I diritti esercitabili attraverso l´azione surrogatoria. L´azione di riduzione.
Modifica paginaÈ ammissibile l´esercizio in via diretta dell´azione surrogatoria, prevista dall´art. 2900 c.c., nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti. Cass. civ., sez. II, sent. 20/06/19 n. 16623
Sommario: 1. Premessa – 2. I legittimari e la quota di legittima – 3. La tutela dei legittimari: focus sull’azione di riduzione – 3.1 (segue) Soggetti legittimati dal lato attivo: i creditori del legittimario – 3.2 (segue) I recenti sviluppi giurisprudenziali: focus sulla sentenza della Cassazione, Sez. II civile, del 20 giugno 2019, n. 16623 – 4. Conclusioni.
Abstract ITA: Nonostante sia riconosciuta al testatore ampia facoltà di disporre delle proprie sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere, l’ordinamento giuridico italiano riserva una parte del patrimonio di questo al coniuge (o all’unito civile), ai figli e, in mancanza di questi, agli ascendenti. Tali soggetti sono detti legittimari e la quota di eredità loro riservata è detta quota di legittima.
Il legislatore assicura ad essi particolare tutela. Infatti, ai sensi dell'articolo 557 del codice civile, in caso di lesione dei diritti di legittima, essi possono impugnare il testamento, con la cd. “azione di riduzione”. Tuttavia, ci si chiede se detta azione possa essere esperita, in via surrogatoria, dai creditori del legittimario pretermesso rimasto inerte.
Abstract ENG: According to Italian Inheritance Law, even if everyone may dispose of his heritage as he wishes, a portion of it shall be granted to the spouse, children and, in the absence of children, ascendants. These people are defined as “forced heirs” (legittimari) and their minimum statutory share of the estate is defined as “reserved share” (quota di legittima).
Rules on reserved portions may not be circumvented. In fact, in compliance with Article 557 of the Civil Code, if “forced heirs” believe there were omitted or left with a disproportionate share in the will, they can challenge it with a legal action called “azione di riduzione” (abatement legal action). But, can this action be challenged by the heir's creditors?
1. Premessa
Il presente contributo prende spunto dalla sentenza n. 16623 pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione II civile, in data 20 giugno 2019.
In particolare, l’intento è quello di ripercorrere l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale maturato intorno al seguente quesito giuridico: se l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere esercitata, in via surrogatoria, anche dai creditori personali dei legittimari pretermessi che siano rimasti completamente inerti e che, quindi, non hanno manifestato alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti. Come si può intuire, non si tratta di una mera elucubrazione teorica, ma di un problema complesso che presenta rilevanti implicazioni pratiche sia sotto il profilo del diritto sostanziale sia del diritto processuale. Esso, infatti, coinvolge principi fondamentali, quali: la libertà testamentaria, la tutela dei legittimari, la personalità del diritto di accettare l’eredità e la tutela dei creditori. Ne consegue, la necessità di procedere ad un rigoroso inquadramento dogmatico. All’uopo, premessi brevi cenni sui legittimari e sulla successione necessaria, si procederà dapprima alla ricostruzione della disciplina dell’azione di riduzione e dappoi all’esame sistematico degli articoli 524, 557 e 2900 del codice civile. Infine, ci si soffermerà sull’analisi della suddetta pronuncia.
2. I legittimari e la quota di legittima
L’articolo 536 del codice civile vigente, con un’elencazione di carattere tassativo, individua i cosiddetti legittimari, ossia le persone alle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione mortis causa. Essi sono: il coniuge (ovvero l’unito civile)[i], i figli[ii] e – in mancanza di essi o dei loro discendenti – gli ascendenti del de cuius. Come emerge dalla lettura dell’articolo 565 c. c., vi è una coincidenza soggettiva tra legittimari e alcuni dei successibili ex lege. Tuttavia, mentre l’erede legittimo è colui che è chiamato alla successione in mancanza, in tutto o in parte, di un testamento, il legittimario è colui cui l’ordinamento assicura una certa porzione del patrimonio del defunto[iii].
Quanto alla natura giuridica della successione dei legittimari, prevale l’opinione di chi ritiene che non si tratti di un tertium genus rispetto alla successione ab intestato e alla successione testamentaria[iv]. In effetti, ciò sembra essere confermato dall’articolo 457, co. 1, c. c. nella parte in cui prevede che l’eredità si devolve per legge o per testamento, nonché dalla collocazione sistematica degli articoli 536-564 c. c., tra le disposizioni generali sulle successioni.Dunque, in quest’ottica, la successione dei legittimari costituisce una species del genus successione legittima, con la quale condivide la fonte (la legge) ed il fondamento (la tutela della famiglia)[v].La quota che spetta ai legittimari viene comunemente denominata quota di legittima o di riserva o indisponibile. Essa è calcolata, ai sensi dell’articolo 556 c. c., secondo il criterio della riunione fittizia: si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (relictum) e da essa si detraggono i debiti; al valore netto dei beni relitti, risultante dalle predette operazioni, si riuniscono fittiziamente[vi] i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (donatum). Così determinato il patrimonio del de cuius, in ossequio al criterio già noto nel diritto romano giustinianeo, la quota concretamente spettante ai legittimari è stabilita in ragione della qualità, del numero e del concorso degli stessi (cd. criterio della quota mobile)[vii]. Peraltro, ciascun legittimario, salvo che ne sia stato dispensato, deve imputare alla propria quota quanto ha ricevuto dal defunto a titolo di legato o di donazione. Sul punto, ci si soffermerà in prosieguo.
