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Pubbl. Mer, 3 Lug 2019

Il mantenimento del figlio minore nato da coppia non coniugata

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Marzia Amaranto
AvvocatoNessuna


I figli, nati da coppie non unite in matrimonio godono degli stessi diritti riconosciuti ai figli nati da coppie legate dal vincolo matrimoniale, spettando ad essi il diritto ad essere mantenuti da entrambi i genitori.


Da qualche anno a questa parte si é assistito ad un aumento esponenziale delle coppie che prediligono la convivenza al matrimonio. Scelta vista esattamente come un'unione ma "con meno formalitá e problematiche" legate ad una successiva eventuale procedura di separazione, essendo sufficiente il mero lasciare casa e vivere altrove portando via con sé i propri effetti personali.

Ad onor del vero tale assunto puó apparire veritiero, sino a quando la coppia é formata da due persone, ciò nonostante la questione si complica quando nascono dei figli. 

Con la L. 219/2012, di riforma della filiazione é stata abrogata la differenza di status tra figli legittimi, nati da coppie legate dal vincolo matrimoniale e figli naturali nati, invece, da genitori non sposati. Tutto ció trova conferma nel riformato art. 315 c.c., secondo cui "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico". Sempre nella logica di equiparazione tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati da coppie convinventi di fatto, il legislatore ha spostato la competenza per la materia dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale Ordinario. 

A fronte della crisi della relazione di coppia evento che fa erompere, nella psiche umana rabbia, paura, frustrazione e desiderio di vendetta, che spingono il cliente ad avere una percezione talvolta sminuita o talvolta ingigantita degli eventi, compito dell'avvocato é quello di comprendere e analizzare la situazione in modo oggettivo, proponendo un percorso di mediazione familiare che ponga in primo piano la tutela e il benessere psicofisico dei figli, che devono avere la prevalenza su ogni tipo di altre richieste, quali questioni economiche tra coniugi, assegnazione della casa, etc (cose che invece, vengono analizzate nell'ambito della separazione). 

Ebbene nel caso di specie lo scioglimento della famiglia di fatto "... avviene senza alcun intervento del giudice, essendo sufficiente com'è logico, che i due si lascino, ma anche con riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli l'intervento del giudice é previsto come indispensabile soltanto nel caso in cui i genitori naturali, nella loro autonomia, non abbiano raggiunto tra loro un accordo..." (Cass. Sez. I, sent. n. 4273/1991; Cass. Sez. I, ordinanza 03.04.2007, n. 8362).

Ordunque il mantenimento dei figli minorenni nati da coppie di fatto, puó avvenire in base a specifici accordi stipulati dai genitori stessi, ovvero nel caso di volontá di un solo genitore con ricorso presentato presso l'On.le Tribunale, chiedendo disciplinare i rapporti personali ed economici tra i genitori e i figli minorenni.

É d'uopo ricordare che "... l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescindere da qualsivoglia domanda... essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato ne confronti di entrambi i genitori..." (Cass. 2 febbraio 2006 n. 2328).

Nel caso di comune accordo tra le parti, il Giudice si limita a prendere atto dell'accordo intervenuto. In ipotesi di quantificazione mantenimento effettuata dalla singola parte, il ricorrente sulla base delle informazioni alla stessa note, relativamente  alla situazione lavorativa e reddituale della controparte, fa richiesta dell'assegno di mantenimento individuando con precisione l'importo. In tal caso le parti dovranno produrre la documentazione reddituale necessaria, onde consentire al Giudice di poter procedere al vaglio delle richieste avanzate. Il richiamo é necessario all'art. 156, secondo comma, c.c. il quale stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno "... in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato..." (Cass. Civile Sez. I, sent. n. 9079/2011). E infine la circostanza di stima demandata al Giudice, che può profilarsi per due motivazioni principali:

  • la parte ricorrente non conosce con certezza la situazione economico-reddituale della controparte;
  • la parte ricorrente, pur essendo informato della situazione economico reddituale della controparte, decideo di demandare la quantificazione al Giudicante, il quale  opera ispirandosi al principio di equitá.

In conclusione da non dimenticare l'obbligo in capo ai genitori, che non viene meno allorquando diventano maggiorenni, ma persiste sin quando non diventino indipendenti economicamente, in modo tale da sostenersi autonomamente.