Sommario: 1. Il casus decisus – 2. Differenza tra rinuncia all’eredità e rinuncia all’azione di riduzione e rimedi esperibili – 3. La decisione della Corte d’Appello – 4. Conclusioni
1. Il casus decisus
La vicenda sottoposta al vaglio della Corte d’Appello di Brescia riguarda una successione mortis causa apertasi nel 2011.
Con testamento olografo, il de cuius aveva disposto di grandissima parte dei propri beni in favore della moglie, istituita erede, lasciando che, sulla restante esigua parte del suo patrimonio, si aprisse la successione legittima.
All’eredità così devolutagli, uno dei figli dell’ereditando decideva però di rinunciare.
Il di lui creditore, essendo stato pregiudicato dalla rinuncia all’eredità compiuta dal debitore, adiva il Tribunale di Brescia acché, accertato che la rinuncia era avvenuta in suo danno, l’autorizzasse ad accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunciante ai sensi dell’art. 524 c.c., e, successivamente, ad agire in riduzione ai sensi dell’art. 2900 c.c., fino a concorrenza del proprio credito.
A seguito del decesso dell’attore, avvenuto durante la pendenza del procedimento, i suoi eredi riassumevano il processo.
Con sentenza del 14.07.2015, il Tribunale bresciano autorizzava gli eredi dell’attore ad accettare l’eredità del debitore ai sensi dell’art. 524 c.c. e a soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza del loro credito e, a tal fine, disponeva la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’erede testamentaria, eccependo, per quanto qui di interesse, che gli attori non potevano esperire l’azione di riduzione in surrogazione, in quanto essi non avevano specificato tale volontà nell’atto di citazione, limitandosi ad azionare il rimedio di cui all’art. 524 c.c., e che, in ogni caso, la rinuncia all’eredità da parte del legittimario preterito comporta implicita rinuncia anche all’azione di riduzione.
2. Differenza tra rinuncia all’eredità e rinuncia all’azione di riduzione
La rinuncia all’eredità e la rinuncia all’azione di riduzione sono due facoltà che il legittimario può esercitare separatamente l’una dall’altra, anche se la prima racchiude necessariamente in sé anche l’altra – in quanto la rinuncia all’eredità comporta logicamente anche rinuncia all’azione di riduzione (che è una facoltà spettante al legittimario quale erede o, comunque, per conseguire la qualità di erede, quindi incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità) –, mentre la rinuncia all’azione di riduzione[1] non è compatibile con l’avvenuta rinuncia all’eredità[2].
La rinunzia all’eredità[3]:
- è un negozio giuridico unilaterale, perché il titolare del diritto lo dismette senza la partecipazione di altri soggetti, che ha però rilievo bilaterale[4], atteso che produce anche un effetto indiretto nella sfera giuridica altrui (i chiamati in subordine), consistente nell’acquisto del diritto di accettare l’eredità;
- è un negozio inter vivos;
- è un negozio formale, perché la legge richiede ad substantiam il rispetto delle forme di cui all’art. 519 c.c.;
- è un negozio neutro, non essendo né gratuito né oneroso;
- è un negozio a revocabilità limitata, in quanto la revoca è ammissibile solo in presenza delle circostanze di cui all’art. 525 c.c.;
- è un actus legitimus, non tollerando l’apposizione di termini o condizioni;
- è un atto di straordinaria amministrazione;
- non è un negozio personalissimo, atteso che, ai sensi degli artt. 320 e 374 c.c., è ammessa la rinuncia all’eredità per mezzo di legale rappresentante;
- non è un negozio recettizio, in quanto la sua efficacia prescinde dal fatto di essere portato a conoscenza di determinati soggetti[5].
La rinuncia all’azione di riduzione:
- è una vera e propria rinuncia, avente ad oggetto il diritto potestativo[6] del legittimario di agire in riduzione;
- è un negozio a forma libera, potendo esso derivare anche da facta concludentia[7];
- è un negozio irrevocabile[8].
A parte le differenze sopra riportate, è fondamentale avere riguardo agli effetti che conseguono alla rinuncia all’eredità e a quelli della rinuncia all’azione di riduzione: chi rinuncia all’eredità manifesta la volontà di dismettere qualunque diritto ereditario, sia che gli spetti come legittimario, sia come erede legittimo, sia come erede testamentario (ivi incluso, ovviamente, quello di agire in riduzione); chi rinuncia all’azione di riduzione, invece, manifesta la propria volontà di rendere intangibili le situazioni giuridiche venutesi a creare per volontà del de cuius[9], essendo tale actio l’unico mezzo di tutela a disposizione del legittimario che, vedendosi leso nei suoi diritti di riserva, intenda conseguire tutti quelli attribuitigli dal conditor legis[10].
