Pubbl. Mar, 23 Giu 2020
Il valore della pena: alla ricerca della «persona umana» oltre il fascicolo
Modifica paginaIl complesso dei valori indicati nella Costituzione italiana rimane la stella polare da seguire per valutare il senso della pena: attraversato da un una parte dalla ricerca di certezza della misura inflitta, dall’altra dalla finalità rieducativa, intrinsecamente connessa a una dimensione umana. Il principio di risocializzazione si oppone al concetto di carcere inteso come «discarica sociale», altrettanto rilevanti appaiono gli obiettivi di ordine e sicurezza, da realizzare nella realtà interna come in quella esterna al sistema penitenziario. Nell’ambito del diritto «infra-penitenziario» l’interprete svolge una funzione di mediazione, nella continua ricerca di una difficile conciliazione tra la funzione rieducativa della pena ed esercizio del potere disciplinare.
Sommario: 1. All’interno dell’«istituzione totale». 2. Il sovraffollamento degli spazi. 3. Dalla certezza della pena alla certezza dell’esecuzione penale. 4. Rieducazione, risocializzazione e responsabilizzazione.
1. All’interno dell’«istituzione totale»
L’ambiente carcerario1 rappresenta un mondo parallelo rispetto alla realtà esterna dove continua a scorrere normalmente la vita sociale; nel mondo ristretto la dimensione di autonomia e di chiusura (all’interno e all’esterno) costituisce la cifra descrittiva del carcere quale «istituzione totale»2.
Mentre nella società civile il tempo continua a scorrere allo stesso ritmo e con la medesima velocità, tra le mura del penitenziario il tempo percepito si dilata: rallenta, sembra quasi fermarsi.
La lentezza del tempo interiore costituisce una sorte di punizione di carattere psicologico: la reclusione, infatti, attiene a una sofferenza morale e fisica3.
La pena detentiva risulta il frutto di una violenza legittima esercitata dallo Stato4: il detenuto si ritrova ad essere l’«utente involontario» del servizio di custodia.
L’art. 27, comma 3, della Costituzione stabilisce che: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”5.
La concreta realizzazione del paradigma dettato dalla norma costituzionale impone all’apparato statale di guardare in faccia l’uomo, rimasto incastrato negli ingranaggi della giustizia, al fine di ricercare la persona oltre la semplicistica esteriorità del fascicolo processuale6.
L’art. 1, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) prevede che: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione”7.
Tuttavia, non si può condividere il motto «a mali estremi estremi rimedi»; anche qualora si riscontrasse la presenza di norme ingiuste, queste andrebbero combattute con gli strumenti che il sistema giudiziario mette a disposizione, muovendosi nel perimetro della legalità8.
Gli artt. 35 e 35bis della legge sull'Ordinamento penitenziario9 prevedono rispettivamente il diritto di reclamo generico e di reclamo giurisdizionale.
2. Il sovraffollamento degli spazi
Il Regolamento penitenziario (d.p.r. n. 230/2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”) richiede la presenza di spazi standard, tale previsione è rimasta in gran parte inattuata.
Il sovraffollamento carcerario rappresenta un problema strutturale - ampiamente riconosciuto10 - che da luogo alla violazione dei diritti fondamentali dei soggetti reclusi11.
Con la sentenza Sulejmanovich c. Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’Art. 3 CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
Con la sentenza Torreggiani c. Italia dell’8 gennaio 2013 è stato nuovamente stigmatizzato il problema del sovraffollamento12.
La Corte costituzionale con sentenza n. 279 del 9 ottobre 2013 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano13, in relazione all’art. 147 c.p. “nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati (presentazione di domanda di grazia, grave infermità fisica o madre di prole di età inferiore a 3 anni), l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità”14.
Tramite la suddetta pronuncia la Corte ha rimandato alla funzione legislativa la necessità di porre rimedio alla situazione di contrarietà della realtà di fatto rispetto ai programmi costituzionali, infatti, così si esprime: “In particolare potrebbe ipotizzarsi un ampio ricorso alla detenzione domiciliare sempre che le condizioni personali lo consentano, o anche ad altre misure di carattere sanzionatorio e di controllo diverse da quelle attualmente previste, da considerare forme alternative di esecuzione della pena. È da ritenere infatti che lo stesso condannato potrebbe preferire misure del genere e non avere interesse a un rinvio come quello prospettato dai rimettenti, che potrebbe lasciare a lungo aperta la sua vicenda esecutiva.”
