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Pubbl. Mer, 25 Nov 2020

Violenza sessuale e abuso di autorità nel diritto penale contemporaneo

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Editoriale a cura di Angela Cuofano, 16148



La recente pronuncia delle Sezioni unite ha chiarito un risalente contrasto giurisprudenziale sulla natura pubblica o privata dell’abuso di autorità, che costituirà oggetto di indagine da parte degli Autori. Lo scopo di tali brevi riflessioni è quello di analizzare l’evoluzione giurisprudenziale di tale problematica mediante un breve inquadramento dei precedenti ermeneutici per poi soffermarsi sul fondamento logico giuridico alla base della recente sentenza delle Sezioni unite, Cass. pen. Sez. un. 1.10.2020 n. 27326


ENG The recent ruling of the United Sections has clarified an existing jurisprudential conflict on the public or private nature of the abuse of authority, that will be the subject of investigation by the authors. The purpose of these brief reflections is to analyze the jurisprudential evolution of this issue through a brief overview of the preceding hermeneutics and then dwell on the legal rationale underlying the recent sentence of the United Sections, Cass. pen. Sez. un. 1.10.2020 n. 27326.

Sommario(*): 1. Il fatto; 2. Il concetto di abuso di autorità nella sfera dei reati sessuali; 2.1. Segue: la tesi pubblicistica; 2.2. Segue: la tesi privatistica; 3. Il ruolo propulsivo del diritto vivente, tra valorizzazione del bene giuridico protetto e tutela della vittima; 4. Considerazioni conclusive.

1. Il fatto

La questione in esame nasce da un preciso fatto di cronaca. Un insegnante di inglese, nello svolgimento di attività di lezioni private, abusando del ruolo autoritario in quel momento ricoperto, rendeva protagoniste alcune sue alunne, minori degli anni quattordici, di pratiche sconvenienti, sia dal lato attivo che dal lato passivo.

In particolare, dalle risultanze processuali emergeva come il soggetto si fosse più volte avvicinato alle sue vittime, cercando in un caso di baciarle sulla bocca e posizionarsi, equivocamente, fra le sue gambe e, nell’altro, di aver, durante il tragitto verso casa della giovane dopo la fine della lezione, palpato il seno della minore a petto scoperto, mentre contemporaneamente portava la mano di lei sul pene. Questo accadeva in diverse occasioni.

Il G.U.P., quindi, pronunciandosi all’esito di un giudizio abbreviato condizionato, riteneva l’imputato penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 81 c.p., comma 2 e art. 609-quater c.p., comma 4, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (così riqualificata l'originaria imputazione riferita all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p.).

Ciò posto il giudice di prime cure riteneva che le norme originariamente contestate non fossero nel caso applicabili, qualificando il fatto quale accadimento di lieve entità, essendo modesto il grado di violenza perpetrata e di offensività.

Il Procuratore generale proponeva, quindi, appello, accolto dalla Corte di Caltanissetta la quale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, riqualificando i fatti nei termini indicati dall'originaria imputazione (art. 81, comma 2 c.p., art. 609-bis c.p. e art. 609-ter c.p., n. 1) e rideterminando in aumento il trattamento sanzionatorio.

Il caso arrivava dunque alla Corte di Cassazione con un ricorso articolato in sei distinti motivi.

Dopo diversi motivi di carattere processuale, il ricorrente pone la questione che diventa il cuore del problema, tanto da divenire oggetto di un’ordinanza di rimessione.

Ci si chiede, infatti, «se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all'art. 609-bis c.p., comma 1, presupponga nell’ agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».

Si registrano sul punto due orientamenti contrapposti.

Posto che oggetto d’esame è la specifica definizione del concetto d’autorità, fondamentale, insieme alla “violenza” e alla “minaccia”, per configurare il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609- bis comma 1, c.p., la questione si soffermava su un carattere puramente descrittivo.

