Sommario: 1. All’interno dell’«istituzione totale». 2. Il sovraffollamento degli spazi. 3. Dalla certezza della pena alla certezza dell’esecuzione penale. 4. Rieducazione, risocializzazione e responsabilizzazione.
1. All’interno dell’«istituzione totale»
L’ambiente carcerario1 rappresenta un mondo parallelo rispetto alla realtà esterna dove continua a scorrere normalmente la vita sociale; nel mondo ristretto la dimensione di autonomia e di chiusura (all’interno e all’esterno) costituisce la cifra descrittiva del carcere quale «istituzione totale»2.
Mentre nella società civile il tempo continua a scorrere allo stesso ritmo e con la medesima velocità, tra le mura del penitenziario il tempo percepito si dilata: rallenta, sembra quasi fermarsi.
La lentezza del tempo interiore costituisce una sorte di punizione di carattere psicologico: la reclusione, infatti, attiene a una sofferenza morale e fisica3.
La pena detentiva risulta il frutto di una violenza legittima esercitata dallo Stato4: il detenuto si ritrova ad essere l’«utente involontario» del servizio di custodia.
L’art. 27, comma 3, della Costituzione stabilisce che: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”5.
La concreta realizzazione del paradigma dettato dalla norma costituzionale impone all’apparato statale di guardare in faccia l’uomo, rimasto incastrato negli ingranaggi della giustizia, al fine di ricercare la persona oltre la semplicistica esteriorità del fascicolo processuale6.
L’art. 1, comma 1, dell’Ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354) prevede che: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione”7.
Tuttavia, non si può condividere il motto «a mali estremi estremi rimedi»; anche qualora si riscontrasse la presenza di norme ingiuste, queste andrebbero combattute con gli strumenti che il sistema giudiziario mette a disposizione, muovendosi nel perimetro della legalità8.
Gli artt. 35 e 35bis della legge sull'Ordinamento penitenziario9 prevedono rispettivamente il diritto di reclamo generico e di reclamo giurisdizionale.
2. Il sovraffollamento degli spazi
Il Regolamento penitenziario (d.p.r. n. 230/2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”) richiede la presenza di spazi standard, tale previsione è rimasta in gran parte inattuata.
Il sovraffollamento carcerario rappresenta un problema strutturale - ampiamente riconosciuto10 - che da luogo alla violazione dei diritti fondamentali dei soggetti reclusi11.
Con la sentenza Sulejmanovich c. Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’Art. 3 CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
Con la sentenza Torreggiani c. Italia dell’8 gennaio 2013 è stato nuovamente stigmatizzato il problema del sovraffollamento12.
La Corte costituzionale con sentenza n. 279 del 9 ottobre 2013 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano13, in relazione all’art. 147 c.p. “nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati (presentazione di domanda di grazia, grave infermità fisica o madre di prole di età inferiore a 3 anni), l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità”14.
Tramite la suddetta pronuncia la Corte ha rimandato alla funzione legislativa la necessità di porre rimedio alla situazione di contrarietà della realtà di fatto rispetto ai programmi costituzionali, infatti, così si esprime: “In particolare potrebbe ipotizzarsi un ampio ricorso alla detenzione domiciliare sempre che le condizioni personali lo consentano, o anche ad altre misure di carattere sanzionatorio e di controllo diverse da quelle attualmente previste, da considerare forme alternative di esecuzione della pena. È da ritenere infatti che lo stesso condannato potrebbe preferire misure del genere e non avere interesse a un rinvio come quello prospettato dai rimettenti, che potrebbe lasciare a lungo aperta la sua vicenda esecutiva.”
Anche la Corte di Cassazione si è occupata del tema della carenza degli spazi:“non può trarsi dalla giurisprudenza della CEDU il principio che l’aspetto compensativo (o risarcitorio), che pure si impone, debba essere compreso di necessità nell’ambito del ricorso alla Magistratura di sorveglianza”15.
Quindi, per porre rimedio al problema, sono stati adottati dal legislatore una serie di strumenti legislativi per rispondere alle richieste della CEDU: il d.l. “carceri” 78/2013 convertito in legge 94/2014 e il d.l. “svuota-carceri” 146/2013, convertito con L. 10/2014 16.
