ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Sab, 2 Mag 2015

Animali in viaggio, le semplici regole per non lasciare cane e gatto a casa e portarli in vacanza nel rispetto delle norme igienico sanitarie

Modifica pagina

Federica Greco


Nave, treno, aereo, moto, auto. Cane e gatto con te anche in vacanza: ecco quello che bisogna sapere per il trasporto degli animali e per non incorrere in spiacevoli imprevisti.


Premessa

Con l’approssimarsi dell’estate i nostri amici animali sembrano già soffrire il distacco perché, il più delle volte, sono abituati ad essere lasciati a casa. Ma quest’anno, no! Fido e Micio potranno venire con voi, purché osserviate le regole di seguito spiegate, in base al mezzo di trasporto che sceglierete per raggiungere la vostra meta estiva.

Trasporto degli animali via mare

Per quanto riguarda il trasporto via mare, quasi tutte le compagnie navali ospitano cani e gatti purché muniti di museruola e guinzaglio, nel primo caso, e, di trasportino, nel secondo. Sono previste apposite zone dove poter far passeggiare il vostro amico ed ove, all’occorrenza, permettergli di fare i loro bisogni. La maggior parte delle compagnie, per motivi igienico-sanitari, non prevede la sosta in luoghi interni e cabine. Come i loro padroni, anche i vostri animali domestici (cani e gatti) dovranno munirsi di biglietto ma anche di uno speciale certificato di buona salute, il Pet Passport europeo (PET), rilasciato dal vostro veterinario e con durata di almeno tre mesi con annesso libretto delle vaccinazioni. Come nel trasporto via terra, così nel trasporto via mare, i proprietari sono responsabili per qualsiasi eventuale danno provocato alle cose o a terzi dai loro animali.

Trasporto degli animali via treno

Per il trasporto mediante treno, le due maggiori compagnie italiane (Italo e Trenitalia), prevedono la distinzione tra animali di piccola taglia e quelli di media e/o grande taglia.
Nel primo caso, infatti, il nostro amico a quattro zampe dovrà, munito di biglietto, essere trasportato mediante apposita cuccetta e nel secondo caso, invece, è previsto l’obbligo di museruola e guinzaglio per tutta la durata del viaggio. Questo è quanto previsto dal regolamento per il trasporto di animali su Trenitalia, invece, per chi viaggiasse con Italo Treno deve sapere che è permesso il solo trasporto di animali di piccola taglia (con massimo 10 kg di peso) purché posti nelle apposite gabbie. Dal sito di entrambe le principali compagnie ferroviarie apprendiamo che per il trasporto dei cani è necessario avere il certificato di iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario o il solo “passaporto del cane” in sostituzione di entrambi i documenti, da esibire al momento dell’acquisto del biglietto per l’animale, ove previsto, ed in corso di viaggio.
Se trovati sprovvisti a bordo treno, si è soggetti a penalità e si deve scendere alla prima fermata. Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun obbligo.

Trasporto degli animali via aereo

Nel caso in cui doveste viaggiare in aereo, le regole sono ben distinte a seconda della compagnia aerea a cui affiderete il vostro amico a quattro zampe. Nella maggior parte delle flotte europee gli animali sono accettati ma dovranno viaggiare in stiva, in un apposito trasportino che non superi i 40 cm di lunghezza, 20 cm di larghezza e i 24 cm di altezza e che il suo peso arrivi a massimo 10 kg.

I documenti di viaggio richiesti  sono:

  • un passaporto rilasciato da un veterinario, che riporti le vaccinazioni e lo stato di salute dell’animale;
  • un tatuaggio leggibile o un sistema elettronico di identificazione (transponder).

Ci sono, poi, regole ben precise a seconda del Paese di destinazione (a cui rinviamo per approfondire i dettagli regolamentari, ndr).
Ad esempio nel regolamento della compagnia aerea Alitalia è previsto che:

  • per l’ingresso in Svezia è obbligatorio anche il trattamento antiparassitario contro echinococco e zecche;
  • nel Regno Unito e in Irlanda non è consentito il trasporto di animali né a bordo, né in stiva, né come merce;
  • in alcuni paesi vigono divieti o limitazioni all’introduzione di alcune specie animali.

E, nello specifico, se l’animale che vogliamo trasportare è un volatile vigono normative igienico-sanitarie che prevedono, onde evitare la diffusione dell’influenza aviaria, il divieto assoluto di accettazione di volatili da compagnia originari dei paesi asiatici, di Turchia, Russia, Sud Africa, Romania e di tutti gli stati della penisola balcanica. Ciò posto, è fatto divieto di trasporto di animali quali pappagalli e pappagallini.

Anche in questo caso non sono (giustamente) imposti divieti e obblighi per l’assistenza ai non vedenti. In generale è sempre preferibile contattare in anticipo il centro di assistenza speciale della compagnia a cui affiderete il vostro amico, poiché il servizio non è disponibile su tutti gli aeromobili e le dimensioni massime imbarcabili variano a seconda dell'aeromobile utilizzato.

Trasporto degli animali su motocicli e ciclomotori

E se viaggiaste in moto? Ci arriva in aiuto il Codice della Strada che all’art. 170, comma 1, dispone:

Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.”

Il riferimento esplicito ai nostri amici animali lo rinveniamo al comma 5 che riportiamo di seguito: “Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Dunque, trasporto ammesso purché in appositi contenitori, che rispettino i limiti appena indicati.

Trasporto degli animali in auto

Ma se le vostre intenzioni prevedono un itinerario “on the road” con la vostra fedele auto e in compagnia del vostro altrettanto fidato “pet”, allora occorre che prendiate le giuste precauzioni affinché non intralci la vostra guida e non incorriate in multe.

Il Codice della Strada prevede l’obbligo di una rete o di qualsiasi altro mezzo divisorio solo nel caso in cui si tratti di più di un animale (art. 169.6). Quindi, prima facie, sembrerebbe non vigere alcun obbligo quando si tratta di un solo animale. Tuttavia, a scopi precauzionali e per aumentare la sicurezza alla guida, occorre premunirsi di strumenti idonei (come ad esempio “l’anello oscillante” da inserire nel gancio delle cinture di sicurezza). In tali circostanze il gatto risulta quasi sempre di difficile contenzione, pertanto va tenuto nel trasportino.

Per garantire una tranquilla vacanza anche ai vostri amici animali, consigliamo sempre di interpellare il veterinario prima della partenza, che vi indicherà i mezzi e i modi migliori per viaggiare e di seguire pochi e semplici accorgimenti durante il viaggio:

  1. fare sosta almeno ogni due ore;
  2. premunirsi di una ciotola con una buona scorta di acqua;
  3. non lasciarlo solo in auto, neanche lasciando finestrini semiaperti, poiché la temperatura dell’auto tende ad aumentare in modo esponenziale: anche se ci sono 30° all’ombra, nell’auto se ne percepiranno indubbiamente molti di più.

 


Riferimenti

Art 169 Codice della Strada

“Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.