Dunque, date le osservazioni che precedono, si può affermare che la quota di legittima è caratterizzata da evidente elasticità. Essa non ha un valore fisso e predeterminato, a differenza della quota ereditaria, la quale si calcola sul relictum e non anche sul donatum. Allo scopo di evitare errori marchiani, è fondamentale chiarire fin da subito che la quota di legittima è quota ereditaria, ancorché esse si calcolino secondo criteri differenti.
3. La tutela dei legittimari: focus sull’azione di riduzione
La disciplina dei legittimari costituisce, indubbiamente, un limite alla libertà del testatore di disporre delle proprie sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere. Ciò emerge, in particolare, dall’articolo 457, co. 3, c. c., secondo il quale le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge ha riservato ai legittimari (cd. principio di intangibilità della legittima). In tale prospettiva, si suole parlare della successione dei legittimari anche in termini di successione necessaria. Ciò non significa che l’eredità si devolva ipso iure al legittimario, a prescindere dalla volontà del testatore[viii], o che l’acquisto avvenga senza accettazione e senza che possa farsi luogo a rinunzia, bensì che la vicenda successoria non deve pregiudicare le ragioni di costui. Del resto, a differenza di quanto era previsto nel diritto romano, vige oggi il principio generale secondo il quale l’eredità si acquista mediante accettazione (art. 459 c. c.) e, quindi, devono reputarsi eccezionali le ipotesi di cui agli articoli 485, 527 e 586 c. c. A presidio del detto principio di intangibilità della legittima, il legislatore ha apprestato due forme di tutela: l’articolo 549 c. c. – il quale pone il divieto di imporre pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari – e gli articoli 553-564 c. c., in materia di reintegrazione della quota di riserva. Dunque, si rende necessario chiarire in via preliminare il concetto di lesione della legittima. Orbene, tale fattispecie ricorre sia quando il legittimario sia stato pretermesso, avendo il testatore disposto di tutto il suo patrimonio istituendo eredi altri soggetti, sia quando abbia ricevuto una quota ereditaria inferiore alla quota di legittima. Con particolare riferimento alla posizione del legittimario all’apertura della successione (ossia prima dell’eventuale esperimento dell’azione di riduzione), come si è accennato, è prevalente l’opinione di chi sostiene che questi nella prima ipotesi indicata (pretermissione) sia vocato ma non anche delato e che, nella seconda (attribuzione di una quota inferiore a quella di legittima) sia delato solo in quella parte insufficiente riconosciutagli dal testatore[ix]. In effetti, tale ricostruzione sembra confermata dagli articoli 536 c. c. e 551 c. c.
A differenza del codice civile del 1865 (art. 1096 c. c. abr.), il codice vigente distingue, nell’ambito degli strumenti di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, tra l’azione di riduzione in senso stretto, l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte e l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti. Trattasi di azioni autonome sia sotto il profilo concettuale sia sotto il profilo funzionale sia dei soggetti legittimati dal lato passivo. Per quanto concerne l’azione di riduzione in senso stretto, essa ha lo scopo di far accertare l’an e il quantum della lesione, con conseguente dichiarazione di inefficacia, totale o parziale, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre (cd. quota disponibile). Diversamente, l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte consente al legittimario di acquisire materialmente i beni che ne costituiscono oggetto. Evidentemente, essa non è necessaria ove il legittimario sia già in possesso dei beni ovvero la disposizione lesiva sia una disposizione mortis causa a titolo universale. Al di fuori di tali ipotesi, ove si renda necessario esperire l’azione de qua, soggetto legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario della disposizione ridotta. Pertanto, si ritiene che tale azione abbia natura personale. Ove il donatario (o il legatario) contro il quale è stata pronunciata la riduzione abbia alienato a terzi quanto costituiva oggetto della disposizione lesiva, il legittimario – escusso preventivamente il patrimonio di questo e sussistendo i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 563 c. c. – potrà esperire l’azione di restituzione contro qualsiasi terzo acquirente. Pertanto, si ritiene che tale azione abbia carattere reale.
