ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mer, 26 Feb 2020

Il reato complesso: il rapporto tra i delitti di sequestro di persona e rapina aggravata

Giustino Regia Corte


Il delitto di sequestro di persona resta assorbito dal reato di rapina aggravata a norma dell'art. 628 c.p.,2 cpv., n.2 (reato complesso), soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifichi e si esaurisca col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con il carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente orientato con quello successivo (rapina), ancora da porre in esecuzione, o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione della rapina e, perciò, con carattere di condotta delittuosa autonoma, anche se finalisticamente collegata a detto reato. Cass. 31 maggio 2019 n. 24493


Sommario: 1. Il reato complesso; 2. Il delitto di sequestro di persona e di rapina; 3.  Reato complesso o concorso di reati? 

Sommario: 1. Il reato complesso; 2. Il delitto di sequestro di persona e di rapina; 3.  Reato complesso o concorso di reati? 

1. Il reato complesso.  

Si definisce complesso il reato che integra in sé due o più figure criminose. La norma che prevede il reato in questione è l'art. 84 c.p. il quale dispone che “le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sè stessi, reato"[1]. Dal dettato normativo si rinvengono due tipologie di reato complesso:  

il reato complesso speciale o di primo tipo, determinato dalla fusione di due diversi reati che sono elementi costitutivi di un terzo reato autonomo (esempio il delitto di rapina (art. 628 c.p.) che deriva dalla fusione del delitto di furto (art. 624 c.p.) con la violenza privata (art. 610 c.p.) o la minaccia (art. 612 c.p.);  

il reato complesso circostanziato o di secondo tipo, che vede un reato come circostanza aggravante di altro reato (esempio il furto aggravato dalla violazione di domicilio (art. 625 n. 1 c.p.) che deriva dalla fusione del furto (art. 624 c.p.) con la violazione di domicilio (art. 614 c.p.).  

Ratio della norma è evitare l'applicazione del cumulo materiale e giuridico infrangendo il principio del ne bis in idem sostanziale. Il quadro appena delineato incontra alcuni limiti. Il reato autonomo assorbito dal reato complesso non deve superare i c.d. limiti di continenza: un reato di disvalore elevato non può confluire in un reato meno grave, dovendosi in tali casi applicare il concorso di reati, così nella rapina se la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare il reato, questo concorre con i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio, con l'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico ex art. 61, comma 1, n. 2, c.p. Per aversi assorbimento dunque, la violenza o minaccia deve essere contenuta nei limiti delle sole percosse (Cass. Pen., II, n. 21458/2019; Cass. Pen., II, n. 11634/2019). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che per la sussistenza del reato complesso è necessario che il reato assorbito, oltre a perdere totalmente la propria autonomia ed a fondersi con il reato principale, abbia con quello in cui si fonde un legame causale con carattere di immediatezza (Cass. Pen., IV, n. 46441/2012). Da tale impostazione si ricava la necessaria contestualità tra il reato componente ed il reato complesso. Prendendo come esempio il delitto di rapina, che vedremo più nel dettaglio subito dopo, questa si configurerà solo quando tra la violenza/minaccia e l'impossessamento della cosa altrui interceda un rapporto contestuale di causa ed effetto.  

2. Il delitto di sequestro di persona e di rapina.  

Per una completa disamina del nodo fondamentale della questione in oggetto, analizziamo brevemente il delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p. e di rapina ex art. 628 c.p.

Il delitto di sequestro di persona punisce chiunque priva un soggetto della libertà personale. Il bene giuridico tutelato è appunto la libertà personale e, nello specifico la libertà di agire, intesa come possibilità di muoversi nello spazio secondo la propria libera scelta. Quanto all’elemento cronologico della durata, perché sia configurabile il delitto de quo si ritiene necessario che la privazione della libertà non sia momentanea ma si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile secondo la valutazione discrezionale del giudice. La privazione disposta dalla norma può essere attuata anche con minaccia esplicita o implicita, non essendo necessaria una coercizione fisica impeditiva della libertà di movimento.   

Il delitto di rapina si compone di una condotta di sottrazione e impossessamento al quale si innestano altre condotte tipiche quali la violenza privata o la minaccia. A seconda che la violenza o minaccia alla persona sia antecedente all'impossessamento della cosa altrui o successiva - per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o l'impunità - si distingue la rapina propria (art. 628, I comma, c.p.) dalla rapina impropria (art. 628, II comma, c.p.). In quest'ultima è necessaria l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la sottrazione della cosa e la violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità (Cass. Pen., V, n. 12597/2017). Entrambe le fattispecie sono ritenute equivalenti sotto il profilo sanzionatorio, essendo punite con la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da 927 a 2.500 euro. La rapina è un reato plurioffensivo che lede il patrimonio della vittima e i beni giuridici attinenti alla persona. Il momento consumativo non è lo stesso nella rapina propria e in quella impropria: nella prima si verifica con l'impossessamento della cosa da parte dell'autore, nella seconda con l'esercizio della violenza o minaccia poste in essere per assicurare il possesso o per procurare l'impunità. Una condizione che aggrava tale delitto, ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 2, c.p., riguarda l'utilizzo della violenza idonea a porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire. Lo stato di incapacità che concerne la libertà di volere si sostanzia nella fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità (art. 613 c.p.)[2] mentre lo stato di incapacità di agire riguarda, come poc'anzi detto, la libertà personale della persona. 

3.  Reato complesso o concorso di reati?  

L'aggravante della privazione della capacità di agire ha molte similitudini con il reato di sequestro di persona. Ma quando si ricade nell'ipotesi aggravata e quando il reato di rapina concorre con quello di sequestro di persona?

L'interpretazione unanime ha come angolo visuale il momento della consumazione e la modalità di esecuzione della rapina. Precisamente: se la limitazione della capacità di agire sia strettamente limitata al tempo necessario per la consumazione della rapina, il delitto di sequestro di persona sarà assorbito da quello di rapina aggravata ex art. 628, comma 3, n. 2, c.p. mentre se tale privazione si protragga oltre la consumazione della rapina o addirittura la preceda, l'aggravante in questione sarà assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona. Dunque, per configurarsi il solo reato di rapina aggravata il “sequestro” deve costituire la sola modalità di esecuzione della rapina (Cass. Pen., II, n. 11634/2019; Cass. Pen., II, n. 28160/2018; Cass. Pen., II, n. 3604/2014). Esemplificando: il rapinatore che priva della libertà personale la vittima per poter fuggire più agevolmente oppure prima ancora di consumare il delitto, per poter agire con più semplicità, risponderà oltre che per il reato di rapina anche per quello di sequestro di persona, in quanto la privazione della capacità di movimento a cui la vittima è stata sottoposta non è stata funzionale alla commissione della rapina. In conclusione, possiamo quindi affermare che il carattere della contestualità delle condotte del reato componente con il reato complesso della rapina si risolve nel tempo meramente esecutivo della rapina stessa.

Note e riferimenti bibliografici. 

[1] L'art. 84 c.p. continua con un secondo comma relativamente al computo della pena. Tale comma chiarisce che si applicano i limiti di pena previsti per l'ipotesi di concorso di reati: “qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79”.
[2] L'art. 613 c.p. così recita: “chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità. La pena è della reclusione fino a cinque anni: 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto”.

AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Monduzzi, 2014.

G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2019.  

Cass. Pen., IV, n. 46441/2012.  

Cass. Pen., II, n. 3604/2014.  

Cass. Pen., V, n. 12597/2017.  

Cass. Pen., II, n. 28160/2018.  

Cass. Pen., II, n. 11634/2019.  

Cass. Pen., II, n. 21458/2019.