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Pubbl. Mar, 14 Apr 2020

Decreto Liquidità: finanziamenti agevolati alle PMI e alle persone fisiche con partita IVA. Come e quando richiederli.

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Matteo Bottino
AvvocatoUniversità degli Studi di Genova



Con il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 il Governo italiano ha previsto la garanzia dello Stato su prestiti in favore delle imprese  fino ad un massimo di 400 miliardi, al fine di garantire la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia. L’Associazione Bancaria Italiana ha prontamente emanato una circolare indirizzata alle filiali per l’attuazione del Decreto, che ha ricevuto l’approvazione da parte dell’Unione Europea.


ENG With the Law Decree 8 April 2020, n. 23 the Italian government has provided for a state guarantee on loans to companies up to a maximum of 400 billion, in order to guarantee the necessary liquidity for companies based in Italy. The Italian Banking Association promptly issued a circular addressed to the branches for the implementation of the Decree.

Sommario: 1. Il Decreto; 2. La garanzia concessa da SACE; 2.1 Le condizioni del finanziamento e della garanzia; 3. Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI (FCG); 3.1 Garanzia “congiunta” Confidi; 3.2 Accesso automatico al Fondo Centrale di Garanzia per importi fino a 25.000; 4. Modalità semplificate di conclusione dei contratti; 5. I danni subiti dall’emergenza COVID-19 e l’autocertificazione; 6. L’approvazione da parte della Unione Europea.

 

1. Il Decreto 

Nella notte del 9 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 8 aprile 2020, n.23 concernente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il Decreto prevede che SACE S.p.A. (facente capo a Cassa Depositi e Prestiti), conceda fino al 31 dicembre 2020, una garanzia in favore degli istituti di credito nel limite di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese[i], ivi compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di Partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia.

Per quanto concerne il Fondo Centrale di Garanzia PMI, con l’art. 13 del “Decreto Liquidità”, viene previsto che fino al 31 dicembre 2020 è derogata la vigente disciplina ordinaria, prevedendo una particolare agevolazione per piccole e medie imprese, nonché persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, danneggiati dall’emergenza COVID-19 per finanziamenti fino a 25.000 euro.

2. La garanzia concessa da SACE

L’art. 1 del DL 23/2020 prevede che SACE conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore degli istituti di credito per finanziamenti erogati in favore delle PMI, che abbiano esaurito il plafond massimo disponibile da parte del Fondo per le PMI.

Le garanzie vengono rilasciate entro la suddetta data per finanziamenti con durata non superiore a 6 anni e con la facoltà per le imprese di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi[ii]. L’impresa richiedente non deve essere in stato di difficoltà secondo la normativa Europea[iii] e non deve essere presente - al 29 febbraio 2020 - tra le esposizioni deteriorate del sistema bancario.

L’importo massimo che può essere richiesto e garantito secondo la norma in commento, è pari al maggior valore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa nel 2019, ovvero il doppio dei costi del personale relativi all’anno 2019, come risultante dai bilanci. La garanzia concessa da SACE varia da un massimo del 90% per imprese con meno di cinquemila dipendenti in Italia e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, diminuito all’80% per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, ed un minimo del 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a cinque miliardi di euro.

2.1 Le condizioni del finanziamento e della garanzia

La garanzia è rilasciata per nuovi finanziamenti, quindi, il soggetto finanziatore deve dimostrare che a seguito del rilascio del finanziamento coperto dalla garanzia, l’ammontare delle esposizioni nei confronti dell’impresa richiedente è superiore rispetto a quella esistente alla data del 9 aprile 2020, giorno di entrata in vigore del decreto.

Sono altresì previste delle commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia, pari allo 0,25%  il primo anno per le PMI e 0,5% per le imprese più grandi (importo che raddoppia per il secondo e terzo anno e quadruplica per il quarto, quinto e sesto anno).

Le commissioni applicate dall’istituto di credito, invece, devono essere limitate al recupero dei costi e, il tasso di interesse applicato, deve essere inferiore al tasso che sarebbe stato applicato per un’operazione analoga, ma priva della garanzia. Tale elemento deve essere attestato e documentato dal rappresentante legale del soggetto erogante.

L’impresa beneficiaria si impegna, infine, a non approvare la distribuzione di dividendi o acquisto di azioni proprie nel corso dell’anno 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Per le imprese con più di 5000 dipendenti e con un ammontare del fatturato superiore a un miliardo e mezzo di euro,, il rilascio della garanzia viene approvata di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’istruttoria di SACE.