Così individuate le principali caratteristiche dei tre strumenti di reintegrazione della quota di legittima, si procederà immediatamente con l’analisi dell’azione di riduzione in senso stretto. Ebbene, si ritiene che essa non sia un’azione di nullità[x], in quanto la disposizione contro la quale si rivolge deve essere valida affinché possa qualificarsi come lesiva[xi]. Infatti, se la disposizione fosse nulla non sarebbe produttiva di alcun effetto, posto che quod nullum est nullum producit effectum[xii]. Inoltre, milita a sostegno di tale ricostruzione la prescrittibilità dell’azione nel termine ordinario decennale[xiii]. Inoltre, è stato osservato che si tratta di un’azione di accertamento costitutivo[xiv], in quanto, una volta appurata la lesione della legittima e la sussistenza delle specifiche condizioni dell’azione, segue automaticamente la modificazione giuridica che forma il contenuto del diritto. Come si è accennato, per effetto dell’accoglimento della domanda, la disposizione lesiva è dichiarata inefficace nei confronti del legittimario. Trattasi, dunque, di un’azione di inefficacia relativa e sopravvenuta[xv]: la pronuncia che accoglie la domanda non dà luogo ad un trasferimento dei beni dal patrimonio del soggetto contro il quale è pronunciata a quello del legittimario vittorioso, ma consente che il trasferimento si consideri non avvenuto nei confronti di quest’ultimo. Pertanto, la sentenza è il presupposto perché si realizzi l’acquisto ex lege in favore del legittimario. L’azione di riduzione non è un’azione reale, ossia esperibile erga omnes, bensì è un’azione personale[xvi]: essa si propone esclusivamente contro il beneficiario delle disposizioni lesive, il quale risponde con l’intero suo patrimonio. È per tale ragione che essa non dà luogo ad un litisconsorzio necessario e che la sentenza fa stato solo nei confronti dei legittimari che hanno preso parte al giudizio. Infine, trattasi di un’azione che produce effetti retroattivi reali. Difatti, ciò si evince dall’articolo 561, co.1, c. c., nella parte in cui prevede che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario possa averli gravati (salvo talune eccezioni), nonché dall’articolo 563 c. c. nella parte in cui ammette che l’azione possa rivolgersi contro gli aventi causa dei beneficiari delle disposizioni lesive. Proprio tale caratteristica consente di escludere che l’azione di riduzione possa qualificarsi come azione di rescissione o di risoluzione.
Quanto alle modalità della riduzione, gli articoli 553 e seguenti del cod. civ. fissano un particolare ordine secondo il quale procedere. Ove si apra (in tutto o in parte) la successione legittima e con i legittimari vengono a concorrere eredi legittimi (non legittimari), le porzioni spettanti a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari. Tuttavia, questi dovranno imputare a detta quota quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati. Nonostante il tenore letterale della disposizione citata non sia chiaro, si esclude che la riduzione possa avvenire automaticamente ossia a prescindere dall’esperimento vittorioso dell’azione de qua. In mancanza dei presupposti del citato articolo 553 c. c. ovvero nel caso in cui la detta riduzione non fosse sufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari, si procederà con la riduzione delle disposizioni testamentarie (a titolo universale o a titolo particolare), eccedenti la quota disponibile. La riduzione avverrà in modo proporzionale e senza distinguere tra eredità e legati (salvo talune eccezioni). Diversamente, le donazioni eccedenti la quota disponibile si ridurranno cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori. L’articolo 564 c. c. fissa le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione.
In primo luogo, si richiede che il legittimario abbia accettato l’eredità con il beneficio dell’inventario. In caso contrario, egli non potrà aggredire le donazioni e i legati fatti a favore di soggetti che non siano anche coeredi. La ratio di tale norma si giustifica, tradizionalmente[xvii], richiamando l’esigenza di tutela dei beneficiari di dette disposizioni, i quali altrimenti non potrebbero conoscere la reale consistenza del patrimonio del defunto e, quindi, l’effettiva misura della lesione. Per le ragioni sopra esposte, appare evidente che l’onere de quo non può gravare sul legittimario pretermesso, il quale, non essendo delato, non può ancora accettare l’eredità.
In secondo luogo, come si è anticipato, il legittimario è tenuto ad imputare alla propria quota il valore di ciò che ha ricevuto dal defunto per successione o per donazione, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. La ratio è quella di circoscrivere l’ambito applicativo dell’azione di riduzione.
3.1 (segue) Soggetti legittimati dal lato attivo: i creditori del legittimario
Dunque, individuati petitum, causa petendi e soggetto passivo dell’azione di riduzione in senso stretto, resta da esaminare il profilo relativo alla legittimazione attiva, cuore della presente trattazione. Ebbene, ai sensi dell’articolo 557, co. 1, c. c., l’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa, poiché il carattere personale della stessa non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull’accertamento della lesione, che va limitata alla quota di colui che agisce[xviii]. Con particolare riferimento agli eredi dei legittimari, non sorprende che essi possano esperire l’azione de qua, poiché – essendo prosecutori della persona del de cuius – subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi (trasmissibili) di questo e nella relativa tutela. Maggiori dubbi sorgono, invece, rispetto all’individuazione degli aventi causa dei legittimari. Tuttavia, secondo l’opinione attualmente prevalente in dottrina, rientrerebbero in tale categoria il legatario dei diritti di legittima e l’acquirente, a titolo gratuito o a titolo oneroso, dell’eredità (artt. 1542 ss. c. c.)[xix]. È stato giustamente osservato che tale ricostruzione non contraddice il principio di personalità del diritto di accettare l’eredità, in quanto, avendo il legittimario compiuto un atto dispositivo che presupponeva la volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede, si è in presenza di un’ipotesi di accettazione tacita[xx].
