Sommario: 1. Considerazioni generali sulla sospensione del processo di cognizione; 2. La durata della sospensione necessaria nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione; 3. La sospensione necessaria del processo di cognizione nel prisma del principio di economia processuale; 4. L’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c.; 5. Anticipazione degli effetti positivo-conformativi del giudicato al momento della pronunzia della sentenza di primo grado e valorizzazione del rimedio a posteriori di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c.; 6. Conclusioni: la sospensione necessaria, la funzionalizzazione degli istituti processuali e la ragionevole durata del processo.
1. Considerazioni generali sulla sospensione del processo di cognizione
Secondo una tradizionale definizione[1], la sospensione del processo di cognizione è un arresto temporaneo del normale sviluppo sequenziale di tale procedimento. Questa definizione trova un conforto positivo nella lettera dell’art. 298 c.p.c. secondo cui, sospeso il processo, non possono essere compiuti atti del procedimento, i quali altresì sarebbero nulli.
Il codice contempla una pluralità di ipotesi sospensive, sicché per cogliere il proprium dell’istituto si rende necessario individuare le caratteristiche comuni alle varie fattispecie sì da distinguerle dagli altri eventi produttivi di uno stato di quiescenza del processo di cognizione (come ad esempio l’interruzione).
Un primo gruppo può essere ricondotto alle fattispecie di sospensioni a tempo determinato, dovute vuoi all’accordo tra le parti, secondo quanto disposto dall’art. 296 c.p.c.[2], vuoi alle c.d. ipotesi di sospensione-differimento che operano fintanto che non scada un termine rilevante per la decisione della causa (come la sospensione prevista dal comma secondo dell’art. 332 c.p.c. secondo cui, nell’ipotesi in cui l’impugnazione relativa a cause scindibili sia proposta soltanto da alcune parti o soltanto nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre parti entro un termine, tuttavia, se tale notificazione non avviene il processo rimane sospeso finché non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327, comma 1, c.p.c.).
Trattasi tuttavia di ipotesi di modesta importanza che, in questa sede, possono solamente essere accennate; diversamente, nel prosieguo, ci si soffermerà sulle c.d. sospensioni a tempo indeterminato dovute alla necessità di attendere una pronuncia giurisdizionale diversa da quella che deve rendersi sul merito della domanda del processo sospeso, ma tale da poter influire sulla decisione della causa.
All’interno della categoria delle sospensioni a tempo indeterminato si possono tracciare altre distinzioni: la pronuncia attesa può provenire da un autonomo giudizio (come dispone l’art. 295 c.c.) ovvero da un’impugnazione concorrente (artt. 43 o 398 c.p.c.), o ancora da un procedimento incidentale innestatosi su quello principale (art. 367 c.p.c. a proposito della sospensione in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione).
Tale pronuncia può riguardare sia una questione definibile come pregiudiziale, in quanto idonea a definire il giudizio (come nel caso in cui sia accolto il regolamento di giurisdizione), oppure in quanto antecedente logico-giuridico necessario della decisione sul merito: trattasi dell’ipotesi della sospensione per pregiudizialità-dipendenza cui fa riferimento l’art. 295 c.p.c.
Un caso particolare di sospensione per pregiudizialità-dipendenza è quello racchiuso nell’art. 337, comma 2, c.p.c. La particolarità sta nel fatto che sulla questione pregiudiziale sia già intervenuta una sentenza. Ora, se la sentenza resa sulla causa pregiudiziale passa in giudicato, il giudice della causa dipendente dovrà ad essa adeguarsi; ma se, invece, ancora non è passata in giudicato (ovvero è sub iudice nei gradi di impugnazione) il giudice della questione pregiudiziale può sospendere il processo nell’attesa della pronuncia sull’impugnazione.
Trattasi, tuttavia, di una facoltà, sicché il giudice della causa dipendente non è tenuto a sospendere sia perché potrebbe ritenere non sussistente “l’autorità” della diversa sentenza resa su causa pregiudiziale, sia perché potrebbe liberamente valutare la probabilità che la sentenza impugnata sia confermata adeguando, quindi, l’esito della causa dipendente al proprio giudizio prognostico[3]: tale forma di sospensione è etichettata come “sospensione facoltativa”, per distinguerla dalla sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c.
