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Pubbl. Mer, 11 Mar 2020

I presupposti per la responsabilità del concorrente esterno nel reato di rissa

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Andrea Bazzichi



La rilevanza causale del contributo apportato dal concorrente esterno ed il principio del terzo escluso, una storia non ancora conclusa e tutta ancora da scrivere


Sommario: 1. Cenni generali sul reato di rissa; 2. Il decisum della sentenza 51103/2019 Corte di Cassazione; 3. Riflessioni conclusive.

1. Cenni generali sul reato di rissa

La recente sentenza della Corte di Cassazione sezione penale n 51103/2019 pone l’interesse sulla questione se sia, ed in che termini, possibile configurare una responsabilità a titolo di concorso esterno nel reato di rissa. La fattispecie di cui all’art 588 c.p1, secondo quella che è la comune ricostruzione appartiene alla classe dei reati a concorso necessario, ovvero di quelle ipotesi delittuose che necessariamente devono essere compiute da due o più soggetti. Di contro, specularmente abbiamo i reati a concorso eventuale, in cui indifferentemente la fattispecie può assumere una forma mono soggettiva o plurisoggettiva. In via di ulteriore precisazione, all’interno del concorso necessario2 si distingue tra reati plurisoggettivi propri in cui tutti i soggetti sono punibili, e reati plurisoggettivi impropri in cui solo taluno dei soggetti sono puniti. Nel secondo caso, una tipica ipotesi è il reato di usura, necessariamente plurisoggettivo, in cui ovviamente si richiede il concorso della vittima, mentre viene punito chi presta il denaro. In aggiunta può essere operata una successiva specificazione distinguendo tra i reati plurisoggettivi quelli collettivi, in cui l’attività dei soggetti è diretta verso un univoco risultato, quelli reciproci in cui le condotte criminose collaborano ai fini del medesimo scopo, infine quelli bilaterali in cui le condotte si muovono l’una contro l’altra3. Il reato di rissa rientra nell’ultima sotto categoria, ed in buona sostanza possiamo concludere che siffatta fattispecie presuppone il concorso necessario di più soggetti che operano l’uno contro l’altro. In giurisprudenza è ricorrente l’affermazione che la rissa presuppone contrapposti fronti di aggressione l’uno contro l’altro, non necessariamente composti in pari numero, e richiede un numero minimo di partecipanti pari a tre soggetti4. E’ dato acquisito come la rissa rappresenti un reato di pericolo ove il bene giuridico tutelato è l’incolumità delle persone  e la tutela dell’ordine pubblico, e che questa possa realizzarsi anche in tempi diversi attraverso la successione di condotte frazionate5. Per quanto riguarda il concorso di persone nel reato giova ricordare che esso richiede i seguenti elementi : 1) pluralità di soggetti 2) realizzazione dell’elemento oggettivo del reato 3) contributo causale del concorrente 4) la volontà di cooperare nell’evento6. L’opinione prevalente ritiene che nel concorso di persone nel reato si manifesta una fattispecie plurisoggettiva eventuale data dalla combinazione dalla norma generale sul concorso di persone di cui all’art 110 cp con la norma di parte speciale, che di volta in volta viene in applicazione. L’altra conclusione data per acquisita, dall’analisi delle norme del codice, è che sulla scorta dell’art 110 cp il legislatore abbia previsto in linea di principio la pari responsabilità dei concorrenti salva restando la possibilità di graduarne la pena a seconda della rilevanza del contributo prestato. In questo quadro si inserisce il tema del concorso esterno, istituto di matrice  giurisprudenziale, dalla storia particolarmente travagliata, in cui si ammette la possibilità di un concorso eventuale nel reato associativo o comunque a concorso necessario7. Per la tesi affermativa il concorrente esterno fornisce un contribuito causale, rilevante senza voler far parte dell’associazione, e senza necessariamente condividerne gli scopi, pur nella consapevolezza tramite la propria condotta di apportare un ausilio alla medesima8. La tesi negativa trova forza, in assenza di modifiche legislative, sull’applicazione coerente del principio del terzo escluso. Se l’art 110 cp9 si connota per l’aticipità delle condotte, e se siamo di fronte ad un reato associativo o plurisoggettivo proprio, il soggetto dovrà ritenersi o partecipe e quindi punibile, oppure non partecipe e di conseguenza non punibile. Altre ipotesi non si possono avanzare.

