ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mar, 16 Giu 2020

Le Sezioni Unite sull´aggravante dell’ingente quantità in riferimento alle droghe leggere.

Modifica pagina

Spetrillo Luigi



Le Corte di Cassazione conferma l´orientamento già espresso con la sentenza Biondi del 2012 e precisa la determinazione del moltiplicatore da utilizzare nell´operazione di calcolo del valore-soglia con riferimento alle droghe ”leggere”.


ENG The Court of Cassation confirms the approach already expressed in the ”Biondi Case” of 2012 and specifies the determination of the multiplier to be used in the calculation of the threshold value with reference to ”soft” drugs.

Sommario: 1. Premessa; 2.La Questione controversa; 3. L'Intervento delle Sezioni Unite 

1. Premessa

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate nuovamente, a distanza di otto anni dalla pronuncia delle Sentenza Biondi[1], sui parametri applicativi della circostanza aggravante della quantità ingente di sostanza stupefacente, con particolare riguardo alle “droghe leggere”, di cui all’art. 80 co 2 D.p.r. n. 309/1990 .

L’art. 80 co 2 D.p.r. n. 309/1990, norma che rientra nell’ambito delle forme di manifestazione dei delitti di cui art. 73 D.p.r. n. 309/1990 “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevede due circostanze aggravanti ad effetto speciale[2] qualora i fatti criminosi riguardino ingenti quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope[3].

Fin dalla sua introduzione, la norma ha ingenerato diversi contrasti in giurisprudenza relativamente alla portata dell’elemento dell’ingente quantità di cui all’art. 80 co 2 D.p.r. n. 309/1990, nonché,  alla ricerca di un parametro oggettivo a cui ancorare l’aumento di pena, nel rispetto dei principi di tassatività e determinatezza nonché di prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

La norma, infatti, è stata dapprima interessata dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 17/2000 (Sentenza Primavera), a cui è seguita la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36258/2012 (Sentenza Biondi) fino ad arrivare all’attuale pronuncia n. 14722/2020.

Con quest’ultima la Cassazione ha chiarito, si spera definitivamente, quale sia il parametro oggettivo cui si deve fare riferimento per l’applicazione della circostanza aggravante dell’ingente quantità, stabilendo il seguente principio di diritto "a seguito della riforma introdotta nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, D.p.r. n. 309/90; con riferimento alle c.d. droghe leggere la soglia rimane fissata in 2 kg. di principio attivo".

Pertanto, la Cassazione, in materia di delitti concernenti le droghe leggere ha stabilito un criterio certo ed inequivocabile: l’aumento della pena dalla metà a due terzi è applicabile nei casi in cui il fatto riguardi un quantitativo di droga leggera che contenga un principio attivo non inferiore ai 2 kg.

2. La questione controversa.

L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite prende le mosse da un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che aveva condannato il ricorrente alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 40.000 di multa per i delitti di cui all’art. 73, co 1 e 4, D.p.r. n. 309/1990 per avere coltivato illecitamente 1.087 piante di canapa indiana nella fase di maturazione "dalle quali era possibile ricavare 71.165,4 dosi medie singole".

In applicazione dell’art. 80 co 2 D.p.r. n. 309/1990, alla pena per i delitti contestati era stato apportato un aumento di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 10.000 di multa.

"La rilevanza del caso di specie rispetto alla questione sollevata alle Sezioni unite emerge dal fatto che dalle piante rinvenute si sarebbe potuta ricavare una quantità di principio attivo pari a 1,780 kg, ossia una quantità ben superiore a 1 kg ma certamente inferiore a 2 kg.

La Corte di appello di Catanzaro aveva infatti aderito a quell’orientamento giurisprudenziale che riteneva ravvisabile l’aggravante ex art. 80, co. 2 D.p.r. n. 309/1990, quando la quantità di principio attivo non sia inferiore a 1 kg., ponendosi così in contrasto con l’indirizzo più recente secondo cui il parametro soglia cui riferirsi è invece quello dei 2 kg di principio attivo."[11].

Questo passaggio motivazionale è stato oggetto di specifica censura dei difensori, i quali hanno invocato del principio emesso dalle Sezioni Unite Biondi nel 2012, la cui applicazione avrebbe comportato la caducazione dell’aumento di pena illegittimamente applicato all’imputato.