Alla Suprema Corte si chiedeva, invero, di stabilire se la nozione di “abuso d’autorità” possa confinarsi in un significato prettamente pubblicistico, laddove ci sia una formale posizione di potere che derivi da una carica ufficiale oppure il potere possa intendersi anche come autorità, posizione di supremazia di natura privata. La querelle veniva affidata alla Terza sezione penale che, rilevando un contrasto interpretativo, la rimetteva alle Sezioni Unite.

La Sezione rimettente preliminarmente valutava, ritenendole logicamente pregiudiziali, le censure di natura processuale prospettate nei primi due motivi di ricorso, nonché quelle illustrate nel terzo e nel quinto motivo, concernenti la valutazione delle emergenze processuali ai fini della responsabilità penale, dichiarandole inammissibili.

Successivamente, come già accennato, illustrava le due diverse correnti di pensiero esistenti sul punto.

La prima sostiene come l'abuso di autorità di cui all'art. 609-bis c.p., comma 1, presupponga che l’agente rivesta  una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, in mancanza della quale debba trovare applicazione la diversa ipotesi dell'art. 609-quater, c.p.

La seconda estende l'abuso di autorità, quale modalità di consumazione del reato di cui all'art. 609-bis c.p., ad ogni potere di supremazia, anche di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

2. Il concetto di abuso di autorità nella sfera dei reati sessuali

Dopo aver esaminato la vicenda processuale oggetto della sentenza commentata, occorre soffermarsi sul concetto di abuso di autorità nel quadro dei reati contro la libertà sessuale.

Giova premettere che nella legislazione previgente gli artt. 520 e 521, c.p. disciplinavano, rispettivamente, i reati di congiunzione carnale e di atti di libidine e prevedevano una nozione di abuso sessuale strettamente legata alla sfera pubblicistica, laddove tale modalità criminosa venisse compiuta dai pubblici ufficiali nei confronti dei detenuti e dei soggetti sottoposti all’arresto ([1]).

Successivamente, con la riforma legislativa avvenuta con L. n. 66/1996, il Parlamento emanò una normativa penale che garantì alle donne una più estesa protezione nel quadro dei rapporti di lavoro e di famiglia ([2]).

Nonostante tali nobili premesse, la redazione della norma incriminatrice ha dato adito a non pochi dubbi ed alcuni studiosi hanno paragonato la violenza sessuale con abuso di autorità ad una norma penale simbolica che presenterebbe apparentemente una sua solidità strutturale nonostante sia in realtà scarsamente definita ([3]).

Sotto tale profilo, tale rigorosa critica è stata motivata in passato dalla quasi totale attenzione che la dottrina penale e la giurisprudenza riservarono a tale previsione legislativa.

Con riferimento ai numerosi contrasti dogmatici, occorre preliminarmente esaminare tali posizioni contrapposte.

Secondo un primo orientamento critico ([4]), il concetto di autorità andrebbe analizzato in chiave estensiva, al di là della sua essenza giuridica e delle tradizionali connotazioni privatistiche o pubblicistiche.

Invece, una differente corrente dottrinale ([5]) ha affermato la coincidenza tra l’abuso di autorità e l’abuso di poteri che afferirebbe ad una posizione di prevalenza predisposta dalla legge. Infine, una ulteriore concezione teorica ([6]) ha ritenuto che tale disposizione penale potesse essere adottata soltanto da un pubblico ufficiale.

Tuttavia, quest’ultimo indirizzo esegetico è stato contestato in base a due presupposti fondamentali.

Sul punto, la Riforma del 1996 ha disciplinato all’art. 609-quater, c.p. il reato di atti sessuali con minorenne ove si fa riferimento all’abuso di poteri e non all’abuso di autorità, che è contenuto nell’art. 609-bis, primo comma, c.p.

Da ciò consegue che i due termini alludano a significati distinti e ciò ha trovato riscontro in un autorevole leading case ([7]), ove la Suprema Corte ha ribadito che quest’ultima locuzione non possa circoscriversi all’ambito pubblicistico ma vada estesa anche alla sfera privata nell’ipotesi in cui il soggetto passivo subisca gli atti sessuali perpetrati dall’agente.

