Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.975 contributi in archivio
235 autori · 20 settori scientifici
Diventa autore →
Rivista Cammino Diritto Periodico trimestrale · ISSN 2421-7123 · editoriale della redazione Vai al quotidiano →
GIUR-14/ADIRITTO PENALE Modifica

Il testo approvato alla Camera sul revenge porn

Editoriale a cura della redazione
Identificativo
ISSN 2421-7123
Contributo n. 3875
Storia editoriale
Pubblicato il
2.386 letture
Tempo di lettura
2 minuti
285 parole, note escluse
Accesso
Accesso aperto
gli autori conservano i propri diritti
Pubblicato
Abstract

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, in attesa che superi il vaglio del Senato della Repubblica.

Parole chiave approvato · revenge

Nella giornata del 2 aprile 2019, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il cosiddetto revenge porn, introducendo dopo l'art. 612 bis c.p., in tema di atti persecutori, l'art. 612 ter c.p., rubricato "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti"

Ecco il testo:

Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio

Si attende ora l'approvazione da parte del Senato della Repubblica.

Il giudizio dei lettori

Nessun giudizio ancora. Se hai letto il contributo, il tuo è il primo.

Per esprimere un giudizio serve essere iscritti. Accedi — bastano pochi secondi.

Come citare questo contributo

LA REDAZIONE, "Il testo approvato alla Camera sul revenge porn" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

ISSN 2421-7123 · accesso aperto
Scarica il PDF Allegato 1

Dello stesso autore

Gli autori

Dello stesso settore

Formazione Cammino Diritto

PREPARAZIONE AL CONCORSO - selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata a valorizzare, Comune di Cosenza

Corsi online e preparazione ai concorsi con il metodo Cammino Diritto.

Scopri i corsi →

Eventi e bandi