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Pubbl. Mer, 3 Apr 2019

Il testo approvato alla Camera sul revenge porn

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Editoriale a cura di


Il testo approvato dalla Camera dei deputati, in attesa che superi il vaglio del Senato della Repubblica.


Nella giornata del 2 aprile 2019, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il cosiddetto revenge porn, introducendo dopo l'art. 612 bis c.p., in tema di atti persecutori, l'art. 612 ter c.p., rubricato "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti"

Ecco il testo:

Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio

Si attende ora l'approvazione da parte del Senato della Repubblica.