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Pubbl. Ven, 22 Mag 2015

Nuove disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio

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Maria Pina Di Blasio


La Camera, nella seduta del 21 maggio 2015, ha definitivamente approvato la proposta di legge n. 3008 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (c.d. ddl "anticorruzione").


Il provvedimento, nell’ottica di una più efficace lotta al dilagare di episodi di corruzione  nelle PP.AA., aumenta le pene previste dal codice penale per alcuni reati posti in essere proprio contro la pubblica amministrazione.

In particolare, il provvedimento prevede un aumento delle pene per i delitti di: peculato (art.314 c.p.); corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.) e il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Introduce, inoltre, una nuova circostanza attenuante per la collaborazione processuale (art. 323-bis c.p.), che consente una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), "si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite".

Lo spettro applicativo, sotto il profilo soggettivo della fattispecie delittuosa della concussione (art. 317 c.p.), si estende anche all'incaricato di un pubblico servizio, riprendendo la formulazione ante l. n. 190/2012 (c.d. "legge Severino").

Ancora, il provvedimento modifica l'art. 165 del codice penale, subordinando l'accesso alla sospensione condizionale della pena per i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis c.p. "al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno".

La nuova legge modifica altresì l'art. 444 c.p.p., subordinando l'ammissibilità del patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Vengono poi significativamente inasprite le pene per l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p.  

L'ultima parte del provvedimento concerne la disciplina delle false comunicazioni sociali. La novità principale è che il falso in bilancio torna ad essere punito come delitto.