ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 5 Set 2019

Comunicazione dei dati del conducente in caso di trasferimento del veicolo dopo alla commissione della violazione

Modifica pagina

Mauro Leoni


In caso di trasferimento di proprietà del veicolo l’onere di comunicazione dei dati del conducente effettivo del veicolo spetta a colui che era proprietario dello stesso al momento della commissione della violazione delle norme del Codice della Strada


Sommario: 1. L’art. 126bis, comma 2, C.d.S e l’obbligo di comunicare i dati del conducente quando la multa non sia contestata immediatamente – 2. Il soggetto gravato dall’onere di comunicare i dati del conducente in caso di trasferimento di proprietà del veicolo – 3. Conclusioni

1. L’art. 126bis, comma 2, C.d.S e l’obbligo di comunicare i dati del conducente

L’art. 126 bis C.d.S., comma 2, dispone che, in caso di accertamento di una violazione che comporta la perdita di punteggio della patente nel caso di mancata identificazione del conducente (quindi in assenza di contestazione immediata), il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Pertanto, in caso di notificazione al proprietario del veicolo della sanzione per la quale è prevista la decurtazione dei punti, l’onere della comunicazione dei relativi dati spetta allo stesso.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire tali dati, è soggetto ad una sanzione pecuniaria.

La Giurisprudenza ha più volte affermato che tale sanzione è autonoma rispetto a quella che determina la decurtazione dei punti, poiché attiene ad un obbligo di collaborazione del proprietario nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori ([1]).

2. Il soggetto gravato dall’onere di comunicare i dati del conducente in caso di trasferimento di proprietà del veicolo

L’onere di comunicazione previsto dall’art. 126 bis comma 2 C.d.S. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo, in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissione dello stesso nella circolazione, con l’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale.

La questione controversa concerne la sussistenza o meno, a carico del soggetto divenuto proprietario del veicolo in un momento successivo alla commissione della violazione che prevede la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, dell’obbligo di comunicare i dati del conducente.

La Giurisprudenza è concorde nel ritenere che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulta come tale al momento della commissione della violazione ([2]).

Pertanto, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo l’onere di comunicare i dati del conducente grava sul legittimo proprietario del veicolo al momento in cui l’infrazione è stata commessa e non sul proprietario risultante dai pubblici registri al momento della notifica del verbale per la violazione cosiddetta prodromica (ovvero quella per il quale è prevista la saznone accessoria della decurtazione dalla patente di guida del conducente al momento dell’infrazione).

Questo significa che il proprietario al quale indirizzare l’invito a comunicare i dati del conducente deve essere individuato con riferimento al momento della commissione della violazione e non al momento della notificazione del verbale per la violazione principale.

3. Conclusioni

L’onere di comunicazione dei dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione spetta al soggetto proprietario dello stesso al momento della violazione.

Il soggetto divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporta la decurtazione di punti non può essere considerato legittimo destinatario dell’invito alla comunicazione delle generalità del conducente, poiché non può essere onerato di un obbligo per una violazione commessa quando il veicolo non era nella sua disponibilità­.

Da quanto detto ne consegue che nel caso di omessa comunicazione dei dati del conducente il nuovo proprietario non può essere sanzionato ai sensi dell’art. 126 bis, C.d.S.

Nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazione sanzionabile ai sensi del menzionato art. 126 bis C.d.S., non potendo il medesimo rispondere dell’errore commesso dall’autorità procedente nella consultazione dei pubblici registri.

Note riferimenti bibliografici

([1]) Cfr, ex plurimis, Cass., sez. II, 12 giugno 2007, n. 13748; Cass., sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842; Cass., sez. II, 16 ottobre 2014, n. 21957 nelle quali la Corte ha evidenziato che  il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.

([2]) Sul punto Cass., sez. II, 24 febbraio 2016, n. 3655.