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Pubbl. Sab, 15 Ago 2020

Il responsabile civile è litisconsorte necessario nella procedura di risarcimento diretto

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Rosa Guarini



La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 14466/2020 sancisce l´onere di stampo processuale a carico del danneggiato, che conviene in giudizio il proprio assicuratore per ottenere il risarcimento diretto del danno da sinistro stradale causato da altro veicolo, avente ad oggetto l´integrazione del contraddittorio, pena la nullità della sentenza, nei confronti del responsabile civile del veicolo danneggiante al fine di garantire, anche in sede giudiziale, un´effettiva ed efficace regolazione dei rapporti tra le compagnie assicuratrici il cui scopo precipuo è la soddisfazione del credito risarcitorio.


Sommario: 1. Il risarcimento del danno da sinistro stradale nel D.lgs. 209/2005; 2. Condizione di proponibilità dell’azione diretta di risarcimento; 3. Il responsabile civile del sinistro stradale quale litisconsorte necessario in sede processuale

1. Il risarcimento del danno da sinistro stradale nel D.lgs. 209/2005

Il commento alla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 14466/2020 non può prescindere dal preliminare inquadramento delle procedure liquidative, previste nel Codice delle Assicurazioni Private, dirette al risarcimento del danno a seguito di sinistri causati dalla circolazione di veicoli o natanti.

Il D.lgs. 209/2005 agli artt. 148 e 149 disciplina, rispettivamente, la “procedura di risarcimento” rivolta alla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante e la “procedura di risarcimento diretto” destinata, invece, alla stessa compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato; entrambe, seppur differenti sotto gli aspetti procedimentali, sono finalizzate all’adempimento della pretesta creditoria di colui che è stato danneggiato da un sinistro stradale.

L’art. 148, del testo normativo in esame, prevede che la richiesta di risarcimento rivolta all’assicuratore dell’altro veicolo coinvolto, e per mera conoscenza all’assicuratore del danneggiato, deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, l’indicazione della tempistica in cui le cose sono disponibili per essere periziate, i dati relativi alle modalità del sinistro, all’età, all’attività, al reddito del danneggiato e l’entità delle lesioni subite presenti nell’attestazione medica ed, infine, a corredo, deve essere allegata la denuncia di sinistro prevista dall’art. 143 attraverso l’apposito modulo CAI (constatazione amichevole di incidente) approvato dall’ISVAP.

La mancata produzione del modulo CAI comporta, ai sensi dell’art. 1915 c.c., l’omesso avviso di sinistro con conseguente perdita o riduzione dell’indennità in caso di comportamento doloso o colposo del danneggiato.

La ricezione della richiesta di risarcimento, compiutamente redatta da parte del danneggiato, determinerà l’obbligo in capo alla compagnia assicuratrice dell’altro veicolo di formulare un’offerta congrua e motivata di risarcimento, ovvero di comunicare i motivi che ostano alla formulazione di un’offerta, entro il termine di 60 giorni in caso di danno alle sole cose - ridotto a 30 giorni se il modulo CAI risulta sottoscritto da entrambe i conducenti – e di 90 giorni in caso di lesioni personali.

Il danneggiato, previo invio all’assicuratore della comunicazione di accettazione dell’offerta risarcitoria, ha diritto alla corresponsione della somma entro il termine di 15 giorni.

Il D.lgs. 209/2005 affianca alla suesposta procedura, qualificabile come ordinaria, quella del risarcimento diretto prevista dall’art. 149 a norma del quale il danneggiato ottiene il credito risarcitorio dalla sua stessa compagnia assicuratrice previo invio della richiesta di risarcimento, nei termini innanzi indicati, prima e direttamente, alla compagnia assicuratrice del proprio veicolo e, dopo e per mera conoscenza, anche alla compagnia assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto.

In altri termini, nella procedura di risarcimento diretto il danneggiato ha l’onere di inviare, per conoscenza, anche all’assicuratore del veicolo danneggiante la richiesta avanzata alla compagnia assicuratrice del proprio veicolo.

