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Pubbl. Ven, 15 Mag 2015

Guida della bicicletta in stato di ebbrezza: è possibile che venga tolta la patente?

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Emmanuel Luciano


Tutti conosciamo (o comunque immaginiamo) quali sono gli effetti e le sanzioni che la legge commina nel caso di guida di un autovettura o di un motociclo in stato di ebbrezza. Nell´articolo seguente, tramite l´analisi di una sentenza del Tribunale di Bologna, ci si chiede: e se il guidatore in stato di ebbrezza fosse un ciclista?


La sentenza oggetto del presente articolo ed il cui testo viene allegato per esteso risulta particolarmente interessante dal momento che attiene ad un caso abbastanza inconsueto di guida in stato di ebbrezza (per la sentenza 4893/2015 della Cassazione sul ciclista ubriaco alla guida invece clicca qui).
 
Nella fattispecie, infatti, l’accusa è stata rivolta ad una persona che si trovava alla guida di una bicicletta e che è stata coinvolta in un sinistro stradale.
 
A richiamare l'attenzione dello scrivente e, mi auguro, del lettore sono due aspetti in particolar modo.
 
Il primo di questi aspetti, probabilmente il più ovvio, ma di sicuro quello meno usuale nella pratica forense, attiene all’applicabilità dell’art. 186 CdS anche ad una ipotesi di conduzione di un veicolo per il quale non sia richiesta una specifica autorizzazione amministrativa: non può, certo, sfuggire alla previsione dell’art. 186 CdS, il caso in cui la persona, che versi in stato di alterazione psico-fisica per abuso di sostanze alcoliche, si trovi – come nella fattispecie in esame – in sella ad una bicicletta.
 
Il tenore letterale del comma 1° dell’art. 186 CdS, non a caso, (sia nella fase precedente che in quella post decreto Bianchi del 2007) è categorico nel descrivere e prevedere che “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato…”.
 
La guida presuppone, dunque, un comportamento che si sostanzia nel “condurre un veicolo regolandone la direzione e la velocità” (De Mauro Diz. Italiano, Paravia, pg. 1103 vol. I).
 
In siffatta categoria comportamentale, quindi, deve essere ricompresa anche la guida di un velocipede privo di motore e spinto solo dalla forza dell’uomo, con le evidenti conseguenze che ne derivano, essendo il citato mezzo di locomozione idoneo, a tutti gli effetti, ad essere regolamentato dal codice della strada al pari di altri veicoli di diversa natura, ai sensi dell’ art. 182 CdS.
 
Il secondo aspetto, altresì rilevante sul piano del diritto, concerne la scelta del giudice di primo grado di escludere “che in caso di guida in stato di ebbrezza di una bicicletta (veicolo per la cui guida non è prevista patente alcuna) non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.
 
Si tratta di un indirizzo che si fonda su un’interpretazione di strettissima legalità della norma vigente e che, per quanto possa apparire corretto sul teorico piano di una ermeneutica di carattere logico, tradisce, in realtà, il vero senso filologico del testo normativo.
 
Va, infatti, rilevato che l’art. 186 CdS, testualmente, prevede la sanzione amministrativa della sospensione della patente in maniera del tutto indiscriminata, cioè senza che vi sia un vincolo di ancoraggio diretto tra violazione commessa ed ascritta e tipologia della patente di guida.
 
Se, infatti, una persona viene trovata in sella ad una motocicletta in stato di ebbrezza, gli verrà ritirata la patente di cui è in possesso effettivo, cioè costui non potrà condurre non solo la moto, ma anche qualsiasi altro veicolo (automobile, autocaravan etc.) che egli sia abilitato a guidare.
 
Quanto sopra sta a significare che per il soggetto, il quale si renda responsabile della violazione dell’art. 186 CdS, la legge prevede la sospensione della patente sic et simpliciter, senza che vi sia la previsione di una individualizzazione della sanzione amministrativa e/o degli effetti specifici della stessa in relazione al fatto nella sua concretezza (non è, quindi, sospesa la patente che serve a guidare quello specifico veicolo).
 
Ad ulteriore chiarimento – onde evitare fraintendimenti – va detto che la legge codicistica non dispone, affatto, che, in relazione alla violazione dell’art. 186 (o 187) Cds, debba essere sospesa la sola patente relativa alla conduzione del tipo di veicolo guidato all’atto dell’infrazione; la norma parla genericamente di patente, sicchè la sanzione amministrativa in parola non può non avere un carattere di coinvolgimento globale che investe l’autorizzazione a condurre un veicolo nella sua interezza.
 
Deve, pertanto, essere inibita qualsiasi forma di guida, per un preciso lasso di tempo, al soggetto che abbia violato una delle disposizioni in questione.
 
Va detto, ad abundantiam, inoltre, che l’applicazione da parte del giudice della sanzione in esame non ha carattere discrezionale, in quanto il testo legislativo configura un automatismo rispetto alla sanzione principale (“All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da…”).
 
Consegue, quindi, che l’argomento usato in sentenza per ricusare l’applicazione della sanzione amministrativa, il quale risulta di chiara e spiccata configurazione logica e che riposa sull’osservazione che per condurre una bicicletta non è necessario possedere alcun tipo di patente, risulta certamente corretto sul piano di un giudizio informato al criterio dell’equità, ma tale non appare riguardo ad una valutazione di puro diritto.
 
Il ragionamento trasfuso in sentenza dal giudice monocratico si fonda, tuttavia, su di un equivoco interpretativo dato dalla gnoseologica circostanza del libero uso della bicicletta da parte di chiunque, ad ogni età e senza vincoli autorizzativi di legge.
 
Lo scrivente ritiene, invece, che nel silenzio (o lacuna normativa dell’improvvido legislatore) della norma in ordine al veicolo che sia oggetto della guida in stato di ebbrezza (giacchè l’art. 186 CdS non fa menzione di specifici veicoli, tutti i veicoli nessuno escluso devono essere ricompresi nella previsione precettale), laddove la persona che conduce la bicicletta sia soggetto munito di una patente di guida, egli debba essere assoggettato anche alla sanzione amministrativa.
 
La violazione in parola, infatti, sotto il profilo della pura condotta ha natura squisitamente oggettiva, non presentando il tipo di veicolo che si conduce (ciclo, auto o moto) alcuna differenza preliminarmente naturalistica (essendo tutti mezzi di locomozione regolati dal codice) e posto che la differenza fra gli stessi può essere apprezzata solamente sul successivo piano quantitativo della potenzialità degli effetti lesivi che la guida in stato di alterazione può provocare.