Sommario(*): 1. Il fatto; 2. Il concetto di abuso di autorità nella sfera dei reati sessuali; 2.1. Segue: la tesi pubblicistica; 2.2. Segue: la tesi privatistica; 3. Il ruolo propulsivo del diritto vivente, tra valorizzazione del bene giuridico protetto e tutela della vittima; 4. Considerazioni conclusive.
1. Il fatto
La questione in esame nasce da un preciso fatto di cronaca. Un insegnante di inglese, nello svolgimento di attività di lezioni private, abusando del ruolo autoritario in quel momento ricoperto, rendeva protagoniste alcune sue alunne, minori degli anni quattordici, di pratiche sconvenienti, sia dal lato attivo che dal lato passivo.
In particolare, dalle risultanze processuali emergeva come il soggetto si fosse più volte avvicinato alle sue vittime, cercando in un caso di baciarle sulla bocca e posizionarsi, equivocamente, fra le sue gambe e, nell’altro, di aver, durante il tragitto verso casa della giovane dopo la fine della lezione, palpato il seno della minore a petto scoperto, mentre contemporaneamente portava la mano di lei sul pene. Questo accadeva in diverse occasioni.
Il G.U.P., quindi, pronunciandosi all’esito di un giudizio abbreviato condizionato, riteneva l’imputato penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 81 c.p., comma 2 e art. 609-quater c.p., comma 4, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (così riqualificata l'originaria imputazione riferita all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p.).
Ciò posto il giudice di prime cure riteneva che le norme originariamente contestate non fossero nel caso applicabili, qualificando il fatto quale accadimento di lieve entità, essendo modesto il grado di violenza perpetrata e di offensività.
Il Procuratore generale proponeva, quindi, appello, accolto dalla Corte di Caltanissetta la quale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, riqualificando i fatti nei termini indicati dall'originaria imputazione (art. 81, comma 2 c.p., art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p., n. 1) e rideterminando in aumento il trattamento sanzionatorio.
Il caso arrivava dunque alla Corte di Cassazione con un ricorso articolato in sei distinti motivi.
Dopo diversi motivi di carattere processuale, il ricorrente pone la questione che diventa il cuore del problema, tanto da divenire oggetto di un’ordinanza di rimessione.
Ci si chiede, infatti, «se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all'art. 609-bis c.p., comma 1, presupponga nell’ agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».
Si registrano sul punto due orientamenti contrapposti.
Posto che oggetto d’esame è la specifica definizione del concetto d’autorità, fondamentale, insieme alla “violenza” e alla “minaccia”, per configurare il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609- bis comma 1, c.p., la questione si soffermava su un carattere puramente descrittivo.
Alla Suprema Corte si chiedeva, invero, di stabilire se la nozione di “abuso d’autorità” possa confinarsi in un significato prettamente pubblicistico, laddove ci sia una formale posizione di potere che derivi da una carica ufficiale oppure il potere possa intendersi anche come autorità, posizione di supremazia di natura privata. La querelle veniva affidata alla Terza sezione penale che, rilevando un contrasto interpretativo, la rimetteva alle Sezioni Unite.
La Sezione rimettente preliminarmente valutava, ritenendole logicamente pregiudiziali, le censure di natura processuale prospettate nei primi due motivi di ricorso, nonché quelle illustrate nel terzo e nel quinto motivo, concernenti la valutazione delle emergenze processuali ai fini della responsabilità penale, dichiarandole inammissibili.
Successivamente, come già accennato, illustrava le due diverse correnti di pensiero esistenti sul punto.
La prima sostiene come l'abuso di autorità di cui all'art. 609-bis c.p., comma 1, presupponga che l’agente rivesta una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, in mancanza della quale debba trovare applicazione la diversa ipotesi dell'art. 609-quater, c.p.
La seconda estende l'abuso di autorità, quale modalità di consumazione del reato di cui all'art. 609-bis c.p., ad ogni potere di supremazia, anche di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.
