Pubbl. Mer, 4 Nov 2020
Il DPCM del 3 novembre: l´Italia divisa in 3 zone
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
Il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha firmato il dpcm del 3 novembre 2020 dove vengono previste ulteriori misure restrittive per contenere la diffusione del virus covid-19, ma tali misure vengono differenziate nelle singole Regioni in base alla gravità del rischio.
Il DPCM approvato martedì 3 novembre 2020[1] dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da coronavirus suddivide l’Italia in tre zone, differenziando le misure a seconda della gravità del rischio e dall’aumento dei casi nel territorio locale.
Tuttavia, si prevedono una serie di misure omogenee in tutto il territorio nazionale:
1) Si stabilisce che gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo siano consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
2) Si continua a sospendere le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, salvo per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
Rimane consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
3) Rimangono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP).
4) Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
5) Rimangono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti; come anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
6) Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
7) Rimangono sospesi anche i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Inoltre, tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
8) Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
9) Sono sospese anche le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
10) Per quanto riguarda l’attività didattica le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Rimangono in presenza le attività didattiche della scuola dell'infanzia e primaria.
11) Vengono sospesi tutti i concorsi e le abilitazioni professionali ad eccezione di quelle per la professione di medico chirurgo.
Infatti, si legge all’art. 1 lettera z che “lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.”
Per quanto riguarda le misure differenziate localmente, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto e le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio "alto".
Tuttavia, con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata si può consentire l’esenzione dalle misure per la zona con livello di rischio alto.
ZONE ARANCIONI
Per le Regioni individuate con uno scenario di tipo 3, comunemente denominate zone arancioni, viene previsto il divieto di entrata e di uscita dalla propria regione, salvo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o per motivi di salute. Tuttavia, è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio. Viene, altresì, vietato lo spostamento dal proprio comune salvo che per ragioni di lavoro, di studio, di salute e per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Vengono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Rimane consentita solamente la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e fino alle ore 22.00 l’attività di trasporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
ZONE ROSSE
Per le Regioni di tipo 4, comunemente denominate zone rosse, viene previsto il divieto di entrata e di uscita dalla propria regione, salvo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o per motivi di salute. Tuttavia, è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio. Viene, altresì,vietato lo spostamento dal proprio comune salvo che per ragioni di lavoro, di studio, di salute e per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Vengono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima. Vengono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
Vengono altresì sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Rimane consentita solamente la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e fino alle ore 22,00 l’attività di trasporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
Vengono sospese tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), ossia le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
Rimane consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
Le attività didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
Alle Regioni che non rientrano nelle zone con scenario di tipo 3 o 4 si applicheranno solamente le misure a carattere nazionale.
Per quanto riguarda la suddivisione delle Regioni in tre zone si deve attendere la pubblicazione dell’ordinanza del Ministro della Salute. Nelle zone ad alto rischio, misurato l'attuale indice RT, vi rientrano Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta.