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Pubbl. Sab, 9 Mag 2020

Apertura bar e ristoranti: il TAR annulla l´ordinanza della Regione Calabria

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Editoriale a cura di



Il TAR Calabria accoglie il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e annulla l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37, nella parte in cui dispone che è consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all´aperto.


Come noto, a seguito dell’ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020 (allegata), in Calabria - unica regione a permetterlo nella cd. "Fase 2" della lotta al COVID-19 - era stata consentita «la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto».

Da questo provvedimento è scaturito un acceso dibattito pubblico, che ha visto contrapposti esponenti della Regione a quelli Governo. La Presidenza del Consiglio, con ricorso notificato a mezzo PEC e depositato il 4 maggio 2020, ha impugnato il provvedimento per la ritenuta violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, e del successivo d.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con la pronuncia allegata, ha ritenuto fondato il ricorso del Governo e, con sentenza breve, lo ha accolto, annullando l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37, nella parte in cui, al suo punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, è «consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto».

Di rilievo il seguente passaggio della sentenza, che si riporta per intero:

È fondato, nei limiti di seguito specificati, anche il secondo motivo di ricorso.
Invero, l’ordinanza regionale motiva la nuova deroga alla sospensione dell’attività di ristorazione, mediante l’autorizzazione al servizio al tavolo, con il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus COVID-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell’epidemia.
È però ormai fatto notorio che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione Calabria, ma anche da altri elementi, quali l’efficienza e capacità di risposta del sistema sanitario regionale, nonché l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate (si pensi, in proposito, alla diminuzione delle limitazioni alla circolazione extraregionale).
Non a caso, le restrizioni dovute alla necessità di contenere l’epidemia sono state adottate, e vengono in questa seconda fase rimosse, gradualmente, in modo che si possa misurare, di volta in volta, la curvatura assunta dall’epidemia in conseguenza delle variazioni nella misura delle interazioni sociali.
Un tale modus operandi appare senza dubbio coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria quale quello in atto, dovuta alla circolazione di un virus, sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità scientifica.


Note e riferimenti bibliografici