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Pubbl. Mar, 28 Mag 2019

Esercizio del diritto di informazione del socio di s.r.l. holding: modalità e perimetro alla luce delle più recenti pronunce 

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Annamaria Di Clemente


Breve nota di commento all´ordinanza del Tribunale di Torino del 20 febbraio 2019.


Sommario: 1. Premessa; 2. Diritto di informazione del socio di s.r.l.: profili generali; 3. Diritto di informazione del socio di s.r.l. holding alla luce della recente pronuncia del Tribunale Torino 20 febbraio 2019

1. Premessa

Con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha, com’è noto, previsto espressamente una disciplina organica dei gruppi di società che va dall’art. 2497 all’art. 2497 septies cod. civ..

Tale disciplina, pur senza offrire alcuna definizione della nozione di gruppo di società, indica gli elementi che profilano l’aspetto preminente di tale modello organizzativo, vale a dire il quomodo dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento di società. 

Nell’accezione comune la nozione di holding è rappresentata da una società capogruppo che detiene il controllo di un gruppo di imprese esercitandone attività di assunzione e gestione.

Le holding, secondo il relativo distinguo, si differenziano in “holding pure o finanziarie” e “holding miste o industriali”.

Nel primo modello la capogruppo è rappresentata da una società finanziaria che detiene in modo non operativo le partecipazioni nelle società del gruppo limitandosi a gestirle e coordinarle con le politiche aziendali delle società del gruppo nonché a governarne le risorse finanziarie complessivamente prodotte o richieste dal gruppo.

Nel secondo modello la capogruppo affianca all’attività di gestione delle partecipazioni, di coordinamento delle strategie e di gestione finanziaria del gruppo, anche una specifica attività di impresa.

Secondo le recenti definizioni offerte dall’art. 162 bis TUIR, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 142/2018,di recepimento della direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), le “holding finanziarie” sono quelle società “che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari”, mentre le “holding industriali”, individuate per differenza rispetto alle prime, sono quelle società “che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”.  

2.Diritto di informazione del socio di s.r.l.: profili generali

Nel contesto economico e giuridico della realtà imprenditoriale, particolare rilievo assume, tra gli altri, il diritto di informazione del socio non amministratore, quale espressione della sua partecipazione sociale, in riferimento alle società a responsabilità limitata, in generale, e, più in particolare, alla fattispecie, per ciò che qui più rileva, in cui quest’ultima sia al tempo stesso una società holding.

L’art. 2476 co. 2 c.c. così recita “I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.

Tale diritto era riconosciuto al socio ancor prima della novella del 2003 che, pur riprendendo il testo originario della norma, ha concesso l’esercizio dello stesso anche in presenza del collegio sindacale, con ciò introducendo un’importante modifica.

Il successivo terzo comma dell’art. 2476 c.c. prevede che “ L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione”.

Ebbene, seppure tale formulazione potrebbe indurre a ritenere che la ratio della norma di cui al secondo comma dell’art. 2476 c.c. sia rappresentata dalla natura strumentale dell’accesso alle informazioni all’eventuale proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di cui al successivo terzo comma, è oramai del tutto pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui “il diritto del socio di srl non amministratore di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c. è esercitabile in via potestativa, senza che il socio sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse” (per tutte, Tribunale Milano 13 maggio 2017).

Per altro aspetto, non si è mancato di precisare, che il contemperamento dei contrapposti interessi da tutelare rappresentati, per un verso, dal diritto di accesso del socio alle informazioni e, per l’altro, dall’esigenza di riservatezza della Società "debba essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e all'estrazione di copia possa trovare specifica limitazione – attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei dati sensibili presenti nella documentazione quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori – laddove all'esigenza di controllo individuale della gestione sociale – a cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 comma II° c.c. – si contrappongono non pretestuose esigenze di riservatezza fatti valere dalla Società" (per tutte, Tribunale Milano 27 gennaio 2017).

3. Diritto di informazione del socio di s.r.l. holding alla luce della recente pronuncia del Tribunale di Torino 20 febbraio 2019

Le superiori e pacifiche osservazioni generali non possono, tuttavia, estendersi tout court al particolare caso in cui il socio assuma tale status in una società a responsabilità limitata detentrice delle partecipazioni in società operative per azioni.

In tal caso, invero, l’applicazione della norma contenuta nell’art. 2476 co. 2 c.c. necessita evidentemente di ulteriore passaggio logico interpretativo, come illustrato nella pronuncia oggetto della presente recensione.