Ai sensi del terzo comma della disposizione in commento «i donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione né approfittarne[xxi]. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario». Invero, il primo periodo è ritenuto pleonastico, giacché l’esclusione dei soggetti menzionati dal novero di coloro che possono esperire l’azione de qua è già desumibile dal primo comma[xxii]. Il secondo periodo, invece, fa riferimento ai creditori del defunto, i quali non sono legittimati ad esperire l’azione di riduzione nel caso in cui il legittimario abbia accettato l’eredità con il beneficio dell’inventario (art. 484 c. c.). La ratio di tale previsione si rinviene nella disciplina dell’accettazione beneficiata: poiché ai sensi dell’articolo 490 c. c., l’effetto del beneficio dell’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, i creditori del primo non divengono anche creditori del secondo e, quindi, non possono surrogarsi nei diritti di questo per esperire l’azione di riduzione. Se ne ricava, a contrario, che ove l’erede abbia accettato l’eredità puramente e semplicemente, con ciò determinandosi la confusione dei patrimoni, i creditori del defunto – divenuti creditori del legittimario – potranno esperire l’azione de qua in via surrogatoria. All’uopo, è necessario che vi siano il pregiudizio della garanzia patrimoniale e l’inerzia del legittimario-debitore[xxiii], così come prescritto dall’articolo 2900 c. c.
Dunque, dalla littera legis dell’articolo 557 c. c., emerge che ai creditori personali del legittimario leso o pretermesso non è riconosciuta specifica tutela, ciò analogamente a quanto previsto dal Code Napoléon e diversamente da quanto previsto dal Zivilgesetzbuch. La dottrina, quindi, si è interrogata in ordine alla possibilità per tali soggetti di esperire l’azione di riduzione, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 2900 c. c. Sul punto, si sono storicamente contrapposte due interpretazioni: l’una restrittiva, l’altra estensiva. Secondo una parte della dottrina[xxiv], accolta da alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità[xxv], il silenzio della legge e la natura personale dell’azione di riduzione dovrebbero indurre a ritenere che essa non possa essere esercitata, in via surrogatoria, dai creditori personali dei legittimari. Inoltre, non essendo il diritto già acquisito al patrimonio del legittimario, questi – ove il creditore esercitasse l’azione di riduzione – vedrebbe svanita ogni possibilità di una scelta discrezionale in materia.
Secondo un’altra parte della dottrina[xxvi] e le più recenti pronunce giurisprudenziali[xxvii], invece, l’azione di riduzione può essere esercitata in via surrogatoria anche dai creditori personali del legittimario, qualora questi trascuri di farlo con pregiudizio delle loro ragioni. A sostegno di tale ricostruzione si richiama, in primis, la natura disponibile del diritto alla quota di legittima e dell’azione di riduzione, come si desume dal primo comma dell’articolo 557 c. c. che, come si è detto, si ritiene comprendere tra gli aventi causa del legittimario gli acquirenti dell’eredità. In secundis, poiché si è in presenza di diritti e di azioni a contenuto patrimoniale, che possono essere esercitati anche da soggetti diversi dal loro titolare, si rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 2900 c. c. Infine, si richiamano ragioni di giustizia sostanziale: è irragionevole ritenere che sia consentito l’esercizio dell’azione di riduzione ai soli creditori del defunto (ove l’erede abbia accettato puramente e semplicemente l’eredità) e non anche ai creditori originari del legittimario. Infatti, per effetto della confusione dei patrimoni, i creditori del legittimario vengono a trovarsi nella medesima condizione giuridica dei creditori del defunto e, perciò, essi devono essere destinatari del medesimo grado di tutela. I sostenitori della teoria estensiva concordano nel ritenere che in tanto i creditori del legittimario possono esperire l’azione di riduzione in via surrogatoria in quanto il legittimario abbia manifestato, espressamente o tacitamente, la volontà di divenire erede[xxviii], posto che la facoltà di scelta in merito all’assunzione di tale status spetta unicamente al delato (cd. principio di personalità dell’accettazione). Per tale ragione, tradizionalmente, si ritiene che i creditori non possano esercitare l’azione in esame nel caso in cui il legittimario pretermesso sia rimasto totalmente inerte, ossia non abbia manifestato alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti.