Orbene, quest’ultima questione giuridica ha costituito oggetto di analisi nella sentenza annotata e nei successivi paragrafi si esamineranno le due visioni teoriche e giurisprudenziali che si sono confrontate sull’ibrida natura del c.d. abuso di autorità.

2.1. Segue: la tesi pubblicistica

Secondo l’interpretazione in passato prevalente, l’abuso di autorità previsto dall’art. 609-bis c.p. farebbe riferimento alla qualità di pubblico ufficiale richiamando di conseguenza la fattispecie abrogata ex. art. 520 c.p. ([8]), ossia la violenza sessuale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.

Tuttavia, secondo la dottrina prevalente ([9]) tale assunto sarebbe erroneo, poiché la nuova formulazione sembrerebbe fare riferimento a tutte le forme di autorità senza operare alcuna distinzione, ricomprendendo quindi tutti i soggetti sottoposti a uno stato di soggezione nei confronti di qualsiasi autorità.

Giova rammentare che con la Riforma legislativa del 1996 è stato introdotto anche il reato di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater, c.p. per sanzionare le condotte di abuso o di violenza sessuale perpetrate nei confronti dei minori di anni quattordici o di anni sedici se il colpevole rivesta una certa qualifica come, ad esempio, nel caso in cui si tratti dell’ascendente o del genitore.

Nel caso di specie l’imputazione originaria di violenza sessuale commessa con abuso di autorità attuata in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ex artt. 609-bis e 81 cpv c.p. era stata derubricata dal G.U.P in atti sessuali con minore in attuazione di un medesimo disegno criminoso ex. artt. 609-quater e 81 cpv c.p. Successivamente, il capo di imputazione era stato riqualificato nuovamente come violenza sessuale commessa con abuso di autorità ex art. 609-bis c.p.

Orbene, la distinzione tra le due fattispecie quando si tratta di violenza sessuale perpetrata da un insegnante privato è sempre stata oggetto di dibattito.

Infatti, si riteneva per interpretazione prevalente della giurisprudenza ([10]) che l’art. 609-quater c.p. si configurasse nell’ipotesi in cui sussistessero situazioni caratterizzate da una condizione di preminenza e di autorevolezza a causa della relazione fiduciaria intercorrente tra il minore e l’autore della violenza sessuale. In altri termini, si è sempre sostenuto che le situazioni inerenti all’abuso di autorità di diritto privato rientrassero nell’art. 609-quater c.p. e non nell’art. 609-bis c.p.

Per fare un esempio inerente al caso in esame, la figura dell’insegnante privato, secondo l’interpretazione prevalente, non potrebbe essere ricondotta all’abuso di autorità ex art. 609-bis c.p., ma all’ipotesi prevista al n. 2 del secondo comma ex. art. 609-quater c.p. se la persona offesa non abbia compiuto gli anni sedici.

Tuttavia, l’interferenza tra l’art. 609-bis c.p. e l’art. 609-quater, c.p. si verifica nel caso in cui la persona offesa sia un minore degli anni quattordici, come nell’ipotesi in esame, poiché non è chiaro se si possa applicare la fattispecie di violenza sessuale commessa con abuso di autorità ex art. 609-bis c.p. o quella di atti sessuali con minorenni ex art. 609-quater, secondo comma n. 1, c.p.

Si deve sottolineare anche un’altra diversità tra la fattispecie prevista dall’art. 609-bis c.p. e quella all’art. 609-quater c.p. concernente la formulazione della condotta.

Infatti, mentre l’art. 609-quater c.p. punisce qualsiasi forma di aggressione al minore, essendo strutturato come un reato a forma libera, al contrario l’art. 609-bis c.p. si configura quando la violenza sessuale viene realizzata nelle forme di violenza, minaccia o di abuso di autorità, integrandosi quindi con uno dei fatti tipici costrittivi indicati.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui si ravvisi uno dei fatti tipici costruttivi previsti dall’art. 609-bis c.p. sussiste un rapporto di sussidiarietà con l’art. 609-quater c.p. dal momento che viene prevista la clausola di sussidiarietà “fuori dai casi previsti dall’art. 609 bis c.p.”