Non si tratterà, invece, in questa sede delle fattispecie etichettate da parte della dottrina[4] come “sospensioni improprie”. Trattasi di sospensioni che conseguono alla eventuale pronuncia di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale ovvero al diverso caso in cui il giudice a quo rimetta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia Europea; infatti, tali sospensioni non sono provocate dalla risoluzione di una questione pregiudiziale in senso tecnico[5] bensì da un incidente che si rende necessario risolvere per attuare correttamente il diritto, non potendo la questione di legittimità costituzionale ovvero quella pregiudiziale ex art. 267 TFUE formare oggetto di un’autonoma domanda.
Pertanto, nel prosieguo, concentreremo la nostra attenzione sulla sospensione per pregiudizialità-dipendenza avendo riguardo, soprattutto, alla conciliabilità dell’istituto in questione con il corollario del giusto processo della ragionevole durata.
2. La durata della sospensione necessaria nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
La recente ordinanza della VI sez. della Cassazione civile, n. 16205 del 29 luglio 2020[6], adita su regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., offre l’occasione di tornare ad indagare i rapporti tra la sospensione necessaria per pregiudizialità in senso tecnico e la sospensione c.d. facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., nella più ampia prospettiva dell’anticipazione degli effetti di giudicato della sentenza pronunziata nella causa pregiudiziale rispetto al giudizio dipendente opportunamente sospeso, allo scopo di assicurare l’armonia tra le decisioni.
Invero, il giudice di legittimità, in ossequio alla più recente lezione delle Sezioni Unite[7], ha sostenuto che
“quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si trae dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado, così che il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione”.
La revisione del combinato disposto degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c., porta a compimento l’opera di “svecchiamento” dell’istituto della sospensione necessaria iniziata, almeno nel dibattito dottrinale, a partire dagli anni ‘80[8].
Tale lettura, eversiva del dato normativo, muove dall’introduzione in Costituzione di un’autonoma posizione di vantaggio[9], ex art. 111 Cost, comma 1, a che il processo si svolga in tempi ragionevoli[10]. Tale diritto, che assurge a dignità di corollario del giusto processo, spetta a ciascuna parte, di talché l’ordinamento deve permettere, per dare effettività al precetto costituzionale, di neutralizzare eventuali strategie dilatorie avversarie. L’effettività di tale posizione giuridica di vantaggio deve essere garantita, per un verso, prima del processo attraverso la predisposizione di riti efficienti improntati alla sollecita definizione della controversia[11], quantunque nel rispetto delle regole minime del processo civile costituzionalizzato, per un altro, all’interno del processo, adattando le disposizioni vigenti al precetto costituzionale.
La giurisprudenza ha così iniziato a prendere in considerazione l’idea, propria del pensiero liebmaniano[12], che l’art. 337, comma 2, c.p.c. si potesse applicare anche quando la sentenza sulla causa pregiudiziale fosse stata impugnata in via ordinaria (e non solo in via straordinaria[13]), con l’effetto di permettere che il giudizio dipendente non dovesse essere necessariamente sospeso nell’ipotesi in cui fosse iniziato dopo la pronuncia di tale sentenza, almeno allorché secondo la valutazione discrezionale del giudice l’impugnazione di quest’ultima non apparisse destinata all’accoglimento; infatti, è sicuramente preferibile che la decisione di sospendere venga presa non già sulla base di un automatismo bensì attraverso una prognosi di stabilità, da parte del giudice, della decisione sulla causa pregiudiziale.
Considerazioni di carattere squisitamente pratico, ancor prima che giuridico, suggeriscono che la sospensione automatica del procedimento, oltre a produrre effetti inflativi del contenzioso per numero di cause pendenti, è tanto meno efficiente quanto più si dilatano i tempi del processo.
I costi del rallentamento della giustizia, determinati da meccanismi di sospensione automatica, possono superare, e di gran lunga, quello delle attività processuali inutilmente espletate allorquando il giudice della causa dipendente non dichiarasse la sospensione a causa di una prognosi dell’esito del procedimento pregiudiziale sostanzialmente errata[14].
