Sommario: 1. Il credito agrario 1.1. Il difficile accesso al credito agrario per il settore agricolo 1.2 Lo strumento del Microcredito 1.3 L’impresa agricola multifunzionale 1.4 Il microcredito quale strumento privilegiato di accesso al credito per la impresa agricola multifunzionale.
1. Il credito agrario
Discorrere di accesso al credito per l’impresa agraria implica la necessaria analisi di due sistemi intrinsecamente connessi: Credito e Agricoltura, entrambi interessati, sia a livello nazionale sia comunitario, da notevoli evoluzioni normative[1].
L’entrata in vigore del Testo Unico Bancario[2] se, per un verso, ha notevolmente semplificato la precedente regolamentazione [3], sopprimendo la distinzione tra operazioni di prestito di breve periodo per le banche e di lungo periodo per gli Istituti di credito speciale e la differenziazione basata sulla tipologia di credito – ordinario o speciale- da erogare[4], per altro verso, ha lasciato al credito agrario[5] una propria collocazione specifica nel nuovo quadro normativo.
Il credito agrario, definito come l’insieme di finanziamenti di breve o di medio-lungo termine, concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, trova la sua apposita disciplina nelle disposizioni 43[6]; 44[7] e 46 del Testo Unico Bancario, dalle quali traspare una particolare attenzione all’interesse pubblico sotteso all’erogazione di tali finanziamenti ossia al sostegno e all’incremento di quel particolare settore produttivo rappresentato dall’attività agricola.
In particolare, gli artt. 44 e 46 del Testo Unico Bancario dettano un’apposita disciplina concernente il sistema di garanzie che le imprese hanno l’onere di fornire al fine di poter accedere ai finanziamenti a breve, medio e lungo termine, facendo riferimento al privilegio legale o speciale e, diversamente da quanto prima previsto, non imponendo più l’utilizzo della cambiale agraria, la sottoscrizione della quale è divenuta, infatti, facoltativa.
Con riferimento, invece, all’art. 43 del T.u.b., quest’ultimo tratteggia l’oggetto del credito agrario, individuandolo nella “concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a essa connesse o collaterali” e fornisce, al contempo, una puntale elencazione delle attività da ritenere agricole per connessione, per tali intendendosi “l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR”[8].
Dalla lettura della suddetta disposizione, affiora una qualificazione del credito agrario alla stregua di credito di scopo[9], il quale è, però, ora, individuato, non con riferimento a specifiche operazioni bancarie, bensì alle attività svolte dalle singole imprese agricole.
In tale direzione, si assiste sia ad un ampliamento della categoria di soggetti potenzialmente destinatari dei finanziamenti all’agricoltura, includendo anche quegli operatori che si pongono a monte e a valle del processo produttivo ovvero lungo la filiera agro-alimentare, sia ad una estensione dei prodotti e delle operazioni finanziarie proponibili alle stesse imprese agricole.
Ed, infatti, la nuova disposizione è stata qualificata come norma aperta, non limitandosi alle attività prettamente agricole, ma estendendo la propria portata anche ad attività che siano potenzialmente riferibili a quelle agrarie ancorché esercitate da soggetti non agricoli[10].
Al contempo, l’abolizione della specializzazione bancaria ai fini della concessione del credito agrario e l’inserimento del principio di Banca universale hanno condotto all’affermazione della libera scelta del mercato sì da garantire ai singoli istituti bancari la autonoma valutazione sulla convenienza economica delle operazioni da effettuare[11].
In tal guisa, il nuovo assetto normativo sembrerebbe esporre la notevole estensione dell’ambito di concessione di tale tipologia di credito, prevedendo l’eventuale finanziamento di tutte le attività che abbiano una destinazione agricola o che, ad essa, siano assimilate, in quanto attività connesse.
Tuttavia, tale apparente semplicità nella concessione dei finanziamenti mostra il fianco a due diverse critiche, giacché per un verso, la stessa definizione di impresa agricola sembrerebbe una nozione in costante divenire, sì da assorbire nel suo alveo disciplinare sempre nuove attività e rendere sempre più labile il confine tra impresa agricola e impresa commerciale; per altro verso, le sempre maggiori garanzie rivendicate dagli istituti di credito ed i nuovi sistemi di rating introdotti rappresentano una vera e propria barriera di accesso al credito per molte delle imprese richiedenti.
