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Pubbl. Sab, 14 Nov 2020
Sottoposto a PEER REVIEW

La sospensione del processo di cognizione nel prisma della ragionevole durata

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Guidomaria De Cesare



Il presente contributo intende riflettere, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, sull´istituto della sospensione necessaria del processo di cognizione. L´interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c. suggerisce l´anticipazione degli effetti del giudicato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado sulla causa pregiudiziale, la quale riverserà i propri effetti sulla causa dipendente. Non si esclude che in futuro la giurisprudenza, mossa da spinte efficientiste, possa caldeggiare una lettura ben più eversiva, anticipando gli stessi effetti conformativi del giudicato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.


ENG This article aims to read, according to the most recent guidelines of Supreme Court, the institution of the necessary suspension of the trial. The constitutionally oriented interpretation of the articles 295, 297 and 337, comma 2, c.p.c. suggests the anticipation of the effects of res iudicata at the time of the sentence, regardless of its contestability, which would transfer its effects on the dependent case. It´s also possibile that we can achieve the positive effects of res iudicata at the time of the decision of first instance, regardless of its contestability.

Sommario: 1. Considerazioni generali sulla sospensione del processo di cognizione; 2. La durata della sospensione necessaria nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione; 3. La sospensione necessaria del processo di cognizione nel prisma del principio di economia processuale; 4. L’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c.; 5. Anticipazione degli effetti positivo-conformativi del giudicato al momento della pronunzia della sentenza di primo grado e valorizzazione del rimedio a posteriori di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c.; 6. Conclusioni: la sospensione necessaria, la funzionalizzazione degli istituti processuali e la ragionevole durata del processo.

1. Considerazioni generali sulla sospensione del processo di cognizione

Secondo una tradizionale definizione[1], la sospensione del processo di cognizione è un arresto temporaneo del normale sviluppo sequenziale di tale procedimento. Questa definizione trova un conforto positivo nella lettera dell’art. 298 c.p.c. secondo cui, sospeso il processo, non possono essere compiuti atti del procedimento, i quali altresì sarebbero nulli.

Il codice contempla una pluralità di ipotesi sospensive, sicché per cogliere il proprium dell’istituto si rende necessario individuare le caratteristiche comuni alle varie fattispecie sì da distinguerle dagli altri eventi produttivi di uno stato di quiescenza del processo di cognizione (come ad esempio l’interruzione).

Un primo gruppo può essere ricondotto alle fattispecie di sospensioni a tempo determinato, dovute vuoi all’accordo tra le parti, secondo quanto disposto dall’art. 296 c.p.c.[2], vuoi alle c.d. ipotesi di sospensione-differimento che operano fintanto che non scada un termine rilevante per la decisione della causa (come la sospensione prevista dal comma secondo dell’art. 332 c.p.c. secondo cui, nell’ipotesi in cui l’impugnazione relativa a cause scindibili sia proposta soltanto da alcune parti o soltanto nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre parti entro un termine, tuttavia, se tale notificazione non avviene il processo rimane sospeso finché non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327, comma 1, c.p.c.).

Trattasi tuttavia di ipotesi di modesta importanza che, in questa sede, possono solamente essere accennate; diversamente, nel prosieguo, ci si soffermerà sulle c.d. sospensioni a tempo indeterminato dovute alla necessità di attendere una pronuncia giurisdizionale diversa da quella che deve rendersi sul merito della domanda del processo sospeso, ma tale da poter influire sulla decisione della causa.

All’interno della categoria delle sospensioni a tempo indeterminato si possono tracciare altre distinzioni: la pronuncia attesa può provenire da un autonomo giudizio (come dispone l’art. 295 c.c.) ovvero da un’impugnazione concorrente (artt. 43 o 398 c.p.c.), o ancora da un procedimento incidentale innestatosi su quello principale (art. 367 c.p.c. a proposito della sospensione in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione).

Tale pronuncia può riguardare sia una questione definibile come pregiudiziale, in quanto idonea a definire il giudizio (come nel caso in cui sia accolto il regolamento di giurisdizione), oppure in quanto antecedente logico-giuridico necessario della decisione sul merito: trattasi dell’ipotesi della sospensione per pregiudizialità-dipendenza cui fa riferimento l’art. 295 c.p.c. 

Un caso particolare di sospensione per pregiudizialità-dipendenza è quello racchiuso nell’art. 337, comma 2, c.p.c. La particolarità sta nel fatto che sulla questione pregiudiziale sia già intervenuta una sentenza. Ora, se la sentenza resa sulla causa pregiudiziale passa in giudicato, il giudice della causa dipendente dovrà ad essa adeguarsi; ma se, invece, ancora non è passata in giudicato (ovvero è sub iudice nei gradi di impugnazione) il giudice della questione pregiudiziale può sospendere il processo nell’attesa della pronuncia sull’impugnazione.

Trattasi, tuttavia, di una facoltà, sicché il giudice della causa dipendente non è tenuto a sospendere sia perché potrebbe ritenere non sussistente “l’autorità” della diversa sentenza resa su causa pregiudiziale, sia perché potrebbe liberamente valutare la probabilità che la sentenza impugnata sia confermata adeguando, quindi, l’esito della causa dipendente al proprio giudizio prognostico[3]: tale forma di sospensione è etichettata come “sospensione facoltativa”, per distinguerla dalla sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c.

Non si tratterà, invece, in questa sede delle fattispecie etichettate da parte della dottrina[4] come “sospensioni improprie”. Trattasi di sospensioni che conseguono alla eventuale pronuncia di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale ovvero al diverso caso in cui il giudice a quo rimetta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia Europea; infatti, tali sospensioni non sono provocate dalla risoluzione di una questione pregiudiziale in senso tecnico[5] bensì da un incidente che si rende necessario risolvere per attuare correttamente il diritto, non potendo la questione di legittimità costituzionale ovvero quella pregiudiziale ex art. 267 TFUE formare oggetto di un’autonoma domanda.

Pertanto, nel prosieguo, concentreremo la nostra attenzione sulla sospensione per pregiudizialità-dipendenza avendo riguardo, soprattutto, alla conciliabilità dell’istituto in questione con il corollario del giusto processo della ragionevole durata. 

2. La durata della sospensione necessaria nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

La recente ordinanza della VI sez. della Cassazione civile, n. 16205 del 29 luglio 2020[6], adita su regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., offre l’occasione di tornare ad indagare i rapporti tra la sospensione necessaria per pregiudizialità in senso tecnico e la sospensione c.d. facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., nella più ampia prospettiva dell’anticipazione degli effetti di giudicato della sentenza pronunziata nella causa pregiudiziale rispetto al giudizio dipendente opportunamente sospeso, allo scopo di assicurare l’armonia tra le decisioni.

Invero, il giudice di legittimità, in ossequio alla più recente lezione delle Sezioni Unite[7], ha sostenuto che

quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado, così che il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione”.

La revisione del combinato disposto degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c., porta a compimento l’opera di “svecchiamento” dell’istituto della sospensione necessaria iniziata, almeno nel dibattito dottrinale, a partire dagli anni ‘80[8].

Tale lettura, eversiva del dato normativo, muove dall’introduzione in Costituzione di un’autonoma posizione di vantaggio[9]ex art. 111 Cost, comma 1, a che il processo si svolga in tempi ragionevoli[10]. Tale diritto, che assurge a dignità di corollario del giusto processo, spetta a ciascuna parte, di talché l’ordinamento deve permettere, per dare effettività al precetto costituzionale, di neutralizzare eventuali strategie dilatorie avversarie. L’effettività di tale posizione giuridica di vantaggio deve essere garantita, per un verso, prima del processo attraverso la predisposizione di riti efficienti improntati alla sollecita definizione della controversia[11], quantunque nel rispetto delle regole minime del processo civile costituzionalizzato, per un altro, all’interno del processo, adattando le disposizioni vigenti al precetto costituzionale. 

