Pubbl. Dom, 23 Feb 2020
Il decreto-legge per il contrasto al coronavirus COVID-2019
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A seguito di una riunione straordinaria, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell´emergenza epidemiologica da COVID-2019 (il c.d. coronavirus, chiamato SARS-CoV-2)
Numerose le facoltà e i poteri attribuiti alle Autorità competenti per ridurre il rischio di contagio e limitare così la diffusione di un virus che sta causando numerosi problemi non solo sanitari, ma anche sociali.
Il Consiglio dei Ministri, nella giornata del 22 febbraio 2020, ha approvato un decreto-legge che interviene principalmente su alcune ipotesi di pubblica sicurezza e sulle facoltà dei Prefetti di limitare le possibilità di trasmissione del virus, anche attraverso le forze armate.
Dal testo del comunicato si evidenzia che solo nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure previste potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, mentre negli altri casi i provvedimenti di contrasto previsti dovranno essere attuati con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri (DPCM).
Di seguito il comunicato stampa diramato dalla Presidenza del Consiglio (grassetti e capitolato aggiunto):
"Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.
Il testo prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.
- Tra le misure sono inclusi, tra l’altro, il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.
L’attuazione delle misure di contenimento sarà disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale (ndr, arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro).
Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali."
Il decreto-legge approvato va ad aggiungersi ad un'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio ("Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19") che impone alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19.
Approfondimenti e formazione
- Sui temi delle riunioni e delle manifestazioni pubbliche, vedi "Diritto di Pubblica Sicurezza: Parte Speciale"
- Sui temi del diritto sanitario e delle Autorità sanitarie: "Corso di Diritto Sanitario"
- Sui temi relativi alle Forze Armate e alla loro disciplina: "Corso di Diritto Militare"