La questione del sovraffollamento non è un problema esclusivamente italiano, si tratta di un tema ricorrente nel mondo penitenziario a livello globale; la discussione sul punto in questione risulta comune a numerosi Stati evoluti, che pure si connotano per essere tra i più avanzati in ambito giudiziario.
Significativa appare la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sul caso Brown vs. Plata del 23 maggio 201117, con la quale è stata confermata una precedente sentenza della Corte Distrettuale Federale della California18, che aveva imposto al Governatore della California una riduzione del numero dei detenuti nelle carceri, sulla base si un sovraffollamento divenuto endemico ed in costante crescita.
Per questa ragione la suddetta Corte ha disposto la fuoriuscita dalle carceri di un gran numero di detenuti. Certo, si tratta di una soluzione estrema per risolvere il problema dello spazio in cella. Oppure la soluzione andrebbe ricercata in una misura penale diversa dalla detenzione?
3. Dalla certezza della pena alla certezza dell’esecuzione penale
L’isolamento della persona all’interno di un contesto chiuso rende difficoltosa la funzione di risocializzazione della pena. L’art. 61 delle Regole minime ONU prevede che “Il trattamento non deve accentuare l'esclusione dei detenuti dalla società ma, al contrario, ispirarsi al principio che essi continuano a farne parte.(...)” .
L’isolamento del detenuto dalla società corrisponde all’esigenza di tutela della vita collettiva, evidentemente messa a repentaglio da comportamenti penalmente rilevanti. Le norme penali tutelano beni che sono ritenuti di importanza fondamentale per la sopravvivenza della convivenza civile.
Allora, la complessità si esaspera per la necessità di realizzare l’inclusione sociale all’interno di un contesto che è di per sé escludente.
Difatti, il carcere inclusivo rappresenta un ossimoro, indica una contrapposizione evidente tra necessità di isolamento e reintroduzione in una comunità di riferimento: l’esclusione dovrebbe essere risocializzante, tuttavia, il percorso rieducativo si applica in un contesto di chiusura19.
I modelli di criminalizzazione rispondono, invece, a scelte politiche e giuridiche di certezza della pena in grado di soddisfare esigenze di ordine pubblico. Anche questi modelli possono essere estremizzati in base a logiche populiste20, che rispondono a scopi aventi natura di propaganda politica.
Il tema della certezza del diritto non consiste nella certezza della pena. Non di certo per queste ragioni appare opportuno sottovalutare la criminalità organizzata, e neanche quella definita «micro»21, cioè dell’individuo singolo, che comunque attacca beni tutelati dalle norme penali secondo il principio di materialità ed offensività.
Non si tratta di rievocare la concezione retributiva della pena, né tantomeno screditare la funzione di prevenzione generale22 in ragione di una presupposta deminutio della funzione rieducativa, allo stesso modo non si può escludere la finalità tesa alla soddisfazione dei bisogni di stabilità e certezza dell’ordinamento23.
Quindi, viceversa, non si potrebbe sminuire la realizzazione della funzione rieducativa della pena per favorire i principi di legalità e di certezza del diritto (che si riflettono anche nel diritto penale come in ogni ambito dell’ordinamento giuridico).
La certezza del diritto richiede la prevedibilità delle conseguenze della condotta contraria ai termini di legge, essendo la certezza della pena una sola delle possibili declinazioni della certezza del diritto, e, certo, seppur non confondendo la certezza della pena tout court con la certezza della pena detentiva.
Allo stesso modo non andrebbe scambiato il principio di effettività dell’esecuzione della pena con l’efficienza del sistema penitenziario in toto.
Goffman24 mette in evidenza la necessità di un’analisi etnografica rivolta a decifrare la dimensione sociale di un organismo; l’organizzazione carceraria si presenta come estremamente complessa e richiede per una disamina accurata la compresenza obbligata della disciplina sociologica, di quella psicologica e di quella giuridica.
Sarebbe opportuno rivolgere maggiore attenzione alla persona: “communication between persons in each other’s presence is indeed a form of face-to-face interaction or conduct, but face-to-face conduct it, self is never merely and not always a form of communication”25.
