Pubbl. Mar, 22 Dic 2020
srl-pmi: un nuovo modello societario
Modifica paginaLa riforma in esame disciplina una particolare tipologia di srl modellata secondo la struttura della spa. Questo permette di superare il suo tendenziale assorbimento tra le società di persone voluto dall´ultima grande riforma del diritto societario. Si configura così un nuovo modello societario versatile e modulabile in base alle esigenze richieste.
Sommario: 1. Premessa: dalla disciplina delle Start up innovative alla sua estensione in favore delle srl pmi; 2. La definizione di pmi; 3. La disciplina delle srl pmi e la deroga al diritto societario; 3.1. L’offerta al pubblico delle quote; 3.2. Le categorie di quote ed i diritti particolari; 3.3. Le operazioni sulle proprie partecipazioni; 4. Conclusioni.
1. Premessa: dalla disciplina delle Start up innovative alla sua estensione in favore delle srl pmi
Il D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, intenzionato a creare un modello societario dinamico mediante una disciplina derogatoria al rigidismo disciplinato nel codice civile, e fiscale, ha introdotto, nel nostro ordinamento, una particolare figura societaria, denominata Start- up innovativa, definita quale società di capitali, non quotata, con oggetto sociale determinato dalla produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico1.
Una riforma molto importante ed articolata, ma, al tempo stesso, da un basso impatto in quanto riservata ad un bacino di utenza molto limitato determinato dallo specifico oggetto sociale richiesto. Il punto di svolta è avvenuto nel 2017 quando, nel recepire la direttiva 2014/65/UE2, il nostro legislatore, mediante il D.LGS. 129/2017 ed il D.L. 50/2017, ha completamente modificato la disciplina delle società a responsabilità limitata estendendo alle pmi3, mediante il meccanismo della sostituzione delle parole “start – up innovative” con l’acronimo “pmi”, costituite in forma di srl, le deroghe inizialmente previste per le sole start-up e pmi innovative4, e precisamente:
1. La possibilità di offrire al pubblico le quote di partecipazione;
2. La possibilità di emettere categorie di quote con diritti diversi;
3. La possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni.
Mediante tale disciplina si è modellato un sistema societario flessibile, dinamico e capace di adattarsi alle esigenze del mercato, differenziandosi dal rigidismo tipico delle società per azioni e, contemporaneamente, condividendone parte della disciplina. Questa normativa, in quanto facoltativa, deve essere espressamente prevista dallo Statuto di srl con determinati requisiti, di seguito analizzati.
2. La definizione di pmi
Gli indicati interventi legislativi non hanno fornito una definizione di pmi e, tale lacuna, è stata colmata mediante l’estrapolazione della stessa definizione dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE5, fatta propria sia dalla dottrina notarile6 che dal regolamento Consob7, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, dalla quale è possibile definire pmi8 le imprese che soddisfino almeno 2 dei seguenti requisiti:
- Numero medio dei dipendenti, nel corso dell’esercizio sociale annuale, inferiore alle 250 unità;
- Patrimonio inferiore a 43 mln di euro;
- Fatturato netto annuo inferiore a 50 mln di euro.
Da tali requisiti si evince facilmente che le società a responsabilità limitata che potrebbero assoggettarsi alla disciplina delle pmi9 sono la quasi totalità e, dunque, con siffatta estensione, è scomparso il carattere limitato iniziale della riforma. La verifica dei requisiti ed il conseguente assoggettamento, facoltativo, alla disciplina infra analizzata avviene, per le società già in esercizio da almeno un anno, utilizzando i dati presenti nel bilancio approvato, mentre per le newco, a mezzo di una stima di buona fede dei requisiti che, avendo ad oggetto eventi futuri, ed incerti, è ben differente dalla perizia di stima e, pertanto, potrà essere redatta da soggetti interni alla società stessa. La perdita della qualifica di pmi avviene con il superamento dei requisiti per due esercizi consecutivi10.