2. Il concetto di abuso di autorità nella sfera dei reati sessuali
Dopo aver esaminato la vicenda processuale oggetto della sentenza commentata, occorre soffermarsi sul concetto di abuso di autorità nel quadro dei reati contro la libertà sessuale.
Giova premettere che nella legislazione previgente gli artt. 520 e 521, c.p. disciplinavano, rispettivamente, i reati di congiunzione carnale e di atti di libidine e prevedevano una nozione di abuso sessuale strettamente legata alla sfera pubblicistica, laddove tale modalità criminosa venisse compiuta dai pubblici ufficiali nei confronti dei detenuti e dei soggetti sottoposti all’arresto ([1]).
Successivamente, con la riforma legislativa avvenuta con L. n. 66/1996, il Parlamento emanò una normativa penale che garantì alle donne una più estesa protezione nel quadro dei rapporti di lavoro e di famiglia ([2]).
Nonostante tali nobili premesse, la redazione della norma incriminatrice ha dato adito a non pochi dubbi ed alcuni studiosi hanno paragonato la violenza sessuale con abuso di autorità ad una norma penale simbolica che presenterebbe apparentemente una sua solidità strutturale nonostante sia in realtà scarsamente definita ([3]).
Sotto tale profilo, tale rigorosa critica è stata motivata in passato dalla quasi totale attenzione che la dottrina penale e la giurisprudenza riservarono a tale previsione legislativa.
Con riferimento ai numerosi contrasti dogmatici, occorre preliminarmente esaminare tali posizioni contrapposte.
Secondo un primo orientamento critico ([4]), il concetto di autorità andrebbe analizzato in chiave estensiva, al di là della sua essenza giuridica e delle tradizionali connotazioni privatistiche o pubblicistiche.
Invece, una differente corrente dottrinale ([5]) ha affermato la coincidenza tra l’abuso di autorità e l’abuso di poteri che afferirebbe ad una posizione di prevalenza predisposta dalla legge. Infine, una ulteriore concezione teorica ([6]) ha ritenuto che tale disposizione penale potesse essere adottata soltanto da un pubblico ufficiale.
Tuttavia, quest’ultimo indirizzo esegetico è stato contestato in base a due presupposti fondamentali.
Sul punto, la Riforma del 1996 ha disciplinato all’art. 609-quater, c.p. il reato di atti sessuali con minorenne ove si fa riferimento all’abuso di poteri e non all’abuso di autorità, che è contenuto nell’art. 609-bis, primo comma, c.p.
Da ciò consegue che i due termini alludano a significati distinti e ciò ha trovato riscontro in un autorevole leading case ([7]), ove la Suprema Corte ha ribadito che quest’ultima locuzione non possa circoscriversi all’ambito pubblicistico ma vada estesa anche alla sfera privata nell’ipotesi in cui il soggetto passivo subisca gli atti sessuali perpetrati dall’agente.
Orbene, quest’ultima questione giuridica ha costituito oggetto di analisi nella sentenza annotata e nei successivi paragrafi si esamineranno le due visioni teoriche e giurisprudenziali che si sono confrontate sull’ibrida natura del c.d. abuso di autorità.
2.1. Segue: la tesi pubblicistica
Secondo l’interpretazione in passato prevalente, l’abuso di autorità previsto dall’art. 609-bis c.p. farebbe riferimento alla qualità di pubblico ufficiale richiamando di conseguenza la fattispecie abrogata ex. art. 520 c.p. ([8]), ossia la violenza sessuale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.
Tuttavia, secondo la dottrina prevalente ([9]) tale assunto sarebbe erroneo, poiché la nuova formulazione sembrerebbe fare riferimento a tutte le forme di autorità senza operare alcuna distinzione, ricomprendendo quindi tutti i soggetti sottoposti a uno stato di soggezione nei confronti di qualsiasi autorità.
Giova rammentare che con la Riforma legislativa del 1996 è stato introdotto anche il reato di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater, c.p. per sanzionare le condotte di abuso o di violenza sessuale perpetrate nei confronti dei minori di anni quattordici o di anni sedici se il colpevole rivesta una certa qualifica come, ad esempio, nel caso in cui si tratti dell’ascendente o del genitore.