Tale impostazione, lungi dal sacrificare l’armonia dei giudicati in ragione di un’indefettibile garanzia di celerità del processo civile, muove altresì da un organico ripensamento del meccanismo del coordinamento tra giudicati: non si esclude infatti che tale coordinamento possa efficacemente realizzarsi a posteriori attraverso l’applicazione generalizzata della regola della caducazione automatica ex art. 336, comma 2, c.p.c.[15] della sentenza dipendente, anche se passata in giudicato, incompatibile con la pronuncia sulla causa pregiudiziale, non solo nell’ipotesi (indiscussa) di pregiudizialità c.d. in senso logico[16] – siccome si nega la possibilità di prevenire il contrasto pratico tra giudicati attraverso l’istituto della sospensione necessaria – bensì anche nei casi di pregiudizialità in senso tecnico, sì da fugare il rischio di convivenza di giudicati disarmonici.
In altri termini, ci si propone di rileggere, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite e dalla pronuncia della Cassazione del 29 luglio 2020 n. 16205, l’istituto della sospensione necessaria attraverso il prisma del principio di economia processuale al fine di vagliare se sia possibile postulare, per le suddette ragioni, un’anticipazione generalizzata degli effetti di giudicato al momento della pronuncia della sentenza appellabile.
3. La sospensione necessaria del processo di cognizione nel prisma del principio di economia processuale
Il fenomeno della sospensione necessaria, come detto, consiste in un arresto dell’iter processuale a causa di un determinato evento e fino alla cessazione di quell’evento[17]. Questo arresto si concreta nell’impossibilità di compiere atti del procedimento, come precisato dall’art. 298 c.p.c. Trattasi, dunque, di una vicenda anormale del processo nei gradi di merito (si esclude la sospensione del giudizio di Cassazione).
Pertanto, attraverso la regola della nullità degli atti del procedimento compiuti in pendenza della sospensione, l’istituto mira a minimizzare il dispendio di risorse giurisdizionali evitando che si svolgano attività inutili. In ispecie, la sospensione per pregiudizialità, prevenendo il contrasto pratico tra giudicati, è intesa ad assicurare l’armonia tra le decisioni a scapito, tuttavia, della celerità del giudizio. Tale definizione, tuttavia, abbraccia i soli effetti della fattispecie sospensiva. Bisogna chiedersi se tale finalità sia riconducibile all’economia processuale in senso tecnico[18], ovvero se l’istituto della sospensione sia il mezzo più idoneo per perseguire nella maniera più razionale l’obiettivo dell’armonia tra decisioni[19].
La discrezionalità del provvedimento di sospensione, com’è anticipato, non è assoluta bensì subordinata ad una prognosi dell’esito della causa pregiudiziale: se il giudice della causa dipendente ritiene che la sentenza impugnata sarà riformata, sospenderà il processo; al contrario, qualora ritenga che al seguito del giudizio d’impugnazione il segno della pronuncia pregiudiziale non sarà cambiato, non sospenderà il processo poiché non vi sarebbe sullo sfondo il rischio di spreco dell’attività giurisdizionale e di contrasto tra giudicati. Pertanto, se la sospensione facoltativa può ascriversi a quel novero di istituti atti ad assicurare il principio di economia processuale in senso tecnico, altrettanto non pare possa a dirsi della sospensione necessaria a proposito della quale deve parlarsi non già di economia, bensì di avarizia processuale.
A tutto concedere, la sospensione necessaria elimina il rischio di prognosi erronee dell’esito della causa pregiudiziale, benché faccia pagare un costo assai maggiore, da un lato, alle parti in causa, dall’altro, agli altri utenti del sistema di giustizia, sui quali si ripercuote ogni ritardo dell’attività giurisdizionale, in termini di perdita di effettività della tutela giurisdizionale. È possibile arguire che il costo delle sospensioni superflue è troppo alto rispetto al risultato dell’armonia tra i giudicati; anche il legislatore ha ridotto drasticamente l’àmbito di applicazione delle sospensioni necessarie, promuovendo l’economia processuale a discapito dell’avarizia. Basti pensare alle disposizioni introdotte con la l. 353/90 a garanzia del simultanues processus, il quale oggi può essere realizzato discrezionalmente dal giudice, ai sensi degli artt. 40 e 274 c.p.c., nell’ipotesi in cui sia opportuna la trattazione congiunta[20], oppure alla subordinazione della sospensione ex art. 367 c.p.c. alla non manifesta inammissibilità del regolamento di giurisdizione.