3. La disciplina delle srl pmi e la deroga al diritto societario
3.1. L’offerta al pubblico delle quote
Attraverso tale sollecitazione all’investimento11 vi è un’apertura delle srl pmi al mercato che consente un loro finanziamento mediante il crowdfunding12 ovvero l’offerta al pubblico del loro capitale in determinati portali autorizzati13. Tramite un simile accesso ai portali per la raccolta dei capitali, anche alle srl pmi è consentita una dematerializzazione14 e la gestione accentrata delle proprie quote, regime circolatorio del tutto analogo a quello previsto per le s.p.a.15. Tale offerta, nella pratica, ove sottoscritta, si attua mediante aumento reale del capitale da parte della società16.
3.2. Le categorie di quote ed i diritti particolari
Il legislatore, con la Riforma del diritto societario17, ha esaltato l’aspetto personalistico della srl, distinguendola nettamente dalla spa, accentuandone l’elemento soggettivo attraverso la tutela dell’intuitu personae mediante il riconoscimento e la disciplina dei diritti particolari, nominativi, dei soci disciplinati dall’art.2648 c.c.18.
I diritti particolari non caratterizzano la partecipazione sociale, ma costituiscono un diritto attribuito al singolo socio19 nominativamente determinato.
A conferma del predominante aspetto personale, vi è il principio dell’unicità della partecipazione sociale, ossia l’impossibilita di una rappresentazione del capitale mediante una pluralità di azioni standardizzate, proprio per evitare un’eccessiva spersonalizzazione della stessa.
Mediante il D.L. 179/2012, oggi, vi è un progressivo superamento di quanto descritto, poiché è ammessa la possibilità della creazione di categorie di quote da parte della srl PMI, non nominative e simil categorie di azioni in ambito spa, attributive di diritti diversi, rispetto la quota ordinaria, ma tra loro omogeni all’interno della stessa quota.
All’interno della medesima srl pmi, quindi, potrebbero essere compresenti soci titolari di partecipazioni ordinarie e con diritti particolari, ai sensi dell’art 2468 c.c., soci titolari delle categorie di quote standardizzate, ossia quando tutte le quote hanno pari valore nominale, e soci titolari delle categorie di quote non standardizzate, dal diverso valore nominale, entrambe attributive di diritti diversi20.
Per emettere le categorie di quote, superando così il principio di unicità della partecipazione21, in assenza di previsioni statutarie specifiche, ed a differenza dei diritti particolari che richiedono l’unanimità, è sufficiente l’adozione della delibera a maggioranza, ma sempre nel rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci e, ove in tali categorie siano stabiliti diritti diversi in contrasto con diritti particolari od altri diritti diversi, è richiesto anche il consenso dei soci pregiudicati22, salvo il loro diritto di recesso.
Il contenuto dei diritti diversi, in attuazione del principio di autonomia statutaria, può essere liberamente determinato23 dai soci, ma sempre entro i limiti24 dei divieti posti dal diritto societario, oltre alle ipotesi già tipizzate dal legislatore e concernenti il diritto di voto25.
Al pari della disciplina delle spa, anche i titolari delle categorie di quote dovranno partecipare in assemblee speciali26, all’uopo costituite. Dato il carattere spersonalizzato, i diritti diversi circoleranno assieme alla rispettiva categoria27.
Infine, in caso di perdita della qualifica di pmi, restano salve le categorie di quote, ma relativamente alla partecipazione esistente durante il regime pmi28.
3.3. Le operazioni sulle proprie partecipazioni
Derogando all’art 2474 c.c. e condividendo la ratio dell’azionariato in favore dei dipendenti previsto nelle spa29, le srl pmi possono acquistare30, od accettare in garanzia, le proprie partecipazioni purché tale operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali31. Secondo la dottrina notarile, tale acquisto incontra il limite, condividendone la ratio e per la tutela dell’ integrità del capitale, dell’art. 2358, comma sesto, c.c. e, pertanto, potrà essere adottato nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato con relativa iscrizione di una riserva negativa indisponibile, di pari importo32. Tali partecipazioni proprie devono computarsi ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.
