Pubbl. Ven, 24 Gen 2020
Sinistro con veicolo immatricolato all´estero. Carta verde, bureaux e procedura liquidativa.
Modifica paginaL’abbattimento delle barriere doganali, con il conseguente affermarsi del principio della libera circolazione delle persone, ha sempre più favorito la circolazione di veicoli “stranieri” su territori di Paesi diversi da quello di immatricolazione.
Sommario: 1. L’istituzione della carta verde e dei bureaux; 2. La procedura liquidativa in caso di sinistro con veicolo immatricolato all’estero.
1. L’istituzione della carta verde e dei bureaux
L’esigenza di regolamentare il fenomeno dei sinistri, nel caso di veicoli immatricolati all'estero, è stata avvertita già verso la metà del Novecento, in seguito alla Raccomandazione n. 5/1949 del Gruppo di lavoro dei trasporti su strada del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con l’entrata in vigore, il primo gennaio del 1953 della Carta verde. Detto sistema di basa sostanzialmente su 2 pilastri: da una parte, per l’appunto, la Carta verde, ovvero un atto assicurativo rilasciato da una compagnia e riconosciuto dai Paesi visitati come documento probatorio di una valida polizza e che copre la responsabilità civile dalla circolazione di un veicolo; dall’altra, la creazione in ogni Paese di un Bureau, ovvero di un Ufficio Nazionale di Assicurazione a cui devono aderire obbligatoriamente tutte le imprese autorizzate ad emettere Carte verdi.
Il Bureau, pertanto, gestisce innanzitutto le richieste di risarcimento dei danni provocati all’interno dei confini di competenza da chiunque abbia subito un danno da un veicolo immatricolato all’estero e munito di Carta verde e, inoltre, garantisce il rimborso all’omologo Bureau del Paese nel quale è accaduto il sinistro delle somme corrisposte ai danneggiati quando il veicolo responsabile dell’incidente risulti regolarmente coperto da Carta verde. Per garantire il funzionamento di tale sistema, i Bureaux di tutti gli Stati hanno sottoscritto una Convenzione internazionale denominata Uniform Agreement between Bureaux, tesa a determinare i diritti e gli obblighi gravanti sugli aderenti [1].
Successivamente, anche il legislatore europeo con la Direttiva n. 72/166/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni, meglio conosciuta come Prima direttiva auto, ha introdotto il principio della copertura automaticain forza del quale i veicoli immatricolati nei Paesi membri non necessitano di avere al seguito alcuna documentazione assicurativa poiché la relativa copertura viene garantita dai rispettivi Uffici Centrali Nazionali sulla base del solo fatto che il veicolo è stato immatricolato presso quello Stato.
Tre sono, dunque, le figure che vengono in gioco nell’ipotesi di sinistro all’estero o avvenuto con veicolo immatricolato all’estero:
- il Bureau gestore, ovvero l’Ente appartenente al Paese ove è accaduto lo scontro, destinatario della richiesta di messa in mora e con il compito di verificare i requisiti della domanda e rifondere del danno il soggetto leso;
- il Bureau garante, cioè l’organo che ha emanato la Carta verde, avente l’obbligo di garantire la rifusione dell’importo anticipato dal Bureau gestore al soggetto leso;
- e, infine, la società assicuratrice che ha stipulato la polizza con il veicolo responsabile, la quale ha il compito di rifondere il Bureau garante.
2. La procedura liquidativa in caso di sinistro con veicolo immatricolato all’estero
In caso di sinistro avvenuto nel territorio della Repubblica con un veicolo immatricolato in uno Stato estero, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Ufficio Nazionale di Assicurazione, ovvero il cosiddetto Bureau, che per l’Italia è l’Ufficio Centrale Italianoavente sede in Milano, Corso Sempione, 39 [2].
Nello specifico, oltre ai dati ed alle informazioni necessarie per l’istruzione e la trattazione della pratica, la denuncia da indirizzare all’UCI dovrà contenere tutte le informazioni utili all’identificazione del veicolo straniero ovvero le specifiche del mezzo (nazionalità, targa, caratteristiche del veicolo, marca, modello e tipologia, cioè se trattasi di auto, autocarro, camion, etc); gli estremi della Compagnia di assicurazione del veicolo estero con relativo numero di polizza; descrizione della dinamica dell’incidente con eventuali dati dell’autorità ove intervenuta nel sinistro con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località e, infine, l’identificazione delle persone coinvolte (nome e cognome, indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero). A ciò andranno aggiunte, ove disponibili, copia del modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente) e della Carta Verde esibita dal conducente estero.
