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Pubbl. Lun, 24 Ago 2020

Diritto all´informazione del socio di s.r.l. privo di cariche gestorie

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Annamaria Di Clemente



Con recente ordinanza del 18 giugno 2020, il Tribunale di Bologna ha riaffermato il principio secondo cui l´accesso del socio di s.r.l. , estraneo alla gestione sociale, alla documentazione ritenuta utile al fine di verificare gli elementi di interesse riguardo l´andamento delle società in cui partecipa non trova limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede ed in genere dalle esigenze di tutela della società medesima; attenendo all´esercizio della suddetta facoltà anche la possibilità di estrarre copia della documentazione richiesta nonché di operare l´esame così richiesto attraverso terzi professionisti appositamente incaricati.


ENG With a recent order dated June 18, 2020, the Court of Bologna reaffirmed the principle according to which the access of the shareholder of s.r.l. - who is not involved in the company´s management - to the documentation considered useful for the purpose of verifying the performance of the company is not subject to particular limits other than good faith and the protection of the company itself; moreover, the exercise of the aforementioned right is also subject to the possibility of extracting a copy of the requested documentation, as well as to carry out the examination thus requested through third party professionals specifically appointed.

Sommario: 1. Premessa; 2. Il diritto all'informazione del socio di s.r.l. privo di cariche gestorie; 3. Breve excursus delle pronunce in tema; 4. Nota di commento a ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa civile, 18 giugno 2020

1. Premessa

Preliminarmente, giova osservare che il tema del diritto all’informazione del socio di s.r.l. privo di qualsivoglia carica gestoria, è a tutt’oggi, quanto al modus ed ai relativi limiti, all’attenzione di dottrina e giurisprudenza e ciò, a fortiori, a far data dall’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003[1] che, com’è noto, ha esteso il potere di controllo ex art. 2476, secondo comma, c.c., a tutti i soci di s.r.l. che non partecipano all’amministrazione ed indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta, a differenza di quanto accadeva nella disciplina previgente. 

Il delicato compito del giurista teso a trovare il punto di equilibrio nel contemperamento di contrapposte esigenze parimenti meritevoli di tutela, trova, invero, sul tema in questione l’interesse della società, da una parte, e l’interesse del socio ad esercitare il suo potere di controllo, nelle due diverse e complementari esplicazioni del diritto all’informazione ed alla consultazione, dall’altra, facendo insorgere, quindi, non trascurabili questioni ermeneutiche.

E’ appena il caso di osservare, inoltre, come tali questioni non siano rinvenibili nella disciplina prevista per le società per azioni il cui modello dotato di collegio sindacale, attribuisce al socio, benché tale, uno status diverso rispetto a quello di socio di s.r.l., senza elemento personalistico e privo di poteri diretti di controllo, ben potendo lo stesso ottenere le informazioni relative alla società da detto organo a ciò, e non solo, preposto.

Tale conclusione, tuttavia, non può indurre, a ritenere che nei casi in cui il collegio sindacale sussista in s.r.l., perché obbligatoriamente imposto dalla legge oppure per libera scelta dei soci, sia precluso al socio il diritto all'informazione diretta, per avere, comunque, i rispettivi diritti, quello del socio di s.r.l. e quello del socio di s.p.a, diversa connotazione in funzione del diverso modello societario. 

E’ da ritenersi, invero, pacifico rispetto alla disciplina previgente, il principio secondo cui il potere ispettivo del socio non amministratore prescinde completamente dalla circostanza che la società sia dotata o meno di collegio sindacale, con la conseguenza che il diritto del socio di poter consultare i documenti relativi alla contabilità ed altri libri sociali ha carattere inderogabile, anche se la s.r.l. è in presenza dell’organo di controllo[2].

2. Il diritto all’ informazione del socio di s.r.l. privo di cariche gestorie

Il diritto di informazione del socio di s.r.l, quale corollario dell’esercizio del suo potere di controllo, è previsto espressamente dall’art. 2476, secondo comma, c.c. che così recita: “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.

Tale diritto, come più volte affermato in dottrina e giurisprudenza, rientra nel genus dei diritti potestativi[3] che il socio di s.r.l. privo, appunto, di incarichi gestori può facoltativamente esercitare e a cui corrisponde, quindi, uno stato di soggezione degli amministratori i quali, salvo i casi di violazione del principio di buona fede ovvero di violazione dei tutelati interessi societari, secondo la casistica rilevabile dalla prassi giurisprudenziale che vedremo più avanti, non possono che consentirne l’effettiva attuazione con il conseguenziale accesso diretto ai libri sociali ed alla documentazione della società da parte di detto socio ovvero di un professionista di sua fiducia.