Malgrado gli effetti delle due rinunce siano ictu oculi formalmente diversi, vi è almeno un caso nel quale essi finiscono sostanzialmente per coincidere: si tratta di quello di rinuncia all’eredità da parte del legittimario chiamato solamente come erede e che non sia beneficiario di donazioni o legati e di quella del legittimario pretermesso come erede che, senza aver ricevuto donazioni o legati, rinunci all’azione di riduzione. In entrambi i casi il legittimario, sebbene con modalità differenti, rinuncia di fatto ad ogni diritto che potrebbe spettargli sulla successione a cui è chiamato: nel primo caso rinunciando ad acquistare l’eredità (e quindi anche all’azione di riduzione); nel secondo rinunciando all’unico strumento che la legge gli concede per conseguire quanto spettantegli, id est l’azione di riduzione.
Potendo la rinuncia all’eredità recare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, il legislatore del 1942 ha approntato un rimedio per i creditori il cui debitore l’abbia posta in essere e ciò ha fatto attraverso l’art. 524 c.c., che prevede una «singolare figura d’impugnazione[11]» consistente nella possibilità per il creditore di farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunziante, onde soddisfarsi sui beni ereditari (di sua spettanza) fino alla concorrenza del proprio credito.
La dottrina e la giurisprudenza non hanno mancato di far notare l’imprecisione «della formula legislativa laddove essa fa riferimento all’accettazione dell’eredità da parte dei creditori del rinunciante[12]», atteso che l’azione non comporta una vera e propria accettazione dell’hereditas – tanto che, ad esito della stessa, il titolo di erede non viene conseguito né dal creditore agente né dal debitore rinunciante – ma permette soltanto al creditore che si sia attivato di soddisfarsi esecutivamente sui beni che, in caso di accettazione, sarebbero spettati al suo debitore, fino a concorrenza del suo credito; trattasi in buona sostanza di un’azione meramente strumentale e cautelare[13].
Valga precisare che può dirsi oramai condivisa l’opinione per cui l’actio in parola non è né una revocatoria né una surrogatoria[14].
Dalla prima si distingue per i presupposti – non richiedendo l’art. 524 c.c. l’elemento della frode né la consapevolezza da parte del debitore di pregiudicare le ragioni dei creditori, essendo sufficiente soltanto l’eventus damni in quanto tale[15] – e per gli effetti – l’azione revocatoria tende a far dichiarare inefficace nei confronti del creditore un atto lesivo delle sue ragioni mentre l’azione de qua non rende inefficace la rinuncia ma permette al creditore di soddisfarsi ugualmente sui beni che sarebbero spettati al suo debitore in caso di accettazione dell’eredità –.
Dalla seconda si differenzia sia per il presupposto – non l’inerzia del debitore, come per la surrogatoria, quanto la sua attività, consistente nella dismissione del diritto di accettare – che per il funzionamento – il creditore agente in surrogazione agisce utendo iuribus debotoris mentre quello che agisce ex art. 524 c.c. lo fa iure proprio –[16].
In nuce, presupposti del rimedio di cui all’art. 524 c.c. sono la rinuncia all’eredità da parte del delato e l’eventus damni che ne consegue per il creditore; suo unico effetto, invece, sarà che il creditore potrà soddisfarsi, fino a concorrenza del proprio credito, sui beni che, in caso di accettazione, sarebbero spettati al suo debitore, senza che questi vengano mai acquisiti al patrimonio di quest’ultimo e che lui o il predetto acquistino la qualità di erede[17].
Per la peculiarità del rimedio in commento dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate, e continuano a farlo, sulla sua applicabilità oltre i casi tassativamente previsti dalla disposizione, e.g. alla rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario leso o pretermesso.
Se quanto sopradetto è applicabile in linea generale ai creditori di un soggetto chiamato ad una qualunque eredità, particolare interesse desta quali siano i mezzi di tutela cui possono ricorrere più specificamente i creditori di colui che, rispetto al de cuius, possa vantare il titolo di legittimario.