La giurisprudenza ha così iniziato a prendere in considerazione l’idea, propria del pensiero liebmaniano[12], che l’art. 337, comma 2, c.p.c. si potesse applicare anche quando la sentenza sulla causa pregiudiziale fosse stata impugnata in via ordinaria (e non solo in via straordinaria[13]), con l’effetto di permettere che il giudizio dipendente non dovesse essere necessariamente sospeso nell’ipotesi in cui  fosse iniziato dopo la pronuncia di tale sentenza, almeno allorché secondo la valutazione discrezionale del giudice l’impugnazione di quest’ultima non apparisse destinata all’accoglimento; infatti, è sicuramente preferibile che la decisione di sospendere venga presa non già sulla base di un automatismo bensì attraverso una prognosi di stabilità, da parte del giudice, della decisione sulla causa pregiudiziale.

Considerazioni di carattere squisitamente pratico, ancor prima che giuridico, suggeriscono che la sospensione automatica del procedimento, oltre a produrre effetti inflativi del contenzioso per numero di cause pendenti, è tanto meno efficiente quanto più si dilatano i tempi del processo.

I costi del rallentamento della giustizia, determinati da meccanismi di sospensione automatica, possono superare, e di gran lunga, quello delle attività processuali inutilmente espletate allorquando il giudice della causa dipendente non dichiarasse la sospensione a causa di una prognosi dell’esito del procedimento pregiudiziale sostanzialmente errata[14]

Tale impostazione, lungi dal sacrificare l’armonia dei giudicati in ragione di un’indefettibile garanzia di celerità del processo civile, muove altresì da un organico ripensamento del meccanismo del coordinamento tra giudicati: non si esclude infatti che tale coordinamento possa efficacemente realizzarsi a posteriori attraverso l’applicazione generalizzata della regola della caducazione automatica ex art. 336, comma 2, c.p.c.[15] della sentenza dipendente, anche se passata in giudicato, incompatibile con la pronuncia sulla causa pregiudiziale, non solo nell’ipotesi (indiscussa) di pregiudizialità c.d. in senso logico[16] – siccome si nega la possibilità di prevenire il contrasto pratico tra giudicati attraverso l’istituto della sospensione necessaria – bensì anche nei casi di pregiudizialità in senso tecnico, sì da fugare il rischio di convivenza di giudicati disarmonici.

In altri termini, ci si propone di rileggere, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite e dalla pronuncia della Cassazione del 29 luglio 2020 n. 16205, l’istituto della sospensione necessaria attraverso il prisma del principio di economia processuale al fine di vagliare se sia possibile postulare, per le suddette ragioni, un’anticipazione generalizzata degli effetti di giudicato al momento della pronuncia della sentenza appellabile. 

3. La sospensione necessaria del processo di cognizione nel prisma del principio di economia processuale

Il fenomeno della sospensione necessaria, come detto, consiste in un arresto dell’iter processuale a causa di un determinato evento e fino alla cessazione di quell’evento[17]. Questo arresto si concreta nell’impossibilità di compiere atti del procedimento, come precisato dall’art. 298 c.p.c. Trattasi, dunque, di una vicenda anormale del processo nei gradi di merito (si esclude la sospensione del giudizio di Cassazione).

Pertanto, attraverso la regola della nullità degli atti del procedimento compiuti in pendenza della sospensione, l’istituto mira a minimizzare il dispendio di risorse giurisdizionali evitando che si svolgano attività inutili. In ispecie, la sospensione per pregiudizialità, prevenendo il contrasto pratico tra giudicati, è intesa ad assicurare l’armonia tra le decisioni a scapito, tuttavia, della celerità del giudizio. Tale definizione, tuttavia, abbraccia i soli effetti della fattispecie sospensiva. Bisogna chiedersi se tale finalità sia riconducibile all’economia processuale in senso tecnico[18], ovvero se l’istituto della sospensione sia il mezzo più idoneo per perseguire nella maniera più razionale l’obiettivo dell’armonia tra decisioni[19].

La discrezionalità del provvedimento di sospensione, com’è anticipato, non è assoluta bensì subordinata ad una prognosi dell’esito della causa pregiudiziale: se il giudice della causa dipendente ritiene che la sentenza impugnata sarà riformata, sospenderà il processo; al contrario, qualora ritenga che al seguito del giudizio d’impugnazione il segno della pronuncia pregiudiziale non sarà cambiato, non sospenderà il processo poiché non vi sarebbe sullo sfondo il rischio di spreco dell’attività giurisdizionale e di contrasto tra giudicati. Pertanto, se la sospensione facoltativa può ascriversi a quel novero di istituti atti ad assicurare il principio di economia processuale in senso tecnico, altrettanto non pare possa a dirsi della sospensione necessaria a proposito della quale deve parlarsi non già di economia, bensì di avarizia processuale.

A tutto concedere, la sospensione necessaria elimina il rischio di prognosi erronee dell’esito della causa pregiudiziale, benché faccia pagare un costo assai maggiore, da un lato, alle parti in causa, dall’altro, agli altri utenti del sistema di giustizia, sui quali si ripercuote ogni ritardo dell’attività giurisdizionale, in termini di perdita di effettività della tutela giurisdizionale. È possibile arguire che il costo delle sospensioni superflue è troppo alto rispetto al risultato dell’armonia tra i giudicati; anche il legislatore ha ridotto drasticamente l’àmbito di applicazione delle sospensioni necessarie, promuovendo l’economia processuale a discapito dell’avarizia. Basti pensare alle disposizioni introdotte con la l. 353/90 a garanzia del simultanues processus, il quale oggi può essere realizzato discrezionalmente dal giudice, ai sensi degli artt. 40 e 274 c.p.c., nell’ipotesi in cui sia opportuna la trattazione congiunta[20], oppure alla subordinazione della sospensione ex art. 367 c.p.c. alla non manifesta inammissibilità del regolamento di giurisdizione.

Quest’ultima ipotesi merita un approfondimento. La modifica introdotta con la novella del 1990 aveva il dichiarato scopo di contrastare i preoccupanti abusi dell’istituto del regolamento di giurisdizione perpetuatesi sotto il vigore della previgente disciplina che ammetteva la sospensione automatica del processo di cognizione[21]. Prima della riforma la Cassazione sanzionava (inutilmente) con la condanna al risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c. la parte che avesse sollevato il regolamento di giurisdizione a soli fini dilatori.

Ad oggi, invece, la sospensione può anche non essere disposta, come sancito dall’art. 367 c.p.c., di talché se nelle more della decisione sul regolamento di competenza il giudice del merito pronunci la sentenza di primo grado, il ricorso per regolamento di competenza diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse[22].

Nel sistema costruito dai redattori del codice di rito l’istituto della sospensione necessaria del processo di cognizione era informato alla finalità di garantire l’armonia tra le decisioni[23]. Il che è condivisibile quando i tempi del processo sono tendenzialmente contenuti: in questo caso le ragioni di economia processuale (e di ragionevole durata del processo) sono recessive rispetto alla certezza del diritto e in ispecie rispetto all’armonia tra le decisioni, poiché il tempo del ritardo non è tale da pregiudicare l’effettività del rimedio giurisdizionale. Ma ad oggi la casa – cara all’Andrioli – continua a bruciare[24] e la perdita di efficienza della giustizia civile, legata in un nodo gordiano con l’aggravamento dei tempi di giustizia, mina la stessa effettività della tutela giurisdizione.