I primi commentatori della riforma hanno immediatamente sollevato il problema dell’applicabilità a tale fattispecie, o meno, del divieto di sottoscrizione ai sensi dell’art. 2357 quater c.c.33.
Il Consiglio Notarile di Milano ha negato l’applicazione di questo limite, ammettendone la sottoscrizione e prevedendo che, in caso di aumento nominale ed assegnazioni di partecipazioni alla società emittente, la relativa delibera dovrà essere necessariamente adottata all’unanimità, mentre, siffatta unanimità, non è richiesta in caso di aumento reale con assegnazione delle partecipazioni alla società emittente, quale modalità di collocazione dell’inoptato.
4. Conclusioni
La società a responsabilità limitata è divenuta uno strumento flessibile, modulare e l’utente può adattarla alle proprie esigenz, potendo egli scegliere tra una configurazione meramente capitalistica ovvero con veste personalistica.
Attraverso gli interventi normativi descritti l’impianto delle srl è completamente mutato dall’asset originario diventando un istituto omnicomprensivo in quanto, in base alle previsioni statutarie scelte, si possono distinguere tra:
- srl “ordinarie34, disciplinate dal codice civile;
- srl pmi “chiuse”, che non si avvalgono dell’offerta al pubblico delle proprie partecipazioni e sono disciplinate sia dal codice civile che dalle legislazioni speciali;
- srl pmi “aperte”, che offrono le proprie partecipazioni al pubblico e sono disciplinate sia dal codice civile che dalle legislazioni speciali.
Possiamo concludere che, a condizione dell’assenza di lacune, colmate dal legislatore o dall’operato della dottrina e della giurisprudenza, derivate dalla mera sostituzione dei termini, stante la presenza solida, nel nostro paese, di tale forma societaria, oggi essa gode di una serie di validi strumenti idonei a rispondere al periodo di incertezza economica, sia per i minor costi di gestione rispetto alla spa, sia per la miglior elasticità e modulabilità della stessa derivante dalla disciplina descritta.
1 Art. 25 D.L 179/2012.
2 del Parlamento europeo e del Consiglio, 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
3 Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 101-2018/I.
4 Introdotte con il D.L 3/2015, convertito in L. 33/2015. Si differenziano dalle start-up innovative per le dimensioni maggiori, la possibilità di una continuazione, e mai costituzione, in tale veste e l’assenza di termini. Per un approfondimento CIAN, Società start-up innovative e PMI innovative, in Giurisprudenza commerciale, 2015, I.
5 In tale raccomandazione è contenuta la definizione di microimprese e pmi, art. 2.
6 Comitato Triveneto dei Notai, massima I.N.1.
7 Art. 2 ter.
8 A. BUSANI, Tre condizioni per essere Srl-Pmi, in Il Sole 24 ore, 21 settembre 2018.
9 Ricordando che la definizione di piccole e medie imprese ricomprende anche le microimprese, le società con meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, che non superi i 2 milioni di euro e le piccole imprese, le società con meno di 50 dipendenti ed un fatturato, o bilancio annuo, inferiore ai 10 milioni di euro.
10 Art.4 della raccomandazione e Massima I.N.1, supra riportata.
11 Art. 26, comma quinto, D.L. 179/2012.
12 A. BUSANI, E. SMANIOTTO, PMI – SRL ammesse alla raccolta di capitali, in Il Sole 24 ore n.111, 28 aprile 2017.
13 Definiti dall’art. 30 del D.L. ultimo citato.
14 Ora disciplinato dall’art..103 ter T.U.F. e dal Regolamento Consob n.18592/2013.
15 Mediante tale apertura è aumentato del 180% l ‘utilizzo di tale strumento, come rilevato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende, del 15 aprile 2019, 5.