Nel caso di specie l’imputazione originaria di violenza sessuale commessa con abuso di autorità attuata in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ex artt. 609-bis e 81 cpv c.p. era stata derubricata dal G.U.P in atti sessuali con minore in attuazione di un medesimo disegno criminoso ex. artt. 609-quater e 81 cpv c.p. Successivamente, il capo di imputazione era stato riqualificato nuovamente come violenza sessuale commessa con abuso di autorità ex art. 609-bis c.p.
Orbene, la distinzione tra le due fattispecie quando si tratta di violenza sessuale perpetrata da un insegnante privato è sempre stata oggetto di dibattito.
Infatti, si riteneva per interpretazione prevalente della giurisprudenza ([10]) che l’art. 609-quater c.p. si configurasse nell’ipotesi in cui sussistessero situazioni caratterizzate da una condizione di preminenza e di autorevolezza a causa della relazione fiduciaria intercorrente tra il minore e l’autore della violenza sessuale. In altri termini, si è sempre sostenuto che le situazioni inerenti all’abuso di autorità di diritto privato rientrassero nell’art. 609-quater c.p. e non nell’art. 609-bis c.p.
Per fare un esempio inerente al caso in esame, la figura dell’insegnante privato, secondo l’interpretazione prevalente, non potrebbe essere ricondotta all’abuso di autorità ex art. 609-bis c.p., ma all’ipotesi prevista al n. 2 del secondo comma ex. art. 609-quater c.p. se la persona offesa non abbia compiuto gli anni sedici.
Tuttavia, l’interferenza tra l’art. 609-bis c.p. e l’art. 609-quater, c.p. si verifica nel caso in cui la persona offesa sia un minore degli anni quattordici, come nell’ipotesi in esame, poiché non è chiaro se si possa applicare la fattispecie di violenza sessuale commessa con abuso di autorità ex art. 609-bis c.p. o quella di atti sessuali con minorenni ex art. 609-quater, secondo comma n. 1, c.p.
Si deve sottolineare anche un’altra diversità tra la fattispecie prevista dall’art. 609-bis c.p. e quella all’art. 609-quater c.p. concernente la formulazione della condotta.
Infatti, mentre l’art. 609-quater c.p. punisce qualsiasi forma di aggressione al minore, essendo strutturato come un reato a forma libera, al contrario l’art. 609-bis c.p. si configura quando la violenza sessuale viene realizzata nelle forme di violenza, minaccia o di abuso di autorità, integrandosi quindi con uno dei fatti tipici costrittivi indicati.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui si ravvisi uno dei fatti tipici costruttivi previsti dall’art. 609-bis c.p. sussiste un rapporto di sussidiarietà con l’art. 609-quater c.p. dal momento che viene prevista la clausola di sussidiarietà “fuori dai casi previsti dall’art. 609 bis c.p.”
Inoltre, si deve tenere presente che l’art. 609-quater c.p. non presuppone, infatti, la costrizione, ma la mancanza di consenso del minore. Invero, è proprio diverso il bene giuridico tutelato dalle fattispecie in esame, poiché l’art. 609-quater c.p. tutela la libertà di autodeterminazione del minore, mentre al contrario l’art. 609-bis c.p. tutela l’integrità psico-fisica del minore.
In tal senso, si discute se in tale nozione di autorità si possa ricomprendere anche la posizione di autorità esercitata dal datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente.
Nonostante ciò, la posizione prevalente della giurisprudenza ([11]) era quella di ritenere che l’abuso di autorità ex art. 609-bis c.p. si configurasse solo nell’ipotesi in cui l’autore della violenza sessuale rivestisse una qualifica pubblicistica richiamando pertanto l’abrogato art. 520 c.p.
Invero, si riteneva ([12]) che con la modifica operata dal legislatore per quanto riguarda la violenza sessuale commessa con abuso di autorità si fosse espunta la presunzione sussistente in capo al pubblico ufficiale in merito all’utilizzo della propria funzione.
