ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Lun, 13 Lug 2020

La disciplina legislativa dei rapporti di lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata

Modifica pagina

Raffaella Tetta
Laurea in GiurisprudenzaUniversità degli Studi di Siena



La disciplina dei rapporti di lavoro nelle aziende confiscate e sequestrate alle organizzazioni criminali, introdotta con il D. Lgs 72/2018, in attuazione dell´art. 34 della L. 161/2017 di riforma al codice antimafia, ha il merito di aver introdotto misure volte a tutelare i lavoratori impiegati nelle predette aziende, nei limiti delle risorse stanziate, al fine di facilitare la prosecuzione delle attività, di far emergere il lavoro irregolare e di contrastare l´intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro.


ENG The discipline of employment relationships in companies confiscated and seized from criminal organizations, introduced whith Legislative Decree 72/2018, in implementation of art. 34 of Low 161/2017 reforming the anti-mafia code, that has the value for introducing measures for pretecting the workes employed in the aforementioned companies, within the limits of the resources allocated, in order to facilitate the continuation of their activities, to bring aut the work irregualr and to counter illicit brokering and the exploitation of work.

Sommario: 1. Premessa; 2. Le principali novità introdotte dal decreto attuativo n. 72/2018; 2.1. Il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; 2.2. Il sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2.3. Le Misure di sostegno alle imprese; 2.4. La regolarità contributiva e la non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori; 2.5. Le comunicazioni, le richieste di informazioni e  le disposizioni finanziarie; 3. Conclusioni.

1. Premessa.

Come noto, il codice antimafia è stato introdotto con il Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n.159 al fine di operare non solo un raccordo delle norme antimafia sparse in diverse leggi di natura penale, processuale ed amministrativa, ma anche con lo scopo di creare un coordinamento con la nuova disciplina dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4[1].

Il suddetto codice, in particolare, raccoglie anche tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione (personale e patrimoniale) anche per sopperire alla carenza legislativa del contrasto alle organizzazioni criminali che immettono denaro sporco nel tessuto economico legale mediante determinati meccanismi. Più nello specifico, le mafie utilizzano lo strumento delle imprese fittizie, società inesistenti, per reinvestire ingenti capitali realizzati attraverso le attività illecite, quali lo spaccio di stupefacenti, il traffico di armi, la tratta di esseri umani, il contrabbando, il gioco d'azzardo e il peculato. Non solo, l'usura e l'estorsione rientrano nel novero dei crimini predatori maggiormente commessi dalle organizzazioni criminali per inserirsi nel giro degli affari legali, in particolare in quelli finanziari. Si pensi, a titolo esemplificativo, sia all'estorsione usata dai gruppi criminali nei confronti delle imprese, al fine di facilitarne la penetrazione nel mercato legale, e sia all'usura utilizzata dalle organizzazioni criminali come forma di prestito di denaro a tassi di interesse molto alti da offrire agli imprenditori che versano in difficoltà economiche e finanziare una serie di beni e servizi illegali.

Ci troviamo quindi di fronte a società ben strutturate, che realizzano importanti ricavi (illeciti) e accumulano patrimoni molto ingenti per volume di affari e per numero di dipendenti in esse impiegati. Questo patrimonio, una volta individuato, viene prima aggredito e poi acquisito a quello dello Stato attraverso lo strumento del sequestro e della confisca.Tuttavia, l'emersione alla legalità di queste aziende è pagata, in primis, dai dipendenti che spesso perdono il proprio posto di lavoro, ma più in generale è la gestione dell’impresa, nella fase giudiziaria, ad incontrare gravi difficoltà nel perseguire l’attività imprenditoriale.Questo perché l’applicazione della misura di prevenzione provoca allarme dei clienti, che tentano di convogliare altrove le commesse; dei fornitori, che cercano di reclamare e riscuotere immediatamente il saldo dei crediti vantati verso l’impresa; delle banche, che revocano le linee di credito all’azienda, negandone di nuove[2]

In questo quadro, si innesta la riforma del suddetto codice mediante la Legge 161/2017 che chiude un ciclo normativo iniziato nel 2012 con la proposta di legge di iniziativa popolare “Io Riattivo il Lavoro". Tale proposta, elaborata dal comitato promotore, composto dalla CGIL, Arci, Avviso Pubblico, Acli, Centro studi Pio La Torre, Libera Coop e SOS Impresa, si componeva di 10 articoli contenenti “le misure per favorire l’emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.[3]

Il fine di questa iniziativa era quello di sensibilizzare le istituzioni affinché, attraverso adeguate riforme, si potesse concretizzare e rendere più esigibile la previsione normativa della Legge 109/1996, che aveva recepito gli indirizzi della Legge Rognoni-La Torre sulle confische e sul riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati alle mafie.[4].