Inoltre, si deve tenere presente che l’art. 609-quater c.p. non presuppone, infatti, la costrizione, ma la mancanza di consenso del minore. Invero, è proprio diverso il bene giuridico tutelato dalle fattispecie in esame, poiché l’art. 609-quater c.p. tutela la libertà di autodeterminazione del minore, mentre al contrario l’art. 609-bis c.p. tutela l’integrità psico-fisica del minore.

In tal senso, si discute se in tale nozione di autorità si possa ricomprendere anche la posizione di autorità esercitata dal datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente.

Nonostante ciò, la posizione prevalente della giurisprudenza ([11]) era quella di ritenere che l’abuso di autorità ex art. 609-bis c.p. si configurasse solo nell’ipotesi in cui l’autore della violenza sessuale rivestisse una qualifica pubblicistica richiamando pertanto l’abrogato art. 520 c.p.

Invero, si riteneva ([12]) che con la modifica operata dal legislatore per quanto riguarda la violenza sessuale commessa con abuso di autorità si fosse espunta la presunzione sussistente in capo al pubblico ufficiale in merito all’utilizzo della propria funzione.

In proposito, con il novellato art. 609-bis c.p. si deve dimostrare l’utilizzo della propria funzione e del proprio potere da parte del pubblico ufficiale, ma per l’appunto tale interpretazione avvalora la convinzione che l’abuso di autorità a cui fa riferimento l’art. 609-bis c.p. sia solamente la qualifica pubblicistica e non quella privatistica.

L’obiezione avanzata, tuttavia, dalla tesi estensiva involge la differente formulazione tra l’art. 61 n.11 c.p. con l’art. 608 c.p. dove nella prima fattispecie si configura una circostanza aggravante comune per “l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità”, quindi facendo riferimento a situazioni di abuso di autorità privatistica. Al contrario nell’art. 608 c.p. che riguarda l'abuso di autorità contro arrestati o detenuti si fa espresso riferimento alla qualifica pubblicistica del pubblico ufficiale.

Tale diversità nella formulazione farebbe propendere per inquadrare l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c.p. come una clausola generica che faccia riferimento sia alla qualifica pubblicistica che a quella privatistica.

Per dirimere tale contrasto, con ordinanza n. 2888 del 4 ottobre 2019, depositata il 24.1.2020 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità di cui all'art. 609-biscomma 1, c.p. presupponga nell'agente una posizione autoritativa tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali»

2.2. Segue: la tesi privatistica

L’orientamento in oggetto si basa su posizioni dottrinali prevalenti e propende invece per un concetto di abuso di autorità più ampio. In questa prospettiva esso rileverebbe ogni relazione, anche di natura privata, in cui l'autore del reato rivesta una posizione di supremazia della quale si avvalga per coartare la volontà della persona offesa.

La posizione è stata già sposata da altre pronunce[13].

Tuttavia, tale decisione non si poneva in esplicito dissenso rispetto agli arresti precedenti. Ciò avveniva in una successiva pronuncia[14]che, esaminando un caso in cui il fatto era stato commesso con abuso della potestà genitoriale - anche se ai soli fini della verifica della correlazione tra accusa e sentenza - riferiva di un diverso orientamento per il quale ogni forma di strumentalizzazione del rapporto di supremazia, senza distinzioni tra autorità pubblica e privata, può costituire abuso d’autorità. Per individuarla si fa riferimento all'art. 61 c.p., n. 11.

Un primo confronto fra le due correnti di pensiero si effettuava soltanto nel 2012, allorquando una sentenza configurava l'abuso di autorità nello stato di soggezione indotto dall'imputato sulla cognata, in un contesto familiare di particolare degrado, caratterizzato dalla supremazia dell'uomo rispetto alla componente femminile.

Ancora una volta il contenuto dell'art. 61 c.p., n. 11 funge da argomento principale.

Invero la sua compatibilità con il reato di violenza sessuale con abuso di autorità è ormai pacifica, essendo riconosciuta varie volte dalla giurisprudenza[15].