Quest’ultima ipotesi merita un approfondimento. La modifica introdotta con la novella del 1990 aveva il dichiarato scopo di contrastare i preoccupanti abusi dell’istituto del regolamento di giurisdizione perpetuatesi sotto il vigore della previgente disciplina che ammetteva la sospensione automatica del processo di cognizione[21]. Prima della riforma la Cassazione sanzionava (inutilmente) con la condanna al risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c. la parte che avesse sollevato il regolamento di giurisdizione a soli fini dilatori.
Ad oggi, invece, la sospensione può anche non essere disposta, come sancito dall’art. 367 c.p.c., di talché se nelle more della decisione sul regolamento di competenza il giudice del merito pronunci la sentenza di primo grado, il ricorso per regolamento di competenza diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse[22].
Nel sistema costruito dai redattori del codice di rito l’istituto della sospensione necessaria del processo di cognizione era informato alla finalità di garantire l’armonia tra le decisioni[23]. Il che è condivisibile quando i tempi del processo sono tendenzialmente contenuti: in questo caso le ragioni di economia processuale (e di ragionevole durata del processo) sono recessive rispetto alla certezza del diritto e in ispecie rispetto all’armonia tra le decisioni, poiché il tempo del ritardo non è tale da pregiudicare l’effettività del rimedio giurisdizionale. Ma ad oggi la casa – cara all’Andrioli – continua a bruciare[24] e la perdita di efficienza della giustizia civile, legata in un nodo gordiano con l’aggravamento dei tempi di giustizia, mina la stessa effettività della tutela giurisdizione.
Gli istituti ostativi all’economia processuale e alla ragionevole durata devono essere riletti in chiave costituzionale[25]; l’art. 295 c.p.c., conformemente al corollario della ragionevole durata, assicura l’armonia tra decisioni solo quando non possano operare altri meccanismi; bisogna poi, conseguentemente, chiedersi se detta armonia debba necessariamente essere collegata alla stabilità degli effetti della sentenza di cui all’art. 2909 c.c.
Nel disposto dell’art. 2909 c.c.[26] nulla può leggersi a proposito della necessità che la causa pregiudicata attenda l’esito della causa pregiudiziale per essere definito; se, invece, sul piano logico può sostenersi che sarebbe meglio ottenere prima una sentenza sulla causa pregiudiziale per poi spenderla nel giudizio sulla causa pregiudicata, nulla può trarsi dalla lettera dell’art. 295 c.p.c. a proposito della necessità di attendere la formazione del giudicato sulla causa pregiudiziale per poi poterlo spendere nella causa dipendente.
Il che è coerente con l’idea secondo cui la sospensione necessaria della causa dipendente può essere sempre evitata quando sia possibile realizzare il processo cumulativo con la causa pregiudiziale[27]; infatti, se l’art. 295 c.p.c. deponesse nel senso di aspettare la formazione del giudicato sulla causa pregiudiziale per spendere l’effetto conformativo sulla causa dipendente, la trattazione cumulativa della causa pregiudiziale e di quella dipendente, non assicurando la stabilità della causa pregiudiziale, a causa dell’autonoma impugnabilità del capo di sentenza relativo alla questione pregiudiziale, sarebbe inidonea a conseguire l’obiettivo dell’armonia tra le decisioni, rectius: tra giudicati.
Nell’ipotesi suddetta la coerenza tra le decisioni potrebbe, allora, essere realizzata solo a posteriori attraverso lo strumento offerto dall’art. 336 c.p.c.; infatti, nel caso di impugnazione soltanto parziale della medesima sentenza, il codice dispone che l’eventuale riforma o cassazione parziale della sentenza ha effetto (indipendentemente dal suo passaggio in giudicato) anche sulle parti della sentenza che dipendono da essa (trattasi del c.d. effetto espansivo interno). Sicché, realizzato il simultaneus processus, nell’ipotesi in cui sia impugnato il solo capo di sentenza relativo alla questione pregiudiziale, gli effetti della riforma o della cassazione parziale della sentenza si spiegherebbero anche nei confronti del capo di sentenza dipendente non impugnato, di guisa tale da ottenere l’armonia tra decisione pregiudiziale e decisione dipendente attraverso un meccanismo a posteriori.