In proposito, con il novellato art. 609-bis c.p. si deve dimostrare l’utilizzo della propria funzione e del proprio potere da parte del pubblico ufficiale, ma per l’appunto tale interpretazione avvalora la convinzione che l’abuso di autorità a cui fa riferimento l’art. 609-bis c.p. sia solamente la qualifica pubblicistica e non quella privatistica.
L’obiezione avanzata, tuttavia, dalla tesi estensiva involge la differente formulazione tra l’art. 61 n.11 c.p. con l’art. 608 c.p. dove nella prima fattispecie si configura una circostanza aggravante comune per “l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità”, quindi facendo riferimento a situazioni di abuso di autorità privatistica. Al contrario nell’art. 608 c.p. che riguarda l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti si fa espresso riferimento alla qualifica pubblicistica del pubblico ufficiale.
Tale diversità nella formulazione farebbe propendere per inquadrare l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c.p. come una clausola generica che faccia riferimento sia alla qualifica pubblicistica che a quella privatistica.
Per dirimere tale contrasto, con ordinanza n. 2888 del 4 ottobre 2019, depositata il 24.1.2020 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità di cui all'art. 609-bis, comma 1, c.p. presupponga nell'agente una posizione autoritativa tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali»
2.2. Segue: la tesi privatistica
L’orientamento in oggetto si basa su posizioni dottrinali prevalenti e propende invece per un concetto di abuso di autorità più ampio. In questa prospettiva esso rileverebbe ogni relazione, anche di natura privata, in cui l'autore del reato rivesta una posizione di supremazia della quale si avvalga per coartare la volontà della persona offesa.
La posizione è stata già sposata da altre pronunce[13].
Tuttavia, tale decisione non si poneva in esplicito dissenso rispetto agli arresti precedenti. Ciò avveniva in una successiva pronuncia[14]che, esaminando un caso in cui il fatto era stato commesso con abuso della potestà genitoriale - anche se ai soli fini della verifica della correlazione tra accusa e sentenza - riferiva di un diverso orientamento per il quale ogni forma di strumentalizzazione del rapporto di supremazia, senza distinzioni tra autorità pubblica e privata, può costituire abuso d’autorità. Per individuarla si fa riferimento all'art. 61 c.p., n. 11.
Un primo confronto fra le due correnti di pensiero si effettuava soltanto nel 2012, allorquando una sentenza configurava l'abuso di autorità nello stato di soggezione indotto dall'imputato sulla cognata, in un contesto familiare di particolare degrado, caratterizzato dalla supremazia dell'uomo rispetto alla componente femminile.
Ancora una volta il contenuto dell'art. 61 c.p., n. 11 funge da argomento principale.
Invero la sua compatibilità con il reato di violenza sessuale con abuso di autorità è ormai pacifica, essendo riconosciuta varie volte dalla giurisprudenza[15].
La disposizione si riferisce, indifferentemente, all'abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero di relazioni d'ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità e ricordando come la giurisprudenza ne abbia sempre offerto un'interpretazione pacificamente ampia, riferibile indistintamente tanto all'autorità pubblica che a quella privata. Invece, quando il legislatore intenda considerare una posizione autoritativa di tipo pubblicistico la indica espressamente, come nel caso dell'art. 608 c.p., il quale fa specifico riferimento al "pubblico ufficiale”.
Anche la dottrina, come si è detto, propende per una interpretazione ampia del concetto di autorità, pur dando atto, in alcuni casi, della difficoltà di individuare le condotte di abuso di autorità rispetto a quelle in cui la costrizione al compimento degli atti sessuali avviene con minaccia.
3. Il ruolo propulsivo del diritto vivente, tra valorizzazione del bene giuridico protetto e tutela della vittima
La pronuncia annotata consente all’interprete di riflettere sull’evoluzione dei reati sessuali, con riferimento al tema dell’interesse protetto e alla tutela della persona offesa.
Quanto alla prima problematica giuridica, la Suprema Corte ha nobilitato la scelta compiuta dal legislatore di inserire l’art. 609-bis, c.p. nell’ambito dei delitti contro la persona, contenuti nel Titolo XII, Capo II del Codice penale.