Per completezza espositiva non va ignorato, tuttavia, che secondo altra e diversa impostazione, squisitamente dottrinaria, i diritti di informazione e di consultazione costituiscono veri e propri diritti soggettivi individuali del socio il cui esercizio è teso a tutelare gli interessi del socio stesso nell’ambito sociale[4].

Tale ultima ricostruzione era stata seguita, a ben vedere, già in relazione al previgente testo dell’art. 2489 c.c., dalla Relazione al codice civile del 1942 laddove si precisava che nella s.r.l. priva di collegio sindacale il controllo sull’amministrazione presupponeva “un diritto individuale e inderogabile di ogni socio a chiedere e ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e alla consultazione dei libri sociali”. 

Inoltre, in contrasto con il citato maggioritario orientamento giurisprudenziale circa la natura del diritto all’informazione del socio di s.r.l. quale diritto potestativo, non si è mancato di attribuire al diritto in questione natura di diritto di credito secondo la seguente impostazione:

il diritto del socio non amministratore contemplato dall’art. 2476 cc., spesso qualificato dalla giurisprudenza –non del tutto propriamente- come diritto potestativo, pare piuttosto consistere in un diritto di credito a cui corrisponde l’obbligo della società di fornire le informazioni richieste e l’obbligo di consentire e “patire” la ispezione da parte del socio o di suo incaricato: esso non modifica alcuna situazione soggettiva della società (come i diritti potestativi) ma la obbliga, se esercitato, a fornire documenti o a subire l’ispezione[5]
 

Per altro aspetto, non va trascurato come, in ogni caso, l’accesso così consentito, non debba ritenersi circoscritto ai soli casi preordinati e strumentali ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale accesso è infatti riconosciuto al socio di s.r.l., privo di cariche gestorie, in quanto tale[6].  Si pensi, ad esempio, al diritto di voto il cui migliore esercizio postula, evidentemente, la facoltà per il socio in esame di informarsi e di consultare la documentazione di cui alla previsione dell'art. 2476, secondo comma, citato.

Sotto ulteriore profilo, è appena il caso di osservare come, seppure sia da ritenere legittimo disciplinare con lo statuto della società a responsabilità limitata l’esercizio del diritto in esame, tale esercizio non può, tuttavia, ritenersi derogabile in peius, per essere la disposizione ex art. 2476, secondo comma, di carattere imperativo.  
Tale carattere imperativo, come precisato in dottrina, non deriva tanto da una previsione espressa, quanto dalla sua ratio e dagli interessi tutelati non solo di carattere privatistico ma anche pubblicistico, posto che il controllo è teso ad una corretta gestione della società[7].

L'indagine conoscitiva non potrebbe ritenersi, tuttavia, così esaurita senza il breve excursus che verrà di seguito svolto delle più significative pronunce giurisprudenziali, in cui si inserisce anche la recente ordinanza del Tribunale di Bologna, per quanto attiene alla facoltà  non solo di accedere ai libri sociali ed alla documentazione societaria ma anche di estrarne copia nonché agli aspetti di natura procedurale, evidenziando la relativa casistica, al tempo stesso, il perimetro entro cui il socio in esame può effettivamente esercitare il suo potere di controllo.

3. Breve excursus delle pronunce in tema 

Il presente excursus, senza naturalmente pretese di completezza in ordine alla copiosa giurisprudenza in tema, si sofferma su alcune, tra le tante, pronunce di particolare interesse ermeneutico.
Con ordinanza del 10 giugno 2011, emessa in sede di reclamo avverso ordinanza pronunciata nell’ambito di giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha affermato il principio, di portata generale, secondo cui

“il socio di minoranza è titolare di un diritto potestativo di controllo che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società, cui l’ente societario è soggetto, senza alcun potere di sollevare contestazioni di sorta ad eccezione della pretesa assenza della titolarità del diritto”.

Sotto il profilo, invece, propriamente procedurale ha offerto interessante motivazione evidenziando come a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile dalla legge n. 80/2005, è venuto meno o, comunque, si è molto attenuato

il nesso di strumentalità tra giudizio cautelare instaurato ed il futuro giudizio di merito, su cui essenzialmente si fonda la declaratoria d’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in oggetto, atteso che il legislatore del 2005 ha espressamente ammesso, nell’ambito di alcuni giudizi cautelari aventi funzione anticipatoria del giudizio di merito (tra cui i procedimenti d’urgenza, sequestro, denuncia di nuova opera e danno temuto) la possibilità, per il ricorrente vittorioso, di ritenersi soddisfatto dall’esecuzione del provvedimento cautelare, senza dover intraprendere il giudizio di merito”.