Lo stesso art. 336 al secondo comma dispone che la riforma o la cassazione estende i propri effetti ai provvedimenti e agli atti che sono dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (c.d. effetto espansivo esterno). La norma, ancora una volta, è preordinata alla realizzazione a posteriori dell’armonia tra le decisioni attraverso l’eliminazione automatica dei provvedimenti pronunciati dal giudice o degli atti compiuti dalle parti (es. atti esecutivi) incompatibili con la sentenza riformata in appello o cassata. Correttamente il legislatore ha previsto tale meccanismo basandosi sull’assunto, di carattere empirico, secondo cui l’inutile sospensione del processo può essere più dannosa dell’inutile prosecuzione del procedimento: a quest’ultima, infatti, si può rimediare tramite l’invalidazione degli atti compiuti, mentre l’inutile decorso del tempo dovuto è giuridicamente irrimediabile.
È giocoforza concludere che se, da un lato, il simultaneus processus eviti sempre la sospensione necessaria[28], dall’altro, l’art. 295 c.p.c. non obbliga ad attendere il passaggio in giudicato della decisione pregiudiziale: non il coordinamento tra giudicati bensì il coordinamento tra decisioni sarebbe il valore sotteso all’istituto della sospensione del processo riletto nel prisma della ragionevole durata del processo[29].
4. L’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c.
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite converge in tal senso. L’orientamento della S. C., attenta alle esigenze di ragionevole durata del processo, passa per la rilettura della norma che, secondo la maggioranza della dottrina previgente[30], impone che la sospensione necessaria osti alla riassunzione della causa dipendente prima del passaggio in giudicato della causa pregiudiziale. A ben vedere, secondo l’anzidetta impostazione, al titolare del diritto dipendente conveniva attendere la definizione della causa pregiudiziale prima di esperire la domanda giudiziale, sì da evitare, per un verso, l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., correndo il solo rischio della sola sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c., per un altro, laddove possibile, il cumulo delle cause e, segnatamente, l’impiego di ulteriori risorse.
Tuttavia, appare difficile accettare tale risultato, specialmente considerando che nell’attesa della definizione della causa pregiudiziale il titolare del diritto dipendente rischia di incorrere in decadenze: per sfuggire al cul-de-sac della sospensione necessaria sino alla formazione del giudicato pregiudiziale[31], il titolare del diritto dipendente deve rinunciare, fino a quando la sentenza pregiudiziale viene pronunciata, ad avvalersi degli effetti protettivi della immediata proposizione della domanda giudiziale e, segnatamente, di quegli istituti che assicurano la realizzazione del principio, fondamentale e di rilevanza costituzionale, secondo cui la durata del processo non deve tornare a pregiudizio dell’attore che abbia ragione[32].
Tale mortificazione dell’effettività della tutela giurisdizionale può essere evitata escludendo che la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c. non debba affatto durare sino al passaggio in giudicato della pronuncia pregiudiziale. Ciò richiede però di leggere il combinato disposto degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c. in chiave evolutiva. Com’è stato correttamente dimostrato in dottrina[33], il tenore letterale di tali disposizioni non è affatto incompatibile con questo tipo di opzione interpretativa: l’art. 295 c.p.c. evoca l’esigenza di attendere una decisione pregiudiziale, non già il suo passaggio in giudicato; l’art. 337, comma 2, c.p.c., invece, non distingue fra impugnazioni ordinarie e straordinarie; infine, l’art. 297 c.p.c., non fa decorrere espressamente il termine per la riassunzione della causa dipendente, a pena di estinzione della stessa, dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale ma pone in realtà solo un dies a quo , non anche dies ad quem per la comparsa di riassunzione.
Di talché la sospensione necessaria è tale solo laddove le due cause pendano in prima grado, mentre qualora la sentenza sulla causa pregiudiziale sia impugnata il giudice del processo dipendente può subordinare alla propria valutazione discrezionale, basata su di una prognosi dell’esito impugnazione, la sospensione del processo, facendo applicazione dell’art. 337, comma 2, c.p.c.
