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Pubbl. Ven, 14 Ago 2015

Il processo penale nel mondo: Spagna, Belgio, Francia, Inghilterra, USA e Germania a confronto.

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Ludovica Di Masi


Tante sono le critiche alla giustizia italiana: dall’irragionevole durata del processo al sovraffollamento carcerario, fino ai processi “troppo mediatici”. Si dice che l’erba del vicino sia sempre più verde: è il caso di guardarci intorno e capire se le realtà che ci circondano sono davvero migliori della nostra. Non è mia intenzione trarre conclusioni: seguirà infatti un mero raffronto tra le peculiarità di alcuni sistemi.


Sommario: 1. Introduzione; 2. Il ruolo della vittima; 3. L'accusato e la sua difesa

1. Introduzione

Il sistema spagnolo ha subito negli ultimi anni numerose modifiche, soprattutto dopo l’avvento della Costituzione nel 1978, che permette un rinvio diretto alle Carte internazionali. Ancora è viva, però, la scomoda figura del giudice istruttore ma è stata abrogata la parte dell' articolo del codice di rito che non prevedeva la possibilità di ricusare il giudice dibattimentale che aveva svolto funzioni di giudice istruttore nella medesima causa (a seguito del caso De Cubber, Corte Europe dei Diritti dell'uomo, sentenza del 26 ottobre 1984).  

Anche in Belgio vi è il giudice istruttore, che esercita la funzione investigativa e in Francia il giudice istruttore procede a tutti gli atti di indagine che ritiene utili all’accertamento della verità.

Venendo alla figura del Pubblico Ministero in Spagna (Ministerio Fiscal), occorre precisare che tale figura non appartiene al potere giudiziario, con la conseguenza che non sarà possibile riconoscergli le prerogative costituzionali riconosciute a giudici e magistrati. Da sottolineare è anche la dipendenza del Ministerio Fiscal dal potere esecutivo. Dunque, la presenza del giudice istruttore e la non indipendenza della pubblica accusa negano la possibilità di transitare verso un sistema maggiormente accusatorio.

In Belgio, invece, i membri del Pubblico Ministero sono nominati dal Re su proposta del Ministro della giustizia, sotto la cui autorità esercitano le loro funzioni. Inoltre, è stato fissato, a differenza della Spagna, il principio d’indipendenza del Pubblico Ministero belga, ma il Ministro della giustizia può ordinare l’esercizio dell’azione penale o emanare direttive obbligatorie di politica criminale.

In Germania, il procuratore generale è subordinato al Ministro federale della Giustizia.

Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale in Spagna, è previsto dal codice di rito ma non dalla Costituzione. Il Pubblico Ministero ha l’obbligo di esercitare le azioni penali quando la consideri “procedentes”.

Diversamente in Belgio vige il principio di opportunità dell’azione penale: il procuratore del Re, rifacendosi alle direttive di politica criminale, deve giudicare sull’opportunità dell’azione penale.

In Inghilterra esiste un solo ufficio del Pubblico Ministero meglio noto come Director of Pubblic Prosecution, che dirige e coordina la pubblica accusa. Ma nella maggior parte dei casi la pubblica accusa deve essere preceduta dall’accusa privata (che include anche quella dell’ufficiale di polizia che ha accertato il reato). L’azione penale risulta essere una facoltà, infatti il Director of Pubblic Prosecution formula l’imputazione solo:

1) quando sussista un interesse pubblico alla prosecuzione;
2) quando vi sia la consistenza degli elementi probatori, tale da fondare una “realistic prospect of convinction”.

Negli Stati Uniti d’America, invece, la decisione di esercitare l’azione penale è affidata al prosecutor, una carica fortemente politicizzata, in quanto il reclutamento del pubblic prosecutor avviene mediante nomina presidenziale e previa ratifica del Senato.

2. Il ruolo della vittima

In Belgio la vittima di un delitto o di una contravvenzione può citare direttamente davanti al tribunale colui che ne è ipotizzato come autore. Però, la parte civile è condannata alle spese in caso di non luogo a procedere.

In Spagna, l’azione penale può essere esercitata da ciascun cittadino spagnolo: dalla persona offesa (accusador particolar) o da qualunque cittadino (accusador popular).

Negli USA, invece, conseguenza del principio della separazione delle giurisdizioni è che l’azione civile per il risarcimento del danno non può essere esercitata in sede penale e dunque la persona offesa non può assumere il ruolo di parte nel processo penale. Inoltre , l’offeso non vanta lo “standing”, cioè la legittimazione ad insinuarsi nella causa penale per ottenere il ristoro dell’interesse leso.

In Francia, la vittima di un reato, qualora abbia subito un danno personale e diretto, può adire la giurisdizione penale esercitando l’azione civile. L’esercizio dell’azione civile avviene in via di intervento o in via di azione vera e propria.

In Germania, alla vittima non è riconosciuta la qualità di parte del processo, essendo la medesima considerata quale semplice testimone.

Infine, in Inghilterra, la vittima può esercitare l’azione penale mediante citazione diretta davanti agli organi giurisdizionali, con il deposito di un atto scritto presso il giudice o esponendogli il caso oralmente.

3. L'accusato e la sua difesa

In Inghilterra all’accusato spetta il diritto di avere un difensore di fiducia davanti alla Magistrate’s Court (competente per le fattispecie di minore gravità) e alla Crown Court (competente per le fattispecie più gravi). Nel secondo caso il patrocino deve essere conferito ad un esercente la professione legale mentre nel primo caso il patrocinio può essere conferito anche a persone che non abbiano la qualifica di difensori professionali. L’accusato può beneficiare dell’assistenza giudiziaria totalmente o parzialmente gratuita se il reddito non supera una certa soglia e se la pena che l’accusato rischia è grave.

In Germania, invece, il difensore ha il diritto ad assistere all’interrogatorio dell’imputato condotto dal giudice e si tratta di un vero e proprio obbligo. E’ una facoltà invece nel caso di interrogatorio condotto dal Pubblico Ministero. Infine, il difensore non ha diritto ad assistere all’interrogatorio condotto dalla polizia.

Nel sistema processuale penale francese viene stabilito dal codice di rito (così come modificato dalla L. 15 giugno 2000, n. 516) il diritto ad essere informati come espressione del più generale diritto di difesa. Nella fase dell’inchiesta, però, i diritti di difesa sono molto ridotti in quanto la persona sospettata non viene quasi mai formalmente accusata. Inoltre, in caso di garde à vue (limitazione della libertà personale da parte della PG quando vi siano ragioni plausibili di sospettare che la persona abbia commesso il reato) il difensore non può assistere all’interrogatorio del suo assistito e non conosce il fascicolo processuale. Inoltre, l’accusato avrà diretta conoscenza del fascicolo solo quando è posto in stato d’accusa davanti alla corte di assise, altrimenti il fascicolo è trasmesso solo al suo avvocato.

In Belgio, infine, l’accusato ha diritto ad essere assistito da un difensore. Il giudice non può imporre la rappresentanza qualora l’accusato intenda assumere personalmente la difesa.

Per concludere, nel sistema spagnolo, il soggetto non è assistito da un difensore quando si tratta di “faltas” (reati di minore gravità); mentre negli altri casi, quando cioè si tratti di delitos (reati più gravi), il soggetto deve essere assistito sin dal momento in cui viene elevato l’addebito nei suoi confronti.