Gli istituti ostativi all’economia processuale e alla ragionevole durata devono essere riletti in chiave costituzionale[25]; l’art. 295 c.p.c., conformemente al corollario della ragionevole durata, assicura l’armonia tra decisioni solo quando non possano operare altri meccanismi; bisogna poi, conseguentemente, chiedersi se detta armonia debba necessariamente essere collegata alla stabilità degli effetti della sentenza di cui all’art. 2909 c.c.

Nel disposto dell’art. 2909 c.c.[26] nulla può leggersi a proposito della necessità che la causa pregiudicata attenda l’esito della causa pregiudiziale per essere definito; se, invece, sul piano logico può sostenersi che sarebbe meglio ottenere prima una sentenza sulla causa pregiudiziale per poi spenderla nel giudizio sulla causa pregiudicata, nulla può trarsi dalla lettera dell’art. 295 c.p.c. a proposito della necessità di attendere la formazione del giudicato sulla causa pregiudiziale per poi poterlo spendere nella causa dipendente.

Il che è coerente con l’idea secondo cui la sospensione necessaria della causa dipendente può essere sempre evitata quando sia possibile realizzare il processo cumulativo con la causa pregiudiziale[27]; infatti, se l’art. 295 c.p.c. deponesse nel senso  di aspettare la formazione del giudicato sulla causa pregiudiziale per spendere l’effetto conformativo sulla causa dipendente, la trattazione cumulativa della causa pregiudiziale e di quella dipendente, non assicurando la stabilità della causa pregiudiziale, a causa dell’autonoma impugnabilità del capo di sentenza relativo alla questione pregiudiziale, sarebbe inidonea a conseguire l’obiettivo dell’armonia tra le decisioni, rectius: tra giudicati.

Nell’ipotesi suddetta la coerenza tra le decisioni potrebbe, allora, essere realizzata solo a posteriori attraverso lo strumento offerto dall’art. 336 c.p.c.; infatti, nel caso di impugnazione soltanto parziale della medesima sentenza, il codice dispone che l’eventuale riforma o cassazione parziale della sentenza ha effetto (indipendentemente dal suo passaggio in giudicato) anche sulle parti della sentenza che dipendono da essa (trattasi del c.d. effetto espansivo interno). Sicché, realizzato il simultaneus processus, nell’ipotesi in cui sia impugnato il solo capo di sentenza relativo alla questione pregiudiziale, gli effetti della riforma o della cassazione parziale della sentenza si spiegherebbero anche nei confronti del capo di sentenza dipendente non impugnato, di guisa tale da ottenere l’armonia tra decisione pregiudiziale e decisione dipendente attraverso un meccanismo a posteriori.

Lo stesso art. 336 al secondo comma dispone che la riforma o la cassazione estende i propri effetti ai provvedimenti e agli atti che sono dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (c.d. effetto espansivo esterno). La norma, ancora una volta, è preordinata alla realizzazione a posteriori dell’armonia tra le decisioni attraverso l’eliminazione automatica dei provvedimenti pronunciati dal giudice o degli atti compiuti dalle parti (es. atti esecutivi) incompatibili con la sentenza riformata in appello o cassata. Correttamente il legislatore ha previsto tale meccanismo basandosi sull’assunto, di carattere empirico, secondo cui l’inutile sospensione del processo può essere più dannosa dell’inutile prosecuzione del procedimento: a quest’ultima, infatti, si può rimediare tramite l’invalidazione degli atti compiuti, mentre l’inutile decorso del tempo dovuto è giuridicamente irrimediabile. 

È giocoforza concludere che se, da un lato, il simultaneus processus eviti sempre la sospensione necessaria[28], dall’altro, l’art. 295 c.p.c. non obbliga ad attendere il passaggio in giudicato della decisione pregiudiziale: non il coordinamento tra giudicati bensì il coordinamento tra decisioni sarebbe il valore sotteso all’istituto della sospensione del processo riletto nel prisma della ragionevole durata del processo[29]

4. L’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c. 

La soluzione adottata dalle Sezioni Unite converge in tal senso. L’orientamento della S. C., attenta alle esigenze di ragionevole durata del processo, passa per la rilettura della norma che, secondo la maggioranza della dottrina previgente[30], impone che la sospensione necessaria osti alla riassunzione della causa dipendente prima del passaggio in giudicato della causa pregiudiziale. A ben vedere, secondo l’anzidetta impostazione, al titolare del diritto dipendente conveniva attendere la definizione della causa pregiudiziale prima di esperire la domanda giudiziale, sì da evitare, per un verso, l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., correndo il solo rischio della sola sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c., per un altro, laddove possibile, il cumulo delle cause e, segnatamente, l’impiego di ulteriori risorse.

Tuttavia, appare difficile accettare tale risultato, specialmente considerando che nell’attesa della definizione della causa pregiudiziale il titolare del diritto dipendente rischia di incorrere in decadenze: per sfuggire al cul-de-sac della sospensione necessaria sino alla formazione del giudicato pregiudiziale[31], il titolare del diritto dipendente deve rinunciare, fino a quando la sentenza pregiudiziale viene pronunciata, ad avvalersi degli effetti protettivi della immediata proposizione della domanda giudiziale e, segnatamente, di quegli istituti che assicurano la realizzazione del principio, fondamentale e di rilevanza costituzionale, secondo cui la durata del processo non deve tornare a pregiudizio dell’attore che abbia ragione[32]

Tale mortificazione dell’effettività della tutela giurisdizionale può essere evitata escludendo che la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c. non debba affatto durare sino al passaggio in giudicato della pronuncia pregiudiziale. Ciò richiede però di leggere il combinato disposto degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c. in chiave evolutiva. Com’è stato correttamente dimostrato in dottrina[33], il tenore letterale di tali disposizioni non è affatto incompatibile con questo tipo di opzione interpretativa: l’art. 295 c.p.c. evoca l’esigenza di attendere una decisione pregiudiziale, non già il suo passaggio in giudicato; l’art. 337, comma 2, c.p.c., invece, non  distingue fra impugnazioni ordinarie e straordinarie; infine, l’art. 297 c.p.c., non fa decorrere espressamente il termine per la riassunzione della causa dipendente, a pena di estinzione della stessa, dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale ma pone in realtà solo un dies a quo , non anche dies ad quem per la comparsa di riassunzione.

Di talché la sospensione necessaria è tale solo laddove le due cause pendano in prima grado, mentre qualora la sentenza sulla causa pregiudiziale sia impugnata il giudice del processo dipendente può subordinare alla propria valutazione discrezionale, basata su di una prognosi dell’esito impugnazione, la sospensione del processo, facendo applicazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c.

L’impostazione fatta propria dalle Sezioni Unite, da un lato, ha il pregio di recuperare le ragioni di economia processuale in senso tecnico, altrimenti sacrificate sull’ara della coerenza delle decisioni dall’impostazione più risalente, dall’altro, garantisce il diritto delle parti a che il processo si svolga in tempi ragionevoli. Il sacrificio, parziale, del valore sotteso all’armonia tra giudicati fa da contraltare alla possibilità riconosciuta alle parti di ponderare le proprie difese attraverso la scelta di riassumere tempestivamente dopo la pronuncia della sentenza resa sulla causa pregiudiziale, stante la possibilità che il giudice della causa dipendente sospenda nuovamente ai sensi dell’art. 337, comma 2 c.p.c., ovvero di aspettare il passaggio in giudicato della stessa.