1.1 Il difficile accesso al credito agrario per il settore agricolo
Il sistema bancario sembra piuttosto refrattario a concedere finanziamenti alle imprese agricole, poiché tende a considerare il credito da erogare al settore agricolo altamente rischioso.
Ed, infatti, lo stesso codice civile, pur postulando sia per l’imprenditore commerciale sia per l’imprenditore agricolo il possesso dei requisiti di cui all’art. 2082[12], dispone, per l’esercente un’attività agricola, una differente regolamentazione basata su notevoli agevolazioni per l’impresa agraria[13] proprio sul presupposto che la stessa, oltre ad essere assoggettata al rischio di impresa, sia costretta a sostenere un ulteriore e, ancor più, imprevedibile rischio: quello legato allo svolgimento della propria attività nell’ambiente naturale[14], un’attività esposta, dunque, agli eventi mutevoli ed incontrollabili della natura, i quali potrebbero influire, in modo anche irreparabile, sulla effettiva resa dell’attività agricola[15].
Ed, infatti, il compimento del ciclo produttivo agricolo richiede spesso orizzonti temporali più lunghi rispetto a quelli necessari per il settore industriale[16] ed i servizi e gli investimenti realizzati, oltre ad essere difficili da smobilizzare, possiedono payback, tempi di ritorno, particolarmente estesi.
In tale direzione, l’attività agricola appare contraddistinta da una rigidità dei costi e da una variabilità elevata dei ricavi, secondo una circostanza che si ripercuote, inevitabilmente, sulla stessa situazione finanziaria delle imprese agricole, originando un fattore di rischio ulteriore ovvero quello della mancata concessione di finanziamenti spesso necessari per la sua continuazione e sviluppo.
In tale direzione, ai rischi già insiti nelle attività agricole, si devono aggiungere le problematicità connesse alla valutazione del merito creditizio, le quali tendono ad accentuarsi per le aziende familiari di dimensioni minori[17].
In particolare, la valutazione del merito creditizio del cliente (rating) avviene sulla base di quanto stabilito dagli accordi di Basilea[18] si ché la selezione delle imprese alle quali accordare i finanziamenti e la definizione del relativo prezzo, subiscono gli effetti di sistemi più complessi e dettagliati[19], fondati su modelli statistici i quali vagliano fattori quantitativi e, a differenza dell’EM-Score di Altman, qualitativi, basati sulle informazioni finanziarie pubblicamente disponibili, sul patrimonio informativo dell’Ismea e su variabili di tipo competitivo, strutturale e gestionale[20].
Orbene, tale approccio, se, per un verso, permette alle banche di stimare meglio le garanzie fornite dalle imprese richiedenti, per altro verso, le mette in difficoltà nella valutazione delle richieste di credito non coperte da sostegni pubblici.
L’erogazione di finanziamenti, infatti, nonostante le novità introdotte sul credito agrario, costituisce un gravissimo problema per tutte le imprese del settore agricolo, giacché la mancanza di una certa ricostruzione contabile, dovuta alla semplificazione in fase di rendiconto gestionale, fa sì che, alle stesse, siano assegnati punti di score alquanto generici sì che molte di esse, non riuscendo a soddisfare gli stringenti parametri economici e patrimoniali pretesi dagli istituti di credito, finiscono per essere totalmente escluse dall’accesso al credito.
Le semplificazioni fiscali[21] di cui godono le imprese agricole si trasformano, dunque, in un vero e proprio boomerang nel momento della richiesta di un finanziamento, poiché tali fattori, seppure solamente di natura fiscale, inducono gli istituti di credito ad una sottostima delle potenzialità produttive delle aziende richiedenti, compiendo un’analisi statico-patrimoniale dell’impresa agraria e misurando la capacità di credito di quest’ultima prevalentemente sulla base delle garanzie, personali o reali, da essa concedibili.