2. Il decisum della sentenza 51103/2019 Corte di Cassazione

Sul piano del fatto storico si ha la presenza di due soggetti che si aggrediscono a vicenda. L’imputato, insieme ad altri, non partecipa materialmente alla colluttazione, ma si limita a formare un cerchio attorno ai due duellanti. La sentenza di primo grado, pur dando atto che l’imputato non ha partecipato alla rissa, ne ravvisa la penale responsabilità sull’assunto che il citato accerchiamento avrebbe rafforzato il proposito criminoso dei contendenti. La sentenza in commento afferma sul piano astratto l’ammissibilità di un concorso esterno nella rissa, anche se poi risolve la questione sulla scorta di un elemento necessario e pregiudiziale: il numero minimo  di partecipanti10. Infatti, dagli atti del processo emerge che il numero dei partecipanti alla presunta rissa è di appena due persone, e quand’anche l’azione dell’imputato concretizzasse una condotta atipica ai sensi dell’art 110 cp ed il contributo fosse causalmente rilevante, in ogni caso si innesterebbe su un fatto non tipico. E’ di tutta evidenza che già questo accertamento risolve ogni dubbio sulla pronuncia di colpevolezza dell’imputato, e sull’errato ragionamento della sentenza di secondo grado. L’altro aspetto che viene in rilievo nel decisum della Suprema Corte attiene alla mancata motivazione nel provvedimento impugnato circa l’idoneità dell’accerchiamento nel rafforzare il proposito criminoso dei corrissanti. Il contributo causale è dato per presupposto, quando invece sarebbe dovuto essere oggetto di adeguata e congrua motivazione, anche alla luce del fatto accertato e non contestato che oltre all’imputato, anche altre persone avevano posto in essere il presunto accerchiamento. Pertanto, non si può prescindere dalla necessaria verifica sull’idoneità delle condotte di coloro che hanno assistito alla presunta rissa, nonché valutare se vi siano delle differenziazioni tra queste. A corredo, va ricordato che emerge che la presunta rissa oggetto della sentenza impugnata, in realtà sarebbe solo il segmento di una rissa già in atto. Per tale ragione la Corte di Cassazione annulla la sentenza di secondo grado, con rinvio alla Corte di Appello perché operi tale accertamento, ovviamente attenendosi ai principi di diritto affermati in ordine ai presupposti per la configurabilità del reato di rissa.

