Pubbl. Mer, 13 Mag 2015
L´astreinte (art. 614 bis cpc) applicato ad un caso di ingiurie su Facebook: l´analisi dell´ordinanza del Tribunale e dell´istituto.
Modifica paginaL´astreinte, istituto di origine francese, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 69/2009 e recentemente applicato in un´ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia per far cancellare varie ingiurie pubblicate su Facebook e inibire la prosecuzione dell´illecito. Analizzando l´ordinanza si cercherà di far luce sui diversi lati oscuri che ancora l´istituto riserva.
Premessa
Una recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia - allegata in fondo all'articolo e qui analizzata - ha riacceso l’interesse degli operatori sull’ambito applicativo dell’art. 614 bis c.p.c. introdotto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
L'ordinanza di accoglimento dell'astreinte
Nel caso in esame (1), il Giudice dott.ssa Chiara Zompì, ha accolto l’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. della ricorrente volta ad inibire ai resistenti l'indebita pubblicazione sulla piattaforma Facebook dei post dal contenuto offensivo e diffamatorio, ordinando ai medesimi resistenti l’immediata cessazione e rimozione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti della ricorrente sulla piattaforma Facebook o su altri social network, fissando inoltre, visto l’art. 614 bis c.p.c., in € 100,00 la somma di denaro dovuta dagli obbligati per ogni violazione o inosservanza dell’ordine che precede nonché per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
La disposizione in esame, relativa all’attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, introduce la possibilità di fissare, con il provvedimento di condanna, una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento viene reso su istanza della parte interessata, a carico del debitore, e costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme a tale titolo dovute. La misura verrà applicata, da parte del giudice, “tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”, e comunque “ove ciò non sia manifestamente iniquo”.
Restano escluse dall’ambito di applicazione della norma le controversie di cui all’art. 409 c.p.c..
Viene quindi introdotto nell'ordinamento italiano un meccanismo simile alle astreintes: in pratica la cosiddetta coercizione indiretta.
La misura coercitiva indiretta viene comunque ad innestarsi in un ambito limitato, quale quello dell’attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare. L’astreinte non può, quindi, assistere una condanna al pagamento di somme, ad una prestazione di fare fungibile, ovvero alla consegna o al rilascio. Diversamente opinando, si duplicherebbero le voci di danno in favore del creditore, al quale verrebbero riconosciute sia l’utilità originaria che la somma dovuta a titolo di pena pecuniaria per l’inadempimento.
Il giudice deve, inoltre, rigettare l’istanza in tutti i casi in cui sussiste la possibilità di un’esecuzione forzata diretta, nelle forme tipiche di cui agli artt. 612 e 614 c.p.c..
L'astreinte nel dettaglio
Circa la natura del provvedimento in questione, se cioè debba ritenersi esclusivamente compulsiva o se possa rivestire caratteri indennitari o risarcitori, non vi è dubbio sulla preminente funzione di mezzo di coazione psicologica.
L’astreinte ha lo scopo di costringere il debitore soccombente a dare attuazione alla decisione del giudice, sanzionandolo in caso di disobbedienza. Il meccanismo dell’art. 614 bis è stato qualificato, dal punto di vista indennitario/risarcitorio, come misura di coazione volta a rendere effettiva l’esecuzione del provvedimento (Tribunale di Terni, ordinanza, 04-08-2009), oppure come misura volta ad assicurare l’attuazione sollecita del provvedimento, funzionale a favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e conseguentemente ad evitare la produzione del danno o quanto meno a ridurre l’entità del possibile pregiudizio di fronte al perdurare dell’inadempimento (2).