Infatti, vero che l’assicuratore interpellato per la richiesta di risarcimento risulta obbligato a liquidare il quantum per conto dell’assicuratore del veicolo danneggiante ma, attraverso l’invio per conoscenza della richiesta risarcitoria a detta compagnia, il contradditorio tra le compagnie assicuratrici risulta instaurato già in fase stragiudiziale determinando un’ottimale regolazione delle questioni liquidative inerenti le responsabilità imputabili ovvero i quantum risarcitori e, non meno importante, il successivo diritto di rivalsa.

2. Condizione di proponibilità dell’azione diretta di risarcimento.

Dall’interpretazione letterale dell’art. 145 Codice delle Assicurazioni Private rubricato “Proponibilità dell’azione di risarcimento” emerge che sia nella procedura di risarcimento ordinaria, di cui agli artt. 144 e 148, sia nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 l’azione risarcitoria può essere proposta “solo dopo che” siano decorsi 60 giorni o 90 giorni – a seconda che si tratti di danno alle sole cose o alle persone – dalla richiesta di risarcimento inviata alla compagnia assicuratrice a mezzo lettera raccomandata.

Orbene, l’art. 145 al primo comma precisa che nella procedura di risarcimento ordinaria la lettera raccomandata con avviso di ricevimento può essere inviata “anche” per conoscenza alla compagnia assicuratrice del danneggiato mentre, al secondo comma, in ordine alla procedura di risarcimento diretto prevede che la detta lettera sia, senz’altro, “inviata per conoscenza” alla compagnia assicuratrice del danneggiante.

Pertanto, nell’ipotesi di risarcimento ordinario il primo destinatario della lettera raccomandata può essere, indifferentemente, l’una o l’altra compagnia mentre nell’ipotesi di risarcimento diretto il primo destinatario è senza dubbio la compagnia assicuratrice del danneggiato mentre quella del danneggiante è sempre il secondo destinatario.

Quindi, il legislatore ha inteso precisare che, ai fini della validità della procedura di risarcimento ordinario, la condizione di proponibilità dell’azione è compiutamente assolta dall’invio, senza ordine cronologico, della lettera raccomandata ad entrambe le compagnie assicuratrici mentre, in sede di procedura di risarcimento diretto ha previsto che il primo destinatario della missiva deve essere, sempre, l’assicuratore del danneggiato ovvero in un secondo momento, e per conoscenza, l’assicuratore del danneggiante.

Di talché, il criterio esegetico letterale conduce ad un’interpretazione dell’art. 145 rivolta nel senso della dichiarazione di improponibilità dell’azione giudiziaria di risarcimento diretto esperita in assenza della preventiva richiesta risarcitoria inviata, a mezzo lettera raccomandata, anche e per conoscenza, all’indirizzo della compagnia assicuratrice del danneggiante.

Le argomentazioni esposte conducono, quindi, ad affermare l’esistenza, tra l’assicuratore del danneggiante e del danneggiato, di un litisconsorzio necessario (pre)processuale.

Ed invero, recentissima giurisprudenza di legittimità, ha statuito che “la condizione di procedibilità dell’azione non può essere vista come una sanzione processuale, bensì come una condizione per l’agire giudiziale poiché rappresenta un impedimento all’esercizio della tutela giurisdizionale limitato nel tempo e giustificato dall’esigenza di favorire la soluzione in via stragiudiziale delle liti”, compatibilmente al principio del c.d. giusto processo di cui all’art. 111 Cost.[1]

Inoltre, è bene precisare che la procedura di risarcimento in forma diretta rappresenta una “facoltà alternativa per il danneggiato che, al tal fine, deve seguire un determinato iter per ottenere la gestione del contezioso direttamente dal proprio assicuratore”.[2]

Tale facoltà, alternativa alla procedura ordinaria, non deve essere intesa quale diminuzione di tutela nei confronti del danneggiato bensì quale ulteriore ed efficace rimedio predisposto dal legislatore a favore dello stesso.

Infatti, la piena partecipazione alle trattative stragiudiziali da parte della compagnia assicuratrice del danneggiante viene garantita, a pena di improponibilità, al fine di incentivare il dialogo tra le parti e giungere, in tal modo, ad una composizione bonaria della questione nell’esclusivo interesse patrimoniale del danneggiato.