3. Riflessioni conclusive

E’ di tutta evidenza come il concorso esterno nel reato nel reato di rissa, sia, almeno per il momento, in assenza degli accertamenti demandati alla Corte di Appello, per il momento solo affermato. La Suprema Corte ci indica che il comportamento del concorrente esterno ex art 110 cp deve apportare un contributo causalmente rilevante nella determinazione o nel rafforzamento del proposito criminoso. Tale contributo può assumere le forme della mera istigazione, atteso che se vi fosse una condotta attiva, il soggetto non sarebbe più concorrente esterno ma naturalmente concorrente nel reato di cui all’art 588 cp. Anche in questa sede si ripropongono i dubbi in merito all’applicazione dell’istituto del concorso esterno, in forza del sopra accennato principio del terzo escluso. Le perplessità aumentano ulteriormente di fronte a fattispecie come il reato di rissa, che non sono reati associativi. Infatti, in questo caso siamo del tutto estranei all’alternativa tra il dare il contributo ad un’associazione criminosa in un momento di fibrillazione ed il farne parte. Lo stesso dicasi per la convergenza seppur contemporanea tra il concorrente esterno e l’associazione, in cui il contributo causalmente rilevante viene fornito anche nell’interesse di questa ma soddisfa anche l’interesse del concorrente esterno che non vuol far parte della medesima, e che è privo dell’affectio societatis. Per giunta, nel caso di specie, anche ammesso che il fatto incriminato fosse un segmento di una rissa, non sappiamo se la censurata condotta di accerchiamento sia da inquadrare in un momento in cui il reato si era già compiuto o meno. Il fatto non è certamente irrilevante, atteso che in presenza di un reato già perfezionato sarebbe comunque da escludersi la pregnanza del riferito accerchiamento, quand’anche se ne ravvisasse l’idoneità sul piano causale, a meno che non si volesse censurare anche un presunto rafforzamento nel proposito di prosecuzione dell’azione criminosa. Ed in conclusione, non sono ben demarcati nemmeno i confini con la cd mera connivenza non punibile. Infatti, è noto come nel concorso esterno, sia un ulteriore elemento controverso i caratteri dell’elemento soggettivo: dolo intenzionale, diretto od eventuale11.

Note e riferimenti bibliografici

1Si riporta il testo dell’art 588 cp che prevede: “Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a trecentonove euro.Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582-583], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

2Luigi Del Pino, Manuale di diritto penale, parte generale, pag 836 e ss, Napoli 2006.

3Luigi De Pino, ibidem

4Ex Multis si rimanda a Cassazione 19962/2019 V sezione che chiarisce come ogni centro contrapposto possa essere formato anche da un solo soggetto, ed in ipotesi i gruppi in questione essere in conflitto reciproco l’uno nei confronti di tutti gli altri. Pertanto, in presenza di un numero minimo di tre soggetti, anche ove questi fossero l’uno contro l’altro il reato in questione sarebbe configurato. La citata pronuncia si pone in linea di continuità con l’indirizzo che prevede un minimo di tre soggetti perché possa parlarsi di rissa, ed infine che la nozione di rissa non è data dalla legge ma deve essere ricavata dal comune senso.

5Ex multis si cita Cassazione 7013/2011 V sezione che afferma: “ Il reato di rissa è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l’azione si sia sviluppata in vairie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un’unica sequenza”.

6Luigi Del Pino, pag 798 e ss, ibidem.

7Per una ricostruzione anche storica dell’evoluzione giurisprudenziale che parte dal 1875 si rinvia  a: Francesco Pio La Salvia, Concorso Esterno in associazione mafiosa, pag 19 e ss, Università degli studi di Foggia, 2015

8Tra le più recenti si segnala Cassazione 35845/2018 V sezione in cui si riassume in questo modo: “ Occorre tener presente che il concorso esterno si distingue dal reato di partecipazione mafiosa nel quale il soggetto vuole fornire il suo contributo all’interno dell’associazione, perché il mero concorrente esterno intende prestare il suo apporto senza far parte della compagine associativa. Occorre cioè che l’agente, pur in assenza dell’affectio societatis, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa, rendendosi conto dell’efficacia causale della sua attività di sostegno. Il predetto dolo deve atteggiarsi come diretto e non meramente eventuale, nel senso che il sostegno prestato può non aver rappresentato l’obiettivo unico e primario della condotta dell’imputato, che deve tuttavia averlo previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della propria condotta”.

9Si riproduce il testo dell’art 110 cp che dispone: “ Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articolo seguenti.

10Si riporta il passo della sentenza 51103/2019 V sezione Corte di Cassazione: “ E’ certamente ipotizzabile il concorso esterno nel reato ai sensi dell’art 110 cp, attraverso la realizzazione di condotte atipiche, come l’istigazione ed il rafforzamento della volontà dell’effettivo partecipe della rissa, purché ovviamente, si traducano in un effettivo e concreto contributo alla sua consumazione”.

11La Salvia ibidem