La Sezione destinataria del ricorso, rilevato il contrasto interno alla Cassazione, su quale debba essere il limite soglia di quantità di principio attivo di sostanza stupefacente superato il quale si possa ritenere integrata l’aggravante dell’ingente quantità, ha emesso un’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618 co co 1 cpp,  formulando i seguenti quesiti:

  1. "se mantenga validità il criterio per la determinazione dell’ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto (1 a 2000) fra quantità massima detenibile come prevista nell’“elenco” allegato al D.M. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto";
  2. "come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell’ingente quantità nell’ipotesi di reati concernenti le c.d. “droghe leggere".

Con l’ordinanza di rimessione, quindi, la Sezione remittente domandava alle Sezioni Unite se,

In altri termini, il quesito ha riguardato la  in forza del quale, per garantire anche una uniformità di valutazione, l’aggravante dell’ingente quantità doveva considerarsi applicabile, a prescindere dalla natura - leggera o pesante - della sostanza,  ferma restando, pur sempre, la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità fosse superata[4].

3. L’intervento delle Sezioni Unite

Il contrasto interpretativo si è posto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, a seguito della sentenza n. 32/2014, del decreto legge 30.12.2005 n. 272, legge di conversione 21.02.2006, che, modificando gli artt. 13, 14 e 73 D.p.r. n. 309/1990 aveva comportato l’equiparazione delle droghe leggere alle droghe pesanti[5].

Successivamente, il Legislatore è intervenuto con il decreto legge 20.03.2014 n. 86, legge di conversione 16.05.2014n. 79, che ha reintrodotto la distinzione, ai fini sanzionatori, tra le droghe pesanti e quelle leggere.

La pronuncia della Corte Costituzionale, le cui ricadute sono state notevoli, ha fatto sorgere notevoli interrogativi circa un ripensamento dei criteri elaborati dalle Sezioni Unite Biondi nel 2012, che avevano cercato di elaborare un parametro oggettivo a cui ancorare gli aumenti di pena previsti dall’art. 80 co 2 D.p.r. n. 309/1990.

Le Sezioni Unite partivano dall’assunto che il discrimine tra l’uso personale di sostanze stupefacenti, sanzionate in via amministrativa, e le condotte viceversa sanzionate penalmente è segnato da un dato numerico: la c.d. “dose-soglia”, ossia quel valore che sancisce la rilevanza penale di una condotta ed è ”ricavato – per ogni sostanza – dal prodotto della moltiplicazione del valore della dose media singola espresso in milligrammi per un fattore (“moltiplicatore” variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza) individuato dal ministero competente

Rilevato che un dato numerico esprime il discrimine tra condotta penalmente irrilevante e condotta sanzionata penalmente, si è ritenuto allora di dover individuare un parametro numerico anche per segnare il discrimine tra la quantità non ingente di sostanza stupefacente e quella da ritenere ingente ai fini della configurabilità dell’aggravante ex art. 80, co 2 D.p.r. n. 309/1990.

Assumendo come riferimento la dose-soglia stabilita per ciascuna sostanza dal decreto del Ministero della salute, e analizzando i dati esperienziali relativi al traffico di sostanze stupefacenti come risultanti dai casi affluiti in Cassazione negli anni precedenti al 2012, le Sezioni unite hanno allora determinato il valore-soglia al di sotto del quale non potesse – tendenzialmente – configurarsi l’aggravante di ingente quantità.

Le Sezioni unite hanno cioè stabilito che non potesse di norma ritenersi “ingente” un quantitativo di sostanza stupefacente che non superasse di 2000 volte la dose-soglia espressa in milligrammi di principio attivo dal decreto ministeriale.

La sentenza Biondi riportava quindi testualmente le dosi-soglia delle principali sostanze (750 mg. per la cocaina, 250 mg. per l’eroina, 1.000 mg. per l’hashish) che, moltiplicate per 2.000, avrebbero indicato il dato numerico oltre il quale poter considerare come “ingente” la quantità di stupefacente. Attenendosi dunque al testo della pronuncia Biondi, il valore oltre il quale ritenere ingente la quantità di droghe “leggere” oggetto di una condotta illecita avrebbe dovuto essere quello di 2 kg di principio attivo.