Il nostro Codice civile, purtroppo, non si occupa in maniera specifica della posizione di costoro, tanto che parte della dottrina[18], dinanzi all’assordante silenzio serbato dal conditor legis, non ha esitato a sostenere che sia per loro esclusa la possibilità di esercitare l’azione di riduzione ai sensi dell’art. 557, non potendo gli stessi essere ricompresi tra gli “aventi causa” cui fa riferimento la disposizione.
La dottrina[19] e la giurisprudenza[20] oggi prevalenti, tuttavia, sono dell’opinione che i creditori personali del legittimario possano esperire l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive dei di lui diritti di riserva.
Resta tuttavia da chiarire a che titolo costoro siano a ciò legittimati.
Una corrente interpretativa[21] sostiene che la legittimazione spetti loro in via diretta e nomine proprio, ai sensi dell’art. 557, c. 1, c.c., quali “aventi causa” del legittimario; altro filone esegetico[22], allo stato prevalente, è invece dell’opinione che costoro non possano essere fatti rientrare fra gli aventi causa del legittimario e che siano legittimati all’azione di riduzione solo ai sensi dell’art. 2900 c.c. – beninteso, ricorrendone tutti i presupposti di legge[23] –.
Sui rimedi esperibili avverso la rinuncia alla sola azione di riduzione, per ragioni di opportunità redazionale, si dirà nel paragrafo seguente.
Operata questa lunga, ma indispensabile, ricostruzione degli istituti e delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali di nostro interesse, possiamo ora passare all’analisi delle decisioni cui è pervenuto il Giudice bresciano.
3. La decisione della Corte d’Appello
Per meglio comprendere le ragioni del decisum della Corte territoriale, occorre muovere da una precisazione circa i reali contorni dei motivi di appello fatti propri dall’erede testamentaria, i quali – pur potendo prima facie parere poco significativi a causa della scarsa articolazione e delle imprecisioni che ne caratterizzano la formulazione – hanno una portata giuridicamente molto maggiore di quello che potrebbe pensarsi.
Eccependo che gli attori non potevano esperire l’azione di riduzione in surrogazione essendosi in primo grado limitati ad esercitare il rimedio ex art. 524 c.c. e che, in ogni caso, l’azione di riduzione era andata perduta a causa della rinuncia all’eredità (rectius, alla sola azione di riduzione, atteso che, nella prospettazione difensiva, il legittimario era preterito e non semplicemente leso e poteva, quindi, rinunciare, al più, all’azione di riduzione), l’appellante intendeva evidentemente significare: a) in primis che, comportando la rinuncia all’eredità implicita rinuncia anche all’azione di riduzione, per recuperare quest’ultima non sarebbe sufficiente il rimedio di cui all’art. 524 c.c. ma servirebbe esperire un’apposita ed ulteriore azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c.; b) lo strumento previsto dall’art. 524 c.c., ove vittoriosamente esperito, non è titolo idoneo anche per il successivo esercizio in via diretta dell’azione di riduzione da parte del creditore, dovendo il medesimo azionarla attraverso l’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c.
Tanto chiarito, lasciando per adesso da parte tutta la diatriba dottrinaria e giurisprudenziale inerente alla possibilità di revocare la rinuncia alla sola azione di riduzione e agli strumenti per conseguire tale risultato[24], va evidenziato come la Corte territoriale abbia pregevolmente governato le disposizioni di legge che regolano la materia sottoposta al suo giudizio[25].
Il Collegio giudicante, infatti, nel ritenere infondate le eccezioni sollevate dalla parte appellante, chiarisce, in maniera condivisibile, che «una volta esperita l’azione ex art. 524 c.c. e divenuta inefficace la rinunzia all’eredità, i creditori possono ben proporre tutte le azioni spettanti al loro debitore con riferimento all’eredità medesima», ivi inclusa l’azione di riduzione, che non va “recuperata” con un’autonoma azione revocatoria.
L’arresto è sotto questo profilo particolarmente pregevole perché, seppur indirettamente, stabilisce che l’azione di riduzione è da considerarsi come un diritto (potestativo) ereditario, nel senso ch’esso viene acquistato dal legittimario a seguito dell’apertura della successione e che nella medesima trova la propria causa[26], non potendo dunque sostenersi che si tratti di un diritto acquisito dal legittimario iure proprio[27]. Se così non fosse, infatti, non sarebbe giuridicamente sensato che la rinuncia all’eredità implichi rinuncia all’azione di riduzione, dovendo questa essere un quid del tutto distinto dalla prima[28], e l’atto con la medesima venisse dismessa dovrebbe essere fatto oggetto di un’apposita ed autonoma azione revocatoria. Tale essendo la natura dell’azione di riduzione, correttamente la Corte d’Appello è giunta alla conclusione per cui «una volta esperita l’azione ex art. 524 c.c. e divenuta inefficace la rinunzia all’eredità, i creditori possono ben proporre tutte le azioni spettanti al loro debitore con riferimento all’eredità medesima».
