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Pubbl. Mer, 4 Mar 2020

Le Sezioni unite: l´aggravante agevolatrice dell´attività mafiosa è una circostanza caratterizzata dal dolo intenzionale

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Editoriale a cura di



”L´aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa prevista dall’art. 416-bis 1 c.p. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità” Sez.Un. 3 marzo 2020 (ud. 19 dicembre 2019), n. 8545


In merito all'aggravante ex art. 416 bis 1 c.p. (in precedenza art. 7 d.l. n. 152/1991) che prevede l'aumento di pena nel caso in cui qualsiasi reato sia stato commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose ex art. 416-bis c.p. sono sorti molteplici dubbi in merito alla sua natura.

L'art. 416-bis 1 c.p. prevede anche l'aggravante del metodo mafioso, la cui applicazione ha dato luogo a minori problemi interpretativi rispetto a quella agevolatrice dell'attività mafiosa.

Alle Sezioni Unite era stata rimessa la seguente questione ""se l'aggravante speciale già prevista dall'art.7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416-bis 1 cod. pen., che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà"

Cercando di riassumere brevemente i tre orientamenti:

1. Secondo  un primo orientamento, l'aggravante agevolatrice delll'attività mafiosa si potrebbe configurare con un atteggiamento di tipo psicologico dell'agente, di conseguenza avrebbe natura soggettiva, poiché richiamerebbe i motivi a delinquere e sarebbe riconducibile all'art. 118  c.p. e quindi non si potrebbe estendere ai concorrenti nel reato.

2. Al contrario, secondo un altro orientamento l'aggravante avrebbe natura oggettiva e si riferirebbe  alle modalità dell'azione, quindi sarebbe riconducibile alle circostanze di natura oggettiva ex art. 70 c.p., non contemplate dall'art. 118 c.p.e quindi si potrebbe estendere ai concorrenti se conosciuta e conoscibile ex art. 59 c.p.

3. Infine, secondo un'altra interpretazione la natura dell'aggravante e la disciplina in caso di concorso di persone nel reato dipenderebbero da come la stessa si atteggia in concreto e dal reato cui essa acceda. 

Essendo molteplici le interpretazioni e i risvolti pratici, alle Sezioni Unite era stata rimessa la seguente questione ""se l'aggravante speciale già prevista dall'art.7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416-bis 1 cod. pen., che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà". 

Le Sezioni Unite si sono pronunciate ritenendo che "l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis 1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità".

A breve, pubblicheremo un commento più completo.

Link della sentenza Sezioni Unite, 3 marzo 2020 (ud. 19 dicembre 2019), n. 8545