In ogni caso, diversamente da un’azione risarcitoria, la quantificazione monetaria avviene prima dell’eventuale verificarsi dell’inadempimento e prescinde dalla prova o anche solo dalla rappresentazione di un danno futuro. Anche se tra i parametri di misurazione è incluso il criterio del “danno quantificato o prevedibile”, ciò non è sufficiente ad attribuirle una concorrente funzione indennitaria, perché la somma dovuta non è diretta a “scontare” il danno, né è ricompresa nell’importo risarcitorio, confondendosi con esso: si tratta di due importi autonomi e separati, ognuno con la propria causale ed il proprio scopo, per cui il “denaro coercitivo” si somma al “denaro risarcitorio” (3).
Tra gli aspetti più discussi rientra certamente l’ambito di applicazione della nuova disposizione, con speciale riguardo alla possibilità di includere tra i “provvedimenti di condanna” anche le pronunce cautelari e nunciatorie, compresi i decreti emessi inaudita altera parte ex art. 669 sexies cod. proc. civ. e quelli urgenti di cui all’ art. 700 cod. proc. civ., e quelli possessori.
Secondo taluni autori (4), la causa dell’esclusione va ricercata nel fatto che essi non rientrano nel novero delle pronunce di condanna, ritenendo tali, agli effetti dell’art. 614 bis, solo i provvedimenti suscettibili di passare in giudicato e notando che i provvedimenti cautelari «si attuano nelle forme degli art. 491 ss. c.p.c., ma in tale attuazione non si concretizza una esecuzione in senso proprio come invece per le vere condanne».
La possibilità di includere tra i provvedimenti di cui all’art. 614 bis i provvedimenti cautelari è invece riconosciuta dalla dottrina maggioritaria (5) e dalla giurisprudenza (6), sul presupposto che i provvedimenti emessi in via cautelare, quando sono idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, acquistano efficacia definitiva, poiché l'instaurazione del giudizio di merito è meramente facoltativa. Riconosciuta la loro possibile attitudine alla stabilità, il Giudice accorda il rimedio cautelare e fissa una somma, ex art. 614 bis cod. proc. civ., per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione della misura. La misura coercitiva sarebbe così idonea realizzare la piena soddisfazione dell’interesse tutelato, scongiurerebbe l’introduzione del giudizio di merito e realizzerebbe le finalità deflattive di cui all’art. 669 octies c.p.c., assicurando la pronta e pratica attuazione del provvedimento cautelare.
(1) TRIB. REGGIO EMILIA, ordinanza 15.04.2015, F.M. [avv. Stefano Manfreda] contro G.I, N.G. [contumaci]
(2) Tribunale di Cagliari, ordinanza, 19-10-2009, in Giur.merito, 2010, 398 ss., con nota di LOMBARDI, Il nuovo art. 614-bis cod. proc. civ.: l'astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 cod. proc. civ.
(3) AMADEI, Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2010, 343 ss.
(4) CHIZZINI, in AA.VV., La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009, Utet, 2009, sub art. 614 bis.
(5) PROTO PISANI, Appunti sulla tutela di condanna (trentacinque anni dopo), 2010, V, 265; GIORDANO-LOMBARDI, Il nuovo processo civile, Roma, 2009, 140; MANDRIOLI-CARRATTA, Come cambia il processo civile, Torino, 2009, 97; LOMBARDI, Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l’«astreinte» quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. (nota a Trib. Cagliari 19 ottobre 2009), in Giur. merito, 2010, 398; MERLIN, Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l’attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/09, in Riv. dir. proc., 2009, 1548;GAMBINERI, Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare, in Foro it., 2009, IV, 323. DE STEFANO, Note a prima lettura della riforma del 2009 delle norme sul processo esecutivo ed in particolare dell’art. 614 bis c.p.c., in Riv. esecuzione forzata, 2009, 534.
(6) TRIB. BARI,10.5.2011 n. 356; TRIB.CAGLIARI, 19.10.2009 (ord.), in Giur.merito, 2010, 398 ss., con nota di LOMBARDI; TRIB.TERNI, 6.8.2009, in Foro it., 2011, 287, nonché in Giur. it., 2010, 637 con nota di MAZZAMUTO