La disposizione si riferisce, indifferentemente, all'abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero di relazioni d'ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità e ricordando come la giurisprudenza ne abbia sempre offerto un'interpretazione pacificamente ampia, riferibile indistintamente tanto all'autorità pubblica che a quella privata. Invece,  quando il legislatore intenda considerare una posizione autoritativa di tipo pubblicistico la indica espressamente, come nel caso dell'art. 608 c.p., il quale fa specifico riferimento al "pubblico ufficiale”.

Anche la dottrina, come si è detto, propende per una interpretazione ampia del concetto di autorità, pur dando atto, in alcuni casi, della difficoltà di individuare le condotte di abuso di autorità rispetto a quelle in cui la costrizione al compimento degli atti sessuali avviene con minaccia.

3. Il ruolo propulsivo del diritto vivente, tra valorizzazione del bene giuridico protetto e tutela della vittima

La pronuncia annotata consente all’interprete di riflettere sull’evoluzione dei reati sessuali, con riferimento al tema dell’interesse protetto e alla tutela della persona offesa.

Quanto alla prima problematica giuridica, la Suprema Corte ha nobilitato la scelta compiuta dal legislatore di inserire l’art. 609-bis, c.p. nell’ambito dei delitti contro la persona, contenuti nel Titolo XII, Capo II del Codice penale.

Com’è noto, il percorso logico-giuridico seguito da tale Riforma ha condotto al ripudio della concezione sovra-individuale dell’oggetto giuridico ed al contestuale favor per la collocazione di tale norma incriminatrice dalla vetusta rubrica dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume a quella più idonea alla tutela della vittima, rappresentata dalla libertà sessuale.

Tale mutamento storico-legislativo è stato motivato dalla volontà del legislatore di aderire ad una netta discontinuità rispetto al passato e dai cambiamenti sociali che coincisero con l’avvento dei movimenti femministi e con l’emancipazione della donna, non più “angelo del focolare” bensì soggetto consapevole della propria libertà di autodeterminazione e della sua sessualità ([16]).

Come può osservarsi, il precedente inquadramento giuridico prospettato dal Codice Rocco del 1930 risultava arcaico e profondamente influenzato dall’assetto ideologico dell’epoca, giacché l’allocazione di tale fattispecie penale nel novero dei beni giuridici contro la moralità pubblica divergeva dall’opposta esigenza di protezione dell’individuo.

Sotto tale profilo, tra i nefasti effetti legati a tale impostazione teorica figuravano la sovrapposizione tra il concetto di reato e quello di peccato, per cui la tutela dello stupro era accordata in virtù del grado di rispettabilità e del censo della persona offesa, e quindi del c.d. “vincolo di destinazione” a cui fosse subordinata la donna ([17]).

Tuttavia, una parte della dottrina ([18]) ha ravvisato alcune criticità anche nella Riforma del 1996 in virtù dell’assorbimento della libertà sessuale nell’indistinto campo della libertà individuale e della mancata specificazione di alcune questioni giuridiche che tuttora caratterizzano la disposizione penale di cui all’art. 609-bis c.p.

A tal riguardo, è spesso intervenuta la giurisprudenza di legittimità nel sopperire all’oscurità del testo di legge, come nel caso dell’approfondimento ermeneutico svolto dalla sentenza commentata sulla natura dell’abuso di autorità nel reato di violenza sessuale.

Invero, l’organo giudicante ha ritenuto che l’abuso di autorità previsto dal predetto illecito penale acquisisca una posizione formale privatistica.

Tale ragionamento logico-giuridico sarebbe giustificato proprio dall’individuazione codicistica di tale norma penale che assurge a reato comune, posto in essere da chiunque, e dalla nozione di autorità, la cui portata estensiva è legata non soltanto ad esigenze di salvaguardia della vittima ma anche da una lettura interpretativa secondo cui i legami autoritativi intercorrenti tra una pluralità di soggetti non presuppongano l’automatica sussistenza di un rapporto di stampo pubblicistico.

Un caso emblematico è rappresentato dalle relazioni libero-professionali o derivanti da settori ibridi, come quello delle comunità religiose o sportive.

