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Pubbl. Mar, 25 Giu 2019

Concorso esterno in associazione mafiosa: depositate le motivazioni per la richiesta di revisione di Dell´Utri

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Editoriale a cura di


Si esclude che la sentenza Contrada sia riuscita a dimostrare il carattere non tassativo dell´incriminazione del concorso esterno del reato associativo e che, in definitiva, possa porsi, già in astratto, come parametro di valutazione della coerenza di condanne diverse da quelle del Contrada rispetto all´art. 7 della Convenzione.


In data 19 giugno 2019 è stata depositata la motivazione in merito alla richiesta di revisione europea ex art. 630 c.p.p. da parte di Dell'Utri.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 gennaio 2019 n. 27308, ha ribadito il principio per il quale il concorso esterno in associazione mafiosa derivante dalla combinazione della fattispecie generale sul concorso di persone ex art. 110 c.p. e la norma speciale sul'associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. non costituisce un reato di origine giurisprudenziale, anche perché seguendo il ragionamento della Corte di Strasburgo tutti i reati concorsuali e i delitti tentati sarebbero di origine giurisprudenziale.

Infatti, si legge nelle motivazioni che seppure una norma rispetti i principi di tassatività e determinatezza è ineliminabile un'opera interpretativa da parte della giurisprudenza. 

"Il rilievo secondo il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale (par. 65 della motivazione) - rilievo sul quale ha spesso insistito la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es. Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018, Esti, Rv. 272797) è una spia del tipo di lettura della sentenza Contrada. Certo, può sostenersi che la Corte europea si sarebbe limitata a sottolineare il dato che la giurisprudenza domestica ha posto in correlazione la norma di parte generale con quella incriminatrice di parte speciale, ma allora tutti i reati concorsuali (al pari dei delitti tentati) dovrebbero essere considerati di elaborazione giurisprudenziale. In definitiva, posto che pacificamente la nozione di law, ai fini dell'art. 7 della Convenzione, identifica la norma che scaturisce dalla interpretazione dei giudici (v., a puro titolo esemplificativo, Corte europea 22/11/1995, S.W. c. Regno Unito, par. 36 della motivazione), si tratta di affermazione priva di qualunque efficacia euristica. La realtà è che la stessa certezza applicativa derivante dalla costante interpretazione delle Corti non è sempre stata recepita dalla stessa Corte europea i termini univoci, per es., quando ha dato rilievo all'evoluzione sociale del disvalore della condotta posta in essere (ancora Corte europea 22/11/1995 appena citata). E perciò è tanto più significativa la ricorrente puntualizzazione nelle sentenze della Corte di Strasburgo secondo cui "per quanto chiaramente formulata sia una previsione, in ogni sistema legale, ivi incluso il diritto penale, esiste un inevitabile elemento di interpretazione giudiziale [...] L'art. 7 della Convenzione non può essere inteso nel senso che pone fuori dal quadro convenzionale la graduale chiarificazione delle regole relative alla responsabilità penale attraverso l'interpretazione giudiziale, in relazione ai casi concreti, quante volte lo sviluppo conseguente sia coerente con l'essenza dell'incriminazione e possa essere ragionevolmente previsto" (par. 36 della sentenza S.W. c. Regno Unito appena citata)"

Pertanto, non essendo stato dimostrato il difetto di tassatività del concorso esterno in associazione mafiosa ex  artt. 416 bis e 110 c.p. , la sentenza Contrada non può eregersi a fondamento per la valutazione di casi analoghi.

Infatti, si legge che "In questa prospettiva, avere sottolineato che il concorso esterno nel delitto associativo rappresenterebbe una creazione giurisprudenziale non rappresenta un errore, perché stigmatizza la fonte del precetto, ma perché metodologicamente trascura del tutto di considerare la base normativa della riflessione sugli sviluppi della giurisprudenza, omette di considerare che Sez. 1, n. 8092 del 19/01/1987, Cillari, Rv. 176348, applica alla fattispecie dell'associazione di tipo mafioso, principi già emersi nella giurisprudenza di legittimità decenni prima (Sez. 1, n. 1569 del 27/11/1968 - dep. 27/05/1969, Muther, Rv. 111439: e resta inspiegato che rilievo abbia, sulla configurabilità del concorso esterno nel reato necessariamente plurisoggettivo, la specifica tipologia associativa) e si disinteressa del tutto di collocare le sporadiche oscillazioni giurisprudenziali che hanno preceduto Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386 nel contesto della fisiologica evoluzione giurisprudenziale, del tutto prevedibile, sin dal momento della commissione dei fatti. Deve, in definitiva, escludersi che la sentenza Contrada sia riuscita a dimostrare il carattere non tassativo dell'incriminazione del concorso esterno del reato associativo e che, in definitiva, possa porsi, già in astratto, come parametro di valutazione della coerenza di condanne diverse da quelle del Contrada rispetto all'art. 7 della Convenzione. "

A breve pubblicheremo un commento integrale alla sentenza citata.