In riferimento alla ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ha evidenziato, inoltre, come, ai fini della concessione della invocata misura cautelare, mentre il primo elemento è da ritenersi ricorrente sul rilievo della natura di diritto potestativo all’esibizione, il secondo si identifica con

l’ingiustificato procrastinarsi della possibilità del suo esercizio, poiché detto ritardo lede direttamente il diritto di controllo (del socio) sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società che attraverso azioni giudiziarie e non può avere una connotazione esclusivamente patrimoniale, poiché il danno, come sopra indicato, una volta verificatosi risulta irreparabile, nè il suo mancato esercizio può essere surrogato con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., poiché esso ha carattere solo giudiziale ed assolutamente non esplorativo”.

Con interessante pronuncia del 28 novembre 2016 il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha individuato in virtù di articolata motivazione il punto di equilibrio, nel contemperamento tra il diritto all'informazione del socio ex art. 2476, secondo comma, c.c. e la tutela dei dati sensibili contenuti nella documentazione sociale, affermando il principio secondo cui

"il contrasto tra il diritto di accesso del socio di srl e le esigenze di riservatezza della società  debba essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione -attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei "dati sensibili" presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori- laddove alle esigenze di controllo "individuale" della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 cc secondo comma- si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società”.
 

Di poco successiva altra sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, del 27 febbraio 2017 che, nel fare applicazione del suddetto principio, ha limitato l'accesso del socio alla documentazione sociale sul rilievo del potenziale utilizzo pregiudizievole da parte dello stesso dei dati ricavabili dalla documentazione sociale attesa la sua qualifica anche di agente commerciale, come tale idoneo ad assumere incarichi a favore di altre società  del medesimo settore.

Più di recente il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 20 giugno 2018, ha osservato, sotto il profilo più generale, come in ossequio al principio di buona fede e correttezza, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'esercizio del diritto di informazione e consultazione incontra limitazioni se preordinato a soddisfare finalità extrasociali o, addirittura, ad arrecare pregiudizio all'attività sociale o a ostacolare il suo svolgimento. 

Non ha mancato di precisare, inoltre, che

"al socio spetta sia la facoltà di ottenere in ogni momento notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sia il potere di consultare direttamente o avvalendosi di professionisti di fiducia non solo i libri obbligatori come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro IVA, i libri delle decisioni dei soci, i libri degli amministratori, ma anche in generale e senza limiti tutta la documentazione relativa all’amministrazione ivi compresa la corrispondenza, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti, gli atti giudiziari; al diritto di consultazione è associato il diritto di estrarre copia a proprie spese, atteso che, opinando in senso contrario, si vanificherebbe il potere di controllo del socio, stante la difficoltà di studio dei predetti documenti".

Per concludere il presente excursus ed in riferimento al particolare caso del diritto all' informazione del socio di s.r.l. holding è appena il caso di citare la recente pronuncia del Tribunale di Torino del 20 febbraio 2019, commentata su questa Rivista in data 28 maggio 2019, al cui articolo si rinvia.

4. Nota di commento a ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa civile, 18 giugno 2020

La fattispecie decisa con l'ordinanza in commento trae origine dall'istanza cautelare proposta ante causam dal socio meramente finanziatore di s.r.l. tesa a conseguire l'accesso a determinati documenti societari per consultarli ed estrarne copia.

Con puntuale e concisa motivazione articolata in due parti, di cui una relativa al modo ed al perimetro del diritto all'informazione del socio ex art. 2476, secondo comma, c.c. e l'altra relativa alla ricorrenza dell'interesse ad agire nonchè alla nozione del periculum ai fini dell'accoglimento della richiesta in via cautelare, il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa civile, ha fatto applicazione dei principi costantemente affermati nella prassi giurisprudenziale di cui sono state citate le più significative pronunce nel precedente paragrafo.

Invero, riguardo la prima parte, il Tribunale ha osservato come

"la norma dell’art 2476 co. 2 rivesta attitudine funzionale a consentire ai singoli soci l’accesso alla documentazione ritenuta utile, onde poter verificare gli elementi di interesse riguardo l’andamento delle società a responsabilità limitata in cui partecipano: pertanto l’esercizio di tale facoltà non trova limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede, ed in genere dalle esigenze di tutela della società medesima” precisando, al contempo, che "attengono all’esercizio della suddetta facoltà anche la possibilità di estrarre copia della documentazione richiesta, nonché di operare l’esame così richiesto attraverso terzi professionisti appositamente incaricati".
 