Sul punto, l’intervento della Suprema Corte appare senza dubbio risolutivo poiché delinea un maggiore adeguamento del delitto di violenza sessuale all’attuale società contemporanea e sotto un profilo dogmatico imprime una maggiore tassatività al corpus della fattispecie penale, oltre a fornire una maggiore tutela alla vittima.

4. Conclusioni

L’orientamento favorevole alla tesi estensiva, fatto proprio dalle Sezioni Unite, viene visto con favore da quella parte della dottrina ([19]) che ha sempre evidenziato la diversità tra la fattispecie abrogata ex art. 520 c.p. e il nuovo 609-bis c.p. Inoltre, viene valutata positivamente anche la qualificazione di “abuso di autorità” come qualsiasi forma di autorità anche di fatto, non solo quindi un’autorità prevista espressamente dalla legge.

Pertanto, quello che integra il fatto tipico costrittivo è la coartazione della volontà della vittima realizzata dalla posizione di preminenza del reo, mentre la qualifica di quest’ultimo rileva in un secondo momento. In altri termini, ciò che effettivamente rileva è la strumentalizzazione della posizione di supremazia da parte del reo, non essendo essenziale la qualificazione di questa posizione.

Di conseguenza, le Sezioni Unite hanno stabilito il seguente principio «l'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis, comma 1, c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali».


Note e riferimenti bibliografici

(*) Il par. 1 ed il sottoparagrafo 2.2. sono stati curati dall’Avvocato Angela Cuofano, i parr. 2 e 3, sono stati elaborati dal Dott. Antonino Di Maio, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, mentre il sottoparagrafo 2.1. ed il paragrafo 4 sono stati redatti dall’Avvocato Ilaria Taccola.

[1] Cfr. A. CADOPPI, Art. 609-bis c.p., in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, A. CADOPPI (Dir.), CEDAM, Padova 2006, p. 90.

[2] Si veda A. PECORARO ALBANI, Violenza sessuale e arbitrio del legislatore, Jovene, Napoli 1997, p. 91; M. VIRGILIO, Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto, Casa editrice nuove ricerche, Ancona, 1997, pp. 21 e ss.; G. BALBI, Violenza sessuale, in Enc. giur., VII, 1999, p. 9.

[3] Così F. MACRÍ, Verso un nuovo diritto penale sessuale. Diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia, Firenze University Press 2010, p. 27.

[4] Cfr. M. BERTOLINO, art. 609-bis, in Commentario breve al codice penale, F CRESPI, F. STELLA, G. ZUCCALÁ, (A cura di), CEDAM, Padova 2006, p. 1981.

[5] F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, CEDAM, Padova 2019, p. 359.

[6] V. MUSACCHIO, Il delitto di violenza sessuale: un’opinione sull’argomento, in Giust. pen., p. 46.

[7] Si veda Cass. pen., Sez. III, 25.3.2015, n. 16790, in www.cortedicassazione.it

[8]Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66: «Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette».

[9]Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale parte speciale I delitti contro la persona, Zanichelli 2013, p. 251

[10] Vedi ad esempio Cass. pen. Sez. Un. n. 13/2000 «Infatti da una parte l’abuso delle condizioni di inferiorità non è stato mai contestato all’imputato, e dall’altra esso non può essere confuso con l’abuso di autorità di cui al comma primo dell’articolo 609bis. Invero, il delitto di violenza sessuale introdotto dall’articolo 609bis consiste in uno o più atti sessuali compiuti senza il consenso della vittima, con violenza, minaccia o abuso d’autorità da parte dell’agente (primo comma). A questa fattispecie è equiparata quella in cui gli atti sessuali sono compiuti con consenso della vittima, che però il legislatore considera "viziato" perché l’agente ha abusato della sua condizione di inferiorità fisica o psichica ovvero ha tratto in inganno la vittima sostituendosi ad altra persona (secondo comma). Se si considera che la fattispecie di cui al primo comma ha sostituito quella prevista dagli abrogati articoli 519, primo comma, e 520 (nonché dall’articolo 521), se ne deve concludere che l’abuso d’autorità previsto dalla norma vigente coincide con l’abuso della qualità di pubblico ufficiale di cui all’articolo 520, e comunque presuppone una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico».