Con l’onere, non particolarmente gravoso, posto a carico del danneggiato - dell’invio della richiesta risarcitoria anche e successivamente all’impresa assicuratrice del danneggiante - il legislatore non solo pone sullo stesso piano il danneggiato e l’assicuratore ma, al contempo, stimola serie ed effettive trattative stragiudiziali tra le compagnie assicuratrici in virtù del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost. nonché dei principi civilistici di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

3. Il responsabile civile del sinistro stradale quale litisconsorte necessario in sede processuale.

Orbene, le argomentazioni innanzi rassegnate rappresentano le fondamenta utili a comprendere il percorso logico giuridico seguito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 14466/2020.

La questione giuridica posta all’attenzione della Corte trae origine dalla cessione parziale di un credito, di origine risarcitoria e derivante da sinistro stradale vantato nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiato, ad una società di noleggio per l’adempimento di un’obbligazione posta a carico del danneggiato-cedente.

L’attenzione, in particolare, deve essere posta sul secondo motivo di ricorso formulato dalla compagnia assicuratrice del danneggiato la quale - a fronte della domanda promossa dal danneggiato avente ad oggetto la condanna al pagamento, a favore della società cessionaria, dell’importo del credito ceduto oltre al risarcimento del danno subito dallo stesso per l’inadempimento degli obblighi nei confronti della cessionaria - denuncia ai sensi dell’art. 360 comma primo n.3 e n.4 c.p.c. “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 e 146 D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) nonché degli artt. 102 e 354 comma primo c.p.c.” “ per aver il giudice a quo (Tribunale di Civitavecchia) omesso di rilevare la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado e per non aver conseguentemente dichiarato la nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice: ciò per non essere stato evocato il responsabile del sinistro all’origine del credito risarcitorio oggetto di cessione – da considerarsi litisconsorte necessario anche in ipotesi, nella specie ricorrente, di azione diretta ai sensi dell’art.149 Cod. ass. promossa dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice”.

Orbene, la Suprema Corte non solo ritiene fondato il motivo di ricorso nei termini formulati ma considera la trattazione dello stesso pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione.

Infatti, la questio giuridica non si pone, solo ed esclusivamente, sull’opponibilità o meno del credito ceduto ma, procedendo a ritroso, si stabilisce sull’an e quantum del credito stesso rilevando, al contempo, la necessaria partecipazione al giudizio anche del soggetto responsabile del danno da sinistro stradale.

Ed invero, nella pronuncia in commento si sottolinea un rilevante assunto ad onore del quale la presenza processuale del responsabile civile da sinistro stradale prescinde dalla modalità di risarcimento evocata dal danneggiato, nella specie quella dell’azione diretta a norma dell’art. 149 Codice delle Assicurazioni Private.

Quindi, la Corte di Cassazione, ribadisce ancora una volta il principio secondo cui “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D.lgs. 209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile”.[3]

In altri termini, in aderenza al disposto di cui all’art. 149 comma 3 del Testo in esame il litisconsorzio risulta necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato in quanto le due compagnie assicuratrici devono necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti.

Si rileva, pertanto, che l’onere posto a carico del danneggiato nell’azione di risarcimento diretta - consistente nell’invio, successivamente e per conoscenza, della richiesta di risarcimento “anche” alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro - risponde alla necessità di interpellare l’effettivo responsabile del danno non solo nell’ambito delle trattative stragiudiziali, al fine di giungere celermente ad una composizione bonaria della vertenza, ma anche in sede giudiziale affinché l’emanazione della decisione spieghi la sua efficacia nei confronti di tutte le parti, effettivamente, coinvolte nel sinistro stradale.

In conclusione, quindi, l’invio “anche e per conoscenza” della missiva alla compagnia assicuratrice del danneggiante è, non solo, la condicio sine qua non per l’esperibilità dell’azione diretta di risarcimento come sancita nel Codice delle Assicurazioni Private ma, in ossequio all’indirizzo giurisprudenziale, la presenza nel giudizio del responsabile civile da sinistro stradale – quale litisconsorte necessario - è condizione di validità del giudizio stesso ovvero della sentenza emessa al suo esito.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass. Civ., Sez. III, n. 18940/2017;

[2] Cass. Civ., Sez. III, n. 24548/2018; Cass. Civ., Sez. III, n. 180/2009;

[3] Cass. Civ., Sez. VI, n. 14466/2020;