Pertanto, il riformato codice Antimafia, raccogliendo queste esigenze particolarmente avvertite, introduce, con il decreto attuativo 72/2018, una disciplina specifica volta a tutelare i lavoratori che a seguito del sequestro o della confisca dell’impresa mafiosa perdono il proprio posto di lavoro.

La riforma del codice antimafia del 2017 rappresenta così un passo in avanti nella lotta del contrasto alle mafie, poiché da un lato consente di ricollocare nel circuito legale i beni e patrimoni confiscati alla criminalità organizzata, consegnandoli alla società civile e dall'altro lato appresta tutele, in presenza di determinate condizioni, a quei lavoratori che in esse sono impiegate. 

Questo elaborato si propone di fornire un quadro analitico dell'articolato normativo che il decreto attuativo 72/2018 disciplina.

2. Le principali novità introdotte

Fatte le dovute premesse, giova rilevare che il compendio normativo sulle tutele dei lavoratori impiegati nelle imprese sequestrate e confiscate alle organizzazioni criminali, lo si deve al meccanismo della delega al Governo da parte del Legislatore, ex art. 34 della Legge 161/2017[5].

Dalla rubrica della novella legislativa si evince che il fine a cui tende il Legislatore è quello di garantire il livello occupazionale di chi presta l’attività lavorativa nelle suddette imprese, ed in particolare, creare una rete di ammortizzatori sociali che consentano il reimpiego dei predetti lavoratori. A ben guardare, come si vedrà più da vicino nel prosieguo di questa analisi, il fine ultimo a cui tende la disposizione normativa è quello di pervenire ad una tutela rafforzata del lavoratore che si traduca anche in una regolarizzazione lavorativa e previdenziale.

Il quest'ottica ricostruttiva, il decreto legislativo 72/2018 introduce un articolato di 7 disposizioni che affrontano i vari aspetti che interessano più da vicino la materia lavoristica.

Prima di passare all'analisi delle singole norme, si delinea un breve excursus dell'impianto normatino contenuto del decreto in esame: nei primi due articoli, sono disciplinati gli strumenti di sostegno al reddito del lavoratore rispettivamente nel caso in cui il rapporto sia in costanza di lavoro o, invece, se tale rapporto sia cessato; il terzo riguarda le misure di sostegno alle imprese; il quarto afferisce il documento unico della regolarità contributiva; il quinto articolo è dedicato alla non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori; mentre il sesto riguarda il come si possono ottenere i benefici previsti dai primi tre articoli del decreto in analisi; infine, il settimo comma indica le coperture finanziarie. [6].

Di seguito l’esame delle singole norme introdotte.

2.1 Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Come poc’anzi accennato, l'art. 1 del decreto legislativo 72/2018 introduce, per i lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate in costanza di rapporto di lavoro, un particolare trattamento di sostegno al reddito, equiparato al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con riferimento alla norma de qua, si evidenziano alcuni preliminari elementi che connotano questa fattispecie.

Innanzitutto, la disposizione precisa che il trattamento di cui si discorre è riconosciuto qualora non sia possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali disciplinati dal D.Lgs. 148/2015 a causa del superamento dei limiti oggettivi stabiliti dalla relativa disciplina[7] o per difetto delle condizioni di applicabilità della stessa[8]. Pertanto, in presenza di queste condizioni, si riconosce il trattamento di integrazione salariale per la durata massima e complessiva di 12 mesi, per il triennio 2018-2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, ai dipendenti di aziende sequestrate o confiscate sottoposte all'amministrazione giudiziaria per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’art. 41 del decreto legislativo n.159 del 2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione.

Inoltre, come si evince dalla norma in esame, il Legislatore predispone una procedura attraverso cui concedere il beneficio, indicando anche gli organi a questo deputati. Infatti, questo trattamento è disposto in via provvisoria dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, il quale può fare questa richiesta solo dopo che il programma di prosecuzione e di ripresa dall'attività, a norma dell'art. 41, D.lgs 6 settembre 2011, n.159/2011, sia stato autorizzato dal Tribunale. Tuttavia, qualora l'amministratore giudiziario non reitera la richiesta del beneficio dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'art. 41, comma 1-sexies, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il trattamento di cui si discorre, cessa di essere corrisposto.