È pur vero che l’art. 337, comma 2, c.p.c. fa riferimento all’autorità della sentenza impugnata così alludendo all’autorità di cosa giudicata di cui all’art. 2909 c.c.[34]; tuttavia, il dato letterale è agilmente superabile attribuendo al la nozione di autorità un significato atecnico[35], senza scomodare la teoria di Liebman che distingueva tra autorità della sentenza, come immutabilità degli effetti successiva al passaggio in giudicato della sentenza, ed efficacia naturale della stessa[36], poiché è sufficiente riconoscere la non irrilevanza della sopravvenienza della sentenza su di una causa pregiudiziale rispetto al giudizio sulla causa dipendente. 

Non sembra, dunque, possibile trarre dalla lezione delle Sezioni Unite del 2012 alcuna indicazione nel senso dell’anticipazione generalizzata dei veri e propri effetti di giudicato al momento della sentenza appellabile (come invece par additare una certa dottrina[37]); al contempo, non pare potersi escludere un’evoluzione della giurisprudenza in tal senso[38], disposta a sacrificare la coerenza tra giudicati in favore dell’economia processuale in senso tecnico. Si tratterebbe di un’interpretatio abrogans del dettato normativo: una rilettura dell’efficacia della sentenza di primo grado fortemente innovativa, coerente con l’idea, in voga nella recente legislazione, che celerità del processo civile debba prevalere sulla pienezza della tutela[39].

5. Anticipazione degli effetti positivo-conformativi del giudicato al momento della pronunzia della sentenza di primo grado e valorizzazione del rimedio a posteriori di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c.

 La valorizzazione dell’istituto della sospensione discrezionale porta con sé il ridimensionamento dell’ambito di applicazione dell’art. 295 c.p.c. Tra diritto ad una ragionevole durata del processo e coerenza delle decisioni non v’è un rapporto di subordinazione, al contrario, sono valori giuridici di pari rango costituzionale esposti a un giudizio di bilanciamento risolvibile a seconda delle esigenze del caso concreto. Tale opera di bilanciamento, in un’ottica de iure condendo, sarebbe favorita dall’adozione di un sistema analogo a quello del § 148 della ZPO tedesca[40], secondo cui il giudice può (kann) sospendere il processo qualora la definizione del giudizio dinanzi a lui pendente dipenda alla definizione di una causa pregiudiziale o dalla decisione di un’autorità amministrativa. Il che vorrebbe dire ridurre ulteriormente le ipotesi di sospensione veramente necessaria ai soli casi indicati dalla legge (come nel caso dell’art. 75 c.p.p.[41]), mentre nelle ipotesi di pregiudizialità tecnica il giudice della causa pregiudicata non sarebbe affatto tenuto a disporre la sospensione.

L’art. 295 c.p.c., riletto nel prisma della ragionevole durata del processo, si riduce, dunque, a mera disposizione programmatica[42]: il giudice sarebbe tenuto a sospendere solo nei casi espressamente previsti dalla legge. A tale lettura non osterebbe il dato normativo – che nulla afferma esplicitamente in proposito – tuttavia, al fine di assicurare l’armonia tra le decisioni, si rende necessario sostituire il rimedio ex ante rappresentato dalla sospensione necessaria con altri rimedi ex post.

Il rischio di produzione di giudicati contrasti derivante dall’allentamento del rimedio ex ante, rappresentato dalla sospensione necessaria, può essere arginato, a favore della ragionevole durata e dell’economia processuale, praticando un’interpretazione estensiva dell’art. 336, comma 2, c.p.c.; infatti, sarebbe possibile assicurare al contempo la ragionevole durata del processo e il valore della coerenza tra giudicati ammettendo la piena operatività del meccanismo di coordinamento a posterioriex art. 336, comma 2, c.p.c., in caso di riforma o cassazione della sentenza resa su causa pregiudiziale, anche nei casi in cui tra le causa condizionante e quella dipendente vi sia un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico. 

Tale impostazione sarebbe, tuttavia, foriera di giudizi di ripetizione allorquando l’esito della causa dipendente consista in una sentenza di condanna: il saggio in termini di economia dei giudizi sarebbe comunque negativo[43].  Ma se, invece, si nega la piena operatività del meccanismo ex art. 336 c.p.c. nei casi di pregiudizialità in senso tecnico, bisogna accettare che si sacrifichi, a vantaggio della celerità nella definizione del procedimento dipendente, il valore dell’armonia delle decisioni. Ciò sarebbe in piena contraddizione con quanto abbiamo dianzi affermato – Je suis rarement de mon avis! –  nella misura in cui ragionevole durata e armonia tra le decisioni sono valori giuridici di pari rango.

Pertanto, è possibile “conciliare l’inconciliabile” accedendo ad una lettura dell’art. 336 c.p.c. che ridimensioni il discrimen tra pregiudizialità in senso logico e in senso pratico; di talché, accettando il rischio rappresentato dalla possibilità che sull’effetto caducatorio automatico si innestino eventuali giudizi di ripetizione, si può accedere ad una lettura correttiva e costituzionalmente orientata dell’art. 295 c.p.c., funzionale ad assicurare al contempo valori dirimenti quali la ragionevole durata del processo e l’armonia tra giudicati. 

Il riconoscimento dell’effetto espansivo esterno della decisione resa su di una questione pregiudiziale in senso tecnico, anche prima del passaggio in giudicato, rispetto alla causa dipendente porta con sé l’anticipazione degli effetti conformativi del giudicato al momento dell’emanazione della sentenza.

La L. n. 353/1990 ha, infatti, eliminato l’inciso “con sentenza passata in giudicato”, che in precedenza compariva nella formulazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c., coerentemente con l’attribuzione generalizzata dell’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado (art. 282 c.p.c.). Da quanto detto può arguirsi che il legislatore delle riforme, sebbene non lo abbia espressamente previsto, ha riconosciuto l’anticipazione degli effetti della sentenza a prima del passaggio in giudicato, isolandone gli effetti e riconducendoli ad un momento anteriore all’immutabilità[44]. Benché provvisorio[45], alla base di detti effetti vi sarebbe sempre un accertamento reso da un organo giurisdizionale il quale deve poter essere speso nel differente giudizio avente ad oggetto il diritto dipendente rispetto a quello già deciso con sentenza non definitiva.

L’anticipazione degli effetti positivo-conformativi del giudicato sostanziale trova un addentellato normativo in alcune disposizioni del codice civile: l’art. 421 c.c. (che disciplina la decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione) sancisce che l’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, non dal passaggio in giudicato della stessa; allo stesso modo, l’art. 972 c.c., in materia di enfiteusi, dispone che pronunziata senza ammissiva di affrancazione, benché non passata in giudicato, non è più ammessa domanda di devoluzione; infine, l’art. 16 della Legge Fallimentare dispone che la sentenza dichiarativa di fallimento produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.

Da tale argomento sistematico si deduce che anche il legislatore, in talune particolari ipotesi, riconosce effetti positivi conformativi alla sentenza di primo grado, benché non passata in giudicato. Una lettura costituzionalmente orientata dell’autorità di cosa giudicata, lungi dal minare il principio della certezza del diritto sotteso di cui il giudicato è diretta manifestazione, depone nel senso di anticipare “il fare stato”, nell’ipotesi in cui l’autorità della sentenza su causa pregiudiziale debba essere invocata in diverso processo, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado. 

