Pubbl. Mar, 12 Nov 2019
L´impossibilità di contestazione del preavviso di violazione del C.d.S.
Modifica paginaIl cosiddetto avviso o preavviso di contestazione, pur qualificandosi come verbale, non è un atto destinato a produrre effetti diretti nella sfera giuridica del trasgressore e per questo non è possibile impugnarlo autonomamente.
Sommario: 1. La figura giuridica del preavviso di contestazione di violazione del C.d.S. - 2. L’opposizione al preavviso di accertamento di violazione – 3. Conclusioni
1. La figura giuridica del preavviso di contestazione di violazione del C.d.S.
L’avviso o preavviso di contestazione d’infrazione è un avviso che, in assenza del conducente, viene apposto sul veicolo, generalmente sotto i tergicristalli, dagli agenti che accertano una violazione del Codice della Strada.
Non esiste alcuna norma del codice della strada che imponga all’accertatore di lasciare sui veicoli il preavviso di violazione, nel caso in cui non possa essere effettuata la contestazione immediata dell’infrazione ([1]).
Pertanto, nel caso in cui il preavviso non venga rinvenuto dal ricorrente – cosa possibile anche per il diffuso malcostume di rimuovere i preavvisi dai parabrezza dei veicoli da parte di soggetti ignoti – non è ravvisabile alcuna violazione di legge, dato che nessuna norma prescrive l’apposizione del preavviso.
Tuttavia nella prassi nella prassi degli enti locali il pravviso costiuisce uno strumento di comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio ed uno strumento della pubblica amministrazione per stimolare il pagamento immediato e per scoraggiare la proposizione delle impugnazioni.
Il preavviso, pertanto, non può essere equiparato al verbale di accertamento notificato al trasgressore, unico atto pubblico con validità fino a querela di falso e idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 del codice della strada ([2]).
La configurabilità del preavviso di accertamento di violazione come “atto di cortesia” produce una conseguenza rilevante, ovvero il preavviso non fissa definitivamente le ragioni della sanzione che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall’amministrazione procedente ([3]).
Infatti se anche il preavviso di violazione può comportare una informale conoscenza del fatto da parte del trasgressore, il Codice della strada, prevede l’emissione del verbale ai fini della conoscenza rituale e formale del fatto contestato.
2. La contestazione del preavviso di accertamento
Come chiarito il preavviso di accertamento di violazione non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, se non impugnati nei termini, non è atto idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, del codice della strada e pertanto è inammissibile il rimedio dell’opposizione ([4]).
Questo perché solo attraverso la contestazione o notificazione del verbale di accertamento, integrato dagli elementi essenziali indicati dalla legge, si definisce la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, ed è con riguardo a detto momento che diviene attuale l’interesse a ricorrere (che costituisce presupposto dell’ammissibilità dello strumento di tutela) ([5]).
Lo stesso Codice della Strada non fa menzione della possibilità di ricorrere avverso il preavviso di accertamento, pertanto il ricorso prodotto irritualmente avverso il preavviso è inammissibile.
Sull’inammissibilità del ricorso contro il preavviso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale la quale ha ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, all’impugnazione dell’avviso, poiché tale atto non è “immediatamente lesivo di posizioni del soggetto, cui viene attribuita la violazione” e neppure tale da “costituire in alcun modo titolo esecutivo o comunque atto di irrogazione di sanzione, neppure cautelare” ([6]).
3. Conclusioni
L’emissione del preavviso di accertamento, benché non prevista da alcuna norma, costituisce l’avvio della procedura sanzionatoria e comunque una fase endoprocedimentale del verbale di accertamento che, una volta notificato, sarà idoneo a produrre gli effetti previsti dalla legge.
Pertanto il cosiddetto avviso o preavviso di contestazione, pur qualificandosi come verbale, non è un atto destinato a produrre effetti diretti nella sfera giuridica del trasgressore e per questo non è possibile impugnarlo autonomamente.
Note e riferimenti bibliografici
([1]) Cass., sez. II, sent. 9 marzo 2007, n. 5447 nella quale la Corte ha precisato che nessuna norma impone il rilascio del preavviso di violazione e pertanto la sua assenza non lede il diritto costituzionale di difesa del ricorrente.
([2]) Cass., sez. I, sent. 24 marzo 2004 n. 5875
([3]) Cass., sez. VI, ordinanza 25 gennaio 2012 n. 1067
([4]) Sulla non impugnabilità del preavviso di accertamento cfr. Cass., sez. I, sent. 24 marzo 2004 n. 5875;Cass., sez. II, sent. 18 giugno 2009, n. 14269; Cass., sez. VI, 6 ottobre 2014, n. 20973
([5]) Nota del Ministero dell’Interno, 17 novembre 1997, prot. M/2413
([6]) Cort. Cost., ordinanza 7 maggio 2002, n. 160