In tale direzione, appare evidente come il difficile dialogo tra il settore primario ed il settore creditizio generi una notevole incertezza in ordine alla valutazione creditizia e, conseguentemente, numerose problematiche commerciali e gestionali.
Si va delineando una situazione particolarmente avventata, la quale potrebbe, forse, esporre ad una distorta erogazione del credito agrario. In particolare, quest’ultimo potrebbe essere riconosciuto ad imprese ben capitalizzate, seppur poco dinamiche e con scarse idee innovative ed, al contrario, essere negato ad aziende che, seppur incapaci di rispettare i parametri patrimoniali richiesti dalle banche ai fini della concessione del finanziamento, siano dotate di dinamicità e capacità innovative.
Proprio le suddette difficoltà spingono le imprese agricole a ricercare fonti alternative di finanziamento e a tentare di recuperare con le banche quel rapporto informativo ed operativo andato perduto, in seguito all’emanazione del T.u.b., con la dismissione delle sezioni specializzate.
È proprio in un siffatto contesto, che il microcredito potrebbe assurgere al rango di “strumento privilegiato” per le imprese agrarie, al fine di garantire a queste ultime l’accesso a quei finanziamenti necessari per l’avvio e/o continuazione delle proprie attività imprenditoriali.
Il microcredito, quale strumento che rompe il sinallagma “di fatto”, consolidatosi nell’odierno circuito bancario, per il quale si concede un prestito solamente a fronte di garanzie patrimoniali ritenute adeguate o di positive valutazioni del merito creditizio, diviene potenzialmente capace di garantire una forma di finanziamento a quella impresa agricola che va assumendo sempre più nuove funzioni.
1.2 Lo strumento del microcredito
Muhammad Yunus[22] partì dal modo di ottenere il denaro: nascere in una famiglia agiata, chiedere finanziamenti ad istituti di credito, lavorare. Di tali alternative, solamente una, però, rimaneva ad una persona bisognosa, giacché se la prima non l’aveva acquisita per diritto di nascita, la seconda era impossibilitata ad ottenerla, in assenza di garanzie reali da offrire alle banche, sì che solamente il duro lavoro poteva consentire al soggetto bisognoso di ottenere il denaro.
Il “banchiere dei poveri” fu il fondatore della prima banca al mondo ad effettuare prestiti ai più poveri tra i poveri, basandosi, non sulla solvibilità, bensì sulla fiducia: la “Grameen Bank” ossia “la banca del villaggio”[23].
La sua più importante intuizione è, certamente, rappresentata dall’idea di “andare oltre l’aiuto caritatevole” e di tentare di fornire una soluzione, la quale potesse, non diminuire ma, eliminare la situazione di povertà di una parte di umanità.
Preliminarmente, quando si discorre di microcredito appare opportuno operare una prima differenziazione tra i diversi, seppur interconnessi, concetti di “microcredito” e “microfinanza”, molte volte adoperati in modo intercambiabile. Ed, infatti, se per un verso, con il termine “microcredito” ci si riferisce allo strumento con cui le istituzioni di microfinanza forniscono, a chi ne faccia richiesta, importi di basso ammontare; per altro verso, il concetto di microfinanza è utilizzato per far riferimento a tutti i possibili prodotti e/o servizi finanziari di entità ridotta, offerti dalle cosiddette “istituzioni di microfinanza”, a soggetti reputati non solvibili e, dunque, a persone povere, le quali non avrebbero, altrimenti, accesso alle tradizionali attività finanziarie svolte dagli istituti di credito.
In tale direzione, l’elemento discretivo tra i due concetti sarebbe, cioè, da rinvenire nella circostanza che il microcredito agisce in modo più circoscritto rispetto alla ampia gamma di servizi finanziari offerti dalla microfinanza.
Orbene, nel corso del tempo, svariate sono state le forme di microcredito sì da far sembrare piuttosto ardua una loro categorizzazione unitaria.