A seguito delle modifiche legislative successive alla sentenza della Corte Costituzionale, si sarebbe dovuto procedere a una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un’interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante[6].

A questo indirizzo se ne è contrapposto un altro secondo cui, per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile ai sensi dell’art. 75 co 1 bis D.p.r. n. 309/1990 D.P.R. come modificato il decreto legge 20.03.2014 n. 86, legge di conversione 16.05.2014  n. 79 , mantengono validità i criteri enunciati dalla sentenza "Biondi" del 2012basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80 co 2 D.p.r. n. 309/1990[7].

Ed è proprio a quest’ultimo e maggioritario orientamento che le Sezioni Unite ritengono di aderire. Esse rilevano l'erroneo presupposto dal quale muove l'orientamento rimasto minoritario, cioè la considerazione che la riforma del 2014 abbia determinato una modifica del sistema tabellare introdotto con la c.d. legge "Fini-Giovanardi" nella vigenza della quale si erano pronunciate le Sezioni Unite Bionde.

In tale continuità di sistema si collocano sia la scelta legislativa del 2006, legittima espressione di politica criminale, di equiparare la gravità sanzionatoria dei reati concernenti sostanze pesanti o "leggere" – mediante la tecnica legislativa di indicarle tutte nella medesima tabella – unificandonele pene, sia l’intervento del 2014 che ha ripristinato la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti mediante le nuove tabelle emesse con decreto ministeriale da parte del Dicastero della Salute.

Tuttavia, proprio quest’ultimo intervento non ha provocato nessun innovamento del sistema legislativo, per cui il significato di "ingente quantità", intorno alla cui definizione non può attribuirsi influenza alcuna alla rinnovata differenziazione della pena comminata a seconda del tipo di sostanza oggetto del reato.

Unica conseguenza discendente dalla riforma del 2014, del tutto estranea alla ricostruzione teorica che interessa la questione rimessa alle Sezioni Unite, è dunque esclusivamente quella di differenziare, a seconda della sostanza, la pena base sulla quale deve essere applicato l'aumento per la ricorrenza della circostanza aggravante e non certo quella di riscrivere i criteri per la sua configurabilità, a fronte di un dato normativo rimasto testualmente invariato sin dalla disciplina posta dalla L. n. 685 del 1975, art. 74, il quale al comma 2 espressamente contemplava che <<se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla metà a due terzi>> , con formula identica a quella contenuta nell’art. 80 co 2 D.p.r. n. 309/1990, non modificato nè dalla L. n. 49 del 2006 di conversione del D.L. n. 272 del 2005 (poi dichiarata incostituzionale) nè dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79.

Rimane, in conclusione, di perdurante attualità ed efficacia dimostrativa la base sostanziale e formale delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nella sentenza Biondi del 2012 per la definizione dei criteri di individuazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità.

Ed invero, il superamento del limite minimo della quantità di principio attivo individuato dalla sentenza Biondi, infatti, non determina di per sé la sussistenza dell’aggravante, in quanto l’accertamento del coefficiento aritmetico dell’ingente quantità dovrà essere temperato avendo

Inoltre, le Sezioni Unite ritengono che i criteri elaborati dalla Sentenza Biondi soddisfino le <<ineludibili eisigenze costituzionali e convenzionali di determinatezza del precetto penale e parità di trattamento>>.

La sentenza, successivamente, si sofferma sul secondo quesito sollevato dall’ordinanza di rimessione, e cioè sulla determinazione del moltiplicatore da utilizzare nelle operazioni di calcolo del valore soglia con riferimento alle droghe leggere.

Anche in relazione a tale profilo, infatti, era emerso un contrasto giurisprudenziale a seguito della sentenza Biondi, la quale aveva sancito che, con riferimento alle droghe leggere, il valore di dose-soglia stabilito dal decreto ministeriale fosse pari a 1.000 mg, il moltiplicatore empirico individuato dalla Corte sulla base degli arresti in materia degli anni precedenti fosse pari a 2.000 e, dunque, il livello ponderale minimo che fa scattare la possibilità di applicare l’aggravante fosse pari a 2 kg di principio attivo.