A ben vedere, seguendo l’anzidetta impostazione, vi sarebbe una scissione tra l’effetto positivo-conformativo del giudicato e l’effetto negativo-preclusivo: il primo, anche in caso di pronuncia costitutiva su questione pregiudiziale in senso tecnico riverserebbe i propri effetti sulla causa dipendente anche prima del passaggio in giudicato; invece, di una preclusione da ne bis idem, cui segnatamente segue l’esperibilità dell’exceptio rei iudicatae, si potrebbe parlare solo dopo il passaggio in giudicato formale ex art. 324 c.p.c. 

6. Conclusioni: la sospensione necessaria, la funzionalizzazione degli istituti processuali e la ragionevole durata del processo

Non sembra, come già accennato, che la lettura costituzionalmente orientata degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c. possa, in qualche modo, risolversi in un’anticipazione generalizzata degli effetti di giudicato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado[46]. E ciò non perché il giudicato civile ha natura costituzionale[47], bensì perché l’unica disposizione di carattere generale da cui si può trarre un’indicazione in tal senso (i.e. art. 337 c.p.c.) è dettata avendo riguardo all’ipotesi della sospensione per pregiudizialità-dipendenza[48].

Al netto di tutto quanto si è detto può azzardarsi un’illazione: le “tensioni efficientiste” della giurisprudenza che, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, spingono per una semplificazione delle dinamiche processuali, possono risolversi in letture del tutto correttive del dato normativo. In tale cornice ben si inserisce la proposta di estendere il meccanismo dell’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. anche ai casi di pregiudizialità in senso tecnico.

La funzionalizzazione ad opera della giurisprudenza degli istituti interni al principio della ragionevole durata assicura l’economia processuale in senso tecnico, la quale, benché non espressamente menzionata in Costituzione, può ritenersi acquisita al corredo dei corollari del giusto processo. 

La giustizia civile in Italia ricorda la famosa nottola hegeliana la quale spicca il volo solo “sul far del crepuscolo”. Ma se alla filosofia può ben competere il compito di spiegare la società ovvero di giustificarla, il diritto, in ispecie il diritto processuale, deve prefiggersi l’obiettivo dell’efficienza e deve tendere attraverso l’applicazione ad un processo quanto più giusto possibile.

Una sentenza sostanzialmente giusta può rivelarsi tuttavia inutile se sopraggiunge a distanza di anni dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Sicché il problema della decisione giusta non corrisponde al problema della scelta della decisione migliore. Le garanzie del giusto processo regolato dalla legge devono essere attuate anche a costo di abrogare (o funzionalizzare) istituti del diritto positivo che nella prassi dei tribunali riducono il grado di efficienza della giustizia. 

Una decisione per essere giusta deve rispettare almeno tre criteri[49] : a) correttezza della scelta e dell’interpretazione della regola giuridica; b) accertamento attendibile dei fatti di causa; c) impiego di un procedimento valido e giusto per giungere alla decisione entro un termine ragionevole. Si tratta di tre condizioni della decisione giusta che devono contemporaneamente sussistere affinché la pretesa dell’utente del sistema giustizia sia pienamente soddisfatta. Un’insufficienza di uno dei tre criteri non può essere compensata dagli altri valori in modo tale da produrre un risultato complessivo tutto sommato sufficiente. Non sono ammesse compensazioni: la giustizia della decisione non dipende da qualche media aritmetica ma è

un algoritmo nel quale ogni criterio mantiene la sua autonomia ed opera individuando valori autonomi che debbono essere tutti presenti perché si possa parlare di decisione giusta[50]”.

Pertanto, se da un lato si condivide il ridimensionamento dell’istituto della sospensione necessaria operato dalla giurisprudenza, siccome istituto foriero di vulnerare il principio della ragionevole durata, dall’altro, si auspica che la corsa verso la decisione giusta non si limiti a semplici conati giurisprudenziali o dottrinali, bensì sia supportata dallo stesso legislatore attraverso interventi strutturali sull’organizzazione della giustizia e non modificando i riti con riforme alluvionali, nell’illusione che il "male" del processo civile possa essere estirpato modificando qualche norma procedurale. 


Note e riferimenti bibliografici

[1] Così Calvosa, Sospensione del processo civile (di cognizione), in Nov. Dig. it., XVII, Torino, 1970, 954.

[2] Trattasi tuttavia di istituto desueto reso superfluo dalla cronica lentezza del processo, come affermato da Mandrioli & Carratta, Diritto processuale civile, II, Torino, 2017, 349. L’art. 296 c.p.c., a ben vedere, disciplina un’ipotesi di sospensione discrezionale poiché il giudice “può disporre” la sospensione ove sussistano giustificati motivi, senza per questo esser vincolato alla richiesta concorde delle parti, così Calvosa, op. cit., 961. 

[3] V. infra par. 4.

[4] A partire da Liebman, Sulla sospensione propria e “impropria” del processo civile, in Riv. dir. proc., 1958, 160 e ss. 

[5] Per la diversa opinione, secondo cui formerebbe una questione pregiudiziale in senso tecnico ogni questione idonea a comportare la risoluzione del giudizio, si vedano Denti, Questioni pregiudiziali (Dir. proc. civ.), in Nss. Dig. it., XIV, Torino, 1967, 657 e ss; Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari 1987, 202, secondo cui da nessuna norma di diritto positivo è possibile dedurre che sia requisito della questione pregiudiziale in senso tecnico la possibilità di costituire oggetto di un autonomo giudizio. La questione ha rilevanza pratica giacché, se non si concepisse la questione di legittimità costituzionale (o la pregiudiziale europea) come questione pregiudiziale in senso tecnico, la prassi, alquanto diffusa, di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. nei casi in cui la medesima questione di legittimità costituzionale sia già pendente innanzi alla Corte costituzionale, per iniziativa di altri giudici, dovrebbe essere invalidata. Sul punto v. D’Amico, Sospensione del processo e questione di legittimità costituzionale pendente, in Riv. dir. civ., 1988, II, 76 e ss. 

[6] Cass. civ., sez. VI, ord. del 29 luglio 2020, n. 16205 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che tra il giudizio di impugnazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) e il giudizio di impugnazione dei decreti di trasferimento di un compendio immobiliare pignorato sussiste un nesso di pregiudizialità. 