Una delle prime manifestazione di tale strumento, abbastanza nota in Italia, è, probabilmente, quella dei monti dei pegni. Questi ultimi, equiparabili ai monti di pietà ma, da essi, differenziabili per le ragioni sottese all’accoglimento del finanziamento[24], si sostanziano nella concessione di un prestito a fronte di una garanzia costituita su un bene personale del richiedente.
Il valore del bene che era concesso in garanzia aveva, solitamente, un valore inferiore rispetto alla somma richiesta, al contempo, però, il debitore attribuiva a quest’ultimo una importanza non di tipo economico quanto piuttosto un legame di tipo affettivo o strumentale - ad esempio, il pegno concesso sulla propria fede o su attrezzi da lavoro. Tale connotazione affettiva legava, in sé, il richiedente al bene sì da rendere quest’ultimo uno strumento passibile della qualificazione di garanzia e facendo propendere per la restituzione del capitale erogato.
Successivamente, si diffusero molte altre forme di microcredito quali le mutue di credito[25], il credito rotativo[26], le banche mutualistiche, le casse rurali[27] e così via discorrendo.
In seguito al progressivo sviluppo di tale strumento, al fine di regolamentare ed evitare gli abusi, con il decreto legislativo n. 141 del 2010 e con il successivo Decreto ministeriale n. 176 del 2014, nel dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE[28], l’Italia ha revisionato il titolo V del Testo unico bancario con riferimento alle attività dei soggetti operanti nel settore finanziario dettando una apposita disciplina per il microcredito.
La situazione di crisi ha, infatti, indotto il legislatore ad incentivare istituti diretti al sostegno della persona, sì da realizzare un contesto economico aperto e inclusivo, una società più solidale, la quale possa individuare ed appoggiare l’imprenditorialità anche di quei soggetti, validi intellettivamente ma deboli economicamente. Tra tali istituti sicuramente un ruolo nevralgico è stato ed è ricoperto, per l’appunto, dal microcredito quale strumento utile all’avvio di attività autonome, microimprese e auto-imprese.
Il microcredito è stato visto, infatti, come strumento di welfare, sì da poter essere collocato sia nell’ambito delle politiche del lavoro sia in quelle per l’inclusione sociale.
Ai fini disciplinari, due sono le disposizioni del Testo Unico Bancario da prendere in considerazione: l’art. 111, relativamente al funzionamento e l’art. 113, il quale regolamenta le modalità di vigilanza sui soggetti che esercitano una tale forma di finanziamento.
Sulla base delle sopra citate disposizioni, ad oggi, si possono distinguere due diverse forme di micro-finanziamento: per un verso, il credito sociale, erogato a beneficio delle «persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale» e, dunque, volto a far fronte alle difficoltà economiche delle fasce sociali deboli; per altro verso, il credito di impresa ossia le erogazioni di finanziamenti a micro-imprese per le attività imprenditoriali o di lavoro autonomo indirizzate, dunque, all’avvio di attività di impresa finalizzato all’occupazione e start-up di piccole imprese individuali.
Per quanto concerne il microcredito, c.d. “sociale”, quest’ultimo può essere identificato come quella forma di finanziamento che è concessa in favore di “persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale”.
Secondo una parte della dottrina[29], tale tipologia di finanziamento sarebbe qualificabile alla stregua di una vera e propria forma di beneficenza giacché si prescinderebbe completamente sia dalla valutazione del merito creditizio sia dalle capacità di rimborso da parte del beneficiario dell’erogazione.
Al contrario, una differente prospettiva ermeneutica focalizza l’attenzione sulla previsione, seppur minima, di tassi interessi e sull’obbligo di restituzione incombente sul beneficiario[30] sì da confutare la tesi della “carità”.
Al di là dei sopra esposti indirizzi dottrinali, l’elemento che, sicuramente, contraddistingue il microcredito sociale è la sua finalità di inclusione sociale e finanziaria dei soggetti beneficiari.
