Pubbl. Ven, 12 Lug 2019
Imputabilità da 14 a 12 anni: la proposta di legge
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Nella proposta di legge si prevede l´abbassamento dell´età da 14 a 12 anni per l´imputabilità.
La proposta di legge sull'abbassamento dell'età per l'imputabilità è stata presentata il 7 febbraio 2019. Attualmente, risulta assegnata alla Commissione Giustizia dal 24 giugno 2019. E' imputabile, si rammenta, "chi ha la capacità d'intendere e volere" ai sensi dell'art. 85 c.p.
Si legge nel documento presentato alla Camera che la modifica dell'età per l'imputabilità è volta ad adeguare la discipilina penale alla realtà dei fatti. Infatti, secondo i relatori sussiste un aumento notevole di gravi reati contro la persona e contro il patrimonio, da parte di soggetti infra-quattordicenni . Invero, viene sottolineato che la criminalità organizzata si avvale di numerosi soggetti infra-quattordicenni. Trattasi, infatti, di un fenomeno radicato non solo nelle aree urbane e suburbane del meridione, ma anche in molte grandi città del nord. Inoltre, i relatori evidenziano a titolo esemplificativo un episodio relativo al territorio milanese, ossia le realtà « extralegali » dei campi rom e la partecipazione attiva di soggetti infraquattordicenni a reati contro il patrimonio, quali furti, compiuti con destrezza, nelle stazioni e nei luoghi affollati.
La suddetta proposta si compone unicamente di tre articoli:
Art. 1. (Riduzione del limite di età per l’imputabilità del minore)
1. L’articolo 97 del codice penale è sostituito dal seguente:
« ART. 97. – (Minore degli anni dodici) – Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i dodici anni ».
2. I riferimenti, contenuti in disposizioni del codice penale, al limite di età di quattordici anni ai fini dell’imputabilità del minore si intendono sostituiti con riferimenti al limite di età di dodici anni.
Art. 2. (Pena applicabile a minori aderenti ad associazioni di tipo mafioso anche straniere)
1. Al primo comma dell’articolo 98 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « quattordici anni » sono sostitute dalle seguenti: « dodici anni »; b) dopo le parole: « ; ma la pena è diminuita » sono aggiunte le seguenti: « , tranne che nei casi previsti dall’articolo 416-bis ».
Art. 3. (Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)
1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: « 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni dodici »; b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
« ART. 26. – (Obbligo dell’immediata declaratoria della non imputabilità) – 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni dodici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile ».
Qui potete trovare il testo della proposta di legge: link