Tuttavia, come osservato da diversi commentatori, al momento della decisione delle Sezioni unite Biondi, tuttavia, l’“elenco” allegato al decreto ministeriale prevedeva per le droghe “leggere” (THC) una dose-soglia di principio attivo di 500 mg (e non di 1.000 mg, come invece indicato nel testo della sentenza).

Quest’errore “materiale” della sentenza Biondi è stato causato dal fatto che il D.M. 4 agosto 2006 – aumentando da 20 a 40 il moltiplicatore del valore di principio attivo della dose media singola (25 mg) da applicarsi per ottenere la quantità massima detenibile (la c.d. dose-soglia di ciascuna sostanza) – aveva portato a 1.000 mg la dose-soglia del THC originariamente prevista in 500 mg dal D.M. 11 aprile 2006.

Tuttavia, lo stesso D.M. 4 agosto 2006 era stato successivamente annullato (per vizi che qui non rilevano) dal TAR del Lazio con sentenza del 21 marzo 2007.

Successivamente alla Sentenza Biondi si sono formati due distinti orientamenti

Viceversa, un secondo orientamento, pur rilevando l’errore nel testo della sentenza Biondi, ha ritenuto di dover ”rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio con essa affermato alle conseguenze dell’annullamento del D.M. 4 agosto 2006” e, pertanto, il moltiplicatore da applicare alla dose-soglia per valutare l’integrazione dell’aggravante «deve essere necessariamente pari al doppio di quello da essa (erroneamente) indicato e dunque a 4.000 (e non 2.000) volte il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno».

Stando a questo secondo indirizzo, dunque, l’aggravante di ingente quantità è configurabile quando il principio attivo di droga “leggera” sia pari a 2 kg[9].

Le Sezioni Unite in commento hanno ritenuto di aderire al secondo al secondo orientamento, in quanto più allineato ai principi delle Sezioni Unite Biondi. 

Le Sezioni unite spiegano con queste parole la propria decisione: ”nel ragionamento della Corte è venuta prima la verifica delle quantità definibili ingenti […] e poi quella dei numeri atti a rappresentarle, sicché l’evidente errore di lettura del D.M. quanto al valore-soglia di principio attivo del THC non può inficiare in alcun modo l’accertamento empirico delle quantità rilevanti effettuato dalle Sezioni Unite, ma impone solo una correzione dei fattori del calcolo per ricostruirlo secondo i principi espressi in sentenza; e che questa correzione riguardi il moltiplicatore normativo della dose media singola (20 divenuto 40 e poi tornato 20) per ottenere la dose-soglia o, in alternativa, il moltiplicatore empirico di questa (2000 o 4000) poco importa, perché il risultato aderente all’esito dell’indagine induttiva delle Sezioni Unite cristallizzato nella sentenza “Biondi” è che la soglia minima perché si possa intendere ingente una quantità di “droga leggera” è di 2 kg. di principio attivo

La Cassazione, pertanto, ha fornito delle precise indicazioni in ordine alla determinazione del moltiplicatore da utilizzare nell’operazione di calcolo del valore-soglia con riferimento alle droghe leggere.

Tuttavia, come acutamente osservato da uno dei primi commentatori della sentenza[10], l’operazione delle Sezione si esponga al rischio di costituire “un usurpazione del ruolo del Legislatore”[11].

 La Cassazione, infatti, è dovuta intervenire ancora una volta su un precetto legislativo indeterminato, quale quello ”dell’ingente quantità” di cui all’art. 80 co 2 D.p.r. n. 309/1990, individuando dei criteri numeri, di conio assolutamente giurisprudenziale.

La sensazione è dunque che, per salvare la determinazione, la tassatività e la precisione della norma, le Sezioni Unite abbiano dovuto sacrificare parzialmente il principio della riserva di legge.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass. Pen. SSUU n. 3258 del 24/05/2012, con nota di PELAZZA “Ingente quantità di stupefacente: le sezioni unite accolgono il criterio ponderale” in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

[2] In ordine alle circostanze ad effetto speciale si veda Cass. Pen. SSUU n. 28953 del 27/04/2017.