Anche la Corte di Cassazione si è occupata del tema della carenza degli spazi:“non può trarsi dalla giurisprudenza della CEDU il principio che l’aspetto compensativo (o risarcitorio), che pure si impone, debba essere compreso di necessità nell’ambito del ricorso alla Magistratura di sorveglianza”15.
Quindi, per porre rimedio al problema, sono stati adottati dal legislatore una serie di strumenti legislativi per rispondere alle richieste della CEDU: il d.l. “carceri” 78/2013 convertito in legge 94/2014 e il d.l. “svuota-carceri” 146/2013, convertito con L. 10/2014 16.
La questione del sovraffollamento non è un problema esclusivamente italiano, si tratta di un tema ricorrente nel mondo penitenziario a livello globale; la discussione sul punto in questione risulta comune a numerosi Stati evoluti, che pure si connotano per essere tra i più avanzati in ambito giudiziario.
Significativa appare la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sul caso Brown vs. Plata del 23 maggio 201117, con la quale è stata confermata una precedente sentenza della Corte Distrettuale Federale della California18, che aveva imposto al Governatore della California una riduzione del numero dei detenuti nelle carceri, sulla base si un sovraffollamento divenuto endemico ed in costante crescita.
Per questa ragione la suddetta Corte ha disposto la fuoriuscita dalle carceri di un gran numero di detenuti. Certo, si tratta di una soluzione estrema per risolvere il problema dello spazio in cella. Oppure la soluzione andrebbe ricercata in una misura penale diversa dalla detenzione?
3. Dalla certezza della pena alla certezza dell’esecuzione penale
L’isolamento della persona all’interno di un contesto chiuso rende difficoltosa la funzione di risocializzazione della pena. L’art. 61 delle Regole minime ONU prevede che “Il trattamento non deve accentuare l'esclusione dei detenuti dalla società ma, al contrario, ispirarsi al principio che essi continuano a farne parte.(...)” .
L’isolamento del detenuto dalla società corrisponde all’esigenza di tutela della vita collettiva, evidentemente messa a repentaglio da comportamenti penalmente rilevanti. Le norme penali tutelano beni che sono ritenuti di importanza fondamentale per la sopravvivenza della convivenza civile.
Allora, la complessità si esaspera per la necessità di realizzare l’inclusione sociale all’interno di un contesto che è di per sé escludente.
Difatti, il carcere inclusivo rappresenta un ossimoro, indica una contrapposizione evidente tra necessità di isolamento e reintroduzione in una comunità di riferimento: l’esclusione dovrebbe essere risocializzante, tuttavia, il percorso rieducativo si applica in un contesto di chiusura19.
I modelli di criminalizzazione rispondono, invece, a scelte politiche e giuridiche di certezza della pena in grado di soddisfare esigenze di ordine pubblico. Anche questi modelli possono essere estremizzati in base a logiche populiste20, che rispondono a scopi aventi natura di propaganda politica.
Il tema della certezza del diritto non consiste nella certezza della pena. Non di certo per queste ragioni appare opportuno sottovalutare la criminalità organizzata, e neanche quella definita «micro»21, cioè dell’individuo singolo, che comunque attacca beni tutelati dalle norme penali secondo il principio di materialità ed offensività.
Non si tratta di rievocare la concezione retributiva della pena, né tantomeno screditare la funzione di prevenzione generale22 in ragione di una presupposta deminutio della funzione rieducativa, allo stesso modo non si può escludere la finalità tesa alla soddisfazione dei bisogni di stabilità e certezza dell’ordinamento23.
Quindi, viceversa, non si potrebbe sminuire la realizzazione della funzione rieducativa della pena per favorire i principi di legalità e di certezza del diritto (che si riflettono anche nel diritto penale come in ogni ambito dell’ordinamento giuridico).
La certezza del diritto richiede la prevedibilità delle conseguenze della condotta contraria ai termini di legge, essendo la certezza della pena una sola delle possibili declinazioni della certezza del diritto, e, certo, seppur non confondendo la certezza della pena tout court con la certezza della pena detentiva.