3.2 (segue) I recenti sviluppi giurisprudenziali: focus sulla sentenza della Cassazione, Sez. II civile, del 20 giugno 2019, n. 16623
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione II civile, si è recentemente pronunciata in ordine alla possibilità di ricomprendere nell’elencazione dei soggetti muniti di legittimazione attiva all’azione di riduzione anche i creditori del legittimario pretermesso (Cass. 16623/2019). Prima di esaminare i motivi della decisione, appare opportuno ripercorrere i tratti salienti della vicenda posta all’attenzione degli Ermellini. In particolare, la signora Caia – vedova e con due figli, di cui uno premorto – disponeva, per il tempo successivo alla sua morte, delle proprie sostanze mediante testamento olografo. Con esso istituiva erede di tutto il suo patrimonio unicamente la figlia superstite, Mevia. Senonché, il figlio premorto aveva due discendenti, Primo e Secondo. Essi, ai sensi dell’articolo 467 c. c., dettato in tema di rappresentazione, venivano ad assumere lo status di legittimari pretermessi. Ciononostante, alla morte della nonna, non esperivano l’azione di riduzione a tutela dei propri diritti, benché legittimati attivamente ai sensi dell’articolo 557 c. c. Orbene, vantando un ingente credito nei confronti di costoro e avendo interesse a surrogarsi, ai sensi dell’art. 2900 c. c., nell'esercizio della suddetta azione, la Banca Alfa adiva il competente Tribunale affinché fosse accertata la qualità di legittimari di essi Primo e Secondo e dichiarata l’inefficacia del predetto testamento, nella parte in cui risultava lesa la quota di riserva loro spettante, con conseguente riconoscimento della quota di un terzo dell’asse ereditario. Tuttavia, sia il Tribunale sia la Corte d’Appello dichiaravano inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva, non essendo i creditori dei legittimari pretermessi menzionati nell’articolo 557 c.c.. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la Banca Alfa proponeva ricorso per Cassazione lamentando, per quanto qui di rilievo, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 557 e 2900 c. c., sul presupposto dell’esperibilità dell’azione di riduzione, in via surrogatoria, anche da parte dei creditori personali dei legittimari.
Duque così ricostruita la vicenda fattuale, è agevole intuire la complessità della questione, stante la contrapposizione di due diversi interessi: da un lato, quello del legittimario di decidere liberamente se divenire o meno erede e, dall’altro, quello dei suoi creditori a vederne incrementato il patrimonio, garanzia generica del soddisfacimento del proprio credito. Gli Ermellini – accolta la tesi secondo la quale i creditori del legittimario devono essere ricompresi tra gli “aventi causa” di cui all'articolo 557, co. 1, c. c. – si soffermano sulla vexata quaestio dell’ammissibilità dell’esperimento dell’azione di riduzione in via surrogatoria anche da parte dei creditori del legittimario pretermesso che sia rimasto totalmente inerte. Orbene, al fine di pervenire ad una compiuta soluzione della prospettata questione, la Corte ha valorizzato il contenuto dell’articolo 524 c. c., ritenuto norma sintomatica di un’attenzione che l’ordinamento rivolge ai creditori del chiamato[xxix]. Rubricata “impugnazione della rinunzia da parte dei creditori”, detta disposizione prevede che «se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti». Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità[xxx], diversamente dalla revocatoria, l’impugnazione della rinuncia di cui all’articolo 524 c. c. non mira a rendere inefficace un atto di disposizione del patrimonio del debitore che abbia ridotto la garanzia generica dei suoi creditori, in quanto, non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale, non essendo cioè un bene del patrimonio del chiamato, al quale attribuisce soltanto un potere, la di lui rinunzia non costituisce un atto di rinuncia in senso proprio, ma un mero rifiuto. Essa, dunque, non produce l’effetto della dismissione dei beni entrati nel suo patrimonio, ma quello di impedirne l’ingresso. Inoltre, a differenza di quanto previsto per l’azione revocatoria, non si richiede la frode del debitore. Invero, l’azione de qua differisce anche dall’azione surrogatoria in quanto non si tratta di un rimedio offerto al creditore per reagire all’inerzia del proprio debitore[xxxi]. Infatti, la circostanza che il chiamato abbia rinunziato all’eredità denota la sussistenza di un comportamento attivo (art. 519 c. c.).
La dottrina che si è occupata più attentamente della materia, ha evidenziato che la formulazione della disposizione in commento presenta svariate imprecisioni. In primo luogo, si è detto che non si tratta di un’azione di impugnazione ma piuttosto di una forma di opposizione[xxxii]. In secondo luogo, si è ritenuta atecnica l’espressione “autorizzazione”[xxxiii]: i creditori del rinunziante, infatti, non instaurano nei confronti di questo un giudizio di volontaria giurisdizione, bensì un vero e proprio giudizio contenzioso, che culmina nell’adozione di una sentenza. In terzo luogo, l’accoglimento della domanda non comporta l’acquisto della qualità di erede né in capo al rinunziante né ai creditori stessi né determina la revoca della rinuncia da parte del debitore. In altre parole, i beni dell’eredità rinunziata non entrano nel patrimonio del debitore, il quale non ne acquista la titolarità neanche fino alla concorrenza dei crediti fatti valere[xxxiv]. Ciò è perfettamente coerente con il più volte citato principio di personalità dell’accettazione. In effetti, tale ricostruzione appare confermata dallo stesso articolo 524 c. c., nella parte in cui prevede che la “accettazione” dell’eredità da parte dei creditori avviene fino alla concorrenza dei loro crediti. Se si trattasse di una vera e propria accettazione di eredità, ne risulterebbero palesemente violati gli articoli 475, co. 3, c. c. e 520 c. c. nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la nullità dell’accettazione e della rinunzia parziale. Alla luce delle superiori argomentazioni, la Corte giunge a ritenere che l’azione di cui all’articolo 524 c. c. rappresenti uno strumento generale di tutela della garanzia patrimoniale dei creditori, ossia «un mero espediente giuridico che persegue una finalità propriamente economica: consentire in via esclusiva la soddisfazione delle ragioni dei creditori sul compendio ereditario oggetto di rinuncia».