Per di più, il Legislatore consente all’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata[9] (di qui in avanti, per motivi di brevità, Agenzia Nazionale) di richiedere, per le imprese poste sotto la sua gestione, il trattamento in commento, previo nulla osta da parte del giudice delegato, ai sensi dell'art. 44, II comma, d.lgs n.159/12011. Il nulla osta può avere ad oggetto gli atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei terzi, il compimento di operazioni volte a contrarre mutui, a stipulare transazioni e compromessi, ad acquistare immobili, a concedere ipoteche oppure a garantire una fideiussione .[10].

Il secondo capoverso del primo comma del predetto articolo, riconosce a questi lavoratori, per il periodo di riduzione e sospensione dell'orario di lavoro, non solo un trattamento analogo a quello straordinario di integrazione salariale, ma anche la contribuzione figurativa calcolata sulla base della retribuzione globale a cui è riferita l'integrazione  salariale. 

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono a carico della gestione o del fondo di competenza, che le versa al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. Giova, d'altra parte rilevare che, detta contribuzione, consente di far sì che, i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, possano essere riconosciuti ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia[11].

Il terzo capoverso prevede che l'amministratore giudiziario debba specificare i nominativi dei lavoratori per i quali si chiede il riconoscimento del trattamento. Questa specifica, si coordina e si giustifica proprio in virtù dei successivi commi che declinano i casi in cui tale beneficio si estende e quelli in cui si esclude.

Infatti, la misura viene estesa anche ai lavoratori dipendenti per i quali il precedente datore di lavoro non abbia adempiuto in tutto o in parte  agli obblighi in materia di lavoro e agli obblighi previdenziali. Sul punto, si evidenzia che può ben verificarsi quella situazione in cui "il precedete datore di lavoro abbia rispettato siffatti obblighi per alcuni lavoratori e per altri no".

Tuttavia, anche ove questa violazione ricorra, non sempre il lavoratore può usufruire di questo trattamento, dal momento che il legislatore indica ulteriori condizioni di esclusione. Pertanto, ai sensi di quanto disposto dal V comma, al beneficio in analisi non possono accedere:

a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis, I comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;

b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;

c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione  l'azienda prima del sequestro, quando erano in mano ad organizzazione mafiosa, e fino all’esecuzione di esso.

Quindi, quando le predette condizioni vengono successivamente accertate o nel momento in cui le stesse si realizzano, il trattamento cessa di essere corrisposto ed è revocato con effetto retroattivo.

Risulta evidente quindi il motivo per cui l'amministratore giudiziario debba indicare espressamente i beneficiari di  siffatte misure, proprio perché si potrebbero verificare le situazioni sin qui esaminate[12].

Infine, il VII comma, stabilisce che le modalità applicative del presente decreto trovano definizione nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato il 1° gennaio 2019, n.1, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia. Questa disposizione si coniuga con la norma di cui all'art. 7 del decreto in esame, ragion per cui si rimanda  la trattazione al paragrafo 2.5.

2.2. Sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La trama normativa continua con l'art. 2 che riconosce una indennità mensile, per 4 mesi, a quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto dall’amministratore giudiziario o dall’Agenzia Nazionale.

Infatti, l'art. 2, I comma, I capoverso, stabilisce che per poter chiedere il beneficio di cui si discorre, per il triennio 2018-2020, occorre:

1) versare nelle stesse condizioni aziendali viste nella disposizione precedente;

2) che il rapporto di lavoro sia stato risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia Nazionale, in base a quanto disposto dal programma approvato a norma dell'art. 41 del codice antimafia;

3) che i lavoratori non abbiano i requisiti di anzianità contributiva e lavorativa per accedere al trattamento NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego il beneficio).

Questo beneficio è concesso dall’Inps, su proposta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia Nazionale, previa autorizzazione scritta del giudice delegato.

Si tratta di una misura priva di copertura configurativa, il cui importo è pari alla metà di quello massimo mensile della NASpI di cui all'art. 4, II comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22 [13].