Allo stesso modo non andrebbe scambiato il principio di effettività dell’esecuzione della pena con l’efficienza del sistema penitenziario in toto.
Goffman24 mette in evidenza la necessità di un’analisi etnografica rivolta a decifrare la dimensione sociale di un organismo; l’organizzazione carceraria si presenta come estremamente complessa e richiede per una disamina accurata la compresenza obbligata della disciplina sociologica, di quella psicologica e di quella giuridica.
Sarebbe opportuno rivolgere maggiore attenzione alla persona: “communication between persons in each other’s presence is indeed a form of face-to-face interaction or conduct, but face-to-face conduct it, self is never merely and not always a form of communication”25.
Partendo dalla precisa distinzione tra certezza del diritto26, certezza della pena, certezza della pena detentiva e certezza dell’esecuzione della pena, e mantenendo separati concetti diversi che non meritano né necessitano di essere confusi, si può sicuramente affermare che i meccanismi di flessibilità nell’esecuzione della pena rientrano nel principio di certezza del diritto rispondendo ai canoni costituzionali; in special modo all’art. 27 Cost., comma 3, esprime il principio della funzione della pena27 capace di condizionare l’evoluzione contemporanea del sistema punitivo.
Sul punto appaiono significative le parole di Giuseppe Frigo: “si possono ben registrare almeno quarant’anni di giurisprudenza, contrassegnata da una lenta, ma significativa evoluzione che, muovendo da una originaria concezione polifunzionale della pena nella prospettiva di un recepimento, per così dire, cauto del fine rieducativo, ha progressivamente attinto momenti di più ampia valorizzazione di esso fino a giungere a qualificare la rieducazione del condannato come fine principale ineludibile della pena stessa”28.
Senza trascurare che il bisogno di legalità risulta legato al disastro lampante ingenerato dal fenomeno della corruzione dilagante, dalla barbarie della criminalità organizzata, nonché dalla sconcertante quotidianità di eventi criminosi comuni.
La necessità di sicurezza nasce da un bisogno profondo della popolazione, come si evince dalla pluralità di esternazioni dell’opinione pubblica, che esprime una percezione di insicurezza latente, e si riflette sulla richiesta di rafforzamento del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale nonché nell’esecuzione della pena detentiva.
4. Rieducazione, risocializzazione e responsabilizzazione
Se il criterio premiale indica la caratteristica principale del sistema carcerario le dinamiche interne saranno influenzate da un tendenziale conflitto tra custodi e custoditi; l’essenza del funzionamento rimane ancorato a regole che individuano benefici e punizioni, realizzando così una relazione volta alla negoziazione dell’ordine interno29.
Rieducazione, risocializzazione e responsabilizzazione sono momenti indissolubilmente legati da un unico fine conduttore esplicitato nell’art. 27 della Costituzione.
Le norme costituzionali contengono i cardini di riferimento per arginare la costruzione di una società fondata sul concetto di punizione o su forme di controllo coattivo esasperate, così come individuano i beni oggetto di una tutela rafforzata rispetto a quelli che con godono dello stesso livello di considerazione.
Vi sono forti critiche dottrinarie sulla considerazione della vittima all’interno del dibattito politico30, tali orientamenti sono rivolti a mettere in luce la distorsione finalizzata alla rappresentazione politica (idonea per raccogliere consensi), purtuttavia, la vittima rimane l’elemento centrale in relazione al reato.
Le tesi dottrinarie fortemente critiche31 sembrano eccentriche ma restano centrali nell’affrontare un tema così importante, eppure non possono essere portate a conseguenze estreme, ma vanno mitigate con altri stessi valori presenti nella costituzione - seppur diversi - in forza del principio pluralistico32.
Il dialogo, il confronto e lo scambio di idee rappresentano un approccio dialettico33 che potrebbe portare ad una giusta sintesi, per mitigare il rischio di una pena carente sotto il profilo della dignità umana o della finalità rieducativa.
Allora, può sussistere una pena che non violi la dignità della persona e che contemporaneamente risponda alle esigenze sanzionatorie del diritto penale? Oppure siamo di fronte ad un’aporia?34
Eppoi, il carcere rientra nel concetto ampio di welfare statale35, oppure una riduzione dell’assistenza sociale per politiche di spending review dovute alla crisi economica impatta sull’universo carcerario?