Il Giudice, benché non direttamente ma riportando testualmente quanto ritenuto da un recente arresto della Corte di Cassazione[29], prende posizione anche relativamente allo strumento attraverso il quale esperire l’azione di riduzione da parte del creditore: egli, ove ciò sia necessario alla tutela dei propri diritti, dovrà esercitare la medesima ai sensi dell’art. 2900 c.c., i.e. attraverso un’azione surrogatoria.
Questa conclusione, però, era tutt’altro che scontata. Secondo un orientamento giurisprudenziale e dottrinale[30] oggi molto nutrito, infatti, laddove il legittimario sia pretermesso e rinunci all’azione di riduzione, valorizzando la coincidenza di effetti tra rinuncia all’eredità e all’azione di riduzione che viene a realizzarsi in un caso come questo, dovrebbe ammettersi l’esperibilità dell’azione di cui all’art. 524 c.c. onde permettere al creditore agente, fino a concorrenza del suo credito, di soddisfarsi sui beni che sarebbero spettati al suo debitore se avesse esperito l’azione di riduzione. Il titulus dell’esercizio dell’azione di riduzione da parte del creditore, quindi, sarebbe da rinvenire non nell’art. 2900 c.c. ma nello stesso art. 524 c.c., malgrado il medesimo sia stato analogicamente applicato per revocare la rinuncia all’azione di riduzione anziché all’eredità.
Aderendo a questa ricostruzione esegetica, potrebbe a mio avviso farsi un ulteriore passo avanti ed ammettersi che, a seguito del vittorioso esercizio dell’impugnazione della rinuncia all’eredità compiuta dal legittimario semplicemente leso, il creditore possa aggredire in executivis direttamente presso terzi non solo i beni ereditari “offerti” al debitore e da lui rinunciati ma anche quelli ch’egli avrebbe eventualmente acquistato esperendo l’azione di riduzione e ciò non surrogandosi a costui nell’esperimento dell’actio medesima ai sensi dell’art. 2900 c.c. bensì in virtù dell’art. 524 c.c., che, permettendogli di soddisfarsi «sui beni ereditari», sarebbe ex se titolo sufficiente per realizzare il proprio credito non solo su quelli che il debitore aveva ricevuto (tramite legati o un’istituzione ereditaria) e a cui ha rinunciato ma anche sull’azione di riduzione – essa stessa, come visto, bene ereditario –, attraverso la surrogazione reale della medesima con le altre res facenti parte dell’asse ereditario in proporzione del credito da tutelare.
4. Conclusioni
Stando a quanto argomentato dalla Corte bresciana nell’arresto in commento, possono desumersi i due seguenti principi di diritto:
a) esperendo vittoriosamente l’azione di cui all’art. 524 c.c., il creditore del legittimario leso rinunciante all’eredità revoca la rinuncia rispetto a tutti i beni ereditari, ivi compresa l’azione di riduzione, senza che, per la medesima, sia necessario esperire un’autonoma azione revocatoria;
b) qualora il creditore, per tutelare il proprio credito, avesse la necessità di esercitare detta azione di riduzione, non potrebbe farlo recta via in virtù del predetto art. 524, ma dovrebbe surrogarsi al debitore ai sensi dell’art. 2900 c.c.
Per il Giudice d’appello, ordunque, non sarebbe condivisibile l’orientamento “evolutivo” proposto da una larga parte della dottrina e della giurisprudenza, ed in questa sede richiamato, in virtù del quale l’azione ex art. 524 c.c. assurgerebbe ex se a titolo idoneo anche all’esercizio diretto dell’azione di riduzione da parte del creditore, il quale risulterebbe allora legittimato ad aggredire presso terzi i beni che sarebbero stati acquistati dal suo debitore ove quest’ultimo avesse personalmente esperito l’azione di riduzione. A tale orientamento, però, tanto per ragioni di economia – non soltanto processuale – che di coerenza sistematica, ritengo di dover aderire, con l’auspicio che il medesimo possa trovare maggiore diffusione in seno alla giurisprudenza.