L’impostazione fatta propria dalle Sezioni Unite, da un lato, ha il pregio di recuperare le ragioni di economia processuale in senso tecnico, altrimenti sacrificate sull’ara della coerenza delle decisioni dall’impostazione più risalente, dall’altro, garantisce il diritto delle parti a che il processo si svolga in tempi ragionevoli. Il sacrificio, parziale, del valore sotteso all’armonia tra giudicati fa da contraltare alla possibilità riconosciuta alle parti di ponderare le proprie difese attraverso la scelta di riassumere tempestivamente dopo la pronuncia della sentenza resa sulla causa pregiudiziale, stante la possibilità che il giudice della causa dipendente sospenda nuovamente ai sensi dell’art. 337, comma 2 c.p.c., ovvero di aspettare il passaggio in giudicato della stessa.
È pur vero che l’art. 337, comma 2, c.p.c. fa riferimento all’autorità della sentenza impugnata così alludendo all’autorità di cosa giudicata di cui all’art. 2909 c.c.[34]; tuttavia, il dato letterale è agilmente superabile attribuendo al la nozione di autorità un significato atecnico[35], senza scomodare la teoria di Liebman che distingueva tra autorità della sentenza, come immutabilità degli effetti successiva al passaggio in giudicato della sentenza, ed efficacia naturale della stessa[36], poiché è sufficiente riconoscere la non irrilevanza della sopravvenienza della sentenza su di una causa pregiudiziale rispetto al giudizio sulla causa dipendente.
Non sembra, dunque, possibile trarre dalla lezione delle Sezioni Unite del 2012 alcuna indicazione nel senso dell’anticipazione generalizzata dei veri e propri effetti di giudicato al momento della sentenza appellabile (come invece par additare una certa dottrina[37]); al contempo, non pare potersi escludere un’evoluzione della giurisprudenza in tal senso[38], disposta a sacrificare la coerenza tra giudicati in favore dell’economia processuale in senso tecnico. Si tratterebbe di un’interpretatio abrogans del dettato normativo: una rilettura dell’efficacia della sentenza di primo grado fortemente innovativa, coerente con l’idea, in voga nella recente legislazione, che celerità del processo civile debba prevalere sulla pienezza della tutela[39].
5. Anticipazione degli effetti positivo-conformativi del giudicato al momento della pronunzia della sentenza di primo grado e valorizzazione del rimedio a posteriori di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c.
La valorizzazione dell’istituto della sospensione discrezionale porta con sé il ridimensionamento dell’ambito di applicazione dell’art. 295 c.p.c. Tra diritto ad una ragionevole durata del processo e coerenza delle decisioni non v’è un rapporto di subordinazione, al contrario, sono valori giuridici di pari rango costituzionale esposti a un giudizio di bilanciamento risolvibile a seconda delle esigenze del caso concreto. Tale opera di bilanciamento, in un’ottica de iure condendo, sarebbe favorita dall’adozione di un sistema analogo a quello del § 148 della ZPO tedesca[40], secondo cui il giudice può (kann) sospendere il processo qualora la definizione del giudizio dinanzi a lui pendente dipenda alla definizione di una causa pregiudiziale o dalla decisione di un’autorità amministrativa. Il che vorrebbe dire ridurre ulteriormente le ipotesi di sospensione veramente necessaria ai soli casi indicati dalla legge (come nel caso dell’art. 75 c.p.p.[41]), mentre nelle ipotesi di pregiudizialità tecnica il giudice della causa pregiudicata non sarebbe affatto tenuto a disporre la sospensione.
L’art. 295 c.p.c., riletto nel prisma della ragionevole durata del processo, si riduce, dunque, a mera disposizione programmatica[42]: il giudice sarebbe tenuto a sospendere solo nei casi espressamente previsti dalla legge. A tale lettura non osterebbe il dato normativo – che nulla afferma esplicitamente in proposito – tuttavia, al fine di assicurare l’armonia tra le decisioni, si rende necessario sostituire il rimedio ex ante rappresentato dalla sospensione necessaria con altri rimedi ex post.