Pertanto, secondo la Corte, «una volta vanificata la rinunzia nei limiti dello stretto necessario a reintegrare le ragioni creditorie, al creditore del legittimario deve riconoscersi la titolarità all’esercizio in via surrogatoria dell’azione di riduzione, che è l’unico modo per rendere inefficaci le disposizioni lesive e, dunque, per accettare in nome e in luogo dei rinunciante, in senso figurato, la legittima». Conseguentemente, richiamando il meccanismo dell’articolo 524 c. c., gli Ermellini giungono a ritenere che l’azione di riduzione delle disposizioni lesive dei diritti del legittimario non sia direttamente attribuita ai suoi creditori, in quanto essi agiscano soltanto utendo iuribus, ossia facendo valere il diritto e l’azione che sarebbero spettati al legittimario-debitore quale titolare. Da questa ricostruzione sistematica, derivante dall’esame combinato degli artt. 524, 557 e 2900 c. c., la Corte trae il seguente principio: «l’azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questo (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell’actio interrogatoria, ai sensi dell’articolo 481 c. c., e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell’art. 524 c. c.), realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore. Infatti, l’azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori».
4. Conclusioni
In conclusione, come definitivamente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione la legittimazione attiva all’azione di riduzione può ritenersi più ampia di quanto previsto dell'articolo 557 c.c., in quanto tra gli “aventi causa”, cui fa riferimento il primo comma, devono ricomprendersi anche i creditori personali del legittimario. A ben vedere, però, la Corte si spinge ben oltre ed afferma che ove il legittimario sia rimasto totalmente inerte e, quindi, non abbia manifestato alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei propri diritti, i suoi creditori personali possono comunque esperire l'azione di riduzione in via surrogatoria. Tuttavia, a tal riguardo, la Corte precisa che stante l’esigenza di contemperare la tutela dei creditori con il principio secondo cui nessuno può assumere obtorto collo la qualità di erede, l’esercizio dell’azione de qua se da una parte consente il recupero di quella pars bonorum sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie, dall’altro non determina l’acquisto della qualità di erede in capo al legittimario pretermesso. A tale conclusione la Corte approda mediante il richiamo del meccanismo previsto dall’art. 524 c.c. In tal modo, gli Ermellini sembrano aderire ad un recente filone giurisprudenziale e dottrinale che – attraverso una lettura costituzionalmente orientata, fondata sul richiamo del principio di uguaglianza nonché sul richiamo del principio di economia dei mezzi giuridici – tende a superare la tesi tradizionale che individua nell’articolo 524 c. c. una norma di carattere eccezionale[xxxv]
Note al testo e bibliografia
[i] Stante il disposto dell’articolo 1, co. 21, della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
[ii] Stante la riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219), tutti i figli – senza alcuna distinzione tra quelli nati nel matrimonio e quelli nati fuori del matrimonio – sono legittimari.
[iii] BOCCHINI F. e QUADRI E. (2011). Diritto privato. IV ed. Giappichelli, Torino.
[iv] BARASSI L. (1947). Le successioni a causa di morte. III ed. riveduta. Giuffrè, Milano. CARIOTA FERRARA L. (1955). Le successioni a causa di morte. Parte generale. Morano, Napoli. CICU A. (1972). Successione legittima e dei legittimari. Giuffrè, Milano. MENGONI L. (1967). Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione necessaria. Giuffrè, Milano. PINO A. (1954). La tutela del legittimario. CEDAM, Padova. SANTORO PASSARELLI F. (1941). Dei legittimari, in Codice civile, Libro delle successioni e donazioni: commentario a cura di Anzara A. Barbera, Firenze, pp. 264 ss.
[v] CAPOZZI G. (2015). Successioni e donazioni. IV ed. a cura di Ferrucci A. e Ferrentino C. Tomo I. Giuffrè, Milano, pag. 612.
[vi] Si aggiunge, cioè, il valore che i beni donati hanno al tempo dell’apertura della successione. La riunione è detta fittizia, in quanto non vi è una modificazione della situazione giuridica dei donatari, i quali conservano la titolarità dell’oggetto dell’attribuzione.
[vii] Si faccia il seguente esempio: alla morte di Tizio si accerta che egli era titolare di una massa di beni (relictum) del valore complessivo pari a 100 e debiti pari a 10. Risulta, inoltre, che il de cuius ha effettuato donazioni per un valore complessivo pari a 90. Ai sensi dell’articolo 556 c.c. si ricava che il valore su cui calcolare le quote dei legittimari è pari a 180. Se Tizio ha lasciato a sé superstiti, quali unici chiamati i legittimari Caia (coniuge) e Tizietto (figlio), la quota di legittima di ciascuno sarà pari ad 1/3 ossia a 60, giusta l’articolo 542, co. 1, c. c. Se essi hanno ottenuto almeno beni per 60, non potranno ritenersi lesi nei loro diritti e, conseguentemente, non potranno esperire l’azione di riduzione.