[11] Vedi ad esempio Cass. pen, sez. III, 4 ottobre 2012, n. 47869, Cass. pen, Sez. III, 24 marzo 2015, n. 16107

[12] Vedi ad esempio Cass. pen. Sez. III, 24 marzo 2015, n. 16107 «Nella pronuncia di questa Corte richiamata, si era ricordato, infatti, che il legislatore del 1996, con la disposizione dell'art. 609 bis c.p., innovando il delitto di cui al precedente art. 520, ha modificato la norma sulla violenza sessuale commessa mediante abuso di autorità ed ha eliminato la presunzione assoluta sussistente a carico del pubblico ufficiale che si fosse congiunto carnalmente con persone sottoposte alla sua autorità, richiedendo ora, per l'integrazione del nuovo reato di cui all'art. 609 bis, un abuso di autorità, ossia una strumentalizzazione del proprio potere, realizzato attraverso una subornazione psicologica tale per cui la vittima viene costretta al rapporto sessuale (cfr. sul punto sez. 3, n. 36595 del 22.5.2012, T. e altro, rv. 253389). Anche nella violenza sessuale mediante abuso di autorità, in altri termini, deve esservi una costrizione della vittima a subire gli atti sessuali nonostante il suo dissenso, al pari della violenza sessuale commessa mediante violenza o minaccia. L'ipotesi di reato contestata presuppone necessariamente nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico (Sez. Un., 31.5.2000, n. 13, Bove, m. 216338)».

[13] Confronta Cass. pen. sez. III, 03/12/2008, n.2119, in CED Cassazione penale 2008, dove la convivenza dell'imputato con la madre del minore si configurava quale valido presupposto dell'abuso di autorità: “Con riferimento al reato di violenza sessuale nei confronti di minore infraquattordicenne, la posizione di convivenza dell'imputato con la madre del minore stesso può rappresentare presupposto dell'"abuso di autorità".

[14] Cfr. Cass. pen. Sez. III, n. 23873 del 08/04/2009, C., Rv. 244082, secondo cui “le diverse condotte con cui può estrinsecarsi il reato non sono equivalenti o sovrapponibili, ma configurano diverse modalità del fatto. Pertanto, l'affermazione di responsabilità per una condotta diversa da quella contestata realizza la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, posto che la modificazione di un elemento essenziale del reato, quale è la condotta, configura indubbiamente un fatto diverso da quello contestato” . In tale decisione, l'organo giudicante ha ritenuto violato il principio di correlazione nel caso in cui la condanna sia stata pronunciata, a fronte di una imputazione di violenza sessuale commessa con costrizione fisica ed induzione per abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica, per violenza sessuale mediante abuso dell'autorità genitoriale, in quanto tale ultima condotta è incompatibile con un'azione sessuale violenta o indotta.

[15] Per tutte Cass, pen., Sez. III, n. 23463 del 24/01/2019, in Ced Cass. pen., rv. 275972 “In tema di violenza sessuale, la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di ministro di un culto (nella specie derivante dal ruolo sacerdotale), costituendo un quid pluris dotato del carattere di specialità rispetto alla condotta tipica incriminata, non è assorbita nella generale categoria dell'abuso di autorità prevista come elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 609 bis c.p.”

[16]  S. BELTRANI, R. MARINO, Le nuove norme sulla violenza sessuale. Commento sistematico alla L. 15 febbraio 1996, UTET, Napoli 1996, p. 8.

[17] T. PADOVANI, Violenza carnale e tutela della libertà, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1301.

[18] Si veda S. DI PINTO, “Amore per forza” e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale, in www.osservatoriopenale.it, 30.3.2014.

[19]G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale parte speciale I delitti contro la persona, cit., p. 251; F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, 6a ed., Wolters Kluver-Cedam, Milano, 2016, p. 410 .

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