilizzatore e del concedente, prevedendo da un lato la restituzione dei canoni incassati, dall’altro un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno, nell’ottica di garantire un equilibrato assetto alle posizioni contrattuali delle parti.


Note e riferimenti bibliografici

[1] L’art. 1526 c.c. dispone che: “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.”

[2] art. 72-quater l.f. statuisce che: “In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.”

[3] Sent. Cass., 13 dicembre 1989, n. 5569; 5571; 5573; n. 5574; Sent. Cass. S.U., 7 gennaio 1993 n.65.

[4] Sent. Cass., 19 febbraio 2018, n. 3945; Sent. Cass., 18 giugno 2018, n. 15975; Sent. Cass., 12 febbraio 2018, n. 3965.

[5] Sent. Cass., 29 marzo 2019, n. 8980; Sent. Cass., 30 settembre 2019, n. 24438; Sent. Cass., 28 ottobre 2019, n. 27545.

[6] Viene richiamata, tra le altre, Cass., 4 luglio 1997, n. 6034.

[7] L’art. 1 comma 136, l. 124/2017 statuisce che: “Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.”

[8] Ai sensi dell’art. 1 comma 137 l. 124/2017: “Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.”

[9] È quanto previsto dal comma 138 art. 1 l. 124/2017.

[10] Sentenza 29 giugno 1999, in C-60/98; sentenza 3 settembre 2015, A2A, in C-8914; sentenza 26 maggio 2016 in C-260/14 e C-261/14.

[11] A partire dalla pronuncia della Cass., n. 8980/2019.

[12] Ex multius Sent. Cass. n. 15202/2018; Sent. Cass. n.1581/2020; Sent. Cass. n. 21762/2019; Sent. Cass. n. 25031/2019.

[13] Sent. Cass. S.U., n.18128/2005.