[7] Cass. SS.UU., sentenza del 19 giugno 2012, n. 10027, su cui v. Giussani, Intorno alla durata della sospensione necessaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 1149 e ss., versato poi in Efficienza della giustizia e culture della riforma, Milano, 2017, 299 e ss.; già in Corr. giur., 2012, 1178, e ivi, 1322, con nota di Zuffi, Le sezioni unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata, in Giur. it., 2012, 2601, con nota di D’Alessandro, Le sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra artt. 295 e 337 c.p.c.: Much Ado About Nothing? ivi, 2013, 614, con nota di Polinari, Le sezioni unite tornano sull’art. 337, cpv., c.p.c. e riaffermano l’efficacia dichiarativa della sentenza impugnabile. Spunti per una lettura sistematica; critica l’interpretazione evolutiva Menchini, Le sezioni unite sui rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, 2° comma, c.p.c.: una decisione che non convince, in riv. dir. proc., II, 2013, 689 e ss., secondo cui la motivazione offerta dalle sez. un. sarebbe “assai scarna” essendosi queste limitate ad accogliere la nota teoria di Liebman senza, peraltro, dare risposta ai seguenti interrogativi: qual è il termine della sospensione disposta ex art. 337, comma 2° c.p.c.? se è stata disposta la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., che cosa accade quando è stata emessa la sentenza sul rapporto pregiudiziale, qualora questa sia stata impugnata o sia ancora impugnabile? All’art. 337, comma 2° c.p.c., è applicabile l’interpretazione costituzionalmente orientata circa il dies a quodella riassunzione di cui all’art. 297 c.p.c.? nello stesso senso, Cavallini, L’efficacia della sentenza impugnata, in Riv. dir. proc., 2015, p. 339 e ss, il quale ha protestato che l’avallo concesso dalle sez. un. alla teoria di Liebman sarebbe debole siccome fondato sulla disposizione dell’art. 282, c.p.c., come riformulato dalla l. 353/90, che all’epoca del Liebman neanche c’era, pertanto “l’efficacia imperativa immediata della sentenza di primo grado rappresenta una precondizione naturale, utilizzabile in chiave interpretativa, già insita nel sistema: se si crede, a fortiori dopo la riformulazione dell’art. 282 c.p.c. e la provvisoria esecutività della sentenza medesima. Semmai, appaiono non del tutto esaustive le argomentazioni svolte dalla S.C. in ordine al richiamo della norma surriferita, come momento «topico» della motivazione adottata per spiegare i confini di operatività della sospensione necessaria in luogo di quella puramente facoltativa a norma dell’art. 337, 2° comma, c.p.c.”; nel senso che l’esecutorietà della sentenza di primo grado ex art. 282 c.p.c. sarebbe altra cosa rispetto all’autorità di cui all’art. 337, comma 2°, c.p.c. v. Capponi, Orientamenti recenti sull’art. 282 c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1, 2013, 265 e ss., cfr. Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337,2° comma, c.p.c., in Giusto proc. civ., 2015, 633 e ss, spec. 647, ove si sostiene che le Sezioni unite avrebbero ignorato il dibattito dottrinale degli ultimi anni relativo al rapporto tra gli artt. 295 e 34 c.p.c., tuttavia l’Autore trascura di considerare che proprio nel corpo della motivazione si fa riferimento alla derivazione dottrinale, nei limiti del divieto di citazione ex art. 118, co. 3, c.p.c., ovvero alla teoria sostenuto anzitempo da Giussani, voce Sospensione del processo, in Dig. disc. priv., Torino, 1998, 603 e ss.; su cui più di recente Id, Gli effetti conformativi delle sentenze, in Riv. dir. proc., 1, 2017, nota a Cass., sez. I civ., sentenza del 25 luglio 2016, n. 15339, 260, spec. 267, ove si dice che il vero criterio che informa la sospensione discrezionale ex 337, comma 2°, c.p.c. è la prognosi di stabilità della decisione pregiudiziale, la quale a sua volta si tradurrebbe in una prognosi della sua ingiustizia. 

[8] Cfr. Atti del XVI convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile (Triste 2-3 ottobre 1987), Rimini, 1989. Vale la pena considerare che già il noto progetto Liebman del 1977 intendeva valorizzare l’istituto della sospensione facoltativa, in guisa del modello accolto dalla ZPO tedesca, sì da assicurare, per un verso, la ragionevole durata del processo, per un altro, le ragioni di economia processuale in senso proprio attraverso il riconoscimento di poteri discrezionali in capo al giudice, tali da permettere l’adattamento del processo alle particolarità della lite. A proposito si veda la Relazione al progetto, in Riv. dir. proc., 1977, 381; cfr., in proposito, Punzi, Relazioni sulle proposte di riforma del proc esso civile di cognizione: il procedimentoivi, 1978, 469; Tarzia, Sulle proposte di riforma del processo civile di cognizione: sul procedimento di primo gradoivi, 1979, 249 ss. Anche parte della dottrina classica aveva proposto una lettura correttiva del disposto normativo dell’art. 297, si veda Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1956, 419 ss.; viene ricordato soprattutto il contributo di Liebman, Sulla sospensione propria e “impropria” del processo civile, in Riv. dir. proc., 1958, nonché quello di Micheli, Efficacia della sentenza soggetta a gravame e cosa giudicata, in Giur. it., 1946, I, 1, 443 ss.; ammetteva la riassunzione prima della formazione del giudicato sulla causa pregiudiziale, ma solo ove questa fosse stata definita in rito, anche Montesano, La sospensione per dipendenza di cause civili e l’efficacia dell’accertamento contenuto nella sentenza, in Riv. dir. proc., 1983, 399 ss.

[9] Tutelata, com’è noto, dalla legge Pinto, l. 24 marzo 2001, n. 89, su cui Tarzia, Sul procedimento di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processoGiur. it., 2001, 2430 e ss.; Martino, Il diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, in Riv. dir. proc., 2001, 1068 e ss.; più di recente, v. anche Ghirga, Considerazioni critiche sulle recenti modifiche della c.d. legge Pinto, in Riv. dir. proc., 2012, 1021 e ss.; critica l’adozione del rito camerale da parte della legge Pinto, sul presupposto della natura di diritto soggettivo del diritto alla ragionevole durata del processo, Mandrioli & Carratta, Diritto processuale civile, IV, Torino, 2017, 434 e ss; nello stesso senso Trisorio Liuzzi, Centralità del giudicato al tramonto? in Atti del XXX convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile (Cagliari 2-3 ottobre 2015), 185 e ss. 

[10] Sulla nuova formulazione dell’art. 111 Cost. si veda Costantino, Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “giusto processo civile”. Le garanzie, in Civinini-Verardi, Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “giusto processo civile”, Milano, 2001, 225 e ss., spec. 269, ove si sostiene che la formula “regolato dalla legge” osterebbe al riconoscimento di poteri discrezionali al giudice per la conduzione della singola controversia. Protesta Trocker, Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “giusto processo” in materia civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 392 e ss., che l’espressione “regolato dalla legge” non può significare che le garanzie costituzionali siano recessive rispetto alla rigidità formale del processo ordinario di cognizione, sicché sarebbe consentito “al giudice di adattare le modalità del procedimento alle diverse esigenze che caso per caso emergono”; in tal senso anche Chiarloni, Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “giusto processo civile”. Le garanzie, in Civinini-Verardi, Il nuovo art. 111 della Costituzione e il “giusto processo civile”, cit., 18 e ss., secondo il riferimento alla legge andrebbe interpretato nel senso di una riserva di legge assoluta in materia processuale, non potendo, altresì, riguardare il rapporto tra potere legislativo e giudiziario, nel senso di una compressione della discrezionalità di quest’ultimo.

[11] V. Consolo, Il processo e il sorriso della fata turchina, in La tutela dei diritti e le regole del processo, Atti del XXXI convegno nazionale dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile (Padova 29-30 Settembre 2017), Bologna, 2019, 501 e ss., secondo cui la “fabbriceria dei riti” cui abbiamo assistito negli ultimi anni ha in parte contribuito a realizzare l’art. 111 Cost., benché ciò non basti alla riabilitazione della giustizia civile.

