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Pubbl. Dom, 17 Mag 2020

Coronavirus: il nuovo decreto legge per riaprire l´Italia

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio ha approvato un nuovo decreto-legge per contenere l´emergenza epidemiologica da Covid-19 e far ripartire le attività sociali ed economiche.


1. Con il decreto-legge del 16 maggio 2020[1], si comincia a riaprire effettivamente l'Italia. Infatti, riprendono tutte le attività produttive e si permettono maggiori spostamenti alle persone.  

Dal 18 maggio sono permessi gli spostamenti all'interno della stessa Regione senza alcuna limitazione. In altri termini, per spostarsi all'interno della propria Regione non servirà più l'autocertificazione.

Invero, all’art. 1 del decreto-legge del 16 maggio 2020, si legge che

cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.”

Tuttavia, si sottolinea che permane il divieto di assembramento per le persone in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico e viene ribadito anche il divieto di spostamento per le persone risultate positive al virus covid-19 sottoposte alla quarantena.

Inoltre, permangono le limitazioni agli spostamenti interregionali, e per l'estero, fino al 2 giugno 2020, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Tuttavia, resta consentito il rientro presso il proprio domicilio o la propria residenza.

Tali limitazioni verranno meno dal 3 giugno 2020, salvo ovviamente le singole restrizioni circoscritte a specifiche aree del territorio nazionale. Inoltre, sempre da tale data si consentiranno anche i viaggi da e per l'estero.

Si evidenzia che sempre dal 18 maggio riprenderanno le funzioni religiose rispettando però i protocolli sottoscritti con il Governo.

2.  A partire dal 18 maggio riprendono tutte le attività economiche e sociali che devono però svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida per prevenire il rischio di contagio. Nel caso in cui siano assenti i protocolli regionali, verranno applicati quelli nazionali.

Come è noto, le violazioni dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali determinano la sospensione dell’attività economica. Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato diverso dall’art. 650 c.p., le violazioni delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica sono punite con la sanzione amministrativa ex art. 4, primo comma D.L. 25 maggio 2020, n. 19, ossia con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. Inoltre, se si tratta di un’impresa viene applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Ovviamente, si ricorda che tali sanzioni vengono applicate se il fatto non integra il reato più grave dell’epidemia colposa ex art 452 c.p. o comunque la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, punita ai sensi dell’art. 260 regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, se si tratta di una persona che viola la misura della quarantena.


Note e riferimenti bibliografici

[1] https://www.gazzettaufficiale.it