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Pubbl. Mar, 28 Lug 2015

Decreto Giustizia: le novità in materia fallimentare, civile e sul Pct

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Giuseppe Ferlisi
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


Di seguito si propone la disamina delle novità più rilevanti introdotte dal recentissimo "Decreto Giustizia".


Il Decreto Legge del 27 Giugno 2015, n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Giugno 2015 (n. 147), ha introdotto rilvantissime modifiche alle disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

Esponiamo di seguito, e in maniera schematica, le più rilevanti novità.

Procedure concorsuali

- Finanziamenti all'impresa: il debitore, che fa domanda di ammissione al concordato preventivo, potrà continuare a chiedere finanziamenti che saranno inseriti fra i prededucibili, così da poter continuare la propria attività di impresa;

- Offerte concorrenti : con l'art 163 bis si dà la possibilità anche ai terzi di acquisire beni aziendali o l'intera azienda;

- Proposte concorrenti : se il piano del creditore non permette il soddisfacimento di almeno il 25% dei creditori chirografari, gli stessi possono proporre al tribunale accordo alternativo;

-  Sospensione o scioglimento contratti in corso: il debitore, attraverso domanda di concordato, può domandare lo scioglimento dei contratti a cui è vincolato o la sospensione per almeno 60 gg.


Fallimento

- Curatore fallimentare: deve essere provvisto di struttura  e risorse che appaiano adeguate al fine. Viene introdotta la incompatibilità per chi ha svolto per il medesimo debitore il ruolo di commissario giudiziale nell'ambito del concordato preventivo;

- Viene prevista la formazione, ai fini della trasparenza, del Registro Curatori, Commissari Giudiziali e liquidatori giudiziali;

- La liquidazione dell'attivo deve avvenire entro due anni, pena la revoca dell'incarico;

- I processi in pendenza non potranno impedire la chiusura della procedura fallimentare, nella quale il curatore mantiene la legittimazione processuale;

- La vendita dei beni della procedura può essere sottoposta a rateizzazione;

- Ristrutturazione dei debiti: arriva l’ok alla conclusione dell’accordo con il 75% dei creditori finanziari, ove rappresentino almeno la metà dell’indebitamento aziendale e fermo restando il pagamento integrale dei creditori non finanziari.


Espropriazione Forzata

- Revocatoria semplificata : con l'art. 2929-bis c.c. si introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, attraverso la possibilità per il medesimo, che si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione in genere, di iniziare l'esecuzione forzata indipendentemente dall'ottenimento di una sentenza dichiarativa d'inefficacia del trasferimento (cd. revocatoria).
Il Giudice potrà quindi emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore quando ormai, per esempio, l'immobile del debitore sia già stato venduto all'asta. Di fatto viene così introdotta una presunzione in virtù della quale gli atti appena indicati si presume siano stipulati in frode al creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali beni. La nuova disposizione introdotta limita fortemente la difesa di questi ultimi, posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlata, ma solo all'opposizione all'esecuzione con motivi circoscritti all'esistenza del pregiudizio e d alla conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo.
Va tuttavia considerato che per poter opporre al debitore il pignoramento, il creditore deve trascrivere quest'ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi "sospesi" sino al termine dell'anno dalla loro trascrizione.
Infine è da rilevare che, decorso l'anno, il creditore ha pur sempre la possibilità di agire con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: ciò significa che deve prima ottenere la sentenza dichiarativa dell'inefficacia e, soltanto dopo, potrà iniziare le azioni esecutive;

- Nuovo atto di precetto: tra i requisiti per la sua validità deve essere inserito, da parte del creditore, il seguente avviso al debitore: "il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore";

- Operazioni di vendita: vengono rese più rapide e tali da migliorare il valore realizzato, grazie alla gestione prioritaria per via extra giudiziale, alle modalità di determinazione del prezzo di vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi per la pubblicità;

- Ricerca beni pignorabili: il creditore, debitamente autorizzato, può rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, PRA), senza attendere un decreto attuativo da parte del Ministero della Giustizia. Ciò, potrà avvenire nel termine di un anno, scadenza assegnata per l'adozione del decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del sistema;

- Vengono introdotti limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, nonchè concesse rate più lunghe per la conversione del pignoramento;

- Pignoramenti immobiliari:  la documentazione ipocatastale va depositata entro 60 giorni e non più entro i precedenti 120. Cambia inoltre la determinazione del valore dell'immobile pignorato. Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d'uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c'è possibilità di sanare eventuali abusi edilizi e l'importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall'assemblea.  Inoltre, per ciò che concerne la consegna dell'immobile pignorato all'acquirente, questi potrà entrare nel locale anche nel caso debba effettuare versamenti rateali, purchè presenti una fideiussione a garanzia del saldo;

- Portale unificato: quest'ultimo consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell'ambito di un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l'attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale.  
Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Il decreto legge introduce difatti un contributo a carico del creditore procedente, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Il contributo è qantificato in euro cento per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat.
La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest'ultimo deve dichiarare con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo. Tale pubblicità dovrà essere effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, dal creditore procedente.  Ove la pubblicità riguardi beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non potrà essere effettuata fin tanto che non sarà fornita la prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione. 


Processo telematico

Viene attribuito valore legale al deposito con modalità telematica degli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, quando effettuati dal difensore o dai dipendenti pubblici. Resta ferma la facoltatività del processo civile telematico, che diverrà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2017. Attualmente l'obbligo del deposito telematico esclude l'atto di citazione e le comparse di costituzione, salvo che il singolo tribunale abbia disposto tale facoltà con apposito decreto.