Appare chiaro come la ratio di questa disposizione sia quella di tutelare quei lavoratori che non possono accedere alla NASpI, includendoli tra i beneficiari di questa misura, nel limite specifico di spesa stabilito dall’art. 7, II comma, del decreto in esame.

Questa indennità, inoltre, è riconosciuta anche ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150. Si tratta di quei soggetti "privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego".

Tuttavia, anche in ordine al riconoscimento di tale beneficio, si applicano talune condizioni ostative di cui al quinto comma, della disposizione precedente, che abbiamo già avuto modo di analizzare. Pertanto, questa indennità non può essere richiesta dai soggetti di cui all’art. 1, V comma, del decreto in commento e, qualora le suddette condizioni siano successivamente accertate, l'indennità cesserebbe di esistere con effetto retroattivo.

2.3. Misure di sostegno alle imprese.

L'articolo 3 del decreto legislativo in commento, modificando i commi 195 e 196 dell'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (stabilità 2016), amplia sia il novero dei reati per i quali ricorrono il sequestro e la confisca e sia l’importo dei finanziamenti agevolati e delle garanzie per le operazioni finanziarie in favore di alcune categorie di imprese, includendo anche quelle che rilevano i complessi aziendali.

In particolare, il comma 195 autorizza la spesa di 10 milioni di euro "al fine di garantire alle aziende confiscate e sequestrate alla criminalità organizzata la continuità del credito bancario, l’accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e gli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli di occupazione, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare". La modifica apportata è intervenuta estendendo l’applicabilità della disposizione, rispetto ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche a quei procedimenti penali afferenti i delitti previsti da altre disposizioni legislative. Pertanto, l'operatività si estende all'art. 240-bis c.p. [14] che disciplina la confisca speciale dei beni, del denaro o altre utilità ricavati dalla commissione dei delitti indicati da tale articolo; al Testo Unico in materia di disciplina di stupefacenti che disciplina un'ipotesi particolare di confisca per la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope[15]; al Testo Unico in materia doganale in cui si prevede la destinazione dei beni sequestrati e confiscati a seguito delle operazioni anticontrabbando[16].

Inoltre, come poc’anzi accennato, la disposizione amplia, sul piano soggettivo, "il novero delle imprese che possono usufruire di queste risorse includendo anche le imprese affittuarie o cessionarie di cui all’articolo 48, comma VIII, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 159 del 2011".

Oltre a ciò, attraverso la modifica dell’art. 1, comma 196, vengono quantificati i finanziamenti agevolati da destinare alle imprese, di qualunque dimensione, ovvero alle imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità’ organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, in un importo non superiore a due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento. [17].

2.4. La regolarità contributiva e la non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori

Continuando la disamina normativa, gli 4 e 5 del decreto in commento introducono una sorta di sanatoria contributiva per gli organi giudiziari che gestiscono queste imprese.

Piu nello specifico, la novella di cui all’art. 4 dispone che per la verifica della regolarità contributiva non rilevano, alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui al D.Lgs n.159/2011, per le suddette imprese, gli inadempimenti del precedente datore di lavoro. Pertanto, la verifica della regolarità contributiva avviene solo in relazione al periodo successivo alla data di approvazione  del programma predetto.

La ratio di questa disposizione, com’è evincibile dal suo tenore letterale, è quella di evitare che situazioni di irregolarità contributiva pregresse, non ascrivibili all'amministratore giudiziario e all’Agenzia Nazionale, possano nuocere la prosecuzione delle attività di impresa creando una serie di problemi, ad esempio, l’impossibilità di partecipare ad una gara d’appalto[18].

Alle stesse finalità risponde il successivo art. 5 il quale stabilisce che all’amministratore giudiziario e l’Agenzia Nazionale, non sono opponibili le sanzioni afferenti gli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale secondo quando previsto dal D.Lgs 23 aprile 2004, n. 124 e della Legge 24.11.1981 n.689. Questo perché si vuole evitare che, condotte illecite connesse ai precedenti datori di lavoro, vengano attribuite agli organi indicati dal Legislatore a gestire queste imprese.

2.5. Comunicazioni e richieste di informazioni e disposizioni finanziarie.

Infine, a chiusura di questa disamina, si analizzano le  ultime due disposizioni ex artt. 6 e 7,  attinenti ad un aspetto più procedurale della rete di ammortizzarori sociali introdotta dal decreto in esame.