Per ciò che riguarda più propriamente l'aspetto processuale ai fini della concessione del provvedimento cautelare, l'ordinanza in esame ne ha riaffermato la piena legittimità purché sussistano, conformemente all'interpretazione maggiormente seguita, l'interesse ad agire ed il periculum tipici dell’art 2476 co. 2 c.c., da ritenersi insiti nella posizione di socio, destinatario di obblighi e di diritti i cui presupposti di fatto debbono essere costantemente noti al relativo titolare, sotto il profilo sia attivo che passivo.

A compiere il sillogismo, ricorre, altresì, la prolungata inerzia degli organi societari, i quali, nel caso di specie, non hanno dato corso alle legittime richieste di informazione espresse dal socio per lunghi mesi.
Pertanto, alla luce della motivazione così articolata, il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa civile, in accoglimento della proposta istanza cautelare ha ordinato alla società resistente

"di consentire al socio, oppure a persone da lui incaricate, di accedere alla sede legale od a qualsiasi altro luogo ove siano reperibili i libri sociali ed i documenti relativi alla amministrazione, con autorizzazione a disporne per il tempo necessario ad un idoneo esame, nonché ad estrarre copia a spese del medesimo socio con riguardo ai documenti precisamente indicati in ricorso."

Con la concessa ordinanza cautelare il Tribunale ha disposto anche l’ordine di calendarizzare gli accessi entro il termine di dieci giorni.

L’ordinanza in esame presenta profili di rilievo per le molteplici questioni affrontate le cui soluzioni interpretative si pongono nel solco dei citati e rispettivi orientamenti giurisprudenziali rilevandosi, quindi, tra quei precedenti di particolare interesse per l’interprete.

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”.

[2] in termini, per tutte, Corte di Cassazione, sentenza 27 settembre 2016  n. 47307 .

[3] in tal senso, in dottrina, tra gli altri, V. Buonocore, Le situazioni soggettive dell’azionista, Napoli, 1960; O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Tratt. di dir. comm. diretto da G. Cottino, Padova, 2007; B. Libonati, Diritto commerciale. Impresa e società, Milano, 2005; D. Pettiti, Contributo allo studio del diritto dell’azionista al dividendo, Milano, 1957; in giurisprudenza, tra le primissime pronunce conformi a tale indirizzo, Trib. Civitavecchia, ordinanza 21 aprile 2004, secondo cui “il socio ha un diritto potestativo ad esercitare il controllo sulla gestione e la società non può sindacare i motivi sottostanti la richiesta”; più di recente, ex multis, Trib. Roma 7.10.16: «Il diritto di accesso alla documentazione sociale è un diritto potestativo riconosciuto dall’art. 2476, 2° comma, c.c. in favore del socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione della società ed il cui esercizio è soggetto al solo limite dell’abuso del diritto ovvero, secondo altra tesi, al limite generale derivante dai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto sociale»

[4] in tal senso, tra gli altri, Sangiovanni, “Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria”, Notariato, 2008, 673; Bartolumucci, “Configurazione e portata del diritto di controllo del socio non gestore di s.r.l.”, Società, 2009, 1341 e 1349; Di Bitonto, “In tema di modalità di esercizio del diritto di controllo individuale del socio di S.r.l. ex art. 2476 c.c.”, Società, 2009, 207; Ricciardi, “L’inerenza del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. al potere gestorio”, Giur. comm., 2008, II, 229. 

[5]  in termini, Tribunale di Genova, ordinanza del 28  aprile 2017, pronunciata in sede di reclamo.

[6] in tal senso, in dottrina, per tutti, Cavalli, Il controllo legale dei conti, in Santoro (a cura di), La nuova disciplina della società a responsabilità limitata, 200 ss.; in giurisprudenza, più di recente, ex plurimis, Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 28 gennaio 2020, secondo cui l’amministrazione della società a responsabilità limitata, alla quale venga chiesto l’accesso agli atti ex art. 2476, secondo comma, c.c., non ne può subordinare l’ottemperanza alla conoscenza delle motivazioni che hanno indotto il socio a formularne la relativa richiesta.

[7] Sangiovanni, Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria, in Notariato, 2008, 674; per tale orientamento in giurisprudenza, cfr. Trib. Bari 10 maggio 2004, in Foro it. 2004, I, 3217, secondo cui eventuali clausole statutarie possono avere carattere integrativo purché non comprimano l’esercizio del potere di controllo del socio di s.r.l...