La risoluzione dei rilevantissimi problemi della giustizia richiede di prescindere da questioni essenzialmente politiche, per centrare gli obiettivi appare opportuno ripensare le norme con un’onestà intellettuale che dovrebbe funzionare come una tabula rasa, fuori dai dogmi imposti dalle logiche politiche di una parte o dell’altra, per restare su un ruolo eminentemente giuridico, che non vuol dire asettico, ma pur scevro di ideologie preconcette capaci di imbrigliare il linguaggio del diritto positivo nell’ideologia di appartenenza.
1 La letteratura è ricchissima di citazioni inerenti l’universo carcerario, tutte caratterizzate da parole fortemente evocative, ispirate da riflessioni profonde:“La liberazione non è la libertà; si esce dal carcere, ma non dalla condanna.” Victor Hugo, I miserabili; “Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, perché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione.” Voltaire; “Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni.” Fedor Dostoevskij, Delitto e castigo; “Le prigioni sono costruite con le pietre della legge, i bordelli con i mattoni della religione.” William Blake.
2 Goffman definisce «istituzione totale» “a place of residence and work where a large number of like-situated individuals, cut off from the wider society for an appreciable period of time, together lead an enclosed, formally administered round of life.” GOFFMAN E., Asylums. Essay on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, New York, Anchor Books, 1961.
3 “Anche il nostro campione d’analisi conferma una condizione di sofferenza nella vita carceraria, fatta di ritualità, monotonia e senso di abbandono. Vivere il già citato “doppio fardello” in carcere significa anche essere condizionati da alienazione e disimpegno nella gestione del proprio tempo, che prelude a una sorta di scissione: da un lato la persona detenuta, che vede il tempo scorrere monotono e lento; dall’altro la persona
malata, che invece percepisce il proprio tempo in modo opposto… .” ESPOSITO M., Carcere e salute. Voci fioche di persone detenute, Osservatorio sociale, anno VI, n. 3, 11 ottobre 2016.
4 Bourdieu configura lo Stato quale soggetto monopolistico della violenza fisica e simbolica nel penitenziario, che diviene «il campo»: “La nozione di campo ha tra le altre virtù quella di offrire principi di comprensione generali di universi sociali in forma di campo e di costringere a interrogarsi sulla specificità che assumono questi principi generali in ogni caso particolare.” BOURDIEU P., Il mestiere di scienziato, Milano, Feltrinelli, 2003, pag. 49. “Le risorse culturali – e specialmente le credenziali educative, i meccanismi di selezione, le classificazioni cognitive ecc… - possono essere usate dagli individui e dai gruppi per perpetuare le loro posizioni di privilegio e di potere.” BOURDIEU P., WACQUANT L., Risposte, per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1992, p. 129.
5 DIDDI A., Manuale di diritto penitenziario, Pisa, Pacini, 2019; FILIPPI L., CORTESI M.F., SPANGHER G., Manuale di diritto penitenziario, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019; DELLA CASA F., GIOSTRA G. (a cura di), Manuale di diritto penitenziario, Torino, Giappichelli, 2020.
6 “Dunque: vogliamo non cogliere le possibilità che si trovano in vite sbagliate, ma che possono avere ancora un percorso? Vogliamo fermare il responsabile al suo delitto, sotterrare i suoi talenti, i nostri talenti, dati a noi per fare rendere ancora i suoi? Possiamo farlo, possiamo optare per una società punitiva, che assomiglia al padrone che il servo si immagina, che vuole mietere dove non semina, che vuole un risultato senza dare nulla di sé.” Alessandro Margara, Il carcere utile. Il senso di un impegno, Questione Giustizia, n. 3/2000.
7 La modifica del suddetto articolo è abbastanza recente, difatti, è stata introdotta dall’art. 11 del d.lgs n. 123/2018, entrato in vigore il 10 novembre 2018.
8 Cfr: Corte Cost., sent. 24 giugno 1970, n. 131: “l’art. 25 secondo comma, della Costituzione, affermando che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non stabilisce soltanto la irretroattività della norma penale, ma dà, altresì, fondamento legale alla potestà punitiva del giudice; epperò altrettanto vero che il principio di legalità della pena non può prescindere dalla individuazione di questa ossia dal suo adeguamento alle singole fattispecie. È così perfettamente conforme al disposto costituzionale che la norma penale sia prefissata dalla legge in modo da consentire che la sanzione corrisponda alla specifica violazione concreta”. MOCCIA S., Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, Esi, Napoli, 1992.