[12] Secondo la nota impostazione di E.T. Liebman la sentenza, quantunque non passata in giudicato, è idonea a spiegare un’efficacia pari al “fare stato” di cui all’art. 2909 c.c. ovvero la disposizione in tema di efficacia sostanziale della cosa giudicata. Trattasi della c.d. efficacia naturale della sentenza la quale discenderebbe dalla natura della sentenza di atto autoritativo della Stato. A tale efficacia naturale si contrappone l’efficacia imperativa la quale, invece, consiste nell’immutabilità degli effetti della sentenza; di talché, nell’impostazione liebmaniana, l’immutabilità dell’accertamento contenuto nella sentenza è solo una qualità ulteriore del provvedimento giurisdizionale. Sul punto si rinvia alla monografia dello stesso Liebman, Efficacia e autorità della sentenza, Milano, ristampa del 1983, 25, secondo cui “l’incontestabilità è un carattere logicamente non necessario che può essere conferito all’effetto medesimo senza modificarne la intima e propria natura”; Id, Manuale di diritto processuale civile. Principi, 8° ed. a cura di V. Colesanti ed E. Merlin, Milano, 2012, 263; sulla teoria dell’efficacia naturale della sentenza non passata in giudicato e, più in generale, sull’attualità del pensiero di Liebman si veda anche Ricci, Enrico Tullio Liebman e la teoria degli effetti della sentenza, in Enrico Tullio Liebman oggi. Riflessioni sul pensiero di un Maestro, Milano, 2004, 95 ss.

[13] Come invece hanno sostenuto Cipriani, Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità, in Riv. dir. proc., 1984, 239 ss.; Proto Pisani, Sulla sospensione necessaria del processo civile, in Foro it. 1969, I, 2516 ss.; Attardi, Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo, in Giur. it. 1987, IV, 417 ss.; e sostengono tutt’ora Menchini, voce Sospensione del processo civile di cognizione, in Enc. dir., vol. XLIII, Milano 1990, 1 ss., specie 12 ss., 30 ss., 50 ss.; Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari 1987, 439 ss., 600 ss.; v. anche supra nota 7. 

[14] Cfr. Giussani, Efficienza, cit., 303. 

[15] Su cui, per i lineamenti istituzionali, si rimanda a Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, 6° edizione, Milano, 2018, 552; Mandrioli & Carratta, Diritto processuale civile, II, cit., 470 e ss.; con riguardo alla portata dell’espressione “parti che dipendono in tutto o in parte dalla sentenza riformata”, dottrina e giurisprudenza concordano nel senso di superare il previgente orientamento che si riferiva alle singole domande, a favore delle singole questioni, così Rascio, L’oggetto dell’appello civile, Napoli, 1996, 116 e ss.; v. anche Poli, In tema di estensione dell’impugnazione alle parti di sentenza dipendenti, in Riv. dir. proc. civ., 2001, 707 e ss. 

[16] Cfr. Cass., sentenza del 15 maggio 2019, n. 12999 secondo cui “La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”; nello stesso senso Cass. civ., sez. lav., sentenza del 16 marzo 2016, n. 5229 V. Anche Cass., sez. un., sentenza del 26 luglio 2004, n. 14060, in Giust. civ., 2005, 5, I, 1168. 

[17] Mandrioli & Carratta, Diritto processuale civile, II, cit., 348 e ss.

[18] Comoglio, Il principio di economia processuale, II, Padova, 1982, spec. 332 ss. L’economia processuale in senso tecnico costituisca una direttiva di orientamento dei poteri discrezionali del giudice, nel senso della riduzione non solo del numero dei fascicoli, con effetto deflativo generale, bensì anche del numero di questioni trattate all’interno del singolo processo, con effetto deflativo particolare. Pertanto, non costituisce strumento di economia processuale in senso tecnico la preclusione da c.d. giudicato implicito; infatti, se le parti sanno di essere pregiudicate da decisioni rese implicitamente su questioni non discusse, siccome rilevanti ai fine di future e possibili controversie, il cui contenuto è difficilmente prevedibile, queste dedurranno in giudizio anche tali questioni, quandanche le strategia di difesa suggeriscano tutt’altro, ad esempio perché appaiono meno fondate di altre; tuttavia il rischio di preclusione derivante dalle maglie larghe del giudicato “costringe” le parti a dedurre più di quanto strettamente necessario. Sicché il saggio complessivo è tendenzialmente negativo: la riduzione del numero dei fascicoli, favorita dall’estensione della gittata del giudicato, è compensata dall’inflazione delle questioni dedotte nel singolo processo, con un risultato tendenzialmente negativo, poiché “la regola processuale rende attuale un interesse a dedurre che sarebbe altrimenti solo potenziale”, così Giussani, Appunti dalla lezione sul giudicato delle Sezioni Unite, nota a Cass., sez. un., 12.12.2014. n. 26242, in Riv. dir. proc., 1560 e ss, spec. 1565; Id, Efficienza, cit., 26. 

[19] Giussani, voce Sospensione, cit., 604. 

[20] Sull’inopportunità dell’ordinanza di riunione influisce il diverso stato di avanzamento delle due causa, anche in grado di impugnazione (cfr. Cass., 17 giugno 2008, n. 16405)., perciò se la riunione non viene disposta ogni causa segue il suo corso senza possibilità di censurare il mancato esercizio del potere discrezionale da parte del giudice.

[21] Sul punto v. Cipriani, Il regolamento di giurisdizione, Napoli, 1981, 187 e ss. Il citato progetto Liebman prevedeva l’abrogazione dell’istituto. Tuttavia, le stesse Sezioni Unite già dai primi anni 80 avevano iniziato a “stigmatizzare” l’abuso del regolamento di giurisdizione preordinato a fini dilatori, cfr. Cass., sez. un., sentenza del 23 aprile 1980, n. 2647, in Foro it., 1980, I, 1285, con nota adesiva di Cipriani; Cass., sentenza del 12 gennaio 1984, n. 222, in Giur. it., 1984, I, 1, 1428, aveva riconosciuto, invece, la possibilità di una delibazione di inammissibilità dell’istituto per infondatezza. 

[22] Cfr. Cass., sez. un., sentenza del 26 aprile 2013, n. 10061. Qualora sia stata pronunciata sentenza parziale di rigetto sulla questione di giurisdizione, questa risulterà priva di effetto se di segno contrario rispetto alla decisione delle Sezioni Unite adìte con regolamento di giurisdizione, secondo l’insegnamento di Cass., sez. un., sentenza del 27 dicembre 2016, n. 26994.

[23] Cfr. Giussani, voce Sospensione, cit., 609.

[24] La frase di Virgilio Andrioli è riportata dal Proto Pisani, Emergenza della Giustizia Civile, in Foro It., V.I, Roma 1987, 3. Più in generale, sul problema dei tempi e dell’effettività della giustizia civile, si veda l’interessante studio di Cassiani, Spunti per una riforma sostenibile – e “a costo zero” – del processo civile, in Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche, 2019, 1 e ss. 

[25] Sulla progressiva costituzionalizzazione del principio di economia processuale si veda Comoglio, L’economia dei giudizi come principio «ad assetto variabile» (aggiornamenti e prospettive), in Riv. dir. proc., 2, 2017, 331 e ss. 

[26] Secondo cui “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa”. 

[27] Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, cit., 500 e ss. 

[28] Da ultimo in giurisprudenza Cass., sentenza del 31 agosto 2020, n. 18082. 

[29] In tal senso sembra orientata la più recente giurisprudenza che valorizza maggiormente l’istituto della sospensione facoltativa rispetto a quello della sospensione necessaria. Cfr. Cass., sentenza del 2 settembre 2015, n. 17473, in Giur. it., 2015, 2358; ancora, Cass., 12 novembre 2014, n. 24046, in Giur. it., 2015, 1395 secondo cui il giudice della causa dipendente, tenuto alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2°, c.p.c., deve tener conto della “mera autorità di fatto” della sentenza pregiudiziale impugnata ai fini della sospensione, sicché anche la sentenza non passata in giudicato, benché impugnata, avrebbe una certa efficacia vincolante, tale da orientare il giudice della causa dipendente nel senso di disporre o meno la sospensione, secondo una prognosi della stabilità degli effetti della sentenza pregiudiziale al seguito del giudizio di impugnazione. 