Questi ultimi, devono, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 5 del Decreto attuativo n. 176/2014, essere persone fisiche che si trovino in una delle condizioni di vulnerabilità economica o sociale elencate. In particolare, devono essere persone in stato di disoccupazione o soggette alla sospensione o alla riduzione dell’orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà. Ed, ancora, persone in condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare o soggette ad una significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
Resta, comunque, alta l’attenzione sulla stabilità degli operatori finanziari e, a tal fine, sono fissati tetti massimi all’importo di tali finanziamenti, i quali non possono eccedere i 10.000 euro. Al contempo, sono indicati precisi limiti temporali giacché la durata del prestito non può superare i cinque anni. Infine, è prevista l’obbligatorietà della prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, una sorta di curatela alla quale sono sottoposti i soggetti beneficiari in cambio della fiducia a loro accordata con l’erogazione del finanziamento in assenza di garanzie reali e a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
Per quanto riguarda, invece, la seconda tipologia di microcredito, ossia il microcredito imprenditoriale, anche quest’ultimo deve, ai sensi dell’art. 111 del T.u.b., possedere determinate caratteristiche, giacché i finanziamenti devono essere di ammontare non superiore a 25.000 Euro e non devono essere assistiti da garanzie reali (pegno o ipoteca)[31]; devono essere finalizzati all’avvio od allo sviluppo di iniziative imprenditoriali oppure all’inserimento nel mercato del lavoro ed, infine, devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
In tale direzione, i tratti salienti del microcredito imprenditoriale possono essere sintetizzati nella tipologia di finanziamento concessa ovvero nel limitato importo di 25.000 euro, innalzabile, se rispettoso di determinate condizioni, sino a 35.000; nell’assenza di garanzie reali; nello scopo giacché è uno strumento teso a garantire l’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali o l’inserimento nel mercato del lavoro. Altri elementi peculiari di questa forma di finanziamento sono la durata del prestito di ottantaquattro mesi; l’assenza di vincoli, con riferimento ai tassi di interessi al di fuori di quelli di legge sui tassi usurai nonché la prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
Ed, invero, la suddetta disciplina, apparentemente del tutto favorevole per l’avvio e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l’inserimento nel mercato del lavoro, presenta, però, notevoli elementi di lacunosità. In particolare, il microcredito, come forma di intervento sul tessuto socio-economico, risulterebbe caratterizzato dalla presenza di una garanzia immateriale, la fiducia, e dall’assenza di garanzie reali[32]. Eppure, non si può non rimarcare come la disciplina si riferisca all’assenza di garanzie reali, nulla dicendo sulle garanzie soventemente utilizzate nella prassi bancaria ossia quelle personali, in primis la fideiussione di cui agli artt. 1936 ss. del Cod. Civ.[33]
Ciò nonostante le notevoli difficoltà riscontrate dalle imprese agricole nell’accedere alle varie forme di finanziamento, indispensabili per l’avvio e lo sviluppo del proprio percorso imprenditoriale, lascerebbe intravedere proprio nello strumento del microcredito una diversa forma di finanziamento, la quale, ben potrebbe garantire alle imprese agrarie di adempiere a quel variegato quadro funzionale che l’ordinamento giuridico sembrerebbe ad esse attribuire.
1.3 L’impresa agricola multifunzionale
Nel corso degli anni, la realtà economico-sociale ha, sempre più, sollecitato il territorio agricolo all’assolvimento di una pluralità di funzioni, non sempre o non tutte tra di loro compatibili; anzi, sovente, conflittuali.
Accanto alla primigenia funzione produttiva a scopi alimentari, l’imprenditore agricolo è stato investito di ulteriori funzioni destinate ad integrarsi con attività industriali, come la funzione insediativa, ricreativa, biologica, paesaggistica, protettiva e di salvaguardia dell’ambiente[34].
In seguito all’influenza europea, l’impresa agricola ha assunto i contorni di impresa agricola multifunzionale sì da arrivare a ricoprire un ruolo nevralgico nello sviluppo economico-sociale del Paese.
