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Pubbl. Mer, 20 Mag 2020

Coronavirus: il decreto rilancio in breve

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Il decreto del 19 maggio, n. 34, tanto atteso, dopo la firma del Presidente della Repubblica è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale.


In tema di misure di contenimento del virus covid-19, è stato recentemente pubblicato il nuovo decreto del 19 maggio 2020, n. 34[1] che contiene una serie di provvedimenti per il sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie. Trattasi di uno stanziamento complessivo di risorse in deficit pari a 55 miliardi di euro.

In questa sede, ci limiteremo a elencare alcune delle misure più rilevanti, rimandando a un successivo approfondimento l'analisi più dettagliata. Si tratta, invero, di una serie di misure che investono vari settori, come il lavoro autonomo e dipendente, i rapporti di locazione, le famiglie, le imprese, il turismo e le ristrutturazioni. 

Alcune di queste misure a sostegno dell'economia erano già contenute del decreto cura Italia, come ad esempio il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps e quelli iscritti alle casse previdenziali private che ora viene rinnovato anche per i mesi di aprile e maggio. Rispetto al decreto cura Italia, è stata eliminata l’obbligatorietà dell’iscrizione esclusiva alla sola Cassa di previdenza alla quale si presenta la domanda.

Per le imprese e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi viene cancellata l'irap dovuta per l'anno 2019 e il saldo acconto del 2020. Infatti, si legge all'art. 24 che

"non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.

Tuttavia, ne beneficeranno solo i soggetti che rientrano nei requisiti indicati, ossia coloro che hanno come valore della produzione netta per un ammontare non superiore a 250 milioni di euro.

All'art. 25, invece, viene previsto un contributo a fondo perduto per le imprese, i lavoratori autonomi e i percettori di  reddito agricolo che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.  Ciononostante, il contributo viene erogato a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

Una novità per le famiglie, oltre la concessione di un bonus vacanze per coloro che abbiano un reddito non superiore ai 40.000 euro, è stata l'introduzione all'art. 82 del REM, il cosiddetto reddito di emergenza.

Infatti, si legge all'art. 82 del decreto in esame che

 "Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda dei seguenti requisiti: 

a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;

c)un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159

d) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000."

Le domande per il reddito di emergenza devono essere presentate da coloro in possesso dei requisiti indicati entro il mese di giugno.


Note e riferimenti bibliografici

[1] http://www.governo.it