ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mar, 31 Mar 2020

Le misure per fronteggiare il coronavirus prevalgono sui diritti fondamentali

Modifica pagina

Editoriale a cura di



La gravità del danno individuale non può condurre a derogare, limitare, comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nell’interesse della collettività, corrispondente ad un interesse nazionale dell’Italia oggi non superabile in alcun modo Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2020, n. 1553


In questa pronuncia, il Consiglio di Stato prende posizione sul rapporto tra le misure di contenimento per fronteggiare il virus covid-19 e i diritti individuali fortemente limitati da quest’ultimi provvedimenti.

Invero, l'appellante ricorreva al Consiglio di Stato per impugnare il decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che aveva rigettato la sospensione dell'efficacia esecutiva dell’ordine quarantena/isolamento domiciliare, impartito dal Sindaco di Corigliano fino al 3 aprile 2020, per “violazione della ordinanza n.12 /2020 del Presidente della Regione Calabria".

L'appellante, infatti, contestava il decreto monocratico del T.A.R. Calabria, poiché non era risultato positivo al virus, non aveva avuto dei contatti con delle persone contagiate ed essendo attualmente impiegato in un settore non bloccato dai provvedimenti, a causa dell'ordine di quarantena non poteva recarsi al lavoro, rischiando così il licenziamento. 

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, invece, che non sussistesse in merito alla gravità e irreparabilità del danno nessun profilo per accogliere l'appello cautelare.

I motivi sono i seguenti:

"A) I provvedimenti, del Sindaco e del Presidente della Regione Calabria, qui impugnati, sono stati adottati in ottemperanza di criteri e disposizioni, anche legislative, nazionali, e negli ambiti di possibile margine per integrazioni territoriali su scala regionale in rapporto alle assai diverse situazioni del contagio e delle sue prospettive, da Regione a Regione;

B) Il provvedimento regionale e il decreto esecutivo del Sindaco di Corigliano sono stati adottati in giorni caratterizzati dal pericolo concreto e imminente di un trasferimento massivo di persone e di contagi, dalle regioni già gravemente interessate dalla pandemia, a quelle del Mezzogiorno, con la conseguenza che gli atti dei Governatori hanno, ragionevolmente, imposto misure anche ulteriormente restrittive quale prevenzione, tanto che, si auspica, la non massiccia diffusione di Covid-19 al Sud possa scontare positivamente l’effetto di tali misure;

C) In tale quadro, per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della persona - dal libero movimento, al lavoro, alla privacy - in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall’Ordinamento, ma) potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche statistiche del periodo;

D) Per queste ragioni, la gravità del danno individuale non può condurre a derogare, limitare, comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nell’interesse della collettività, corrispondente ad un interesse nazionale dell’Italia oggi non superabile in alcun modo;

E) Le conseguenze dannose per l’appellante non hanno poi il carattere della irreversibilità, giacché nelle disposizioni, statali e regionali, adottate e che verranno adottate a ulteriore completamento e integrazione per fronteggiare il “dopo-pandemia”, ci sono misure di tutela del posto di lavoro (oltre alla cassa integrazione), misure di soccorso emergenziale per esigenze alimentari e di prima necessità (non a caso demandate ai Comuni, e dunque anche a quello di Corigliano), tali da mitigare o comunque non rendere irreversibili, anche nel breve periodo, le conseguenze della doverosa stretta applicazione delle norme di restrizione anti-contagio;

F) Il periodo di “quarantena” terminerà, per l’appellante, tra quattro giorni, e sarà possibile, nelle successive sedi di giudizio, volte all’esame dei profili di merito del ricorso, in caso di fondatezza del medesimo, richiedere e documentare, come di regola, un eventuale risarcimento del danno per la mancata retribuzione da lavoro per i giorni coperti dall’ordine di quarantena contestato, salvo che, come è ipotizzabile, detto pregiudizio economico venga riparato dalla normativa di tutela dei lavoratori colpiti dalle generali, e individuali in questo caso, misure di preclusione assoluta;

G) Le considerazioni sopra svolte esimono questo giudice dall’esaminare, nella presente sede di delibazione sommaria, profili di merito delle censure proposte, su cui certamente si soffermeranno in primo e secondo grado i Collegi che decideranno la controversia".

 

Pertanto, come si può dedurre dalla lettura della sentenza in esame, la gravità del danno individuale non può derogare la primaria esigenza di salvaguardia della salute collettiva, bene giuridico ritenuto prevalente rispetto agli altri interessi fondamentali.

 

Link alla sentenza

Segnalazione a cura della dott.ssa Ilaria Taccola del Comitato dei Revisori.