[viii] La teoria del legittimario erede per il solo fatto dell’apertura della successione aveva travato larghi consensi sotto il vigore del codice del 1865 ed era stata condivisa da una parte della dottrina anche dopo l’introduzione del vigente codice. In tal senso v.: COVIELLO L. (1937). La successione legittima e necessaria. Giuffrè, Milano. CICU A. (1947). Le successioni. Giuffrè, Milano. PORCELLA A. (1969). La tutela dei legittimari. Giuffrè, Milano.
[ix] BIANCA C.M. (2015). Diritto civile. vol.2.2. Le successioni. V ed. Giuffrè, Milano. CARIOTA FERRARA L. Le successioni a causa di morte, op. cit. MENGONI L. Successioni per causa di morte, cit. SANTORO PASSARELLI F. Dei legittimari, op. cit.
[x] MENGONI L. ibidem, cit. Cass. 25 luglio 2017, n. 18280, in Giust. civ., Mass. 2017; Cass. 14 ottobre 2013, n. 23278, in Giust. civ., Mass. 2013; Cass. 27 ottobre 2008, n. 25834, in Rep. Foro it., 2008, sub Successione ereditaria, n. 41. Cass. 11 giugno 2003, n. 9424, in Giust. civ., Mass. 2003, 6. Cass. 30 luglio 2002, n. 11286, in Giur. it, 2003, 442.
[xi] La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la validità della disposizione costituisce un presupposto dell’azione. Cass. 11 giugno 2003, n. 9424, cit.
[xii] BONILINI G. (2009). Trattato di diritto delle successioni e donazioni. Vol.3. La successione legittima. Giuffrè, Milano, pp. 538 ss. PALAZZO A. (2000). Le successioni, in Trattato di diritto privato. Giuffrè, Milano.
[xiii] AZZARITI F. S., MARTINEZ G. e AZZARITI G. (1979). Successione per causa di morte. CEDAM, Padova. MENGONI L. Successioni per causa di morte, op. cit.
[xiv] MENGONI L. ibidem. MONCALVO F. (2004). Sulla natura giuridica dell’azione di riduzione, in Familia, pp. 177 ss.
[xv] MENGONI L. ibidem. SANTORO PASSARELLI F. Dei legittimari, op. cit. PINO A. La tutela del legittimario, op. cit.
[xvi] CATTANEO L. (1982). La successione necessaria e la vocazione legittima, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno P. UTET, Torino. Cass. 25 luglio 2017, n. 18280, cit. Cass. 25 gennaio 2017, n. 1884, in CED Cassazione. Cass. 19 ottobre 1993, n. 10333, in Giust. civ., 1994, I, 1282. Cass. 7 agosto 1996, n. 7259, in Giust. civ. Mass, 1996, p. 1126.
[xvii] MENGONI L. Successioni per causa di morte, op. cit. SANTORO PASSARELLI F. Dei legittimari, op. cit.
[xviii] Cass. 27 gennaio 2017, n. 2120, in CED Cassazione.
[xix] FERRI L. (1981). Dei legittimari: artt. 536-564 c.c., in Commentario del codice civile a cura di Scialoja A. e Branca G. Zanichelli, Bologna. Il Foro Italiano, Roma.
[xx] CAPOZZI G. Successioni e donazioni, op. cit.
[xxi] Ciò è vero solo se il donatario o il legatario non è un legittimario, come chiarito dalla Cass. 26 luglio 1985, n. 4358, in Mass. Giur.it., 1985.
[xxii] CATTANEO L. La successione necessaria e la vocazione legittima, op. cit.
[xxiii] Cass. 18 febbraio 2000, n. 1867, in Foro it., 2000, I, con nota di Filograna.
[xxiv] GAZZONI F. (2019). Manuale di diritto privato. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
[xxv] Cass., 22 febbraio 2016, n. 3389, in Rep. Foro it., 2016. Cass. 29 luglio 2008, n. 20562, in Giur. it., 2009. Cass. 26 gennaio 1970, n. 160, in Giur. it., 1971, I.
[xxvi] CAPOZZI G. Successioni e donazioni, op. cit. FERRI L. Dei legittimari: artt. 536-564 c.c., op. cit. MENGONI L. Successioni per causa di morte, op. cit. PINO A. La tutela del legittimario, op. cit. SANTORO PASSARELLI F. Dei legittimari, op. cit.
[xxvii] Cass. 30 ottobre 1959, n. 3208, in Giust. civ. 1959, I, p. 2057. Trib. Parma 27 aprile 1974, in Giur.it. 1975, I, p. 350. Trib. Cagliari, 14 febbraio 2002, in Riv. giur. sarda, 2003, p.321. Trib Savona, 23 marzo 2019. Cass. 20 giugno 2019, n. 16623 in CED Cassazione.
[xxviii] CAPOZZI G. Successioni e donazioni, op. cit.
