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Pubbl. Ven, 15 Gen 2021

Coronavirus: ecco le nuove misure in vigore dal 16 gennaio

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Ecco le ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell´emergenza epidemiologica da covid-19 approvate con il decreto-legge 14 gennaio, 2021 n. 2 e il successivo dpcm del 14 gennaio 2021.


Con il nuovo decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2[1] viene prorogato lo stato di emergenza dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021, insieme alle misure di contenimento per la diffusione del virus covid-19.

Nel dettaglio si prevede il divieto di spostamento tra Regioni dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, quindi anche tra Regioni gialle, salvo quando siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute.

Inoltre, è consentito su tutto il territorio nazionale lo spostamento verso una sola abitazione privata tra le ore 5.00 e le ore 22.00 nei limiti di due persone oltre ai minori di 14 anni.

Si prevede ancora la vigenza della regola prevista per le feste natalizie per i piccoli comuni nelle Regioni arancioni e rosse, ovvero sia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. In altri termini, è consentito lo spostamento nella Regione rossa o arancione tra i piccoli comuni che non superano i 5.000 abitanti, ma non verso il capoluogo di provincia.

Viene prevista l’istituzione della cosiddetta zona bianca, ossia la Regione in cui viene accertato con ordinanza del Ministero della Salute un livello di rischio basso, ossia quando nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Pertanto, nell’ipotesi in cui sia riscontrato un basso livello di rischio così come descritto cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma   2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

Nel dettaglio ecco l’art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2

“3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

4. Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:

a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l'ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.”

5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:

«16-quinques. Le misure di cui al comma 16-quater previste per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.

16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata  ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che  si  collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove  nel relativo  territorio  si  manifesti  una  incidenza  settimanale  dei contagi, per tre settimane consecutive,  inferiore  a  50  casi  ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano  di  applicarsi  le misure  determinate  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   2,   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività  sono  disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente  del  Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.”

Nel dpcm del 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio, viene previsto il divieto di asporto dopo le 18 per bar e i ristoranti nelle Regioni rosse e arancioni. Inoltre, viene spostata la riapertura degli impianti sciistici al 15 febbraio. Rimangono ancora chiuse le palestre e le piscine.

Nel dettaglio si prevede il divieto di spostamento tra Regioni dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021.  Infatti, si prevede che dal 15 febbraio 2021, gli impianti siano aperti agli sciatori amatoriali, ma dovranno essere approvate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

Per quanto riguarda i concorsi pubblici, sono sempre sospesi, ma dal 15 febbraio saranno consentite le prove selettive in cui la partecipazione dei candidati non sarà superiore a 30 persone a sessione.