Partendo dalla precisa distinzione tra certezza del diritto26, certezza della pena, certezza della pena detentiva e certezza dell’esecuzione della pena, e mantenendo separati concetti diversi che non meritano né necessitano di essere confusi, si può sicuramente affermare che i meccanismi di flessibilità nell’esecuzione della pena rientrano nel principio di certezza del diritto rispondendo ai canoni costituzionali; in special modo all’art. 27 Cost., comma 3, esprime il principio della funzione della pena27 capace di condizionare l’evoluzione contemporanea del sistema punitivo.
Sul punto appaiono significative le parole di Giuseppe Frigo: “si possono ben registrare almeno quarant’anni di giurisprudenza, contrassegnata da una lenta, ma significativa evoluzione che, muovendo da una originaria concezione polifunzionale della pena nella prospettiva di un recepimento, per così dire, cauto del fine rieducativo, ha progressivamente attinto momenti di più ampia valorizzazione di esso fino a giungere a qualificare la rieducazione del condannato come fine principale ineludibile della pena stessa”28.
Senza trascurare che il bisogno di legalità risulta legato al disastro lampante ingenerato dal fenomeno della corruzione dilagante, dalla barbarie della criminalità organizzata, nonché dalla sconcertante quotidianità di eventi criminosi comuni.
La necessità di sicurezza nasce da un bisogno profondo della popolazione, come si evince dalla pluralità di esternazioni dell’opinione pubblica, che esprime una percezione di insicurezza latente, e si riflette sulla richiesta di rafforzamento del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale nonché nell’esecuzione della pena detentiva.
4. Rieducazione, risocializzazione e responsabilizzazione
Se il criterio premiale indica la caratteristica principale del sistema carcerario le dinamiche interne saranno influenzate da un tendenziale conflitto tra custodi e custoditi; l’essenza del funzionamento rimane ancorato a regole che individuano benefici e punizioni, realizzando così una relazione volta alla negoziazione dell’ordine interno29.
Rieducazione, risocializzazione e responsabilizzazione sono momenti indissolubilmente legati da un unico fine conduttore esplicitato nell’art. 27 della Costituzione.
Le norme costituzionali contengono i cardini di riferimento per arginare la costruzione di una società fondata sul concetto di punizione o su forme di controllo coattivo esasperate, così come individuano i beni oggetto di una tutela rafforzata rispetto a quelli che con godono dello stesso livello di considerazione.
Vi sono forti critiche dottrinarie sulla considerazione della vittima all’interno del dibattito politico30, tali orientamenti sono rivolti a mettere in luce la distorsione finalizzata alla rappresentazione politica (idonea per raccogliere consensi), purtuttavia, la vittima rimane l’elemento centrale in relazione al reato.
Le tesi dottrinarie fortemente critiche31 sembrano eccentriche ma restano centrali nell’affrontare un tema così importante, eppure non possono essere portate a conseguenze estreme, ma vanno mitigate con altri stessi valori presenti nella costituzione - seppur diversi - in forza del principio pluralistico32.
Il dialogo, il confronto e lo scambio di idee rappresentano un approccio dialettico33 che potrebbe portare ad una giusta sintesi, per mitigare il rischio di una pena carente sotto il profilo della dignità umana o della finalità rieducativa.
Allora, può sussistere una pena che non violi la dignità della persona e che contemporaneamente risponda alle esigenze sanzionatorie del diritto penale? Oppure siamo di fronte ad un’aporia?34
Eppoi, il carcere rientra nel concetto ampio di welfare statale35, oppure una riduzione dell’assistenza sociale per politiche di spending review dovute alla crisi economica impatta sull’universo carcerario?
La risoluzione dei rilevantissimi problemi della giustizia richiede di prescindere da questioni essenzialmente politiche, per centrare gli obiettivi appare opportuno ripensare le norme con un’onestà intellettuale che dovrebbe funzionare come una tabula rasa, fuori dai dogmi imposti dalle logiche politiche di una parte o dell’altra, per restare su un ruolo eminentemente giuridico, che non vuol dire asettico, ma pur scevro di ideologie preconcette capaci di imbrigliare il linguaggio del diritto positivo nell’ideologia di appartenenza.