La fattispecie concreta trae origine dal ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476 co. 2 c.c. proposto da un socio non amministratore di una società a responsabilità limitata nei confronti di quest’ultima nonché della società dalla stessa controllata; ricorso, questo, teso ad ottenere, in via principale, l’ordine di fornire in favore della parte ricorrente “complete informazioni sull’andamento degli affari sociali propri e della controllata (…) a socio unico nonché di consentire alla stessa, anche tramite persona di sua fiducia, di accedere ed esaminare, con facoltà di estrarne copia, i libri sociali e tutta la documentazione contrattuale, amministrativa e contabile e fiscale delle società controllate, direttamente o indirettamente dalle resistenti”, ed in via meramente subordinata, fermo l’ordine alla società di cui parte resistente è socio non amministratore, l’ordine rivolto a quest’ultima di “richiedere alle proprie controllate (…) di fornire complete informative sull’andamento dei rispettivi affari sociali nonché tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente (…)”.

Nelle allegazioni la parte ricorrente ha precisato che la società di cui è socio non amministratore ha come oggetto sociale “il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti cui partecipa e, in coerenza con l’oggetto statutario, risulta avere quale unica attività, la gestione delle partecipazioni in società direttamente o indirettamente controllate” rappresentando al tempo stesso la grave carenza di informazioni che aveva sempre caratterizzato la sua posizione di socio della società a responsabilità limitata ed holding del gruppo.

La società controllata, costituitasi in giudizio, pur riaffermando il diritto di accesso e di ispezione della ricorrente sui documenti della società capogruppo di cui è socia, ha, tuttavia, contestato il diritto della stessa ad accedere direttamente alla documentazione contabile della società controllata presso la sede di quest’ultima.

A sostegno di tale conclusione la difesa della resistente ha osservato che l’ipotetico riconoscimento al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata holding del diritto di accedere ed ispezionare anche i documenti relativi alle società controllate produrrebbe una evidente disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche tra il socio di una società per azioni, privo di tale diritto, ed il socio di una società a responsabilità limitata, a sua volta socia di una società per azioni, che, invece, così ragionando, ne sarebbe  titolare. 

Tale rilievo, tuttavia, in diversa prospettiva è stato ritenuto non ricorrente dalla pronuncia in esame, come si legge nella parte motiva della stessa, laddove con puntuali ed esaurienti spiegazioni è stato chiarito che, pur escludendo il diritto di accesso diretto del socio di società a responsabilità limitata holding alla documentazione di una società, benchè del gruppo, della quale non è socio, per essere tale ipotesi “opzione sicuramente estranea alla cornice disegnata dall’art. 2476 comma 2 c.c. e priva di altra base normativa” , il socio di cui si discute può accedervi in virtù dell’esercizio del diritto attribuitogli dalla norma in esame atteso il potere-dovere dell’organo amministrativo della società a responsabilità limitata holding, di cui è socio, di conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza  delle società del gruppo.

Di centrale importanza, però, in tal caso l’oggetto sociale della società a responsabilità limitata holding di cui è, appunto, socio che assume, a ben vedere, natura dirimente laddove, come nella specie, la stessa oltre a non essere operativa risulti “avere- quale unica attività – la gestione delle partecipazioni in società direttamente o indirettamente controllate”  assicurando “alle diverse aziende partecipate una unitaria condotta economica, risultando peraltro le società controllate sottoposte a direzione e coordinamento”.

Invero, proprio in considerazione della natura dell’oggetto sociale e dell’attività effettivamente svolta dalla capogruppo “è del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente ed indirettamente ritenere che il socio (…) della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo”.

L’esercizio del diritto di accesso e di informazione ex art. 2476 comma 2 c.c. del socio di società a responsabilità limitata holding così inteso va, in ogni caso, modulato, come si legge nella parte motiva della sentenza in esame, con la cancellazione dei dati sensibili laddove ricorrano possibili conflitti di interessi e, comunque, senza estendersi al punto da includere documenti costituendi.

Alla luce delle considerazioni sin qui riportate, il Tribunale di Torino, con l'ordinanza oggetto della presente nota, ha accolto il ricorso ordinando alla società a responsabilità limitata capogruppo, di cui è socio il ricorrente, di consentire a quest’ultimo la consultazione relativa non solo alla documentazione della stessa, ma anche a quella delle società controllate.