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Pubbl. Lun, 22 Giu 2015

Delitti contro la famiglia: l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (art. 570, comma 2, n. 2, c.p.)

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Eleonora De Angelis


Nell’ambito dei delitti contro la famiglia, previsti agli artt. 556- 574 c.p., l’art. 570 c.p. disciplina la violazione degli obblighi di assistenza familiare e, in particolare, il co. 2 n. 2 sanziona l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza nei confronti dei discendenti di età minore, o inabili al lavoro, agli ascendenti, nonché al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.


Nell'ambito dei delitti contro la famiglia, previsti agli artt. 556-574 del nostro codice penale, l'art. 570 c.p. disciplina la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Tale norma prevede che: "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge."

Con specifico riferimento al co. 2 n. 2 dell'art. 570, si evidenzia che tale disposizione normativa punisce coloro che fanno mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Per “mezzi di sussistenza” si intende ciò che è indispensabile per vivere e necessario alla soddisfazione di tutte le esigenze della vita quotidiana, quali vitto, abitazione, medicine, vestiario, istruzione, libri, mezzi di trasporto, attività di vacanza, ludiche e svago, nonché, le spese relative ai mezzi di comunicazione.

Ai fini della sussistenza del reato in esame devono ricorrere due condizioni: la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’obbligato e lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo.
Quanto alla prima condizione, è necessario che l'eventuale impossibilità economica di adempiere del soggetto obbligato debba essere specificamente provata, come affermato dalla Corte di Cassazione: “per escludere la responsabilità penale del soggetto obbligato non basta l’allegazione della mera difficoltà economica o dello stato di disoccupazione, ma è necessario dare effettiva prova dell’assoluta indisponibilità economica ad adempiere per l’incolpevole indisponibilità di introiti.” (Cass. Pen. 21/10/2010, n. 41362).
Quanto alla seconda condizione, è importante sottolineare che, se la violazione dell’obbligo di assistenza familiare coinvolge anche il minore, il suo stato di bisogno è presunto in re ipsa, in quanto è ragionevolmente certo che egli non sia in grado di provvedere a se stesso autonomamente, essendo privo della possibilità di avere una propria capacità reddituale. In riferimento a tale punto, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 570 co. 2 n.2 c.p. l’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di minore età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalla vicissitudini dei rapporti coniugali, né l’assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri congiunti esenta in alcun modo l’altro.” (Cass. Pen. sez. VI, 2.5.2007 n. 20636; Cass. Pen., sez. VI, 15.1.2004, n. 715; Cass. Pen., sez. VI, 17.10.2006).