[30] In tal senso v. Allorio, Postilla, in Riv. dir. proc., 1948, II, 27 e ss.; Menchini, Sospensione, cit., 51; diversamente, sono state prospettate letture dell’art. 297 c.p.c. ampiamente correttive del dato normativo (se non addirittura abroganti dello stesso) quale quella offerta da Giallongo, Note in tema di sospensione, pregiudizialità e connessione nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1985, 681 e ss., secondo cui il giudice, nell’esercizio di poteri discrezionali, potrebbe incidere sulla durata della sospensione, limitandola ad un solo grado di giudizio. 

[31] Cfr. Giussani, Efficienza, cit., 304.

[32] Principio il cui conio si deve al Chiovenda, Sulla perpetuatio iurisdictionis, in Foro it., I, 1923, 362.

[33] La paternità dell’impostazione caldeggiata dalle Sezioni Unite va giustamente attribuita a Giussani, voce Sospensione del processo, in Dig. disc. priv., Torino, 1998, 603 e ss. a cui si riferisce, nel limite del divieto di citazione di cui all’art. 118, comma 3°, disp. att. c.p.c., l’estensore della motivazione. 

[34] Così Allorio, Postilla, cit., 28, secondo cui la sospensione “impropria” sarebbe praticabile nei soli casi di impugnazione straordinaria, revocazione o opposizione di terzo, della sentenza la cui autorità è invocata, conformemente al dato letterale del Codice di rito del 1865. 

[35] Giussani, voce Sospensione del processo, cit., 613. 

[36] Liebman, Efficacia e autorità della sentenza, Milano, ristampa del 1983, 25, secondo cui “l’incontestabilità è un carattere logicamente non necessario che può essere conferito all’effetto medesimo senza modificarne la intima e propria natura”.

[37] Cavallini, L’efficacia della sentenza impugnata, cit., 339 e ss. 

[38] Soluzione questa non del tutto stravagante siccome condivisa da altri sistemi processuali, in ispecie da quello francese nel quale l’autorità di cosa giudicata sorge non appena è stata emanata la sentenza di primo grado, anche se questa è impugnabile con i mezzi ordinari, tuttavia l’impugnazione ne sospende l’efficacia e, se ha esito vittorioso, può eliminarla del tutto. Sul punto, Pugliese, voce giudicato civile (dir. civ.), in Enc. Dir., XVIII, Milano, 1969, 785 e ss; Gambineri, L’evoluzione dell’appello nell’ordinamento francese tra autorité de la chose jugée e office du juge, in Riv. dir. proc., I, 2020, 315 e ss. L’ordinamento francese adotta una soluzione analoga a quella del diritto romano classico che non conoscendo mezzi di impugnazione ammetteva che la res judicata al momento della pronunzia della sentenza, sicché la nozione di cosa giudicata in senso formale era sostanzialmente estranea all’ordinamento romano, sul punto si rimanda al Calamandrei, La Cassazione civile (storia e legislazioni), I, Torino, 1920, 25. 

[39] Cfr. Trisorio Liuzzi, Centralità del giudicato al tramonto? cit.

[40] V. supra nota 3.

[41] In dottrina ampiamente, v. Graziosi, Osservazioni sulla nuova disciplina della pregiudizialità penale nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc., 1992, 407 e ss.; Consolo, Del coordinamento tra processo penale e processo civile, in Riv. dir. civ., 1996, I, 227 e ss.; più di recente Dominici, Il rapporto tra processo civile e processo penale, in Giur. it., 2015, 2239 e ss. 

[42] In tal senso già Satta, Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, 1971, 386; v. anche Proto Pisani, Pregiudizialità e ragionevole durata del processi civili, in Foro it., 1985, I, 1065.

[43] Cfr. Giussani, Efficacia della decisione impugnabile e sospensione per pregiudizialità, in Riv. dir. proc., 2013 1528 e ss.  

[44] Bonsignori, Tutela giurisdizione dei diritti, sub art. 2909 c.c., in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 1999, 71.

[45] Vocino, Considerazioni sul giudicato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 47 e ss.

[46] Tuttavia ciò non toglie che in futuro la giurisprudenza, spinta da pressioni efficientiste, possa caldeggiare una lettura eversiva del dato normativo, anticipando gli effetti di giudicato al momento della pronuncia di primo grado anche in ipotesi diverse rispetto a quella della pregiudizialità-dipendenza. In tal senso v. Giussani, Efficienza della giustizia e culture della riforma, cit., 307, secondo cui “sembra ad esempio sensato chiedersi se non sia dietro l’angolo l’affermazione di una lettura complessivamente assai più eversiva, in direzione dell’anticipazione dei veri e propri effetti del giudicato al momento della pronuncia della sentenza appellabile. Naturalmente tale interpretazione sarebbe pienamente correttiva del dettato normativo, ma la giurisprudenza non ha mancato in tempi recenti di compiere riletture anche di considerevole portata innovativa sulla base di interpretazioni costituzionalmente orientate”.

[47] Sulla natura costituzionale della cosa giudicata, quantunque non sia espressamente menzionata in Costituzione, si rinvia brevemente a Giussani, Intorno al riconoscimento e all’esecuzione degli atti di conciliazione e transazione, in Riv. dir. proc., 2019, 1020 e ss., spec. 1022 nota 6, secondo cui, in ragione dei rapporti tra i poteri dello stato divisati ex artt. 102 e 103 Cost., nonché in ragione della rilevanza del diritto alla difesa exartt. 24 e 3 Cost., pare potersi arguire la resistenza del giudicato civile rispetto allo ius superveniens retroattivo, giacché un’intromissione del legislatore varrebbe a minare la rigida separazione dei poteri racchiusa nella Carta Costituzionale. Nello stesso senso, Caponi, Giudicato civile e diritto costituzionale: incontri e scontri, in Giur. it., 12, 2009, 13 e ss., spec. 15. In giurisprudenza si veda Corte cost. 7 novembre 2007, n. 364, in Foro It., 2009, I, p. 996, con nota di Caponi, Giudicato civile e leggi retroattive, l’A., negli scritti citati, ricava la garanzia costituzionale del giudicato dall’interpretazione a contrariis dell’art. 11 disp. prel. cod. civ. riletto attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale; di talché una legge che dispone espressamente la cessazione di efficacia di provvedimenti del giudice civile anteriormente passati in giudicato è tacciabile di  incostituzionalità, poiché, da un lato, vìola le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria cui spetta la tutela dei diritti (artt. 102 e 113 Cost.), dall’altro, lede l’affidamento della parte vittoriosa sul carattere definitivo del risultato del processo (artt. 3 e 24 Cost.). Più di recente, v. Corte Cost., 7 luglio 2020, n. 171, la quale ha ribadito che l’introduzione di uno ius superveniens che prevede per le sanzioni amministrative pecuniarie un trattamento più favorevole al privato rispetto alla normativa su cui si è formato il giudicato, non può rimettere in discussione la definitività dell’accertamento né tantomeno l’ammontare della sanzione, siccome un’eventuale declaratoria d’illegittimità costituzionale della disposizione censurata sarebbe irrilevante precludendo il giudicato, in ogni caso, l’applicazione retroattiva della sanzione più favorevole, laddove questa non abbia carattere sostanzialmente penale.

[48] V. supra par. 4.

[49] Taruffo, Verso la decisione giusta, Torino, 2020, 360 e ss.

[50] Taruffo, op. cit., 367.

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