Infatti, dall'analisi di queste disposizioni si evince che il Legislatore crea una rete di cooperazione e di controllo tra le Autorità competenti al fine di concedere i benefici di sostegno al reddito di cui agli artt. 1, 2 e 3, D.lgs 72/2018.

In particolare, l’art 6 stabilisce che l’Autorità amministrativa procedente, una volta ricevuta l’istanza avente ad oggetto la richiesta di sostegno da parte dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, ne dà comunicazione all’Inps e al Prefetto competente per il territorio e per l’attuazione del controllo sindacale. Inoltre, in caso di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, fattispecie incriminatrice che riguarda il reato di caporalato di cui all’art. 603-bis c.p., la comunicazione è inviata presso la Rete del lavoro agricolo di qualità[19] istituita presso l'Inps.

Al secondo comma è altresì prevista la collaborazione tra l’autorità amministrativa procedente, l’amministratore giudiziario e l’Agenzia Nazionale al fine dello scambio di informazioni e documenti.

Al III comma, l’art. 6 prevede una apposita copertura finanziaria precisando che, per l'attuazione del presente articolo sono disponibili le "risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza pubblica".

L’art. 7, infine, contiene le disposizioni finanziarie. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse, la disposizione, da un lato stabilisce, al I comma, che le risorse sono destinate a coprire il triennio 2018-2020 ed indica anche dove reperirle. Infatti, specifica che a tale onere si provveda mediante il Fondo sociale per l'occupazione e formazione, sito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui confluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione[20].

Dall’altro lato, dispone altresì al II comma che, le predette risorse sono concesse, tenendo conto dei limiti finanziari stabiliti nel successivo II comma e  in  base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande

Il comma secondo dell’art.7, rimanda ad un successivo decreto attuativo sia per quanto riguarda alle modalità di riparto delle risorse finanziarie in ordine alla tipologia delle misure previste da questa normativa e sia la procedura che si deve osservare per concedere le menzionate misure. Più precisamente, si tratta di decreti interministeriali adottati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze:

- Decreto interministeriale n. 1 del 10 gennaio 2019 con cui sono state definite le modalità applicative. Di seguito, si riportano gli elementi aggiuntivi che il decreto interministeriale prevede rispetto D.Lgs. 72/2018. 

In particolare l'art. 4 specifica che l'amministratore giudiziario e l'Agenzia Nazionale hanno l'obbligo di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nall'atto di presentazione dell'istanza, che i lavoratori destinatatri del beneficio non rientrano tra le cause di esclusione di cui all'art. 3 del decreto interministeriale, il quale riprende le medesime cause ostative di cui al'art. 1, V comma del suddetto decreto legislativo. Conseguentemente, se successivamente insorgono le predette cause, sempre l'amministratore giudiziario e l'Agenzia Nazionale, ne danno comunicazione al Ministero del lavoro affinchè ne disponga la revoca.

L'art. 6 specifica che l'amministratore giudiziario e l'Agenzia Nazionale quando indicano i nomi di quei lavoratori  destistinatari del beneficio, si assumono la responsabilità nel momento in cui escludono l'operatività delle cause di esclusione descritte dall'art.3 del decreto interministeriale. Inoltre, questi organi devono presentare un'istanza, entro un congruo temine, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la quale ne dà tempestiva comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. L'accordo sottoscritto all'esito del confronto sinadacale deve essere trasmesso dal Prefetto competente per territorio alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro. Il trattamento, all'esito dell'istruttoria, è concesso con il decreto del direttore degli ammortizzatori sociali, pubblicato sul sito istituzionale del ministero.

- Decreto interministeriale n. 2 del 29 marzo 2019 disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie a sostegno delle misure introdotte dal decreto legislativo in analisi stabilendo i limiti di spesa;

Circolare n. 10 del 6 maggio 2019 reca le indicazioni operative per il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate in amministrazione giudiziaria[21].

Il quarto comma dell’articolo 7 del decreto legislativo 72/2018 prevede una deroga alla disciplina di sostegno alle imprese stabilendo che “ le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura prevista dall’articolo 3, per la quale si provvede a valere sulle risorse finanziarie già stanziate ai sensi  dell’articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come incrementate dall’articolo 1, comma 612, della  legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Pertanto, dal punto di vista delle coperture finanziarie, si evidenzia dunque una differenza tra le misure di sostegno alle imprese e quelle indirizzate ai lavoratori.   