Molteplici interventi legislativi[35] hanno riconosciuto e consolidato, in applicazione di quanto stabilito a livello europeo[36], attività di agricoltura e bioagricoltura sociali, cd. care farming; quella agricoltura che, non riconducibile ad un unico modello, accomuna attività di carattere socio-sanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo, di ricreazione, rivolte a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione[37]. Peculiare la donazione di cibo inutilizzato,[38] sì da essere riadoperato per beneficenza o nel settore delle bioenergie,[39] nel pieno rispetto di quell’idea che si sta diffondendo di economia circolare[40], in cui i prodotti sono progettati per durare più a lungo ed essere riutilizzati, disassemblati rifabbricati e, in ultima istanza, riciclati. L’idea di tale differente modello di economia -il quale affianca al concetto di rifiuto-scarto quello innovativo di rifiuto-risorsa, trova la sua base giuridica in tutte le politiche europee sviluppate nel corso degli ultimi anni[41] e, per quanto concerne più specificatamente l’impresa agraria, gli aspetti che vengono in rilievo sono molteplici: dallo spreco alimentare, all’approvvigionamento energetico, dal consumo del suolo all’inquinamento ambientale.
La gestione dei rifiuti alimentari riveste un ruolo centrale nell’ambito delle politiche di economia circolare sia per l’apparente insostenibilità dell’impatto ambientale, cui si aggiungono le perdite finanziarie per i consumatori e per l’economia connesse allo scarto di cibo ancora commestibile sia per l’aspetto sociale. Ed, infatti, mediante la diffusione gratuita di prodotti alimentari, ancora commestibili, ma che, per ragioni logistiche o di mercato, non possono essere commercializzati, è possibile appagare la necessità di approvvigionamento alimentare delle fasce della popolazione più bisognose.
Proprio in tale direzione, l’Unione Europea ha adottato un documento programmatico, nel quale ha sviluppato un dettagliato piano di azione, tracciando le linee direttrici delle possibili soluzioni per la concreata realizzazione di un efficace sistema di economia circolare. Orbene, il suddetto piano evidenzia per un verso, la necessità di modificare i comportamenti umani mediante delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione, l’adozione di best practices e, ciò, soprattutto, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti alimentari; per altro verso, tende a rimarcare l’esigenza di operare una semplificazione della normativa relativamente al cosiddetto “dono” di alimenti ed alla utilizzazione dei medesimi e dei sottoprodotti provenienti dalla filiera alimentare nella produzione dei mangimi.
In tale direzione, l ’impresa agricola, intrinsecamente produttrice e potenzialmente riciclatrice di rifiuti-risorse, si presenta come attività potenzialmente idonea ad assurgere, mediante la corretta gestione delle proprie attività, un ruolo da protagonista nello sviluppo del concetto di economia circolare.
Da quanto esposto, trapela una concezione diversa dell’impresa agraria, non più solamente impegnata a assicurare la originaria funzione alimentare ma un’impresa che mira a tutelare nuovi e variegati interessi e che si colora di sempre più innovative funzioni. Ed, infatti, è proprio nel corretto utilizzo delle risorse della terra, nella tutela dell’ambiente[42], nella lotta al cambiamento climatico[43], nella perfetta compenetrazione tra utilità individuale-imprenditoriale e utilità collettiva-sociale che si può, forse, rinvenire la vera ragione giustificativa dell’estensione della disciplina, racchiusa nell’art. 2135 cod. civ., ad attività che, ad uno sguardo attento, si appalesano di natura commerciale quali le attività agrituristiche e le attività da fonti di energia rinnovabile. In tale direzione, solamente una differente interpretazione del concetto di prevalenza[44], inteso in termini quali-quantitativi e non solamente quantitativi o qualitativi, sorretta dal profilo teleologico dapprima esposto, sarebbe idonea a garantire alle suddette attività la qualificazione di attività agricole per connessione.
Orbene, affinché l’impresa agraria possa riuscire ad assolvere tutte le funzioni che l’ordinamento giuridico sembrerebbe assegnare a quest’ultima, appare necessario che la stessa possa disporre di un capitale monetario adeguato teso a sostenere l’avviamento e il mantenimento delle proprie svariate attività[45] ed, in tal senso, il microcredito, in quanto forma di intervento sul tessuto socio-economico, non basato su garanzie patrimoniali ma caratterizzato dalla presenza di una garanzia immateriale, la fiducia, potrebbe rappresentare lo strumento idoneo a procurare la disponibilità economico-finanziaria necessaria.