Con l’emanazione del decreto di approvazione da parte del MEF, possono essere elevate le percentuali di copertura e previste ulteriori condizioni ed impegni in capo all’impresa beneficiaria.

3. Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI (FCG)

L’art. 13 del Decreto Liquidità, in sostituzione dell’art. 49 del D.L. “Cura Italia”, potenzia il Fondo Centrale di Garanzia, prevedendo una deroga alle disposizioni ordinarie regolanti l’accesso a tale fondo.

In particolare, fino al 31 dicembre 2020, è previsto che la garanzia è concessa a titolo gratuito e per un importo massimo di cinque milioni di euro per ciascuna azienda che abbia un numero di dipendenti inferiore a cinquecento.

La copertura della garanzia viene aumentata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziata con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle operazioni finanziate non può essere superiore – alternativamente – al 25% del fatturato totale nel 2019 dell’impresa richiedente; al doppio della spesa salariale annua del beneficiario sostenuta nel 2019; al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi (per PMI), e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiore a cinquecento. Tale fabbisogno viene attestato con autocertificazione.

La garanzia del Fondo può essere altresì richiesta su finanziamenti già erogati da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, successivamente alla data del 31 gennaio 2020. In tale ipotesi l’istituto di credito deve inviare al Fondo idonea dichiarazione che attesti la riduzione del tasso di interesse applicato per effetto della sopravvenuta garanzia.

Sono ammissibili al FCG inoltre, i finanziamenti richiesti da imprese che alla data di presentazione delle domande abbiano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.”[iv]

Infine, sarà possibile concedere il finanziamento garantito anche nel caso in cui la documentazione antimafia non sia prontamente disponibile tramite la consultazione della banca dati nazionale unica. In tal caso viene inserita una clausola risolutiva espressa, con la quale si opera la risoluzione e conseguente revoca della garanzia e del finanziamento nel caso in cui emergano cause interdittive.

3.1 Garanzia “congiunta” Confidi

Le imprese richiedenti che non abbiano ricavi superiori a tre milioni e duecentomila euro, la garanzia di cui sopra può essere incrementata di un ulteriore 10% - arrivando così ad una copertura del 100% - tramite un’ulteriore garanzia concessa da un Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie.

La garanzia così strutturata può essere rilasciata solo per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto richiedente e quando si tratti di un “nuovo” finanziamento, nel senso che ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore all’ammontare delle esposizioni alla data del 9 aprile 2020, giorno di entrata in vigore del decreto.

3.2 Accesso automatico al Fondo Centrale di Garanzia per importi fino a 25.000

La lettera m) dell’art. 13 D.L. 23/2020, prevede la concessione automatica di una garanzia da parte del FCG alle PMI e a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata.

Per accedere a tale procedura semplificata, i finanziamenti richiesti devono prevedere un periodo di preammortamento minimo di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi. Inoltre, l’importo finanziato non deve essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, così come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data richiesta di garanzia. L’importo non può comunque essere superiore a 25.000 euro.

Per quanto attiene alle condizioni applicate al finanziamento, è previsto che l’istituto di credito debba applicare un tasso di interesse che tenga conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e – comunque – non superiore a determinati parametri[v].

Il rilascio della garanzia, in questo caso, è gratuito (senza che debbano essere versate commissioni come nel caso della garanzia SACE) e senza alcuna valutazione da parte del Fondo di garanzia. La Banca potrà quindi erogare il finanziamento verificando solo i requisiti di cui sopra, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore.

Il finanziamento deve essere “nuovo”, nel senso che ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore all’ammontare delle esposizioni alla data del 9 aprile 2020, giorno di entrata in vigore del decreto. Questo, nella sostanza, significa che le somme finanziate non potranno essere utilizzate per coprire debiti pregressi o altre esposizioni (ad es. un fido).

Il Ministero dello Sviluppo economico ha inoltre comunicato che è stato predisposto un modulo standard da inviare all’istituto di credito, scaricabile dal sito del fondo di garanzia, che si rende disponibile altresì in uno al presente articolo.

4. Modalità semplificate di conclusione dei contratti

Alla luce della emergenza sanitaria in corso – e fino al suo termine, attualmente stabilito nel 31 luglio 2020 – sono state previste modalità semplificate per la conclusione dei contratti.

