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Pubbl. Mar, 25 Ago 2015

La partecipazione del militare a funzioni religiose

Saverio Setti
Dirigente della P.A.Ministero della Difesa


Il diritto vivente. Commenti ed analisi sui recenti orientamenti giurisprudenziali militari.


La sempre maggiore composizione interculturale si sta riflettendo, ora più che nel passato, sul pubblico impiego. Persone portatrici di culture nuove e di religioni diverse da quelle storicamente più praticate nel nostro Paese, hanno ormai raggiunto i requisiti per l’accesso al lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

La sempre maggiore composizione interculturale si sta riflettendo, ora più che nel passato, sul pubblico impiego. Persone portatrici di culture nuove e di religioni diverse da quelle storicamente più praticate nel nostro Paese, hanno ormai raggiunto i requisiti per l’accesso al lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

L’accesso a queste posizioni era, d’altro canto, già stato riconosciuto dalle fonti europee. In linea di massima, infatti, Possono essere riservati ai cittadini nazionali soltanto gli impieghi che comportano la partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità di salvaguardare gli interessi generali dello Stato[1].

Normalmente, quindi, l’ordinamento è indifferente all’appartenenza religiosa dell’individuo, fatte salve quelle norme finalizzate a tutelarne l’espressione. Se questo è chiaro nel pubblico impiego privatizzato, nel comparto Difesa e Sicurezza la questione merita un approfondimento. Spesso accade, infatti, che personale in uniforme appaia e partecipi a funzioni religiose, in parte in qualità di fedele, in parte in esecuzione di un ordine. Ebbene il problema nasce nel momento in cui, ad es., ad un militare sia ordinato di presenziare ad una cerimonia religiosa o di compiere una particolare azione, ma la partecipazione al questa o il compimento dell’azione contrasta con le convinzioni religiose, filosofiche o personali del subordinato. La questione è quindi il bilanciamento di interessi tra l’ordine formalmente corretto e le convinzioni individuali del soggetto. In questo caso prevale l’interesse pubblico o quello privato?

Si tratta di questioni di una rilevanza primaria. In effetti, la sfida è riuscire a conciliare un sistema gerarchico che da un lato è storicamente legato al cattolicesimo[2]

È bene premettere come la libertà religiosa sia un diritto soggettivo costituzionalmente tutelato. L’art. 19, infatti, stabilisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in pubblico ed in privato il culto, purché si tratti di riti compatibili con in buon costume. Il principio di libertà degli atti di culto implica, dunque, la impossibilità da un lato di impedirli, dall’altro di imporli. È, poi, evidente che quando la Costituzione parla di atti di culto intende azioni od omissioni aventi una manifestazione naturalistica; l’ordinamento giuridico, infatti, trova la sua giustificazione, in linea di massima, nella regolazione dei rapporti intersoggettivi e non deve prendere in considerazione quanto avviene nella sfera all’interno della coscienza individuale. In base a questa breve considerazione si può ben considerare come la partecipazione ad una messa ovvero gli atti costituenti la "ṣalāt"[3] ben possano dirsi atti di culto, dunque sottoposti al regime di cui all’art. 19 Cost.

Orbene, due sono le norme cui si ritiene utile fare cenno. La prima riguarda il pubblico impiego privatizzato, ex art. 311 del D.Lgs. 297/1994, la seconda è la norma che più propriamente si applica ai militari, contenuta nell’art. 1471 del d.lgs. 66/2010 rubricato "Libertà di culto".

Esso statuisce, al primo comma, che tutti i militari hanno diritto ad esercitare il culto di qualsiasi religione. Il problema diviene ora quello della definizione di religione. Non esiste una fonte normativa o giurisprudenziale che consente di fornire una definizione univoca di questo concetto. Si deve, ricorrere, quindi ad altre scienze; il punto di vista che pare più corretto, in quanto non legato alla stasi storica, ma al continuo fluire della nostra società è quello antropologico, secondo cui la religione è qualcosa che si esprime in simboli, in miti, in forme rituali e rappresentazioni artistiche che formano sistemi generali di orientamento del pensiero e di spiegazione del mondo, di valori ideali e di modelli di riferimento. Ovviamente, nella maggior parte dei casi, il giurista avrà a che fare o con soggetti che la religione rifiutano, o che le sono indifferenti, ovvero che aderiscono in maniera più o meno convinta e ortodossa alle religioni e confessioni più diffuse.

Più problematica è la disposizione di cui al secondo comma: “la partecipazione alle funzioni religiose è facoltativa, salvo che nei casi di servizio”.

Fondamentale è, allora, la definizione di servizio, posto che l’ordine, tra gli altri parametri di legittimità ha quello della rigorosa attinenza al servizio e alla disciplina[4]. Se vi è un servizio, dunque, il militare non può opporre un rifiuto indipendentemente dalle sue convinzioni, al contrario in mancanza di un motivo di servizio la partecipazione alla funzione deve essere facoltativa. Il concetto di servizio è, anch’esso, polisemico. Viene infatti dalla giurisprudenza distinta una tripartizione di significati:

  1. come prestazione collettiva a cui sono tenute le Forze Armate e di polizia, il servizio alla Patria;
  2. come un facere specifico, limitato e determinato nel tempo e nello spazio, avente come presupposto un ordine, ad es. un servizio di pattugliamento;
  3. come la prestazione individuale globalmente considerata che il dipendente svolge nell’ambito del rapporto di lavoro.  