1.4. Il microcredito quale strumento privilegiato di accesso al credito per la impresa agricola multifunzionale
Senza alcuna ambizione di propugnare soluzioni conclusive, le considerazioni sopra esposte potrebbero, forse, persuadere sulla necessità di trovare per l’impresa agraria uno strumento creditizio il quale possa essere maggiormente rispondente alle sue peculiari caratteristiche. Quest'ultimo ben potrebbe essere identificato nel microcredito.
È palese che le considerevoli difficoltà sopportate dalla stessa impresa agraria nell’accedere a forme di finanziamento, non le permettono, soventemente, di assolvere le innumerevoli funzioni che, nel corso del tempo, sembrerebbero esserle state assegnate, con conseguente violazione anche di quanto statuito dalla nostra Carta Costituzionale.
Ed, infatti, da quanto espressamente statuito nell’art. 47, secondo cui “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito”, non può che trarsi la logica considerazione che l’ordinamento tenda a propugnare una vera e propria politica del credito, la quale, però, non potrebbe considerarsi realizzata nel collegamento con le sole aspirazioni economiche. In particolare, al fine di trovare effettiva concretizzazione, è necessario, infatti, che la parte economica sia funzionalizzata dai valori di solidarietà politica, economica e sociale, di pieno sviluppo della persona per come stigmatizzati negli artt. 2 e 3 della Costituzione.
È solamente nella perfetta compenetrazione tra la progressione economica e la promozione del pieno sviluppo della persona umana che si deve rinvenire la più profonda ragione giustificativa dell’art. 47, la quale, invero, ben potrebbe trovare nell’istituto del microcredito una sua concreta applicazione.
Ed, invero, se per un verso, differentemente da quanto avvenuto nei paesi in via di sviluppo, il microcredito è nato, in Europa, al fine di sopperire alle carenze nell’erogazione del credito del sistema creditizio tradizionale, per altro verso, la sua qualificazione alla stregua di “norma di chiusura”, potrebbe rischiare di far considerare quest’ultimo come uno strumento residuale, circostanza che, tra l’altro, è possibile rinvenire dallo scarso panorama di pronunce giurisprudenziali e contributi dottrinali esistenti in materia. D’altronde, la sproporzione tra gli elevati costi di gestione delle operazioni rispetto al guadagno introitabile dalle banche nonché la rischiosità dell’erogazione a soggetti potenzialmente non solvibili, rendono il microcredito uno strumento poco appetibile per gli istituti di crediti e scarsamente, da questi ultimi, concedibile.
Al contempo, dal quadro normativo esistente, emerge inequivocabilmente che la impresa agraria tende a perseguire accanto alla, seppur preminente, funzione alimentare anche ulteriori e fondamentali funzioni. È evidente che l’impresa agricola multiservizi, fortemente voluta a livello comunitario[46], è apprezzata, non come un insieme di attività diverse ed autonome, secondo una logica puramente reddituale-quantitativa[47], bensì in virtù del perseguimento di finalità diverse dalla produzione di beni, dei mezzi e dell’attività aziendali[48], secondo un indirizzo che colora l’impresa di una funzione più complessa e ne tratteggia i contorni, non più semplicemente in termini agrari, ma in quelli agro-ambientali[49].
In tale direzione, il profilo teleologico del microcredito, quale forma di finanza etica, in cui, ai fini della erogazione, ci si avvale non solo di standard economici, bensì di principi morali e sociali, fa di esso uno degli strumenti più idonei all’avviamento e allo sviluppo delle nuove attività agrarie indirizzate, sempre più, all’esercizio di attività connotate da scopi sociali di solidarietà.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non sembrerebbe avventato ritenere che la simultanea valorizzazione dei profili assiologici e funzionali dell’impresa agraria e del microcredito, potrebbe garantire ad entrambi lo sviluppo delle proprie insite potenzialità.