[xxix] MAZZAMUTO P. (2019). La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso, in Comparazione e diritto civile.
[xxx] In tal senso: Cass. 10 agosto 1974, n. 2395, in Foro it., 1975, I, c. 382.
[xxxi] In tal senso: Cass. 4 agosto 1997, n. 7187, in Foro it., 1998, I, c. 145.
[xxxii] BALZARETTI S. (1996). L’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori del rinunziante, in Nuova Giur. civ. Comm.,1996, II. BARBERO D. (1959). Sistema istituzionale del diritto privato italiano. UTET, Torino. PARDINI S. (1992). Impugnazione della rinuncia ed autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunziante, in Riv. not., 1992.
[xxxiii] FERRI L. (1980). Successioni in generale, II ed. Zanichelli, Bologna. Il Foro Italiano, Roma. MESSINEO F. (1965). Manuale di diritto civile e commerciale, IX ed. riveduta e aggiornata. Giuffrè, Milano.
[xxxiv] FERRI L. ibidem. PALAZZO A. Le successioni, op. cit. Cass. 10 agosto 1974, n. 2395, cit. Cass. 29 marzo 2007, n. 7735, in Fam. pers. succ., 2007. Cass. 10 marzo 2008, n. 6327, in Notariato, 2008.
[xxxv] CACCAVALE C. (2017). La vitalità del diritto delle successioni, in Dir. succ. fam, pp. 1012 ss. BIGONI A. e GIOVANZANA F. (2013). La tutela del creditore personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed articolo 524 c.c., in Notariato, p. 655. Trib. Napoli 15 ottobre 2003, in Giur. it., 2004, 1644, con nota di A. BUCELLI, Rinunzia all’azione di riduzione e fallimento del legittimario. App. Napoli, 12 gennaio 2018, in Fallimento, n. 4/2018, p. 448, con nota di M. COSTANZA, La tutela del creditore di fronte alle rinunce del debitore ai suoi diritti successori. CRISCUOLO M. (2017). La tutela dei creditori rispetto ad atti dispositivi della legittima, in Successioni e donazioni, diretto da G. Iaccarino. UTET, Milano, pp. 1464 ss. PAGLIANTINI S. (2015). Legittimario pretermesso, fallimento, e rinunzia all’azione di riduzione: spigolature sulla c.d. volontà testamentaria negativa a tutela dei creditori, in Dir. succ. e fam., pp. 53 ss.
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GIURISPRUDENZA CITATA
CED Cassazione
Cass. 20 giugno 2019, n. 16623 in CED Cassazione.
Cass. 25 gennaio 2017, n. 1884, in CED Cassazione.
Cass. 27 gennaio 2017, n. 2120, in CED Cassazione.
Fallimento
App. Napoli, 12 gennaio 2018, in Fallimento, n. 4/2018, p. 448, con nota di M. COSTANZA, La tutela del creditore di fronte alle rinunce del debitore ai suoi diritti successori.
Famiglia, persone e successioni
Cass. 29 marzo 2007, n. 7735, in Fam. pers. succ., 2007. pp. 746 ss.
Foro Italiano
Cass. 18 febbraio 2000, n. 1867, in Foro it., 2000, I, 1845, con nota di Filograna.
Cass. 10 agosto 1974, n. 2395, in Foro it., 1975, I, c. 382.
Cass. 4 agosto 1997, n. 7187, in Foro it., 1998, I, c. 145.
Giurisprudenza italiana
Cass. 29 luglio 2008, n. 20562, in Giur. it., 2009, 859.
Cass. 30 luglio 2002, n. 11286, in Giur. it, 2003, 442.
Trib. Napoli 15 ottobre 2003, in Giur. it., 2004, 1644, con nota di A. BUCELLI, Rinunzia all’azione di riduzione e fallimento del legittimario.
Trib. Parma 27 aprile 1974, in Giur.it. 1975, I, 350.
Cass. 26 gennaio 1970, n. 160, in Giur. it., 1971, I, 1228.
Giustizia civile
Cass. 19 ottobre 1993, n. 10333, in Giust. civ., 1994, I, 1282.
Cass. 30 ottobre 1959, n. 3208, in Giust. civ. 1959, I, p. 2057.
Massimario della Giurisprudenza italiana
Cass. 26 luglio 1985, n. 4358, in Mass. Giur.it., 1985
Massimario della Giustizia civile
Cass. 25 luglio 2017, n. 18280, in Giust. civ., Mass. 2017.
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23278, in Giust. civ., Mass. 2013.
Cass. 11 giugno 2003, n. 9424, in Giust. civ., Mass. 2003.
Cass. 7 agosto 1996, n. 7259, in Giust. civ. Mass, 1996.
Notariato
Cass. 10 marzo 2008, n. 6327, in Notariato, 2008.
Repertorio del Foro Italiano
Cass., 22 febbraio 2016, n. 3389, in Rep. Foro it., 2016.
Cass. 27 ottobre 2008, n. 25834, in Rep. Foro it., 2008.
Rivista giuridica sarda
Trib. Cagliari, 14 febbraio 2002, in Riv. giur. sarda, 2003, pp. 321 ss.