Il rischio di produzione di giudicati contrasti derivante dall’allentamento del rimedio ex ante, rappresentato dalla sospensione necessaria, può essere arginato, a favore della ragionevole durata e dell’economia processuale, praticando un’interpretazione estensiva dell’art. 336, comma 2, c.p.c.; infatti, sarebbe possibile assicurare al contempo la ragionevole durata del processo e il valore della coerenza tra giudicati ammettendo la piena operatività del meccanismo di coordinamento a posteriori, ex art. 336, comma 2, c.p.c., in caso di riforma o cassazione della sentenza resa su causa pregiudiziale, anche nei casi in cui tra le causa condizionante e quella dipendente vi sia un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico.
Tale impostazione sarebbe, tuttavia, foriera di giudizi di ripetizione allorquando l’esito della causa dipendente consista in una sentenza di condanna: il saggio in termini di economia dei giudizi sarebbe comunque negativo[43]. Ma se, invece, si nega la piena operatività del meccanismo ex art. 336 c.p.c. nei casi di pregiudizialità in senso tecnico, bisogna accettare che si sacrifichi, a vantaggio della celerità nella definizione del procedimento dipendente, il valore dell’armonia delle decisioni. Ciò sarebbe in piena contraddizione con quanto abbiamo dianzi affermato – Je suis rarement de mon avis! – nella misura in cui ragionevole durata e armonia tra le decisioni sono valori giuridici di pari rango.
Pertanto, è possibile “conciliare l’inconciliabile” accedendo ad una lettura dell’art. 336 c.p.c. che ridimensioni il discrimen tra pregiudizialità in senso logico e in senso pratico; di talché, accettando il rischio rappresentato dalla possibilità che sull’effetto caducatorio automatico si innestino eventuali giudizi di ripetizione, si può accedere ad una lettura correttiva e costituzionalmente orientata dell’art. 295 c.p.c., funzionale ad assicurare al contempo valori dirimenti quali la ragionevole durata del processo e l’armonia tra giudicati.
Il riconoscimento dell’effetto espansivo esterno della decisione resa su di una questione pregiudiziale in senso tecnico, anche prima del passaggio in giudicato, rispetto alla causa dipendente porta con sé l’anticipazione degli effetti conformativi del giudicato al momento dell’emanazione della sentenza.
La L. n. 353/1990 ha, infatti, eliminato l’inciso “con sentenza passata in giudicato”, che in precedenza compariva nella formulazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c., coerentemente con l’attribuzione generalizzata dell’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado (art. 282 c.p.c.). Da quanto detto può arguirsi che il legislatore delle riforme, sebbene non lo abbia espressamente previsto, ha riconosciuto l’anticipazione degli effetti della sentenza a prima del passaggio in giudicato, isolandone gli effetti e riconducendoli ad un momento anteriore all’immutabilità[44]. Benché provvisorio[45], alla base di detti effetti vi sarebbe sempre un accertamento reso da un organo giurisdizionale il quale deve poter essere speso nel differente giudizio avente ad oggetto il diritto dipendente rispetto a quello già deciso con sentenza non definitiva.
L’anticipazione degli effetti positivo-conformativi del giudicato sostanziale trova un addentellato normativo in alcune disposizioni del codice civile: l’art. 421 c.c. (che disciplina la decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione) sancisce che l’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, non dal passaggio in giudicato della stessa; allo stesso modo, l’art. 972 c.c., in materia di enfiteusi, dispone che pronunziata senza ammissiva di affrancazione, benché non passata in giudicato, non è più ammessa domanda di devoluzione; infine, l’art. 16 della Legge Fallimentare dispone che la sentenza dichiarativa di fallimento produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.
Da tale argomento sistematico si deduce che anche il legislatore, in talune particolari ipotesi, riconosce effetti positivi conformativi alla sentenza di primo grado, benché non passata in giudicato. Una lettura costituzionalmente orientata dell’autorità di cosa giudicata, lungi dal minare il principio della certezza del diritto sotteso di cui il giudicato è diretta manifestazione, depone nel senso di anticipare “il fare stato”, nell’ipotesi in cui l’autorità della sentenza su causa pregiudiziale debba essere invocata in diverso processo, al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.