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento riguardi solamente danni a coseandrà specificato pure il luogo, i giorni (“non meno di giorni non festivi”) e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono messe a disposizione per l’ispezione ad opera dell’assicuratore diretta ad accertare l’entità del danno; in alternativa, così come previsto nell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, il danneggiato dovrà dimostrare la gravità del danno allegando copia della fattura per le riparazioni, se queste sono già state eseguire, oppure un preventivo.
Ove, invece, vi siano state anche lesioni personali il danneggiato o gli aventi diritto dovranno documentare l’entità delle lesioni (allegando copia della relazione di perizia medico-legale) con relativa attestazione medica attestante l’avvenuta guarigione ovvero il certificato di decesso della vittima.
A questo punto, l’Ufficio Centrale Italiano provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondentenominato dalla Compagnia di assicurazione alla quale andranno rivolte tutte le richieste risarcitorierelative ai veicoli della corrispondete impresa che assicura il veicolo estero.
Nell’eventualità, invece, in cui i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettano l’individuazione dell’assicuratore estero che ha provocato il danno, l’UCI assieme al Bureau nazionale del Paese di immatricolazione svolgeranno gli accertamenti nello Stato in cui il veicolo risulta immatricolato sia per rintracciare la società assicurativa e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per l’applicazione della Direttiva 72/166/CEE inerente il ravvicinamento delle legislazioni dei Paesi membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.
La nuova assicuratrice incaricata verificherà, allora, se il mezzo straniero risulta regolarmente coperto da polizza assicurativa e se questa sia effettivamente operativa. In caso affermativo, la gestione del sinistro proseguirà secondo lo schema previsto dall’articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private. Pertanto, entro 90 giorni (60 nell’eventualità in cui il danneggiato abbia riportato soli danni materiali) dal ricevimento della documentazione, in capo all’impresa assicuratrice nominata graverà l’obbligo di formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento ovvero di comunicare allo stesso i motivi per i quali ritiene di non formulare alcuna offerta come, ad esempio, nel caso in cui la società ritenga che il sinistro non si sia mai verificato; mentre, nel caso in cui la documentazione in possesso dell’impresa risulti incompleta questa ha facoltà di segnalarlo al richiedente il quale, entro 30 giorni dovrà prodigarsi per integrarla.
A questo punto il danneggiato potrà percorrere tre vie:
- accettare l’offertae, in tal caso, la compagnia dovrà procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve la risposta;
- rifiutare la proposta;
- non pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’offerta: in quest’ultime due ipotesi la compagnia corrisponderà comunque l’importo proposto imputandolo come anticiporispetto al risarcimento complessivo.
Ove il termine (di 60 o 90 giorni a seconda di soli danni materiali oppure anche di lesioni personali) per effettuare l’offerta spiri senza che alcuna proposta da parte della società di assicurazione, il danneggiato prima di ricorrere al giudice– sia esso il Giudice di Pace ovvero il Tribunale a seconda che l’importo del danno superi o meno 20.000,00 euro (cifra che sarà elevata ad euro 50.000,00 a partire dal 31 ottobre 2021) [3]– dovrà tentare di addivenire ad una soluzione amichevole mediante il procedimento di negoziazione assistita.
Solamente qualora l’assicuratore non fornisca alcun riscontro ovvero risponda in maniera negativa sarà possibile per il danneggiato citare il medesimo in giudizio [4].
Note e riferimenti bibliografici
[1] Pintucci Francesco e Villa Alessandro, Sinistri stradali con veicolo straniero, Giuffrè, 2011, pp 5 ss.
[2] Dotto F. Massimo, Assicurazione obbligatoria e sinistri stradali. Flussi processuali, Giuffrè, 2009, pp. 29 ss.
[3] L’articolo 7 del Codice di procedura civile, delimitando le competenze del giudice di pace, afferma che questo “è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per e cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro […]”. Come anticipato, tale articolo, così come indicato, resterà in vigore sino al 30 ottobre 2021 poiché con Decreto legislativo n. 116/2017, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021, l’articolato verrà così modificato: “il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuire alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, purché il valore della controversia non superi 50.000,00 euro […]”.
[4] Incidente con veicolo straniero, su www.dirittierisposte.it.