9 L. 26 luglio 1975, n. 354 - Art. 35 Diritto di reclamo: "I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato.”- Art. 35-bis Reclamo giurisdizionale: “1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste. 2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.”
10 CAPRIOLI F., SCOMPARIN L., Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti, Giappichelli editore, Torino, 2005.
11 “Il nostro Paese è tra i pochi in Europa in cui cresce la popolazione detenuta. Soprattutto di recente. E non è il nostro unico primato.”… “In Italia i reati sono diminuiti in misura superiore rispetto alla media del continente Gli omicidi, per limitarci al più grave tra i reati, tra il 2015 e il 2016 sono diminuiti del 14,6%, contro una media del 3,3 . Il nostro è uno dei paesi in cui si uccide di meno. Meno che in Germania, in Francia e nel Regno Unito. Nonostante ciò – e nonostante il calo generale dei reati – la popolazione detenuta è aumentata dell’1% negli ultimi dieci anni e addirittura del 7.5% negli ultimi due, a riprova del fatto che non esiste una relazione lineare tra l’andamento dei reati e il numero di persone detenute. L’Italia è il primo paese dell’UE per incremento della popolazione detenuta tra il 2016 e il 2018, in controtendenza rispetto al resto del continente (che presenta un trend negativo).” Associazione Antigone, Il carcere secondo la Costituzione, XV rapporto sulle condizioni di detenzione.
12 Corte Europea dei Diritti dell’uomo, Seconda Sezione, Causa Torreggiani e Altri c. Italia , (Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10), Strasburgo, sent. 8 gennaio 2013. “67. Quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio in un istituto penitenziario può costituire l’elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all’articolo 3 (si veda, in questo senso, Karalevičius c. Lituania, n. 53254/99, 7 aprile 2005). 68. Così, quando si è dovuta occupare di casi di sovraffollamento grave, la Corte ha giudicato che tale elemento, da solo, basta a concludere per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Di norma, sebbene lo spazio ritenuto auspicabile dal CPT per le celle collettive sia di 4 m2, si tratta di casi emblematici in cui lo spazio personale concesso ad un ricorrente era inferiore a 3 m2 (Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; Kadikis c. Lettonia, n. 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, § 43, 16 luglio 2009). 69. Invece, in cause in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il profilo dell’articolo 3, la Corte ha notato che, nell’esame del rispetto di tale disposizione, andavano presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e all’aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (si vedano anche gli elementi risultanti dalle regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri, citate nel paragrafo 32 supra).”
13 Ruotolo M., Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 9 ottobre 2013, in Rivista Giurisprudenza Costituzionale.
14 L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà: “Art. 70 Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.”
15Cass. Pen., sez. I, sentenza 15 gennaio 2013, n. 4772.
16 “Conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione, e come sia pericolosa quando non è inutile. E tuttavia non “vediamo” con quale altra cosa sostituirla. Essa è la detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno”. Foucault M., Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi Editore, Torino, 1976, p. 252.
17Brown v. Plata, 131 S. Ct. 1910 US Cal. (2011).
18Coleman/Plata v. Schwarzenegger, 2009 WL 2430820, E.D. Cal.
19 La Corte Costituzionale con la sent. n. 12/1966, ha ritenuto che “un trattamento penale ispirato ai criteri di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato; dall’altro è appunto in un’azione rieducativa che deve risolversi un trattamento umano e civile.”
20 Enrico Amati, Insorgenze populiste e produzione del penale, Discrimen, 3 Giugno 2019.
21 Precedentemente alla riforma del 1975 le politiche criminali erano prevalentemente rivolte a considerare la delinquenza in forma individuale piuttosto che orientate al contenimento della criminalità organizzata.
22 MILITELLO V, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Giuffrè, Milano, 1982; ROMANO M., STELLA F., Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati, Bologna, 1980.
23 ROSS A., Colpa, responsabilità e pena, Milano, 1972.
24 GOFFMAN, E., Interaction Ritual. Essays on Face-to-face behaviour. Pantheon Books, New York, 1967; “The term «face» can be defined as the positive social value a person effectively claims for himself by the line others assume he has taken during a particular contact”. MOLET L., GOFFMAN E., Interaction Ritual - Essay on Face-to-Face behavior, Anthropologica, vol. 14, n. 1, 1972.