A ben vedere, seguendo l’anzidetta impostazione, vi sarebbe una scissione tra l’effetto positivo-conformativo del giudicato e l’effetto negativo-preclusivo: il primo, anche in caso di pronuncia costitutiva su questione pregiudiziale in senso tecnico riverserebbe i propri effetti sulla causa dipendente anche prima del passaggio in giudicato; invece, di una preclusione da ne bis idem, cui segnatamente segue l’esperibilità dell’exceptio rei iudicatae, si potrebbe parlare solo dopo il passaggio in giudicato formale ex art. 324 c.p.c.
6. Conclusioni: la sospensione necessaria, la funzionalizzazione degli istituti processuali e la ragionevole durata del processo
Non sembra, come già accennato, che la lettura costituzionalmente orientata degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c. possa, in qualche modo, risolversi in un’anticipazione generalizzata degli effetti di giudicato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado[46]. E ciò non perché il giudicato civile ha natura costituzionale[47], bensì perché l’unica disposizione di carattere generale da cui si può trarre un’indicazione in tal senso (i.e. art. 337 c.p.c.) è dettata avendo riguardo all’ipotesi della sospensione per pregiudizialità-dipendenza[48].
Al netto di tutto quanto si è detto può azzardarsi un’illazione: le “tensioni efficientiste” della giurisprudenza che, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, spingono per una semplificazione delle dinamiche processuali, possono risolversi in letture del tutto correttive del dato normativo. In tale cornice ben si inserisce la proposta di estendere il meccanismo dell’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. anche ai casi di pregiudizialità in senso tecnico.
La funzionalizzazione ad opera della giurisprudenza degli istituti interni al principio della ragionevole durata assicura l’economia processuale in senso tecnico, la quale, benché non espressamente menzionata in Costituzione, può ritenersi acquisita al corredo dei corollari del giusto processo.
La giustizia civile in Italia ricorda la famosa nottola hegeliana la quale spicca il volo solo “sul far del crepuscolo”. Ma se alla filosofia può ben competere il compito di spiegare la società ovvero di giustificarla, il diritto, in ispecie il diritto processuale, deve prefiggersi l’obiettivo dell’efficienza e deve tendere attraverso l’applicazione ad un processo quanto più giusto possibile.
Una sentenza sostanzialmente giusta può rivelarsi tuttavia inutile se sopraggiunge a distanza di anni dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Sicché il problema della decisione giusta non corrisponde al problema della scelta della decisione migliore. Le garanzie del giusto processo regolato dalla legge devono essere attuate anche a costo di abrogare (o funzionalizzare) istituti del diritto positivo che nella prassi dei tribunali riducono il grado di efficienza della giustizia.
Una decisione per essere giusta deve rispettare almeno tre criteri[49] : a) correttezza della scelta e dell’interpretazione della regola giuridica; b) accertamento attendibile dei fatti di causa; c) impiego di un procedimento valido e giusto per giungere alla decisione entro un termine ragionevole. Si tratta di tre condizioni della decisione giusta che devono contemporaneamente sussistere affinché la pretesa dell’utente del sistema giustizia sia pienamente soddisfatta. Un’insufficienza di uno dei tre criteri non può essere compensata dagli altri valori in modo tale da produrre un risultato complessivo tutto sommato sufficiente. Non sono ammesse compensazioni: la giustizia della decisione non dipende da qualche media aritmetica ma è
“un algoritmo nel quale ogni criterio mantiene la sua autonomia ed opera individuando valori autonomi che debbono essere tutti presenti perché si possa parlare di decisione giusta[50]”.
Pertanto, se da un lato si condivide il ridimensionamento dell’istituto della sospensione necessaria operato dalla giurisprudenza, siccome istituto foriero di vulnerare il principio della ragionevole durata, dall’altro, si auspica che la corsa verso la decisione giusta non si limiti a semplici conati giurisprudenziali o dottrinali, bensì sia supportata dallo stesso legislatore attraverso interventi strutturali sull’organizzazione della giustizia e non modificando i riti con riforme alluvionali, nell’illusione che il "male" del processo civile possa essere estirpato modificando qualche norma procedurale.