3. Conclusioni.

In conclusione, si può affermare che la legislazione esaminata è il risultato dall'interazione tra il diritto del lavoro e la disciplina antimafia, al fine di contrastare quelle logiche di investimento tipiche delle economie criminali e il nocumento che l'azienda mafiosa provoca alla società economica e civile.

Le organizzazioni criminali costruiscono il loro impero economico puntando ad "investire" cospicue somme di denaro, nelle aziende e/o nelle società che operano sul mercato. Questo modus operandi trae ragione in primis nella massimizzazione e nel riciclo del profitto ricavato dalle attività illecite e, in secondo luogo, nell'acquisizione del potere attraverso il  controllo del  territorio che si fonda sul consenso sociale tramite la creazione di posti di lavoro.

Il Legislatore per far fronte alle criticità che emergono a seguito del sequesto o della confisca delle suddette imprese,  interviene con il decreto attuativo 72/2018 che introduce una disciplina che si prefigge la soluzione di queste problematiche favorendo l’accesso all’integrazione salariale e più in generale  a sostere il reddito di quei lavoratori che soddisfano i requisiti ex artt. 1, 2 e 3 della novella legislativa analizzata, prestando particolare attenzione alle cause ostative introdotte all'art.1 V comma. 

A parere di chi scrive, l'efficacia concreta di queste misure dipende molto dalla celerità con cui il beneficio viene corrisposto sia alle imprese sequestrate e confiscate e sia ai loro dipendenti. Tuttavia,  per tracciare un bilancio, in particolar modo sulle ricadute occupazionali, occorrerà attendere i primi risultati concreti dei decreti analizzati (interministeriali e il decreto attuativo 72/2018).


Note e riferimenti bibliografici

[1] Così nella relazione illustrativa di commento al codice delle leggi antimafia consultabile nel seguente sito: https://www.giustizia.it/

[2] Si consenta al riguardo il rinvio al sito https://www.camera.it/, Atto Camera 1138 , nella sezione dedicata al servizio studi del 30 ottobre 2013.

[3] Sul punto: https://www.rassegna.it.

[4] Vittoria Ziviello, Tutela dei lavoratori nelle imprese sequestrate e confiscate, in Ius in itinere, 1/2019, ISSNN 2611-3902.

[5]Modifiche  al  codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle  norme  di attuazione, di   coordinamento  e transitorie del codice di  procedura  penale  e altre  disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende  sequestrate e confiscate”. https://www.gazzettaufficiale.it/

[6]Tullio D'Elisiis Antonio,Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate, ex art. 34 Legge n. 161/2017, in Diritto.it, 6/2018, ISSN 1127-8579.

[7] Così l'art. 24, I comma, del D.L. 148/2015, dispone che "Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 5". Al secondo comma precisa che "Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita’ produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile".

[8] Ad esempio quando la disciplina della contribuzioni salariali ordinarie non può essere applicata poichè si applica alle: “a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività’ lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività’ di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà’ pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività’ di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività’ di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività’ di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività’ di escavazione”.

[9] Art. 1, IV comma, D.Lgs n.72/2018 secondo cui: "L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011”.

[10] Art. 40, III comma, decreto legislativo 159/2011, in base al quale "L’amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato".

[11] Così  l’art. 6, I comma, del decreto legislativo n.148/2015.

[12] Tullio D'Elisiis Antonio, Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate, cit.

[13] Secondo cui: “Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è’ pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità’ e’ pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può’ in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente".

[14] Per cui: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517 ter e 517 quater, nonché dagli articoli 452 quater, 452 octies, primo comma, 493 ter, 512 bis, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, 603 bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1, dell'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".

[15] Così l’art. 85-bis DPR 85-bis 9 ottobre 1990, n. 309  “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240-bis del codice penale".

[16] DPR  23 gennaio 1973,  n. 43, art. 301, comma 5-bis, alla stregua del quale: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 295, secondo comma, si applica l’articolo 240-bis del codice penale".

[17]Tullio D'Elisiis Antonio, Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate, cit..

[18] Tullio D'Elisiis Antonio, Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate, cit.

[19] Tale istituto è previsto e disciplinato all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 11.

[20] Così la seguente disposizione: articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2.

[21] Consultare il sito https://www.lavoro.gov.it