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Pubbl. Mar, 20 Ott 2020

Coronavirus: il dpcm del 18 ottobre 2020

Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Il presidente del Consiglio dei ministri ha firmato il nuovo dcpm in materia di contenimento dell´emergenza epidemiologica da coronavirus.


Il nuovo dpcm del 18 ottobre 2020[1] firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte apporta alcune modifiche al precedente dpcm del 13 ottobre 2020 al fine del contenimento della diffusione del virus covid-19.

Il nuovo dpcm del 18 ottobre 2020[1] firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte apporta alcune modifiche al precedente dpcm del 13 ottobre 2020 al fine del contenimento della diffusione del virus covid-19.

Oltre a ribadire l’obbligo della mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto nell’ipotesi in cui non sia possibile il distanziamento tra persone non conviventi prevede alcune restrizioni, seppure più blande rispetto ai primi dpcm di marzo e aprile.

Vediamo le modifiche più rilevanti:

1) I sindaci potranno chiudere le strade e le piazza dove si creano maggiori assembramenti dopo le ore 21. Infatti, all’art. 2, comma 2 bis si prevede la chiusura “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.”

2) Per quanto riguarda gli eventi sono consentiti unicamente gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale. Infatti, si legge che “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.”

3) Vengono vietate le sagre e le fiere salvo quelle aventi carattere nazionali o internazionali. Infatti, si prevede che” Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.”

4) Le attività scolastiche rimangono in presenza per tutti i cicli di istruzione, ma viene fatta salva la possibilità di adottare forme flessibili per l’istruzione di secondo grado. Invero, si legge che “fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.”

5) Per quanto riguarda le Università rimane invariata la loro autonomia nel predisporre le attività didattiche di in presenza o a distanza a seconda dell’evoluzione dell’epidemia.

6) Le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 24 se il consumo avviene ai tavoli con un massimo di 6 persone, mentre al contrario l'attività dovrà terminare alle ore 18 in assenza di servizio al tavolo. È sempre consentita la ristorazione con consegna di domicilio e l’attività di asporto seppure fino alle ore 24 per quest’ultima con divieto di consumo sul posto.  


Note e riferimenti bibliografici

[1] http://www.governo.it/sites