25 GOFFMAN, E., Strategic Interaction.Expression Games: An Analysis of Doubts at Play, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1969.
26 HART H.L.A., The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961, trad. it., Il concetto di diritto, Einaudi, 1965, cap. VII.
27 Sembra lontana anni luce la teoria retributiva della pena espressa da Binding: “lo scopo della pena non può essere quello di trasformare chi si ribella all’ordinamento giuridico in un buon cittadino”; “la pena non è guarigione, ma … conservazione della potenza dell’ordinamento come sottomissione coattiva del colpevole sotto il forte braccio del diritto.” BINDING K., Grundriss des deutschen Strafrechts, Allgemeiner Teil, VII ed., Leipring, 1907. Per una ricostruzione storica sul tema si veda: FASSONE E., La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, Il Mulino, Bologna, 1980.
28 FRIGO G., La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale, in Scambio di analisi ed esperienze sul rapporto tra le nostre Costituzioni e i principi penali. Madrid - Valencia, 13-14 ottobre 2011, p. 2.
29 “Si può scoprire così che a tutt’oggi un sistema di valori apparentemente anti-istituzionale, che incoraggia i detenuti a limitare i conflitti tra loro e a praticarli con l’istituzione solo se necessario, può rivelarsi in realtà determinante nel mantenere l’ordine (apparentemente dovuto alla rigidità delle regole) all’interno della prigione: «saper farsi la galera» (non creare conflitti, gestire adeguatamente risorse e rapporti) è un’affermazione che – in bocca sia ai reclusi che al personale di custodia – raccoglie sia le prescrizioni del «codice del detenuto» che gli imperativi dell’istituzione. Mondi apparentemente in contrapposizione si scoprono così riferirsi positivamente ai medesimi codici di comportamento, centrali per il funzionamento dell’istituzione, in una contiguità che uno studio parziale del campo non potrebbe portare alla luce.” VIANELLO F. in: FERRECCIO V., VIANELLO F., La ricerca in carcere in Argentina e in Italia. Strategie del penitenziario e pratiche di resistenza, in «Etnografia e ricerca qualitativa», 2015/2.
30 Andrea Pugiotto, L’odierno protagonismo della vittima. In dialogo con Tamar Pitch, Discrimen, 20 Febbraio 2019.
31 Dalla prefazione di Corleone F.: “Forse c’è qualcosa di più: per Margara la discriminante sta proprio nella concezione della persona, dei deboli, degli ultimi. Margara conosce bene i prigionieri e sa che, per lo più, rappresentano la detenzione sociale dei poveri. Sa che la posta in gioco non è tra correzionalismo o abolizionismo, ma tra chiusura e infantilizzazione e la scommessa di un’apertura di possibilità di una nuova vita attraverso l’esercizio della responsabilità.” Alessandro Margara, La giustizia e il senso di umanità, Antologia di scritti su carcere, opg, droghe e magistratura di sorveglianza, a cura di Franco Corleone, Fondazione Michelucci Press, 2015.
32 Norberto Bobbio, Le idee cardine della Costituzione italiana.
33 ABBRACCIAVENTO G., Il dialogo come valore Norberto Bobbio e i dilemmi della democrazia, Italianieuropei, 2/2007.
34 “La verità è raramente pura e non è mai semplice.” Oscar Wilde
35 “… sulla nozione di “Stato penale”, costruita in particolare da Wacquant (2000), al quale mi sono sovente riferito. Vi si legge: (Wacquant) ha teorizzato la formazione di un nuovo modello statuale, lo “Stato penale”, che risulterebbe da un processo di ipertrofizzazione delle strutture repressive degli Stati nazionali. Tale processo sarebbe funzionale alla riaffermazione della sovranità statale e deriverebbe dalla dismissione dei sistemi di Welfare. Secondo Wacquant la globalizzazione comporta una ridefinizione della missione dello Stato che, ritirandosi dall’arena economica e riducendo il proprio intervento sociale, potenzia la propria azione nella sfera penale attraverso severe politiche repressive.” Alessandro Margara, Il destino del carcere, idem, pag. 172.