È, allora, necessario attingere ad alcuni esempi di diritto vivente onde fare maggior chiarezza.

Si pensi ad un appartenente all’Arma dei Carabinieri che sta svolgendo un servizio di pedinamento. Egli non potrà certo esimersi dall’entrare in un luogo di culto e finanche di partecipare esteriormente alla funzione onde garantire la corretta esecuzione dell’ordine e delle sue funzioni.

Altro esempio può riguardare il picchetto d’onore al feretro di un collega caduto nell’adempimento del dovere. Nella maggior parte dei casi la schierante è coinvolta in una cerimonia religiosa, ma anche in questo caso pare evidente l’obbligatorietà della disposizione. La resa di onori militari ad un collega ucciso è senza dubbio uno dei momenti di più alto significato nella compagine militare. Si può affermare che la celebrazione religiosa[5] si inserisca in una forma esteriore di tradizione che coinvolge valori che stanno alla base e sono costitutivi dello status di militare ed accentuano il senso di appartenenza non solo al Corpo, ma all’intera comunità di persone che ha scelto di subordinare la conservazione della propria esistenza alla salvaguardia di quella degli altri.

È, però, ben evidente la differenza intercorrente tra l’ordine impartito nei due casi menzionati e l’ordine di partecipare semplicemente ad una funzione religiosa. La differenza sostanziale è insita nel fatto che nel primo caso la partecipazione alla funzione religiosa consegue per relationem dal culto professato dal pedinato (nel primo caso) o dal caduto (nel secondo). Dunque l’ordine non specificamente riferito alla partecipazione alla funzione, essa ne diviene elemento accidentale. Nel secondo caso si vuole obbligare unilateralmente il militare ad assistere sic et simpliciter ad una funzione religiosa.

Al fine di stabilire la legittimità o meno dell’ordine, dunque, i Comandanti debbono valutare nel caso concreto se l’attinenza al servizio sia presente in maniera sostanziale. Elusiva della disposizione regolamentare e, soprattutto, costituzionale sarebbe l’istituzione di uno specifico servizio unicamente finalizzato alla partecipazione religiosa. In questo caso l’autoqualificazione dell’atto formale ordinatorio svuoterebbe di contenuto normativo le disposizioni di legge su ricordate. Questo consentirebbe un’inaccettabile inversione della gerarchia delle fonti, ponendo al vertice un atto amministrativo, l’ordine.

Quanto finora considerato è confermato in generale dalla giurisprudenza costituzionale in materia di giuramento del testimone in sede processuale. Una prima sentenza[6] evidenzia come non si possa invocare la propria libertà religiosa per sfuggire all’ottemperanza di norme giuridiche che non violino, di per sé, la libertà religiosa. Ma quando la Corte è stata investita della questione se fosse costituzionalmente compatibile giurare “davanti a Dio”, essa fu netta nell’affermare[7] che la formula si poneva in netto contrasto con l’art. 19 Cost, perché impegnarsi a fronte di un Ente divino era considerabile come atto di culto.

Ancora più recentemente, il tribunale militare di Verona[8], ha disposto il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, nei confronti di un militare che si era opposto all’ordine di recarsi presso la cappella del suo ente per un servizio di “precetto pasquale”. Questa decisione è scaturita dalla considerazione che l’ordine riguardava il mero compimento di un atto di culto e non vi era alcuna connessione tra l’atto di culto e le finalità istituzionali. L’ordine emesso, pertanto, non era attinente al servizio e alla disciplina militare, ed essendo questi elementi costitutivi del reato di disobbedienza, detta violazione è stata ritenuta insussistente. 

 

Note e riferimenti bibliografici
[1] Si consideri l’interpretazione assai restrittiva sempre resa dell’art. 45, par. 4, TFUE
[2] Si pensi al forte legame spirituale tra l’Arma dei Carabinieri e la Virgo Fidelis, patrona della Fedelissima o, ancora, alla previsione, nel diritto canonico, dell’ordinariato militare, una circoscrizione personale avente il compito di fornire assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate e di polizia. Essa si esplica nell’incardinazione di taluni sacerdoti nel contesto delle
[3] (صلاة‎) si tratta della preghiera islamica obbligatoria, da compiersi regolarmente per cinque volte al giorno: all’alba, a mezzogiorno, al pomeriggio, al tramonto e di notte.
[4] Per una trattazione più completa e freeware si veda S. Setti, Legge e ordine - Dinamica e sviluppo dell’ordine militare: profili fisiologici, problematici ed evolutivi nel vigente ordinamento militare, in Rassegna dell’Esercito, settembre 2015.
[5] Qualunque essa sia.
[6] Del 25 maggio 1963, n. 85.
[7] Sent. 2 ottobre 1979, n. 11.
[8] Sent. 8/2015 del 26 febbraio 2015.