In particolare si è derogato – per i soli clienti al dettaglio[vi] - alle disposizioni concernenti la sottoscrizione dei contratti bancari, attribuendo l’adempimento della forma scritta prevista a pena di nullità e l’efficacia probatoria fino a querela di falso, del consenso espresso dal cliente tramite posta elettronica non certificata (quindi la classica mail). In tal modo sarà possibile concludere validamente il contratto a distanza, con semplice scambio di email ordinarie con la propria Banca, a condizione che venga allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente e che la documentazione faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo, con garanzia di conservazione che assicuri integrità e immodificabilità della stessa.

5. I danni subiti dall’emergenza COVID-19 e l’autocertificazione

Al fine di richiedere l’accesso alla garanzia prevista dal c.d. Decreto Liquidità, è richiesta l’autocertificazione relativa alla circostanza che l’impresa è stata danneggiata dall’emergenza sanitaria in corso.

Posto che ad esclusione di casi limite, come ad esempio supermercati e farmacie, che certamente non potranno assumere di essere stati danneggiati economicamente dal virus, a parere di chi scrive è molto labile il concetto di “danno subito” che può essere autocertificato.

Orbene si evidenzia come –  a prescindere dalle valutazioni già ampiamente dibattute in merito a ciò che è possibile autocertificare con detta dichiarazione – la certificazione di circostanze “false” è penalmente rilevante e punito con la reclusione fino a due anni[vii], e pertanto, sottoposta al principio fondamentale di tassatività e determinatezza delle fattispecie penalmente rilevanti.

Pare del tutto evidente che, la circostanza per cui si sia subito un danno, sia estremamente soggettiva ed interpretabile, in quanto il legislatore non ha previsto alcun parametro di riferimento. Questa tesi pare ancor più fondata, da una lettura sistematica dei provvedimenti emanati nel corso di questa emergenza sanitaria, in quanto per l’accesso alle agevolazioni sono stati previsti spesso criteri oggettivi, per esempio il calo del fatturato in una determinata misura, rispetto ad un determinato periodo di tempo.

Rimane dunque dubbia la valenza giuridica di tale autocertificazione, soprattutto relativamente ai possibili successivi controlli ed alle eventuali sanzioni penali che dovessero essere comminate.

6. L’approvazione da parte della Unione Europea

Il Decreto Legge è immediatamente entrato in vigore e la Associazione Bancaria Italiana ha provveduto prontamente ad emanare una propria circolare al fine di fornire delucidazioni alle filiali. Al fine di poter erogare i finanziamenti garantiti, si rendeva necessario attendere l’approvazione da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE, il quale attribuisce a tale organo il ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri e la verifica dei progetti e di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti.

L'approvazione da parte delle istituzioni comunitarie non si è fatta attendere, come si apprende dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, nel quale, attraverso un comunicato, è stato evidenziato come "Per ridurre i tempi di attuazione era stata già inviata alla Commissione Ue, ancor prima dell'approvazione del decreto legge, la notifica con la quale era stata richiesta l'autorizzazione ad adottare questi nuove regole di aiuti di stato e che oggi ha ricevuto il tempestivo via libera da Bruxelles.”[viii]

La norme inserite nel c.d. “Decreto Liquidità” sono quindi da oggi pienamente operative.


Note e riferimenti bibliografici
 

[i] Occupare meno di 250 dipendenti e avere un fatturato o totale annuo non superiore a 50 milioni di euro o avere un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, così come definito dalla Raccomandazione della commissione europea n. 2003/361/CE

[ii] Nel periodo di pre-ammortamento l’impresa beneficiaria non è tenuta a versare la quota capitale del finanziamento ricevuto

[iii] COMMISSIONE EUROPEACOMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)

"2.2.Campo di applicazione materiale: nozione di «impresa in difficoltà»

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,51;

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0."

[iv] Vedasi circolare ABI allegata, pagina 7.

[v] Non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%.

[vi] Intesi come i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro e le micro-imprese. Circolare ABI del 09/04/2020 pag. 5 nota 1.

[vii] Art. 483 c.p. richiamato dall’art. Art. 76 d.P.R. n. 445/2000:  “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”.

[viii] Comunicato del 14 aprile 2020 del MISE, "Decreto liquidità: via libera della Commissione Ue a nuove regole per garanzie a imprese e professionisti”, https://www.mise.gov.it