[3] Art. 80 comma 2 D.p.r. n. 309/1990 <<Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1>>.

[4] AMATO, “Ingente quantità per le droghe leggere la soglia dell’aggravante rimane fissata in 2 kg”in Guida dir. n. 26, 2020.

5 Sul punto di veda VIGANÒ – DELLA BELLA“Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale sull'art. 73 t.u. stup.”   in www.dirittopenalecontemporaneo.it

6 Cass. Pen. Sez. III, n. 25176 del 21/05/2014; Cass. Pen. Sez. IV, n. 41779 del 02/07/2014; Cass. Pen Sez. III, n. 46172 del 01/10/2014; Cass. Pen. Sez. III, n. 45458 del 01/10/2014; Cass. Pen. Sez. III, n. 5907 del 30/10/2014; Cass. Pen. Sez. III, n. 27057 del 18/12/2014; Cass. Pen. Sez. III, n. 11338 del 07/01/2015; Cass. Pen. Sez. III n. 12532 del 29/01/2015; Cass. Pen. Sez. III n. 1609 del 27/05/2015.

7 Cass. Pen Sez. IV, n. 32126 del 20/06/2014; Cass. Pen. Sez. IV , n. 43465 del 02/07/2014, Cass. Pen. Sez. IV, n. 1817 del 03/10/2014, Cass. Pen. Sez. VI, n. 46301 del 15/10/2014; Cass. Pen. Sez. IV, n. 1292 del 17/10/2014; Cass. Pen. Sez. VI, n. 47907 del 14/11/2014; Cass. Pen. Sez. IV, n. 3799 del 05/12/2014; Cass. Pen. Sez. VI, n. 6331 del 04/02/2015; Cass. Pen. Sez. VI, n. 20140 del 05/05/2015; Cass. Pen. Sez. VI  n. 44596 del 08/10/2015; Cass. Pen. Sez. VI, n. 543 del 17/11/2015;  Cass. Pen. Sez. III, n. 47978 del 28/09/2016; Cass. Pen. Sez. VI n. 50076 del 04/10/2016; Cass. Pen. Sez. IV n. 49619 del 12/10/2016; Cass. Pen. Sez. IV n. 55014 del 05/11/2017; Cass. Pen. Sez. VI, n. 18829 del 16/02/2018;  Cass. Pen. Sez. IV, n. 50300 del 11/07/2018; Cass. Pen. Sez. IV n. 49366 del 19/07/2018; Cass. Pen. Sez. III, n. 37530 del 11/06/2019; Cass. Pen. Sez. IV, n. 35671 del 18/06/2019.

[8] Cass. Pen. Sez. III, n. 2294 del 22/11/2012; Cass. Pen. Sez. VI, n. 43771 del 7/10/2014; Cass. Pen. Sez. VI, n. 46301 del 15/101/2014; Cass. Pen. Sez. VI, n. 6631 del 4/02/2015.

[9] Cass. Pen. Sez. III, n. 47978 del 28/09/2016; Cass. Pen. Sez. III n. 5427 del 21/09/2016; Cass. Pen. Sez. III, n. 14214 del 9/12/2016; Cass. Pen. Sez. IV, n. 11722 del 17/01/2017; Cass. Pen. Sez. VI, n. 36209 del 13/07/2017; Cass. Pen. Sez. VI, n. 18829 del 16/02/2018; Cass. Pen. Sez. IV, n. 50300 del 7/11/2018; Cass. Pen. Sez. IV, n. 4936 del 19/07/2018.

[10] BRAY, “Le Sezioni Unite stabiliscono in 2 Kg di principio attivo il valore oltre cui è integrata l’aggravante dell’ingente quantità delle droghe leggere. Law in action o vulnus alla riserva di legge ?” in www.sistemapenale.it

 [11] Espressione citata da BRAY, “Le Sezioni Unite stabiliscono in 2 Kg di principio attivo il valore oltre cui è integrata l’aggravante dell’ingente quantità delle droghe leggere. Law in action o vulnus alla riserva di legge ?” in www.sistemapenale.it ed è tratta MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, “Manuale di Diritto Penale – Parte Generale” VIII ed, p. 69.