Com’è noto, il percorso logico-giuridico seguito da tale Riforma ha condotto al ripudio della concezione sovra-individuale dell’oggetto giuridico ed al contestuale favor per la collocazione di tale norma incriminatrice dalla vetusta rubrica dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume a quella più idonea alla tutela della vittima, rappresentata dalla libertà sessuale.
Tale mutamento storico-legislativo è stato motivato dalla volontà del legislatore di aderire ad una netta discontinuità rispetto al passato e dai cambiamenti sociali che coincisero con l’avvento dei movimenti femministi e con l’emancipazione della donna, non più “angelo del focolare” bensì soggetto consapevole della propria libertà di autodeterminazione e della sua sessualità ([16]).
Come può osservarsi, il precedente inquadramento giuridico prospettato dal Codice Rocco del 1930 risultava arcaico e profondamente influenzato dall’assetto ideologico dell’epoca, giacché l’allocazione di tale fattispecie penale nel novero dei beni giuridici contro la moralità pubblica divergeva dall’opposta esigenza di protezione dell’individuo.
Sotto tale profilo, tra i nefasti effetti legati a tale impostazione teorica figuravano la sovrapposizione tra il concetto di reato e quello di peccato, per cui la tutela dello stupro era accordata in virtù del grado di rispettabilità e del censo della persona offesa, e quindi del c.d. “vincolo di destinazione” a cui fosse subordinata la donna ([17]).
Tuttavia, una parte della dottrina ([18]) ha ravvisato alcune criticità anche nella Riforma del 1996 in virtù dell’assorbimento della libertà sessuale nell’indistinto campo della libertà individuale e della mancata specificazione di alcune questioni giuridiche che tuttora caratterizzano la disposizione penale di cui all’art. 609-bis c.p.
A tal riguardo, è spesso intervenuta la giurisprudenza di legittimità nel sopperire all’oscurità del testo di legge, come nel caso dell’approfondimento ermeneutico svolto dalla sentenza commentata sulla natura dell’abuso di autorità nel reato di violenza sessuale.
Invero, l’organo giudicante ha ritenuto che l’abuso di autorità previsto dal predetto illecito penale acquisisca una posizione formale privatistica.
Tale ragionamento logico-giuridico sarebbe giustificato proprio dall’individuazione codicistica di tale norma penale che assurge a reato comune, posto in essere da chiunque, e dalla nozione di autorità, la cui portata estensiva è legata non soltanto ad esigenze di salvaguardia della vittima ma anche da una lettura interpretativa secondo cui i legami autoritativi intercorrenti tra una pluralità di soggetti non presuppongano l’automatica sussistenza di un rapporto di stampo pubblicistico.
Un caso emblematico è rappresentato dalle relazioni libero-professionali o derivanti da settori ibridi, come quello delle comunità religiose o sportive.
Sul punto, l’intervento della Suprema Corte appare senza dubbio risolutivo poiché delinea un maggiore adeguamento del delitto di violenza sessuale all’attuale società contemporanea e sotto un profilo dogmatico imprime una maggiore tassatività al corpus della fattispecie penale, oltre a fornire una maggiore tutela alla vittima.
4. Conclusioni
L’orientamento favorevole alla tesi estensiva, fatto proprio dalle Sezioni Unite, viene visto con favore da quella parte della dottrina ([19]) che ha sempre evidenziato la diversità tra la fattispecie abrogata ex art. 520 c.p. e il nuovo 609-bis c.p. Inoltre, viene valutata positivamente anche la qualificazione di “abuso di autorità” come qualsiasi forma di autorità anche di fatto, non solo quindi un’autorità prevista espressamente dalla legge.
Pertanto, quello che integra il fatto tipico costrittivo è la coartazione della volontà della vittima realizzata dalla posizione di preminenza del reo, mentre la qualifica di quest’ultimo rileva in un secondo momento. In altri termini, ciò che effettivamente rileva è la strumentalizzazione della posizione di supremazia da parte del reo, non essendo essenziale la qualificazione di questa posizione.
Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno stabilito il seguente principio «l'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis, comma 1, c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».
