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Pubbl. Lun, 1 Giu 2015

Lite temeraria se si cita giurisprudenza interpretandola male e si redigono atti seriali

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Eleonora De Angelis


Con la sentenza del 10.3.2015, il Tribunale di Padova ha affermato che ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 96 co. 3 c.p.c. l’aver basato l’intera impostazione processuale dell’azione civile su una lettura errata di un precedente giurisprudenziale e per il resto affidando la difesa a deduzioni vaghe.


Con la sentenza del 10.3.2015 (allegata in fondo all’articolo), il Tribunale di Padova ha affermato che ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 96 co. 3 c.p.c. l’aver basato l’intera impostazione processuale dell’azione civile su una lettura errata di un precedente giurisprudenziale e per il resto affidando la difesa a deduzioni vaghe.

In primis è necessario fare un chiarimento in relazione alla nozione di responsabilita "aggravata" (la cosiddetta lite temeraria), prevista all’art. 96 c.p.c.
Per lite temeraria si intende la responsabilità, posta a carico della parte soccombente, per i danni provocati dall’abuso nell’agire o resistere in giudizio. Tale condanna, che può essere per colpa grave o dolo, presuppone la soccombenza dell’avversario, la prova dell’altrui malafede o colpa grave nell’agire o resistere in giudizio e la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
Questo comportamento può essere sanzionato non soltanto su istanza di parte ma anche di ufficio, secondo quanto dispone l’art. 96 co. 3 c.p.c. La disposizione normativa in discussione è stata introdotta nel codice di procedura civile con la legge 69/2009 e prevede che, in tutti i casi in cui il giudice si pronuncia sulle spese, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata che può essere aggiunta a quella già liquidata a titolo di spese del processo.

Nel caso in esame, il Tribunale di Padova ha ritenuto che gli attori del processo hanno agito in giudizio "pur consapevoli di essere privi di qualsiasi prova delle loro asserzioni" e basando l’intera impostazione processuale dell’azione civile su una lettura errata di un precedente giurisprudenziale della Suprema Corte. In considerazione di ciò, "l’intera impostazione che la parte ha dato alla causa è sintomo, secondo il giudice, di grave negligenza e tale condotta processuale merita di essere sanzionata ex art. 96 c.p.c. anche in considerazione del fatto che, tale modo di affrontare la materia bancaria, denota la volontà di creare un contenzioso seriale in questa materia che invece è estremamente tecnica e complessa e che, colpa anche la gravissima congiuntura economica che ha colpito famiglie e imprese, meriterebbe di essere trattata con diverso approccio processuale.

Ciò detto, il Tribunale di Padova riteneva di applicare la sanzione processuale della responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c. e il relativo risarcimento, risarcimento che tende al ristoro sia del danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, sia del danno provocato al sistema giudiziario nel suo complesso per aggravio di cause. Invero, tali cause, considerate complessivamente, creano un numero di procedimenti che "ormai da tempo superano quanto si possa esigere in termini di produttività da un singolo Giudice."