16 Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma, La nuova PMI s.r.l. L’opportunità del crowdfunding e sua utilità nella gestione dell’impresa, 06 febbraio 2019.
17 D.Lgs. 6/2003 in attuazione della legge delega 366/2001.
18 Consiglio Nazionale del Notariato studio n.138-200/I.
19 Comitato Triveneto dei Notai, massima I.I.10 e massima I.I.11.
20 A. BUSANI, Massime notarili e orientamenti professionali. Categorie di quote nella S.R.L.-PMI, in Le Società n. 4 del 2019, 494-495. L’autore fa espresso riferimento alla massima del Consiglio Notarile di Milano n.171 ed alla massima del Comitato Triveneto dei Notai n. I.N.2.
21 Ma non all’interno della medesima categoria, ritenendolo salvo, secondo il Comitato Triveneto dei Notai, massima n. I.N.6.
22 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 172.
23 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 173 e Comitato Triveneto dei Notai, massima n. I.N.2 e, art. 2348, comma secondo, c.c.
24 In caso dei diritti di voto è discussa l’applicazione del limite di cui all’art. 2351 c.c. e, secondo il Comitato Triveneto dei Notai, con la massima n. I. N.3 ed il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 174, tale limite non si applica alle srl pmi. Stessa considerazione per la limitazione prevista per il voto plurimo.
25 Art. 26, comma terzo, D.L. ultimo citato, simil spa.
26 Consiglio Notarile di Milano massima n. 177 e Comitato Triveneto dei Notai , massima n. I.N.11.
27 A differenza dei diritti particolari, Consiglio Notarile di Milano, massima n. 171, ma è discussa tale questione in quanto il comitato Triveneto dei Notai, massima I.I.10, ammette un trasferimento unitamente alla partecipazione se, e solo se, è disciplinato dallo Statuto.
28 Comitato Triveneto dei Notai, massima n. I.N.4.
29 Art. 2358, comma ottavo, c. c..
30 Inizialmente anche l’acquisto è stato posto in discussione dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio citato, ammettendo solo la possibilità di accordare prestiti o garanzie per l’acquisto da parte della società stessa. Contra, Consiglio Notarile di Milano, massima n. 179 e M. MALTONI, Le operazioni sulle proprie partecipazioni nelle s.r.l. – P.M.I., in Rivista diritto societario, fascicolo 3, anno 2019.
31 Art 26, comma sesto del Decreto Legge analizzato.
32 Comitato Triveneto dei Notai, massima n. I.N.13.
33 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 178.
34 In essa ricompresa sia la società a responsabilità limitata a capitale ordinario, sia quella a capitale ridotto e sia la sua versione “semplificata”.
Citazioni bibliografiche:
- A. BUSANI, Tre condizioni per essere Srl-Pmi, in Il Sole 24 ore, 21 settembre 2018.
- A. BUSANI, Massime notarili e orientamenti professionali. Categorie di quote nella S.R.L.-PMI, in Le Società n. 4, 2019, 494-495.
- A. BUSANI, E. SMANIOTTO, PMI – SRL ammesse alla raccolta di capitali, in Il Sole 24 ore n.111, 28 aprile 2017.
- CIAN, Società start-up innovative e PMI innovative, in Giurisprudenza commerciale, 2015, I;
- CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, studio n. 101-2018/I.
- COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI, Massime: I.I.10, I.I.11, I.N.1, I.N.2, I.N.3, I.N.4, I.N.6, I.N.11, I.N.13.
- CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Massime:171, 172, 173, 174, 177, 178, 179.
- FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende, 15 aprile 2019, .5.
- M. MALTONI, Le operazioni sulle proprie partecipazioni nelle s.r.l. – P.M.I., in Rivista diritto societario, fascicolo 3, 2019.
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA, La nuova PMI s.r.l. L’opportunità del crowdfunding e sua utilità nella gestione dell’impresa, 06 febbraio 2019.